I Commissione - Mercoledì 28 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge sulla cittadinanza. C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C. 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia.

ULTERIORI EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

ART. 1.
(Nascita).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda senza interruzioni da almeno un anno».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso di un genitore risultante nell'atto di nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
4. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 3, al raggiungimento della maggiore età i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 acquistano, senza ulteriori condizioni, la cittadinanza, su loro richiesta, se presentata entro due anni».
1. 100.(Ulteriore nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: oppure la acquista dopo tre anni se residente all'estero con le seguenti: oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
3. 600. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: con le modalità previste dall'articolo 7 con le seguenti: a istanza dell'interessato.
4. 600. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: con le modalità previste dall'articolo 7 con le seguenti: a istanza dell'interessato.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso, sostituire le parole: l'istanza


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di cui all'articolo 7, comma 1 con le seguenti: l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1.
4. 600.(Nuova formulazione). Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 2.
4. 602. Il Relatore.

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5.200.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, alinea, sopprimere le parole: lettera a).
0. 5. 200. 1.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: integrazione linguistica aggiungere le seguenti: culturale, giuridica.
0. 5. 200. 2.D'Alia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, alinea, dopo la parola: riscontrata aggiungere le seguenti: mediante il superamento di un test di naturalizzazione mirato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, dell'ordinamento istituzionale della Repubblica.

Conseguentemente sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il test di cui al comma 1 si svolge presso il Comune di residenza del richiedente a cura di una Commissione insediata dal Sindaco. L'acquisto della cittadinanza, dopo il superamento del test, è subordinato all'espressione di un parere positivo del Consiglio comunale o delle circoscrizioni di decentramento comunale, ove costituite, e alla rinuncia alla propria cittadinanza da parte del richiedente.
0. 5. 200. 3.Cota, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) da una conoscenza sufficiente della lingua italiana parlata e scritta.
0. 5. 200. 4.Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, lettera a), dopo la parola: parlata aggiungere le seguenti: e scritta.
0. 5. 200. 5.Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, lettera a), sostituire le parole: livello A2 con le seguenti: livello B1.
0. 5. 200. 6.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole: A2 con le seguenti: B2.
0. 5. 200. 7.D'Alia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, sostituire, le lettere b) e c) con le seguenti:
b) dal superamento di un test d'integrazione con il quale si dimostra la conoscenza delle nozioni fondamentali della storia, della cultura e delle istituzioni dello Stato italiano;


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c) dall'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi previsti dalle leggi vigenti.
0. 5. 200. 8.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) della conoscenza della storia, della cultura e della civiltà italiana;.
0. 5. 200. 9.D'Alia.

Al comma 1, capoverso comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) della conoscenza della Costituzione italiana e di nozioni fondamentali di educazione civica.
0. 5. 200. 10.D'Alia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: elementari.
0. 5. 200. 11.Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 1, dopo le lettere b) e c) è aggiunta la seguente:
d) dall'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi previsti dalle leggi vigenti.
0. 5. 200. 12.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere il comma 2.
*0. 5. 200. 13.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sopprimere il comma 2.
*0. 5. 200. 14.Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, al comma 2 premettere le parole: Ai fini della acquisizione della cittadinanza italiana, e sopprimere le parole: linguistica e sociale.
0. 5. 200. 15.D'Alia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 25, sono stabilite le modalità dell'esame diretto ad accertare i requisiti di cui al comma 1 secondo i seguenti principi:
1) test per accertare i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c);
2) colloquio-esame per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
3) l'esame verrà svolto presso le Prefetture delle province in cui è stata presentata l'istanza di cittadinanza da parte dello straniero.
0. 5. 200. 16.Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 25 sono individuati i corsi di durata almeno annuale il cui superamento dimostra il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
0. 5. 200. 17.D'Alia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 25 sono individuati gli istituti pubblici, scolastici


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e di formazione, abilitati a rilasciare i titoli idonei ad attestare i requisiti di cui al comma 1.
0. 5. 200. 18.Bocchino, La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la modalità del colloquio diretto con le seguenti: le modalità degli esami diretti.
0. 5. 200. 19.Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-ter, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: e i casi di sino alla fine del comma.
0. 5. 200. 20.Santelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia fondanti della Repubblica italiana.
0. 5. 200. 21.(ex 5.4) Allam, Santelli, D'Alia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), è sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato, riscontrata:
a) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa;
b) dalla conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia;
c) dalla conoscenza dei principi elementari di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le Regioni o gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 25 sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello di conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con il medesimo decreto è determinata la documentazione da allegare all'istanza di cui all'articolo 7, comma 1 ai fini dell'attestazione, nonché le modalità del colloquio diretto ad accertare i requisiti di cui ai commi precedenti e i casi di giustificata esclusione dall'assolvimento agli oneri di cui al presente articolo».
5. 200. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Conoscenza della lingua italiana).

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo


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4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) è sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato, riscontrata:
a) da una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
b) dalla conoscenza sufficiente della vita civile dell'Italia;
c) dalla conoscenza dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica.

2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25.
3. Secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 25, sono determinati i titolo idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1, nonché le attività il cui svolgimento costituisce titolo equipollente. Con le medesime modalità sono determinate la documentazione da allegare all'istanza, ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui al comma 1, le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi, nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dal possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia fondanti della Repubblica italiana».
5. 200.(Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, all'alinea, dopo le parole: degli articoli inserire le seguenti: 4, comma 3,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 6, dopo il comma 1, inserire seguente:
1-bis. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando il minore è condannato ad una pena della reclusione non superiore ai due anni.
6. 300. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole: lettera c) con le seguenti: lettere c) e c-ter).
6. 150. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 6.301.

Al comma 1, capoverso Art. 6 comma 4, aggiungere il seguente periodo:
4-bis. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.
0. 6. 301. 1.(ex 6.101). Il Governo.

Al comma 1, capoverso Art. 6, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c), del comma 1, ovvero i provvedimenti o i mandati d'arresto o di cattura o di trasferimento o il rinvio a giudizio o la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dal Tribunale per l'ex Jugoslavia o dal Tribunale internazionale del Ruanda o dalla Corte penale internazionale determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino


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alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta.
6. 301. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Art. 8. - 1. In presenza delle cause ostative indicate all'articolo 6, l'istanza per l'acquisto della cittadinanza è respinta con decreto del ministro dell'interno, se presentata ai sensi dell'articolo 5, o con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno, se presentata ai sensi dell'articolo 5-bis.
8. 500.Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 8-bis, comma 1, con il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, l'istanza per l'acquisto della cittadinanza è respinta, su parere conforme del Consiglio di Stato, con decreto del ministro dell'interno, se presentata ai sensi dell'articolo 5, o con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministro dell'interno, se presentata ai sensi dell'articolo 5-bis. Della reiezione è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
9. 501.Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.

Conseguentemente, all'articolo 13-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede a convocare l'interessato per il giuramento secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine di cui all'articolo 10, comma 1».
11. 200.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 2, sostituire le parole da: Giuro fino al fine del comma con le seguenti: Giuro di osservare lealmente le leggi e la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali riconoscendo i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone.
11. 201. Il Relatore.

L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento. Il giuramento è prestato entro un anno dalla data in cui il decreto è comunicato all'interessato.
2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula:
«Giuro di osservare la Costituzione della Repubblica italiana, di rispettarne i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e la pari dignità sociale di tutte le persone».

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana.
11. 201.(Nuova formulazione). Il Relatore.


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ART. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dai soggetti, ancorché nati anteriormente al 1o gennaio 1948, figli di padre o madre cittadini.
*13. 100.(ex *1.2). Ricardo Antonio Merlo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dai soggetti, ancorché nati anteriormente al 1o gennaio 1948, figli di padre o madre cittadini.
*13. 101.(ex *1.3). Cassola, Boato.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Ai fini della presente legge, per il computo del periodo di residenza, legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di presentazione della relativa dichiarazione anagrafica resa dal soggetto interessato al competente ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente».
14. 06.Il Relatore.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Salvo che non sia espressamente previsto diversamente da altre norme di legge, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla medesima data di entrata in vigore.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge.
14. 05.(ex 10.7) D'Alia.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri (atto n. 77).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri» (atto n. 77),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. (C. 2374 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2374 del Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
rilevato che per la seconda volta il Governo è ricorso alla decretazione d'urgenza per garantire l'adempimento di obblighi comunitari, oltre che internazionali, laddove l'ordinamento prevede, a tale fine, uno strumento proprio e ordinario, vale a dire il disegno di legge comunitaria, e sottolineata quindi l'esigenza di un'attenta riflessione in vista di una riforma della vigente disciplina della sessione comunitaria, al fine di assicurare in futuro la piena e tempestiva attuazione degli obblighi derivanti per l'Italia dalla partecipazione all'Unione europea;

considerato che:
la gran parte delle norme recate dal provvedimento consistono in interventi conseguenti a procedure di infrazione avviate in sede comunitaria e che pertanto rileva innanzitutto l'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera a) («rapporti dello Stato con l'Unione europea») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, rileva la competenza legislativa esclusiva dello Stato, a norma della lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 2 è riconducibile all'esclusiva competenza legislativa dello Stato, a norma della lettera a) («rapporti internazionali dello Stato») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
per quanto riguarda l'articolo 2-bis, che reca norme volte a dare attuazione a disposizioni del Trattato internazionale sulle risorse filogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, appaiono prevalenti le finalità riconducibili alle materie della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che le lettere r) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; peraltro la legge n. 101 del 2004, nell'autorizzare la ratifica del predetto Trattato, ne ha affidato l'esecuzione prevalentemente alle regioni;
le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche a norma della lettera l) («ordinamento civile») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre i commi da 2 a 7-bis del medesimo articolo rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato anche a norma della lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato»);
le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, sono riconducibili all'esclusiva


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competenza legislativa dello Stato a norma della lettera e) («tutela della concorrenza») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera r) («opere dell'ingegno») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 4-bis sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera o) («previdenza sociale») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4-ter, comma 1, rileva la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile a norma della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera r) («coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 5 sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera b) («immigrazione») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 5-bis sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera s) («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e rileva altresì la materia «tutela della salute», che rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 5-ter reca disposizioni di principio in materia di professioni, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
ritenuto che, in generale, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.