Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 28 marzo 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2007. - Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Testo unificato A.C. 15 e abb.

(Parere alle Commissioni V e VIII della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Luigi LUSI (Ulivo), relatore, riferisce che il testo in esame reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito nei medesimi comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive. Evidenzia che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità siano perseguite nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Riferisce che, ai sensi dell'articolo 3, le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Si sofferma quindi sulle previsioni


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di cui all'articolo 12, che istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 13, che istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici. Ravvisa l'opportunità che, con riguardo ai predetti articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi dei menzionati fondi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene che appare incongrua la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo. Propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una oscillazione pari al dieci per cento rispetto al parametro dei 5.000 abitanti al fine di evitare la netta preclusione della normativa in oggetto per i comuni con una dimensione demografica al limite del tetto stabilito.

Il senatore Walter VITALI (Ulivo) osserva che la maggior parte delle disposizioni del testo, principalmente quelle relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti. Ricorda quindi, con disappunto, che nella scorsa legislatura una proposta di legge analoga a quella in esame nella fase conclusiva non venne approvata dal Senato al fine di farne confluire il contenuto in un provvedimento avente ad oggetto interventi a favore della montagna. In relazione alla deroga al limite dei mandati del sindaco, prevista dall'articolo 15, ravvisa l'opportunità di rinviarne la disciplina ad una riforma organica dell'ordinamento degli enti locali.

Il senatore Enzo Giorgio GHIGO (FI) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Vitali; dichiara quindi di valutare favorevolmente il complessivo contenuto del testo in esame.

Il senatore Andrea FLUTTERO (AN), nel concordare con le osservazioni formulate dal senatore Vitali, fa notare che sarebbe incongruo ed inopportuno intervenire con provvedimenti normativi distinti e frammentari sulle diverse problematiche afferenti all'ordinamento degli enti locali.

Leoluca ORLANDO, presidente, rileva che una fascia di oscillazione pari al dieci per cento rispetto al numero limite di 5.000 abitanti sarebbe opportuna per ragioni di equità in relazione a quei comuni la cui dimensione demografica si attesti al limite del tetto previsto dall'articolo 2.

Il senatore Luigi LUSI (Ulivo), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
A.C. 2374 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XIII della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Augusto MASSA (Ulivo), relatore, illustra il provvedimento, che contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale. Osserva che il testo, attivando misure tese a fronteggiare


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procedure di infrazione comunitaria già avviate, attiene ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui agli articoli 1 e 3, che investono specifici profili relativi alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile e penale», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. Rileva che le disposizioni dell'articolo 4, afferenti all'attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco ed a modifiche alla legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, appartengono all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera e) «tutela della concorrenza» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Evidenzia, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, recanti modifiche alla disciplina inerente alla professione di consulente del lavoro, che la materia delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; fa notare che il predetto articolo interviene specificamente sulle disposizioni relative ai requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e per l'abilitazione ad una professione intellettuale; il che, sottolinea, non sembra presentare profili problematici per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
A.S. 1427 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente e relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7/2007, approvato dalla Camera con modificazioni ed in corso di esame presso la 10a Commissione del Senato. Ricorda che sul testo del decreto-legge si era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 febbraio 2007 alla X Commissione della Camera. Evidenzia che, all'articolo 10, comma 4, i requisiti di qualificazione professionale e gli esami abilitanti per l'esercizio dell'attività di guida turistica sono stati opportunamente riferiti, nel corso dell'esame del decreto alla Camera, alla regolamentazione delle leggi regionali, in conformità al contenuto della condizione formulata dalla Commissione nel suddetto parere reso alla X Commissione della Camera. Osserva che le disposizioni recate dal decreto devono comunque salvaguardare le differenziazioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio, delineando una disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni. Esprime apprezzamento per la disposizione finale dell'articolo 13, che prevede la clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.