III Commissione - Resoconto di mercoledì 28 marzo 2007


Pag. 60

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro per gli affari esteri, Patrizia Sentinelli.

La seduta comincia alle 14.

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
C. 2374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XIII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


Pag. 61

Franco NARDUCCI (Ulivo), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle norme di propria competenza, contenute nel disegno di legge di conversione del decreto-legge del 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, approvato e trasmesso dal Senato lo scorso 16 marzo.
Il provvedimento, che si compone di 10 articoli, oltre a dare adempimento ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee ed a procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è volto ad ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura della città di Milano per l'Esposizione universale nel 2015.
Premesso che l'intero provvedimento attiene l'attuazione di trattati internazionali di cui l'Italia è parte, appare opportuno segnalare in particolare le norme recate agli articoli 2, 2-bis e 5 del decreto-legge in esame.
L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2007 per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015. Si ricorda che la scelta sulla città che ospiterà l'Esposizione avverrà nella primavera del 2008. L'Esposizione Universale, evento che ha luogo ogni cinque anni, offre all'Italia una piattaforma di portata mondiale per valorizzare il nostro sistema paese, rafforzare e allargare le nostre relazioni commerciali e la nostra immagine nel mondo intero e in definitiva promuovere l'eccellenza del nostro sistema economico. Il successo dell'Esposizione Universale di Aichi in Giappone (2005), così come di Hannover in Germania (2000), rappresentano un buon esempio in tale ottica.
Le strutture competenti a svolgere tali attività promozionali sono individuate, dall'articolo in esame, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Ministero degli affari esteri e nel Ministero del commercio internazionale, che le realizzano anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Le attività del Comitato saranno svolte con i contributi statali, attribuiti con obbligo di rendicontazione. La norma definisce le modalità per il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie dal bilancio del Ministero degli affari esteri, ove sono allocate, al Comitato di candidatura dell'Expo Milano 2015, ritenuto, per i soggetti istituzionali che vi partecipano e per l'organizzazione già posta in essere, in grado di assicurare la necessaria competenza ed efficacia.
La disposizione in esame consente all'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015, nell'affidamento e nell'esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, di derogare alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici e, in particolare, al titolo II della parte II del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo ai contratti sotto soglia comunitaria.
Le disposizioni a cui l'ente potrà derogare prevedono una serie di adempimenti ridotti in tema di pubblicità dei bandi, di termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle gare, di presentazione delle offerte, di comunicazione di capitolati e di esclusione automatica delle offerte. Sono derogabili, altresì, le disposizioni contenute nell'articolo 125, relativo ai servizi e forniture ottenuti «in economia», cioè mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario. Nell'esecuzione dei contratti in parola, l'ente dovrà rispettare i «principi desumibili dalle disposizioni comunitarie».
Un'ulteriore norma di competenza della III Commissione è quella recata all'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, riguardante l'attuazione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma nel 2001 in occasione della 31o Conferenza della FAO, ratificato con legge n. 101 del 2004 ed entrato in vigore il 16 agosto del 2004.


Pag. 62


Il Trattato è volto a conservare e garantire l'uso duraturo delle risorse genetiche vegetali, elaborando un sistema diretto a una giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione di queste risorse, e riveste una importanza fondamentale per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e dunque per combattere la fame e la povertà nel mondo, garantendo nel contempo una buona sostenibilità ambientale.
L'articolo 2-bis prevede l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato mediante una novella integrale dell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971, che disciplina la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementiferi. Tra le novità introdotte dall'articolo in esame, in ordine alle modalità per la registrazione delle risorse fitogenetiche come «varietà da conservazione», sono da segnalare: l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un registro nazionale delle varietà da conservazione, la cui esecuzione è affidata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; la definizione analitica delle varietà da conservazione; l'affidamento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della tutela del patrimonio agrario, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124; la possibilità di vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi di varietà da conservazione; l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo delle varietà geneticamente modificate.
Richiama infine le disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge, ampiamente modificato dal Senato, che incidono sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. In base alle modifiche apportate, i cittadini provenienti dagli stati terzi, non appartenenti all'Unione Europea, e gli apolidi, dovranno - in conformità con l'ordinamento comunitario (articolo 5 del regolamento CE n. 562/2006) - procedere alla sola dichiarazione di presenza in caso di soggiorno non superiore a tre mesi.
Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione in cui si ribadisce in particolare l'impegno per la candidatura della città di Milano ad ospitare la prossima esposizione universale (vedi allegato 1).

Marco ZACCHERA (AN) dichiara di astenersi sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 marzo 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro per gli affari esteri, Patrizia Sentinelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Umberto RANIERI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00864 Venier: Sulla fine dell'embargo nei confronti del Governo palestinese.

Iacopo VENIER (Com.It) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come la comunità internazionale non si possa lasciar sfuggire l'occasione unica di interloquire con il Governo palestinese che si è appena costituito sulla base di una formula di unità nazionale. Al riguardo, ritiene improcrastinabile la rimozione delle sanzioni, comunque improprie, che sono


Pag. 63

ancora in vigore nei confronti del Governo palestinese e che non hanno più la minima giustificazione né sul piano dell'autorità interna né su quello della credibilità esterna.

Il viceministro Patrizia SENTINELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Iacopo VENIER (Com.It), replicando, si dichiara soddisfatto solo parzialmente perché avrebbe auspicato un più diretto impegno del Governo italiano in seno alla comunità internazionale per il ripristino della piena legittimità del processo politico palestinese. Non ritiene infatti possibile che si limitino i contatti a quei ministri palestinesi che riconoscono i princìpi del Quartetto, mentre si dovrebbe riconoscere senza indugio un governo che ha ricevuto un quasi unanime mandato parlamentare. Pur esprimendosi criticamente nei confronti della parte fondamentalista, non si può infatti, a suo avviso, dimenticare che il suo successo è dipeso dalla disperazione e dalla frustrazione che il popolo palestinese subisce ormai da troppo tempo. Nel contestare nuovamente il ricorso alle sanzioni come strumento che colpisce le popolazioni e non i governi, esprime comunque soddisfazione per l'azione complessiva dell'Italia, invitando il Governo ad agire con la massima determinazione perché si riconosca l'ultimo interlocutore possibile da parte palestinese per il seguito del processo di pace, evitando ulteriori sbocchi armati.

5-00887 De Zulueta: Sulla sottoscrizione della Convenzione ONU per la protezione di tutti gli individui dalle sparizioni forzate.

Tana DE ZULUETA (Verdi) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando il contributo significativo recato dall'Italia ai lavori preparatori della Convenzione in oggetto, promossa in particolare dalla Francia e dall'Argentina.

Il viceministro Patrizia SENTINELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Tana DE ZULUETA (Verdi), replicando, si dichiara soddisfatta per le rassicurazioni ricevute, anche perché la mancata sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Italia aveva già suscitato viva preoccupazione. Si augura, altresì, una tempestiva ratifica e quindi l'adozione della legislazione di attuazione al fine di rendere operante quello che considera uno dei più efficaci strumenti per la protezione dei diritti umani.

5-00866 Zacchera: Sulle dichiarazioni rilasciate dal dottor Gino Strada relative alla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo.

Marco ZACCHERA (AN) illustra l'interrogazione in titolo, che ha inteso mantenere all'ordine del giorno nonostante l'informativa resa in Assemblea dal viceministro Danieli a causa dell'evidente imbarazzo che l'ha contraddistinta. Nel chiedere se le dichiarazioni del dottor Strada riportate dalla stampa rispondano a verità anche con riferimento agli epiteti rivolti al Ministro degli affari esteri, evidenzia come tali episodi contribuiscano a minare la credibilità internazionale del Paese.

Il viceministro Patrizia SENTINELLI, rammaricandosi per l'opinione espressa dal deputato Zacchera sull'informativa resa alla Camera dal viceministro Danieli, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Marco ZACCHERA (AN), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto perché la risposta resa non affronta l'oggetto della sua interrogazione. Al riguardo, esprime al presidente la sua formale protesta perché voglia richiamare il Governo al rispetto delle prerogative del sindacato ispettivo parlamentare e preannuncia che ripresenterà in altra sede l'interrogazione stessa.


Pag. 64

Umberto RANIERI, presidente, prendendo atto delle dichiarazioni del deputato Zacchera, ritiene che egli abbia chiaramente espresso il suo pensiero e la sua insoddisfazione nei termini previsti dalla procedura delle interrogazioni a risposta immediata, rassicurandolo sul fatto che il Governo - così come la presidenza della Commissione - ne ha senz'altro recepito il senso. Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il viceministro per gli affari esteri, Patrizia Sentinelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa.
C. 2267 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio MATTARELLA (Ulivo), relatore, sottolinea preliminarmente il rilievo dell'accordo in esame per l'importanza del Paese contraente, il suo ruolo per gli equilibri mondiali e la crescente cooperazione bilaterale che sta accrescendo la reciproca amicizia. Nel sottolineare altresì la delicatezza della materia oggetto dell'accordo, ne evidenzia il contributo al rafforzamento delle prospettive di pace sulla base dell'intensificazione della collaborazione italo-indiana. L'intesa raggiunta tra le Parti in questo particolare settore si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e fa seguito agli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding nel campo dei materiali della difesa citato nel Preambolo, stipulato tra i due paesi nel 1994, ratificato dall'Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 103 ed entrato in vigore il 31 gennaio 2003.
Si sofferma, quindi, sul contenuto dei principali articoli dell'accordo. L'articolo 3 enumera alcuni dei settori nei quali la cooperazione si può svolgere, chiarendo che essa potrà essere estesa ad altri campi che verranno individuati dalle Parti come di reciproco interesse. I settori esplicitati riguardano: la sicurezza e politica di difesa; le operazioni umanitarie e di peace-keeping; la partecipazione ad esercitazioni, congiuntamente o in ambito multilaterale; l'organizzazione dei rispettivi Ministeri della difesa; questioni ambientali che coinvolgano le Forze armate; gli approvvigionamenti sottoposti ai rispettivi Ministeri. Con riferimento all'articolo 5 - al cui riguardo preannuncia che farà poi un più analitico commento - rileva l'iniziale rinvio alle rispettive legislazioni interne, mentre il comma 2, in particolare, prevede che il reciproco approvvigionamento di materiali di armamento avvenga secondo la modalità diretta da Stato a Stato, ovvero «tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi». L'articolo 6 disciplina i profili finanziari che derivano dall'applicazione dell'Accordo, stabilendo che i costi saranno sostenuti sulla base del principio di reciprocità che verrà applicato, per quanto riguarda il personale, per gruppi che non superino i dieci elementi. L'articolo 9 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che tali informazioni potranno essere utilizzate solo per le finalità delineate dall'Accordo e non potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.
Riprendendo quindi l'esame dell'articolo 5, osserva come nella relazione illustrativa del Governo venga precisato che tale articolo costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento, e che quindi consente di applicare alle


Pag. 65

operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell'Accordo, la procedura semplificata prevista dall'articolo 9, comma 4 della citata legge. Al riguardo, ricorda come la legge n. 185 del 1990 preveda due distinte procedure di autorizzazione, l'una ordinaria che si caratterizza per una serie incisiva di controlli ed adeguate garanzie, l'altra più semplificata ove siano intressati Paesi membri dell'Unione europea o dell'Alleanza atlantica ovvero Paesi con cui siano intercorse «apposite intese intergovernative». Ricorda, altresì, come negli ultimi anni accordi di contenuto identico a quello oggi all'esame siano stati ratificati con l'Algeria, con Gibuti, con la Giordania e con il Kuwait, oltre a quelli analoghi conclusi con Israele e con la Serbia e Montenegro.
Benché sia sempre stato esplicitato il richiamo alla legislazione vigente, a suo avviso la legge n. 185 del 1990 risulta assolutamente svuotata dall'equiparazione degli accordi internazionali, per loro natura generali ed astratti, ad intese intergovernative che invece dovrebbero avere un contenuto concreto e determinato. Al riguardo, giudica del tutto insufficienti e fuorvianti i requisiti indicati dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2005, che è illegittimo perché in contrasto con la norma primaria di riferimento.
Precisa, quindi, che non intende ovviamente mettere discussione il testo dell'accordo internazionale, che considera ineccepibile, ma piuttosto conseguire il rispetto della lettera e dello spirito della legge n. 185 del 1990 in materia di commercio dei materiali di armamento. Rileva, altresì, l'impropria circostanza per cui la prassi invalsa ha fatto venire meno lo specifico riferimento alla membership dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica.
Nel raccomandare, quindi, l'approvazione del disegno di legge in titolo, chiede al Governo di approfondire la questione sollevata e si riserva di presentare un emendamento che sani l'illegittimità in cui incorrerebbe il disegno di legge stesso ove si continuasse a far valere la qualificazione di «apposita intesa intergovernativa» così come avviene nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento.

Il viceministro Patrizia SENTINELLI sottolinea la fase di rilancio che vivono i rapporti italo-indiani anche a seguito della visita ufficiale effettuata nello scorso febbraio dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene che l'accordo in esame, sulla scia del memorandum già sottoscritto nel 1994 e poi ratificato nel 1998, possa migliorare la comprensione reciproca sulle questioni riguardanti la sicurezza e consolidare le rispettive capacità difensive. La riunione della Commissione mista italo-indiana dello scorso novembre ha inoltre confermato l'intenzione dei due Paesi di sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa.
Quanto ai rilievi formulati dal relatore con nettezza ed incisività, dichiara che il tema non sfugge all'attenzione del Governo che è senz'altro disponibile ad ogni approfondimento. Conferma tuttavia la compatibilità dell'articolo 5 dell'accordo con il regolamento di esecuzione della legge n. 185 del 1990, per cui si configurerebbe come un'apposita intesa intergovernativa rientrando pienamente nella fattispecie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2005. Dichiara infine che il Governo si rimette comunque al riguardo al Parlamento.

Marco ZACCHERA (AN) prende atto del fatto che, pur cambiando le maggioranze di governo, i problemi permangono, rammentando come la questione sollevata dal relatore sia stata affrontata ripetutamente anche nella scorsa legislatura. Richiama altresì il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento e conclusosi con l'approvazione di alcuni ordini del giorno, uno dei quali - da riproporre senz'altro alla Camera per rafforzarne il valore - volto ad impedire il commercio di mine anti-uomo e di bombe a grappolo. Ritiene che si debba tenere conto anche della circostanza dello stato di conflittualità


Pag. 66

che purtroppo ancora esiste tra India e Pakistan. Propone, quindi, che la Commissione sospenda l'esame del provvedimento in attesa degli approfondimenti richiesti ed al fine di predisporre eventuali ulteriori atti di indirizzo.

Ramon MANTOVANI (RC-SE) chiarisce preliminarmente che non vi è da parte del suo gruppo politico una contrarietà di principio agli accordi internazionali nel settore della difesa, esprimendosi anzi in favore della cooperazione in tale ambito con l'India, diversamente da come forse si esprimerebbe in relazione ad altri Paesi. Concorda però con i rilievi del relatore circa il versante interno dell'attuazione dell'accordo, secondo la linea sostenuta dalle forze di opposizione nella scorsa legislatura. Si rammarica per il fatto che il Governo, pur non ignorando tale contenzioso, non ne abbia tenuto conto, forse a causa della continuità degli apparati che fa premio sul ricambio politico. Giudicando tale scelta grave e sbagliata, preannuncia il suo appoggio all'emendamento cui ha fatto cenno il relatore perché in sede parlamentare si compia finalmente un'operazione di pulizia e di giustizia. Stigmatizza altresì la surrettizia estensione del trattamento riservato ai Paesi UE e NATO. Si associa alla proposta del deputato Zacchera ed auspica da parte del Governo un approfondimento ed un ripensamento, anche per evitare che la Commissione nel suo complesso si esprima in senso contrario.

Sergio MATTARELLA (Ulivo), relatore, ribadisce l'illegittimità del regolamento di esecuzione rispetto alla fonte legislativa, nel ritenere che al riguardo la questione non divida la maggioranza dall'opposizione in quanto si tratta di garantire il rispetto della normativa in vigore.

Umberto RANIERI, presidente, nel prendere atto che i termini della questione sono ormai chiari, richiama l'impegno del rappresentante del Governo ad effettuare un ulteriore approfondimento prima che la Commissione prosegua l'esame del provvedimento, anche in vista di un'eventuale riconsiderazione della posizione espressa nella relazione illustrativa.

Il viceministro Patrizia SENTINELLI conferma la disponibilità del Governo al riguardo.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-Cina sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
C. 2266 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro MARCENARO (Ulivo), relatore, sottolinea preliminarmente l'importanza dell'accordo in titolo che sviluppa il quadro della collaborazione con un grande paese come la Cina in un settore strategico. L'accordo sottoscritto dall'Italia e dalla Cina il 9 giugno 1998 a Pechino riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia e sostituisce il precedente accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978. L'accordo era già stato presentato al Parlamento per la ratifica nella XIII e nella XIV Legislatura, ma l'esame in entrambi i casi non è stato concluso. Prima di essere nuovamente ripresentato alle Camere nella presente Legislatura, come afferma la relazione introduttiva al disegno di legge, è stato riesaminato anche per verificare l'opportunità di concludere la procedura di ratifica alla luce della situazione internazionale nei confronti della Cina.
L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di dieci articoli e di un allegato, che è parte integrante dell'accordo. L'articolo 1 impegna le Parti a favorire la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni


Pag. 67

nazionali. In particolare, l'articolo 2 stabilisce che tale cooperazione avverrà specialmente in alcune aree, fra le quali: agricoltura, pesca, allevamento del bestiame e alimentazione; meteorologia; scienze di base; tecnologie dell'informazione; energia e ambiente; astronomia; sanità e biotecnologie; ingegneria e telecomunicazioni. L'articolo 3 elenca le forme di cooperazione scientifica e tecnologica, che si attueranno, tra l'altro, attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione. L'articolo 4 rinvia, per le questioni attinenti alle spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo, ai programmi di cooperazione successivamente concordati tra le Parti. L'articolo 5 prevede che le Parti partecipino congiuntamente ai programmi dell'Unione europea o di altre Organizzazioni multilaterali. L'articolo stabilisce pertanto un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo tra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un nesso di complementarità teso a valorizzare la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti più vasti di collaborazione. Viene istituita, dall'articolo 6, una Commissione mista per la scienza e la tecnologia, che si riunirà almeno ogni due anni per la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione del programma esecutivo. Al riguardo, ricorda come tale Commissione abbia assicurato la continuità delle relazioni anche dopo la scadenza dell'accordo precedente. L'articolo 7 prevede che ogni Parte favorisca la circolazione di personale e apparecchiature, provenienti dall'altra Parte, necessari per la realizzazione dei progetti e dei programmi previsti dall'accordo. Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale sono contenute nell'allegato I, cui l'articolo 8 fa rinvio. L'articolo 9 stabilisce la cessazione della validità dell'Accordo del 1978 a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. L'articolo 10 reca, infine, le clausole di rito relative alla ratifica, all'entrata in vigore, alla durata dell'Accordo, prevista in cinque anni automaticamente rinnovabili, salvo denuncia scritta inoltrata per le vie diplomatiche, che non avrà effetto sull'esecuzione dei programmi in corso.
Si sofferma, poi, sulla norma relativa alla copertura finanziaria contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, quantificata annualmente in circa 400.000 euro. Conclude affermando come sussistano tutte le condizioni per una tempestiva ratifica dell'accordo stesso.

Il viceministro Patrizia SENTINELLI sottolinea l'utilità dell'accordo in titolo nell'ambito di una cooperazione sempre più intensa a livello bilaterale come confermato dalle recenti visite sia del Presidente del Consiglio dei ministri che del Ministro degli affari esteri. Osserva poi come sia improcrastinabile dotare l'esercizio di un'adeguata base finanziaria che consenta l'effettuazione di progetti congiunti. Lamenta, peraltro, che l'Italia è ad oggi uno dei pochi Paesi avanzati a non avere in vigore un accordo recente con la Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica.

Marco ZACCHERA (AN) rileva l'esiguità delle risorse finanziarie rispetto alle dimensioni della Cina. Sollecita comunque la tempestiva approvazione del disegno di legge di ratifica, anche in considerazione dei nove anni trascorsi dalla sottoscrizione. Invita però il Governo a non enfatizzare l'aspetto finanziario del provvedimento e giudica irrisori i compensi previsti per i giovani ricercatori nella relazione tecnica. Raccomanda che in futuro le dotazioni finanziarie siano meglio commisurate rispetto agli obiettivi.

Umberto RANIERI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ne rinvia quindi il seguito ad altra seduta.


Pag. 68

Ratifica Accordo Italia-Cina sulla coproduzione cinematografica.
C. 2265 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro MARCENARO (Ulivo), relatore, osserva che l'accordo, sottoscritto alla fine del 2004, è stato presentato al Parlamento nella scorsa legislatura, senza che il relativo procedimento abbia avuto conclusione positiva. Segnala l'importanza della materia oggetto dell'accordo, sottolineando l'effetto pervasivo della cooperazione culturale, anche quale base per l'innesto e lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali. Sotto il profilo specifico, richiama, oltre al grande interesse che la Cina riveste in termini di mercato, l'elevata qualità della recente produzione cinematografica cinese. Riservandosi di entrare in una successiva occasione del merito dell'articolato, sottolinea preliminarmente il fatto che il contenuto dell'accordo pone alcune questioni di principio di particolare rilevanza sia in termini assoluti che in termine relativi, in ordine alle quali ritiene necessario che il Governo svolga gli opportuni approfondimenti e quindi ne riferisca alla Commissione. Si sofferma al riguardo innanzitutto sul complesso sistema autorizzatorio, sia preventivo che successivo, previsto dall'accordo che, a suo avviso, appare delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano, con riferimento all'articolo 21 della Costituzione. Osserva come tale sistema influisca negativamente anche sui tempi e i modi della partecipazione delle opere coprodotte alle manifestazioni internazionali ed esprime infine dubbi sulla mancata previsione di una commissione mista, giudicando tale lacuna come un'ulteriore segnale di difficoltà. Conclude, pertanto, invitando il Governo a chiarire le questioni poste prima che la Commissione prosegua l'esame del provvedimento, precisando altresì che il tema evocato non potrebbe essere risolto con l'approvazione di un mero ordine del giorno.

Il viceministro Patrizia SENTINELLI, rammentando che l'accordo è stato sottoscritto il 4 dicembre 2004, ne segnala il rilievo per la valorizzazione della produzione cinematografica italo-cinese. Ritiene peraltro che la richiesta di approfondimento sollecitata dal relatore sia meritevole di particolare attenzione e si impegna a rappresentarla in seno all'esecutivo.

Ramon MANTOVANI (RC-SE) ritiene che il problema posto dal relatore sia di più complicata soluzione rispetto a quello emerso sulla ratifica dell'accordo con l'India nel settore della difesa, dal momento che investe il contenuto stesso dell'atto internazionale che è inemendabile. Il testo in questione, qualificando evidentemente chi lo ha sottoscritto, legittima a suo avviso la censura per cui, oltre alle incertezze sul piano costituzionale, non è condivisibile anche sul piano politico. La libertà di espressione è infatti un diritto fondamentale che non può essere messo in discussione da un trattato internazionale in deroga non solo dei princìpi costituzionali, ma anche delle convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall'Italia. Si associa quindi alla richiesta di approfondimento formulata dal relatore al Governo.

Marco ZACCHERA (AN), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Mantovani, considera grave che un ministro della Repubblica abbia siglato l'accordo in esame, forse senza essere stato reso edotto del suo significato. Esprime peraltro il suo stupore per il fatto che nulla sia stato rilevato al riguardo neanche in sede di relazione tecnica. Ricorda, comunque, il precedente della scorsa legislatura in cui il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dello stesso accordo fu lasciato cadere.

Sergio D'ELIA (RosanelPugno) concorda con i rilievi critici svolti dal relatore e dai deputati che l'hanno preceduto.


Pag. 69

Ringrazia in particolare il relatore per avere segnalato una questione che avrebbe potuto sfuggire stante la genericità della formulazione degli articoli dell'accordo. Ritiene però difficile che si possa giungere ad una modifica del testo sottoscritto.

Umberto RANIERI, presidente, dà atto al viceministro di avere raccolto le osservazioni formulate dal relatore e di essersi impegnato ad una riflessione sulla questione. Rileva altresì come in seno alla Commissione sia già stato espresso un orientamento preciso, ove le preoccupazioni emerse dovessero essere confermate dal richiesto approfondimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2069 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 6 marzo 2007.

Umberto RANIERI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della I, II, VI e X Commissione mentre la V Commissione ha espresso il nulla-osta al prosieguo dell'esame del provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Umberto RANIERI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 marzo 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.