XIV Commissione - Mercoledì 28 marzo 2007


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ALLEGATO 1

DL 10/2007: disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali (C. 2374 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, approvato dal Senato;
osservato che il decreto-legge in esame è per lo più finalizzato a dare attuazione ad obblighi derivanti da procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano;
rilevato che tale finalità è tipicamente perseguita con la presentazione del disegno di legge comunitaria, che rappresenta lo strumento ordinario per procedere agli adempimenti in questione e garantire un ordinato e coerente recepimento del diritto comunitario;
auspicando, quindi, che l'adozione dello strumento del decreto-legge volto a dare attuazione ad obblighi comunitari non diventi una prassi, ma rimanga confinata nell'ambito dell'effettiva esigenza di interrompere tempestivamente alcune procedure di infrazione;
considerato, altresì, che l'utilizzo di uno strumento diverso dalla legge comunitaria, e per di più con carattere di eccezionalità e urgenza, ha di fatto comportato la sottrazione alla XIV Commissione della competenza ad esaminare in sede referente disposizioni che riguardano, al pari del disegno di legge comunitaria, l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
apprezzata la previsione, contenuta all'articolo 2 del decreto-legge, di disposizioni volte a promuovere la candidatura della città di Milano quale sede per l'Esposizione universale del 2015;
rilevato, infine, che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge novella il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, al fine di dare attuazione alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, in riferimento al divieto per gli operatori attivi in Italia, nel settore della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, della possibilità di svolgere le attività «postcontatore», originariamente previsto dal citato articolo 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004;
segnalato come, secondo la Commissione europea, in luogo dell'indicato divieto, lesivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, contemplate dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, alle imprese che detengono un monopolio legale e che svolgono attività sui mercati aperti alla concorrenza sia preferibile imporre una separazione societaria;
considerato, al riguardo, che l'eliminazione del divieto in esame può avere indubbie ripercussioni sull'assetto dei mercati, in danno dei piccoli operatori, come evidenziato anche dalla Commissione europea, ed appare quindi opportuno operare in modo da rendere effettiva e netta la separazione tra le imprese che gestiscono monopoli e quelle che agiscono in mercati aperti alla concorrenza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci e abb. in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;
rilevata la necessità di assicurare la conformità degli strumenti di promozione e sostegno dei piccoli comuni con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di Stato alle imprese;
considerata, altresì, l'opportunità che il testo unificato delle proposte di legge in esame tenga conto delle potenzialità derivanti, in termini soprattutto finanziari, della programmazione dei fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013, di cui alla decisione 2006/702/CE, soprattutto in vista dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del Quadro Strategico Nazionale (QSN) dell'Italia per gli anni 2007-2013;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che nella individuazione degli interventi a favore di piccoli comuni, inclusi i piccoli comuni e le frazioni di comuni che sono isole, e delle relative fonti di finanziamento si tenga conto del sostegno offerto dai fondi strutturali nell'ambito della politica di coesione 2007-2013;
b) valutino le Commissioni di merito altresì l'opportunità di precisare che l'erogazione delle agevolazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 12, del testo unificato è subordinata alla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.