Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 28 marzo 2007


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ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Testo unificato A.C. 15 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:
esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 15 e abbinate, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali;
considerato che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità sono perseguite nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal predetto Titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle suddette finalità; che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle medesime finalità della legge;
considerato che appare inopportuna la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo;
rilevato che l'articolo 3 dispone che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
considerato che l'articolo 3 prevede inoltre che le regioni possano promuovere la realizzazione di opere tese alla cablatura degli edifici situati nei predetti piccoli comuni ed alla diffusione di servizi via banda larga, nonché possano incentivare l'adozione di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione;
considerato che l'articolo 4, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, dispone che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurino, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali; che le regioni e le province possano privilegiare,


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nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei suddetti servizi, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;
rilevato che l'articolo 8 prevede che le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l'articolo 10 stabilisce, al fine di assicurare il servizio di erogazione dei carburanti, che i comuni, le province e le regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possano prevedere specifiche agevolazioni; che l'articolo 11 dispone che le regioni possano prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi;
rilevato che l'articolo 12 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni; rilevato altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali;
considerato che l'articolo 13 istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni; che all'individuazione delle tipologie di interventi che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli specifici destinatari dei contributi;
rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; che rientrano inoltre nell'ambito delle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato che le disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa;
rilevato che il testo reca disposizioni che appaiono riconducibili alle materie «governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «istruzione», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;


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preso atto che l'articolo 1 sancisce che le finalità della legge debbano essere perseguite nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto «Codice delle autonomie») e ciò con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15 del testo in esame;
b) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità, ai fini di equità perequativa, di prevedere, con riferimento all'articolo 2, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;
c) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, con riguardo agli articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.


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ALLEGATO 2

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. A.C. 2374 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10/2007, approvato dal Senato, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale;
rilevato che il testo in esame, attivando misure tese a fronteggiare procedure di infrazione comunitaria già avviate, afferisce ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
considerato che le previsioni di cui agli articoli 1 e 3 investono specifici profili relativi alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile e penale», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettere e) ed l), della Costituzione;
rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 2 e 2-bis, relative alle attività connesse alla candidatura di Milano quale sede dell'Expo universale del 2015 ed all'attuazione di articoli del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea»;
rilevato che le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 3, afferenti rispettivamente all'attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco ed a modifiche alla legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, appartengono all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera e) «tutela della concorrenza» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi con finalità di tutela della concorrenza e del mercato;
considerato che le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4, e 4-bis, recanti modifiche, rispettivamente, al Codice della proprietà industriale, approvato con il decreto legislativo n. 30 del 2005, ed al decreto legge 2/2006, al fine di consentire, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, che gli organismi pagatori possano procedere alla compensazione di tali aiuti


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con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, appartengono all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma delle lettere r) «opere dell'ingegno» ed o) «previdenza sociale» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che l'articolo 5, che apporta modifiche all'articolo 27 del testo unico in materia di immigrazione, incide su profili di materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera b) «immigrazione» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; che le disposizioni dell'articolo 5-bis, che affidano al Ministero della salute il compito di provvedere, di intesa con i Ministeri competenti, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche, attengono ad ambiti normativi riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera s) «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, recanti modifiche alla disciplina inerente alla professione di consulente del lavoro, che la materia delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; e che il predetto articolo interviene specificamente sulle disposizioni relative ai requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e per l'abilitazione ad una professione intellettuale, il che non sembra presentare profili problematici per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. A.S. 1427 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7/2007, approvato dalla Camera con modificazioni ed in corso di esame presso la 10a Commissione del Senato, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, su cui si era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 febbraio 2007 alla X Commissione della Camera;
considerato che il testo, agli articoli 1 e 4, aventi ad oggetto, rispettivamente, la disciplina delle tariffe dei servizi telefonici e le indicazioni da apporre sulle confezioni dei prodotti alimentari, reca disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute e alimentazione», assegnate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 10 del testo recante misure tese alla liberalizzazione delle specifiche attività di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola;
rilevato che rientra altresì nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione (»produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») la previsione relativa all'articolo 11 in materia di mercato del gas;
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 5, recante norme in materia di servizi assicurativi, e quelle recate dagli articoli 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies recanti disposizioni aventi ad oggetto mutui immobiliari, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (tutela del risparmio e mercati finanziari);
considerato che l'articolo 9, che pone specifiche disposizioni riguardanti gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, appare riconducibile al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) e lettera o) (previdenza sociale);
considerato che le previsioni di cui agli articoli da 9 a 12 del testo, che recano disposizioni tese alla promozione della concorrenza ed allo sviluppo dei mercati, attengono a profili afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della concorrenza;
valutato che il testo, all'articolo 13, contempla disposizioni riguardanti l'istruzione


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tecnico-professionale, rilevando al riguardo l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
considerato che, all'articolo 10, comma 4, i requisiti di qualificazione professionale e gli esami abilitanti per l'esercizio dell'attività di guida turistica sono stati opportunamente riferiti alla regolamentazione delle leggi regionali, in conformità al contenuto della condizione formulata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel parere reso in data 21 febbraio 2007 alla X Commissione della Camera;
rilevato che l'articolo 10, comma 7, secondo cui entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5, che introducono misure tese alla liberalizzazione delle attività, rispettivamente, di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola, sarebbe opportuno che si applichi nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
considerato che le disposizioni recate dal decreto debbano comunque salvaguardare le differenziazioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio, e debbano comunque delineare una disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni;
considerato che la disposizione finale dell'articolo 13 prevede la clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
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PARERE FAVOREVOLE