XIV Commissione - Resoconto di marted́ 27 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato C. 15 Realacci e abb.
(Parere alle Commissioni V e VIII).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franca BIMBI, presidente, avverte che la Commissione, ai fini dell'espressione del parere sulle parti di propria competenza, si accinge ad esaminare un provvedimento di particolare rilievo per un Paese, come l'Italia, che vede nei piccoli comuni una risorsa di grande valore.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, condividendo le osservazioni del presidente Bimbi, ricorda che il provvedimento in esame assume integralmente i contenuti della proposta di legge che, nella scorsa legislatura, fu approvata all'unanimità dall'Assemblea.
Passando ad esaminare i contenuti del testo unificato delle proposte di legge in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni, che consta di 15 articoli ed è diviso in due Capi, rileva che il Capo I contiene un solo articolo, recante le finalità della legge, individuate, con riguardo ai piccoli comuni, nella promozione e nel sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali; nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e storico-culturale; nell'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive.
Il Capo II reca disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, l'articolo 2 reca la definizione di piccoli comuni, intendendo come tali i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie: comuni collocati in aree territorialmente dissestate; comuni collocati in aree dove si registrino evidenti situazioni di marginalità economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato


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un significativo decremento della popolazione residente; comuni con particolare disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati ed all'indice di ruralità; comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati; comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche indicate alle lettere precedenti. Ai fini dell'attribuzione di agevolazioni finanziarie sono comunque esclusi, ai sensi del comma 2, i comuni caratterizzati da un'elevata densità di attività economiche e produttive. Ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5, l'individuazione dei piccoli comuni è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da aggiornare ogni tre anni; il relativo schema di decreto sarà inviato per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.
Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, il comma 1 attribuisce alle regioni il compito di promuovere iniziative per l'unione di comuni. Il comma 2 reca disposizioni sulla valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni in oggetto, mentre il comma 3 stabilisce che le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Il comma 4 esclude per i medesimi comuni l'osservanza di alcune disposizioni contemplate dalla normativa vigente in materia di procedure per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale da parte degli enti locali e programmazione triennale dei lavori pubblici. Il comma 5 consente di impiegare la rete telematica, gestita dai concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'incasso e il trasferimento di somme connesse al pagamento di tributi e dei corrispettivi per l'erogazione di servizi pubblici nei piccoli comuni. Il comma 6 prevede che tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, ai fini della salvaguardia e del recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie, possano stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche ovvero con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano. Il comma 7 reca norme tese a favorire l'utilizzazione delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS come presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ovvero come sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali. Il comma 8 riconosce alle regioni la facoltà di promuovere nei piccoli comuni interventi volti alla cablatura degli edifici e alla diffusione dei servizi a banda larga. Il comma 9 prevede la possibilità, per le regioni, di incentivare l'adozione, da parte dei piccoli comuni, di misure rivolte alla tutela dell'arredo urbano, dell'ambiente e del paesaggio. Il comma 10 attribuisce ai genitori residenti in un comune di popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di dichiarare all'ufficiale dello stato civile il proprio figlio come nato non già nel comune effettivo di nascita ma in quello di residenza dei genitori stessi, purché i due comuni si trovino nel territorio della stessa provincia. Il comma 11 prevede che i piani paesaggistici, previsti dall'articolo 135 del «codice dei beni culturali e del paesaggio», nell'individuare gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile, prestino particolare attenzione al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
L'articolo 4 promuove interventi volti a garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità di attività e servizi essenziali, con l'obiettivo di fronteggiare la rarefazione di servizi al cittadino che si riscontra in tali realtà territoriali e la conseguente condizione di «disagio insediativo». A tal fine il comma 1 demanda a una pluralità di enti - Stato, regioni, province, unioni di comuni, comunità montane ed enti parco - il compito di garantire, ciascuno secondo


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le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano assicurate la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: ambiente, protezione civile, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti e servizi postali. In attuazione delle predette finalità, il comma 2 prevede che presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi per i cittadini. Pertanto, i centri multifunzionali potranno stipulare con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d'appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo, per lo svolgimento di attività volte alla cura e alla manutenzione del territorio. Ai sensi del comma 4, infine, le regioni e le province, nel definire gli stanziamenti finanziari di propria competenza, potranno privilegiare le iniziative volte a insediare nei territori dei piccoli comuni centri di eccellenza nel campo dei servizi essenziali.
L'articolo 5 detta norme per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni. In particolare sono previste iniziative di promozione e valorizzazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, da realizzare anche attraverso un apposito portale telematico, la possibilità per i piccoli comuni di indicare nella cartellonistica ufficiale che il proprio territorio è luogo di produzione di un determinato prodotto tradizionale, quella di stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, nonché la possibilità per gli esercizi di somministrazione e di ristorazione di commercializzare prodotti tipici ottenuti con metodi di lavorazione e tecniche di conservazione in deroga alla normativa comunitaria sull'igiene degli alimenti.
L'articolo 6 prevede che i progetti informatici relativi ai piccoli comuni abbiano la precedenza nell'assegnazione dei finanziamenti pubblici destinati ai programmi di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione. La scelta delle iniziative da intraprendere prioritariamente è affidata al Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella pubblica amministrazione.
L'articolo 7 reca, al comma 1, disposizioni volte a garantire l'erogazione dei servizi postali nei piccoli comuni: in particolare viene previsto che il Ministero delle comunicazioni provveda ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio universale, attualmente Poste italiane Spa, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni. Il comma 2 riconosce all'amministrazione comunale la facoltà di stipulare altresì apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti - con particolare riguardo a quelli relativi ad imposte comunali e ai vaglia postali - e le altre operazioni possano essere effettuate presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Ministro delle comunicazioni provvede ad assicurare che nel contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare attenzione, nella programmazione televisiva nazionale e locale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni.
L'articolo 8 reca norme per favorire il mantenimento di istituti scolastici nei piccoli comuni. In particolare, il comma 1 prevede che le regioni possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali, aventi sede nei piccoli comuni, che dovrebbero essere chiusi o accorpati. In caso di chiusura o accorpamento dei predetti istituti dovranno essere adottate misure atte a ridurre il disagio derivante agli studenti. Inoltre, con il fine implicito di fornire strumenti utili all'attività di insegnamento a distanza, il comma 3 introduce una deroga, a favore delle istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni, all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge n. 127 del 1997, riducendo da cinque a due anni il periodo minimo, decorrente


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dall'acquisto, dopo il quale le amministrazioni pubbliche possono cedere a titolo gratuito elaboratori elettronici o altre apparecchiature informatiche. Le operazioni di cessione, che saranno effettuate in via prioritaria alle istituzioni scolastiche delle aree montane, non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
L'articolo 9, comma 1, attribuisce agli artigiani residenti nei piccoli comuni la possibilità di esporre e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. Ai sensi del comma 2, i piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
L'articolo 10 attribuisce ai comuni, alle province ed alle regioni la facoltà di determinare le condizioni per assicurare, nei piccoli comuni, la presenza del servizio di erogazione dei carburanti quale servizio fondamentale.
L'articolo 11 prevede la facoltà, per le regioni, di disporre agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili ecceda i fabbisogni per i diversi usi.
L'articolo 12 istituisce a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la concessione di incentivi fiscali a favore dei soggetti residenti nei piccoli comuni. Il Fondo, la cui dotazione iniziale sarà pari a 10 milioni di euro, è destinato alla copertura delle diminuzioni di entrata derivanti dalla concessione di agevolazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili ed all'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale, nonché a premi di insediamento che saranno erogati in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune, impegnandosi a mantenerla per un decennio. Ai sensi del comma 3, le misure agevolative relative all'imposta di registro saranno determinate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e finanze, nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del Fondo; inoltre, con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze verranno individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle restanti risorse tra i comuni, per la concessione delle agevolazioni concernenti l'imposta comunale sugli immobili ed il premio di insediamento (comma 4). Inoltre, il comma 5 prevede il riconoscimento di un credito di imposta, le cui modalità di erogazione e di importo saranno definiti con apposito decreto ministeriale, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettueranno operazioni di sponsorizzazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei piccoli comuni, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, sportive, ricreative e sociali. Il comma 6 dispone che gli schemi dei decreti sopra menzionati vengano inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 13 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la concessione di contributi statali destinato al finanziamento di interventi riguardanti la tutela dell'ambiente ed i beni culturali, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, la promozione dello sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni. La dotazione del Fondo sarà di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. L'indicazione degli interventi che potranno essere finanziati sarà effettuata con apposito decreto ministeriale, il cui schema verrà inviato alle Commissioni parlamentari permanenti per il parere, mentre con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati gli interventi oggetto di finanziamento.
L'articolo 14 reca una clausola di invarianza della spesa, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13 del testo in esame che


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prevedono lo stanziamento di apposite risorse per la realizzazione degli interventi ivi previsti.
L'articolo 15 aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 51 del «testo unico sugli enti locali», con l'intento di rimuovere la limitazione al numero dei mandati consecutivi alla carica di sindaco per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Nell'osservare che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non sembrano presentare profili di problematicità in relazione alla normativa comunitaria, segnala, in merito all'articolo 12, la necessità di verificare la compatibilità della norma con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Un ulteriore profilo di valutazione del provvedimento dovrebbe, a suo avviso, riguardare la coerenza con le politiche di coesione per gli anni 2007-2013, in particolare per quanto riguarda il tema delle pari opportunità tra grandi e piccoli centri in termini di servizi per la qualità della vita.
Alla luce di quanto illustrato auspica il parere favorevole della Commissione.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea che il testo unificato in esame è condiviso unanimemente dalle forze politiche per consentire lo sviluppo dei piccoli comuni, che per la maggior parte sono montani o pedemontani. Osserva che, malgrado non vi siano rilievi relativi alla compatibilità comunitaria del provvedimento, sarebbe opportuno verificare che le agevolazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 12, siano compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato. Sarebbe altresì opportuno che, ai fini dello sviluppo delle politiche di coesione per gli anni 2007-2013, si provvedesse ad indicare le specifiche destinazioni degli interventi a favore dei piccoli comuni e delle relative fonti di finanziamento. Segnala inoltre l'esigenza, ai fini dell'obiettivo del federalismo fiscale, di tenere nel giusto conto le difficoltà di bilancio, in cui i piccoli comuni incorrono, per la necessità di procedere ad ingenti investimenti per finalità di ordine sociale su territori che appartengono al demanio statale. Auspica, infine, che la Commissione possa disporre del tempo sufficiente a valutare i contenuti e gli elementi di complessità insiti nel provvedimento in esame.

Franca BIMBI, presidente, condivide le osservazione del deputato Pini in relazione agli ingenti costi che l'attuale sistema inevitabilmente impone ai piccoli comuni.

Gianluca PINI (LNP) segnala che le questioni poste ribadiscono principi che sono già presenti nella normativa in vigore.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, ritiene che le osservazioni formulate dal deputato Pini attengono alla necessità di ricondurre il provvedimento ad un quadro di coerenza con i principi comunitari.

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che il testo unificato delle proposte di legge in titolo rappresenti l'opportunità per affrontare, ai fini dell'erogazione di aiuti da parte dell'Unione europea, la condizione delle isole, che costituiscono piccoli comuni o frazioni di comuni, le quali subiscono una sorta di doppio isolamento per quanto riguarda, ad esempio, i trasporti e il rifornimento idrico.

Massimo ROMAGNOLI (FI), oltre a rilevare l'incompletezza dell'elencazione dei piccoli comuni, recata all'articolo 2, ritiene che il quadro delle agevolazioni, contemplate agli articoli 11 e 12, dovrebbe essere esteso agli italiani residenti all'estero che sono anche proprietari della prima casa nel territorio di piccoli comuni.

Arnold CASSOLA (Verdi), in merito a quanto osservato dal deputato Romagnoli, sottolinea che gli italiani residenti all'estero proprietari di casa nei piccoli comuni potrebbero vedersi riconosciute le agevolazioni previste per la prima casa ma non quelle destinate ai residenti dei piccoli comuni, considerato che essi hanno fissato la propria residenza all'estero.


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Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, nel precisare che le questioni affrontate nel corso del dibattito riguardano questioni di merito che potranno essere affrontate adeguatamente presso le competenti Commissioni, rileva, con riferimento a quanto contenuto all'articolo 12, l'opportunità di precisare che l'erogazione delle agevolazioni, di cui al comma 5, è subordinata alla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Per quanto riguarda le problematiche di bilancio dei piccoli comuni, cui ha fatto accenno il deputato Pini, si tratta di promuovere la piena attuazione della normativa già in vigore, che procede nella direzione del federalismo fiscale. Per quanto concerne le osservazioni, svolte dai deputati Pini e Cassola, ritiene che si tratti di questioni rilevanti da porre presso le Commissioni competenti.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 27 marzo 2007.

Incontro con una delegazione del Parlamento della Georgia.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.35 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l'anno 2007 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze tedesca, portoghese e slovena.
COM(2006)629 def.-17079/06.