VIII Commissione - Mercoledì 28 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00780 Iannuzzi: Stato dei lavori sulla autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria

TESTO DELLA RISPOSTA

Si fa riferimento alla interrogazione indicata in oggetto relativa all'ammodernamento della A/3 Salerno-Reggio Calabria e si rappresenta che l'intervento, considerato dal presente Governo una priorità fondamentale, ha ricevuto una piena attenzione con le disposizioni di finanziamento specifico inserite nella Legge finanziaria per il 2007 e conosce, attualmente, una forte accelerazione dei tempi di attuazione.
Tale accelerazione concerne non solo i macrolotti ma anche i piccoli lotti che mettono in connessione i macrolotti, fondamentali per la viabilità territoriale.
I lavori ultimati, in corso o in appalto sull'autostrada impegnano 320 chilometri della stessa, pari a circa il 72 per cento dell'intero tracciato. Di questi 320 chilometri, 131,5 sono ultimati e fruibili al 31 dicembre 2006.
Gli interventi in esecuzione e regolarmente cantierati, ad oggi, sono 9 relativi a circa 104 chilometri di autostrada. I rimanenti interventi aggiudicati definitivamente, contrattualizzati e non ancora cantierati sono 5, di cui 3 Macrolotti, 1 intervento ad appalto integrato e 1 intervento appaltato con progetto esecutivo.
L'ultimazione dei lavori in esecuzione o di prossima esecuzione (per un'estensione complessiva di 188,5 chilometri) è prevista secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato che si lascia a disposizione della Commissione.
ANAS è impegnata a rendere disponibili, entro il periodo estivo 2007, quattro corsie per i primi 100 chilometri dell'autostrada, da Salerno a Sala Consilina, in modo da agevolare gli utenti che si sposteranno verso le località turistiche del Mezzogiorno durante le prossime vacanze d'estate.
In data 8 marzo scorso il Consiglio d'Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo affidato a Contraente Generale dei lavori di ammodernamento dal chilometro 423,30 al chilometri 442,920, costituente il VI macrolotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, compreso tra gli svincoli di Scilla e Reggio Calabria. Entro aprile saranno aperti i cantieri dell'infrastruttura.
Per i restanti 123 chilometri, rispetto ai complessivi 443 chilometri di autostrada, è stato dato nuovo impulso all'attività di progettazione, che potrà così concludersi entro l'anno in corso. Il sollecito svolgimento delle attività di gara potrà consentire l'ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2011.
In merito agli aspetti finanziari dell'opera, l'ANAS fa conoscere che, in attuazione del comma 1025, articolo 1, della legge Finanziaria 2007, la società stradale - a far data dal 1 gennaio 2007 - è subentrata nella gestione dell'intero patrimonio, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali del soppresso Fondo Centrale di Garanzia.
A fine anno 2007 le disponibilità liquide dell'ex-Fondo Centrale di Garanzia saranno pari a 663 milioni di euro circa mentre i crediti in essere, rappresentati dalle future rate di rimborso di mutuo a partire dal 2008 fino al 2050, sono pari, in valore nominale, a 1.770 milioni di euro circa.


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Tali disponibilità devono essere impiegate per finanziare il completamento dei lavori della Salerno-Reggio Calabria.
Tenuto conto delle previsioni di investimento relative alla SalernoReggio Calabria e ipotizzando di posizionarsi finanziariamente al 2010, l'ammontare dei crediti futuri e le disponibilità finanziarie nette da destinare agli interventi di completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria ammontano a complessivi 1.700 milioni di euro circa.

Allegato alla risposta del Governo

LAVORI IN ESECUZIONE O DI PROSSIMA ESECUZIONE

45,70 chilometri circa di autostrada entro il luglio 2007, di cui:
5 chilometri tra San Mango e Pontecagnano;
3,7 chilometri tra Sagginara e Contursi;
5 chilometri nel lotto compreso tra Serre e Mileto;
9 chilometri tra Rosarno e Gioia Tauro;
23 chilometri nel 1 Macrolotto tra Sicignano e Atena Lucana.

22 chilometri circa di autostrada entro il secondo semestre 2007, di cui:
5 chilometri tra Fratte e San Mango;
5,5 chilometri del 1 Macrolotto tra Sicignano e Atena;
6 chilometri tra Lamezia Terme e il Torrente Randace;
5,5 chilometri tra Serre e Mileto.

9 chilometri circa di autostrada entro il primo semestre 2008, di cui:
5 chilometri tra Lamezia Terme e il Torrente Randace;
2 chilometri tra lo svincolo Sibari e lo svincolo Altomonte;
2 chilometri nel 5 Macrolotto tra Gioia Tauro e Scilla.

26 chilometri circa entro il primo semestre 2009 ed ulteriori 85,8 chilometri circa entro il secondo semestre 2009.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00837 Stradella: Criteri per il riparto di risorse per la riduzione del disagio abitativo

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante, con l'atto cui si risponde, intende porre sotto una luce prettamente di carattere politico la questione delle misure atte a ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione di competenza del Ministero delle infrastrutture.
Tale programma volge a favore dei Comuni inseriti nei cosiddetti Contratti di Quartiere II che, come ben noto, sono stati istituiti con la legge 8 febbraio 2001, n. 21.
L'interrogazione si rivolge quindi all'attività del Ministro Di Pietro sulla materia. Giova a riguardo precisare che tale attività, peraltro molto intensa, si è svolta sempre nell'ambito delle competenze del Ministero delle infrastrutture in materia di edilizia residenziale e politiche urbane volte alla riduzione del disagio abitativo. Si tratta di programmi pensati per dare risposta alla richiesta di nuove abitazioni urbane e per migliorare la qualità della vita creando nuovi posti di lavoro.
Attualmente, sono in fase di definizione due programmi: il programma «Contratti di Quartiere II» e il Programma di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di maggiore emergenza abitativa.
La procedura prevede la stipula con i Presidenti delle Regioni di convenzioni volte all'attivazione di forme di coordinamento tra amministrazione centrale e regionali e la sottoscrizione di un protocollo di intesa e di una convenzione con i singoli Comuni per la concreta attuazione del programma di sperimentazione.
È stato quindi a tal fine che è stata organizzata una serie di incontri con le Regioni ed i Comuni interessati.
Detti incontri rientrano quindi nel quadro delle procedure di applicazione del programma Contratti di Quartiere che, come detto, risale al 2001. I decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie regionali spaziano in un arco temporale che va dal gennaio 2005, con il decreto relativo alla Regione Piemonte, al febbraio 2007 con il decreto per la Regione Calabria.
L'interrogante fa poi uno specifico riferimento alla somma di 7.310.456,17 euro finanziata per le proposte di Contratto di Quartiere II presentata dal Comune di Asti. Orbene, la graduatoria che prevedeva tale stanziamento è stata sancita dal decreto ministeriale del 18 gennaio 2005.
I riferimenti temporali dei decreti ministeriale di attribuzione dei finanziamenti lasciano poco spazio a eventuali discussioni in merito al loro presunto collegamento con le prossime elezioni amministrative che, come noto, si terranno alla fine del prossimo mese di maggio.
La presenza del Ministro Di Pietro nelle Regioni e nei Comuni beneficiari dei finanziamenti di cui ai programmi per l'edilizia residenziale e le politiche abitative è quindi da ascriversi alle normali attività istituzionali del dicastero di cui egli è responsabile.


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ALLEGATO 3

7-00131 Bocci: Coordinamento della legislazione speciale per le città e per particolari aree territoriali

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
l'attuale panorama normativo si caratterizza per la presenza di una molteplicità di normative speciali che contengono disposizioni applicabili in singole città italiane e che prevedono interventi di natura urbanistica e misure volte al recupero architettonico, urbanistico e ambientale e alla tutela e valorizzazione dei centri storici dei singoli insediamenti;
la varietà di strumenti giuridici utilizzati per realizzare tale finalità comporta l'assoluta disomogeneità delle disposizioni applicabili alle singole realtà territoriali, anche talora per realizzare interventi analoghi;
lo stato della legislazione in materia rende urgente una ricognizione della normativa esistente, un attento monitoraggio della sua attuazione e l'adozione di strumenti di coordinamento e di raccordo tra le varie leggi speciali;
il parere espresso dall'VIII Commissione sul disegno di legge finanziaria 2007 (seduta del 17 ottobre 2006) conteneva una specifica osservazione in merito all'opportunità, in linea generale, di «affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi»,

impegna il Governo:

a) ad operare una ricognizione della normativa esistente recante gli interventi di cui in premessa ed i relativi finanziamenti;
b) a tener conto dell'esigenza di un contesto unitario nell'ambito del quale inquadrare gli interventi specificamente volti alla tutela di singole città italiane e di specifiche realtà territoriale;
c) ad adottare ogni possibile iniziativa finalizzata a coordinare e raccordare gli strumenti utilizzati per realizzare tali finalità, anche con riferimento ai rapporti tra legislazione speciale e legislazione ordinaria.
(8-00045) «Bocci».


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ALLEGATO 4

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (C. 1746-undevicies Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 10.Il Relatore.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Contributo ordinario al Club alpino italiano).

1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, con la legge 24 dicembre 1985, n. 776, è ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
2. 10.Il Relatore.