X Commissione - Mercoledì 28 marzo 2007


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ALLEGATO 1

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (C. 2374 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
sottolineato che il provvedimento in questione è stato già esaminato in prima lettura dal Senato, che vi ha apportato una serie di modificazioni;
apprezzate le finalità delle disposizioni di cui all'articolo 2, che intendono semplificare le procedure di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) per la promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale del 2015;
rilevato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, che abrogano il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004 relativo alla non applicazione del divieto della sponsorizzazione dei prodotti del tabacco rispetto ad eventi che si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato, consentono di soddisfare i rilievi mossi nell'ambito della procedura d'infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano;
sottolineato inoltre positivamente l'intervento contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 4, modificato durante l'esame presso il Senato, il quale modifica il comma 34 dell' articolo 1 della legge n. 239/04 di riordino del settore elettrico (in luogo dell'abrogazione del medesimo comma prevista nel testo originario del provvedimento), al fine di consentire alle aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività indiretta nel settore dei servizi post-contatore, attraverso società separate, partecipate o controllate, o operanti in affiliazione commerciale;
valutato in relazione all'articolo 1 che le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, direttamente o indirettamente controllate dagli enti territoriali di riferimento, hanno enormemente ampliato, negli ultimi anni, i propri ambiti di intervento, sia in termini finanziari, sia dal punto di vista dei settori coinvolti e che appare pertanto necessario invertire tale linea di tendenza, introducendo incentivi alla dismissione di partecipazioni pubbliche nelle società che gestiscono servizi pubblici locali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in favore delle società che deliberano piani per la cessione di partecipazioni azionarie detenute da enti pubblici locali, la rateizzazione delle somme dovute, con eventuale riduzione degli interessi, secondo modalità da definire con successivo atto normativo secondario, da adottare previa intesa con la Commissione europea.


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ALLEGATO 2

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (C. 2374 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
sottolineato che il provvedimento in questione è stato già esaminato in prima lettura dal Senato, che vi ha apportato una serie di modificazioni;
apprezzate le finalità delle disposizioni di cui all'articolo 2, che intendono semplificare le procedure di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) per la promozione della candidatura italiana all'Esposizione Universale del 2015;
rilevato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, che abrogano il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004 relativo alla non applicazione del divieto della sponsorizzazione dei prodotti del tabacco rispetto ad eventi che si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato, consentono di soddisfare i rilievi mossi nell'ambito della procedura d'infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano;
sottolineato inoltre positivamente l'intervento contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 4, modificato durante l'esame presso il Senato, il quale modifica il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 239/04 di riordino del settore elettrico (in luogo dell'abrogazione del medesimo comma prevista nel testo originario del provvedimento), al fine di consentire alle aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività indiretta nel settore dei servizi post-contatore, attraverso società separate, partecipate o controllate, o operanti in affiliazione commerciale;
valutato in relazione all'articolo 1 che le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, direttamente o indirettamente controllate dagli enti territoriali di riferimento, hanno enormemente ampliato, negli ultimi anni, i propri ambiti di intervento, sia in termini finanziari, sia dal punto di vista dei settori coinvolti e che appare pertanto necessario invertire tale linea di tendenza, introducendo incentivi alla dismissione di partecipazioni pubbliche nelle società che gestiscono servizi pubblici locali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in favore delle


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società che deliberano piani per la cessione di partecipazioni azionarie detenute da enti pubblici locali, ovvero dei medesimi enti locali ove esistano contratti che prevedano la loro responsabilità economica nel recupero degli aiuti illegittimamente corrisposti, la rateizzazione delle somme dovute, con eventuale riduzione degli interessi, secondo modalità da definire con successivo atto normativo secondario, da adottare previa intesa con la Commissione europea.


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ALLEGATO 3

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio, C. 1964 La Loggia).

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive,
esaminato il testo unificato AA.CC 15, 1752 e 1964, recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;
rilevato che il provvedimento reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
sottolineato, in linea generale, che il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico;
rilevato altresì che il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli;
rilevata l'esiguità delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 12,
sottolineata l'esigenza di un migliore coordinamento tra il testo in esame e le altre disposizioni normative in vigore che prevedono forme di sostegno a favore delle piccole realtà territoriali, come la legge 31 maggio 1994, n.97 sulle zone montane;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare, oltre al patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, anche quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale, inserendo, dopo le parole: «custodito in tali comuni,» le seguenti: « compreso quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale,»;
b) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di coordinare le tipologie dei comuni ivi indicate con le analoghe definizioni contenute in altre normative recanti agevolazioni a realtà socio-economiche analoghe, in particolare la legge 31 gennaio 1994, n. 97;
c) all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso «che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati», che sembra suscettibile di creare limiti e difficoltà nell'applicazione delle disposizioni agevolative;
d) all'articolo 6, si valuti la congruità dal punto di vista economico, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa, della prevista priorità a favore dei piccoli


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comuni per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government e degli altri progetti pubblici di innovazione tecnologica;
e) all'articolo 9, si preveda la possibilità per i piccoli comuni di disciplinare, senza vincoli in relazione al numero massimo di giornate mensili, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di artigianato, commercio e somministrazione, la possibilità per gli artigiani residenti di mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree; inoltre, al medesimo articolo, al fine di favorire il mantenimento o il trasferimento nei piccoli comuni delle attività di artigianato tradizionale, si valuti l'opportunità di introdurre un comma finalizzato a prevedere, da parte del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione delle attività artigiani e degli antichi mestieri da sostenere;
f) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di estendere le agevolazioni anche al settore dell'energia elettrica, al fine di incentivare l'autosufficienza energetica, con particolare riferimento ai processi connessi alla microgenerazione;
g) all'articolo 12, si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle misure attivabili a valere sul Fondo, anche al fine di consentire una diminuzione delle imposte gravanti sulle attività economiche localizzate nei piccoli comuni, in linea con quanto già previsto all'articolo 32, comma 4, della legge 289/2002, dall'articolo 3, comma 1, lett. e), n. 4, della legge n. 80/2003 e dai commi 54-56 dell'articolo 1 della legge 311/2004; inoltre, al medesimo articolo, si valuti la possibilità di estendere le misure di incentivazione previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2, anche in favore degli immobili adibiti a botteghe artigianali, storiche e per lo svolgimento degli antichi mestieri;
h) all'articolo 13, comma 2, si estenda il concerto anche al Ministro per lo sviluppo economico; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti di promozione imprenditoriale e di insediamento produttivo, nonché di iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione di antichi mestieri, prevedendo anche la possibilità di sviluppo di filiere corte e di rilocalizzazione di attività di produzione e di servizio.


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ALLEGATO 4

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci, C. 1752 Crapolicchio, C. 1964 La Loggia).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive,
esaminato il testo unificato AA.CC 15, 1752 e 1964, recante «Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni»;
rilevato che il provvedimento reca una serie di misure in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
sottolineato, in linea generale, che il provvedimento è volto a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e a tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, favorendo l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico;
rilevato altresì che il provvedimento mira a favorire, attraverso varie forme di incentivazione, anche economica, l'insediamento di attività e servizi nei piccoli comuni, la gestione collettiva di servizi di comune interesse, come i servizi scolastici, postali, sociali, energetici e turistici, l'incremento abitativo e la valorizzazione dei prodotti, in particolare agricoli;
rilevata l'esiguità delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 12;
sottolineata l'esigenza di un migliore coordinamento tra il testo in esame e le altre disposizioni normative in vigore che prevedono forme di sostegno a favore delle piccole realtà territoriali, come la legge 31 maggio 1994, n. 97, sulle zone montane;
sottolineando infine l'esigenza di procedere ad interventi normativi che favoriscano la riorganizzazione e l'accorpamento delle realtà amministrative locali, così da migliorare in prospettiva la funzionalità della struttura amministrativa del Paese
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare, oltre al patrimonio naturale, rurale e storico-culturale, anche quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale, inserendo, dopo le parole: «custodito in tali comuni,» le seguenti: « compreso quello rappresentato dalle tradizioni produttive dell'artigianato locale,»;
b) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di coordinare le tipologie dei comuni ivi indicate con le analoghe definizioni contenute in altre normative recanti agevolazioni a realtà socio-economiche analoghe, in particolare la legge 31 gennaio 1994, n. 97;
c) all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di mantenere il richiamo all'intesa con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero di definire gli effettivi compiti che essa è chiamata a svolgere, anche in relazione al processo di riorganizzazione attualmente in corso nella società stessa;


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d) all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso «che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati», che sembra suscettibile di creare limiti e difficoltà nell'applicazione delle disposizioni agevolative;
e) all'articolo 6, si valuti la congruità dal punto di vista economico, nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa, della prevista priorità a favore dei piccoli comuni per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government e degli altri progetti pubblici di innovazione tecnologica;
f) all'articolo 9, si preveda la possibilità per i piccoli comuni di disciplinare, senza vincoli in relazione al numero massimo di giornate mensili, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di artigianato, commercio e somministrazione, la possibilità per gli artigiani residenti di mostrare e vendere i propri prodotti in apposite aree; inoltre, al medesimo articolo, al fine di favorire il mantenimento o il trasferimento nei piccoli comuni delle attività di artigianato tradizionale, si valuti l'opportunità di introdurre un comma finalizzato a prevedere, da parte del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione delle attività artigiani e degli antichi mestieri da sostenere;
g) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di estendere le agevolazioni anche al settore dell'energia elettrica, al fine di incentivare l'autosufficienza energetica, con particolare riferimento ai processi connessi alla microgenerazione;
h) all'articolo 12, si valuti l'opportunità di integrare l'elenco delle misure attivabili a valere sul Fondo, anche al fine di consentire una diminuzione delle imposte gravanti sulle attività economiche localizzate nei piccoli comuni, in linea con quanto già previsto all'articolo 32, comma 4, della legge 289/2002, dall'articolo 3, comma 1, lett. e), n. 4, della legge n. 80/2003 e dai commi 54-56 dell'articolo 1 della legge 311/2004; inoltre, al medesimo articolo, si valuti la possibilità di estendere le misure di incentivazione previste dalle lettere a), b) e c) del comma 2, anche in favore degli immobili adibiti a botteghe artigianali, storiche e per lo svolgimento degli antichi mestieri;
i) all'articolo 13, comma 2, si estenda il concerto anche al Ministro per lo sviluppo economico; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti di promozione imprenditoriale e di insediamento produttivo, nonché di iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione di antichi mestieri, prevedendo anche la possibilità di sviluppo di filiere corte e di rilocalizzazione di attività di produzione e di servizio.