XII Commissione - Marted́ 27 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 15 e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15, C. 1752 e C. 1964 recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10 dell'articolo 3, laddove è prevista per i genitori la possibilità di richiedere (all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previste dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel loro comune di residenza, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di altro comune, eliminando il limite per cui quest'ultimo debba essere ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia;
b) appare opportuno integrare il testo inserendo una norma che preveda che i piccoli comuni che non abbiano sul territorio di loro competenza un ospedale, siano dotati di un presidio sanitario e di almeno una unità mobile, in grado di fornire interventi di pronto soccorso ed assicurare l'eventuale trasporto presso strutture ospedaliere.


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ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (C. 15 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15, C. 1752 e C. 1964 recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10 dell'articolo 3, laddove è prevista per i genitori la possibilità di richiedere (all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità previste dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396), che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel loro comune di residenza, anche qualora il parto si sia verificato presso il territorio di altro comune, eliminando il limite per cui quest'ultimo debba essere ricompreso all'interno del territorio della medesima provincia.