VII Commissione - Giovedì 29 marzo 2007


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ALLEGATO 1

5-00659 Mancuso: Contestata lezione di anatomia animale presso una scuola elementare di Castano Primo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei precisare preliminarmente che il Ministero ha recentemente sottoscritto con la Lega Antivivisezione un Protocollo d'intesa con il quale si impegna a favorire, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la diffusione e l'approfondimento, dei temi dell'educazione al rispetto di tutti gli esseri viventi, a collaborare alla promozione delle proposte educative della Lega Antivivisezione nelle scuole e a predisporre spazi nel sito Internet del Ministero stesso per il collegamento con il sito della Lega.
In merito al caso evidenziato il Dirigente Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha comunicato che da alcuni anni è stato attivato presso l'Istituto comprensivo di Castano Primo (Milano) il progetto «Natura e Cultura» alla scoperta del biologico, finanziato dall'Amministrazione Comunale con i fondi del diritto allo studio, che è stato approvato dal Consiglio di Istituto.
Il progetto coinvolge tutte le ventidue classi della scuola primaria, è articolato sul quinquennio e prevede la collaborazione tra insegnanti e un veterinario, al fine di organizzare momenti di approfondimento disciplinare a supporto del curricolo di scienze.
All'inizio del mese di settembre 2006 i docenti di cinque interclassi hanno concordato con il veterinario i contenuti e le attività dell'anno in corso; il programma è stato presentato ai genitori nelle assemblee di classe del 27 settembre 2006, e poi discusso anche nella prima riunione interclasse con i genitori, svoltasi il 13 novembre 2006.
All'Ufficio scolastico regionale risulta che i genitori abbiano condiviso tutte le proposte dei docenti e che non siano emerse riserve o critiche rispetto alle attività condotte in classe.
Per le lezioni del 24 ottobre 2006 e 31 ottobre 2006, svoltesi separatamente con ciascuna delle quattro classi quarte, il veterinario ha sezionato in classe, illustrando l'attività che stava svolgendo, un coniglio già morto, prelevato da un allevamento.
Per tale attività le maestre avevano sollecitato verbalmente gli alunni ad informare i genitori, specificando che era possibile non assistere alla lezione, come si è poi verificato per qualche alunno.
Una sola mamma aveva poi segnalato al dirigente scolastico che, per un disguido, la sua bambina non era uscita con l'altra maestra, come lei aveva chiesto, e per questo motivo il dirigente ha voluto che la stessa mamma e le insegnanti si incontrassero per chiarire le cause di quanto accaduto. L'esito dell'incontro era sembrato al dirigente scolastico risolutivo.
A distanza di un mese è apparso un articolo sul giornale «ALTOMILANESE», cui hanno fatto seguito articoli apparsi su altri quotidiani.
Il Dirigente Scolastico ha tempestivamente informato il Consiglio di Istituto, nel contempo rinnovato, nella prima seduta di martedì 5 dicembre 2006 e, in quella sede, è stato concordato, per il 14 dicembre successivo, un incontro tra i genitori, rappresentanti di classe (Comitato Genitori), il veterinario e l'insegnante referente del progetto, in modo da poter cogliere eventuali osservazioni da parte dei


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genitori e illustrare in forma più dettagliata le finalità e i contenuti del progetto.
Tale incontro si è svolto in modo ordinato e tranquillo, gli interventi sono stati pacati e costruttivi, nessuno ha evidenziato traumi riportati dagli alunni; è comunque emersa la necessità di una più capillare informazione, in modo particolare per quelle attività che prevedono una conoscenza diretta della filiera della carne.
Successivamente, ed in particolare il 15 gennaio 2007, il collegio dei docenti della scuola primaria, riunitosi per la verifica del progetto in parola, ha concordato all'unanimità di «sospendere laddove previste, quelle attività dirette in classe che prevedono l'osservazione degli organi interni degli animali...».
L'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, in data 6 marzo 2007, ha diramato una nota circolare invitando tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione a prendere visione del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 1 febbraio 2007, tra il Ministero della pubblica istruzione e la Lega Antivivisezione, e, nell'eventualità di iniziative didattiche rivolte alla conoscenza del mondo animale, a voler seguire i principi e le linee indicate nel Protocollo stesso, tenuto conto, inoltre, che sono in uso metodologie didattiche alternative all'utilizzo di animali, riconosciute come metodi scientificamente e pedagogicamente altrettanto validi.


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ALLEGATO 2

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci e abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;
considerato che il rappresentante del Governo, nella seduta del 28 marzo 2007, ha espresso parere contrario sull'articolo 3, comma 6, in considerazione del fatto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale - Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane - ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;
rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 11, che il riferimento fatto alla lettera d) dell'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché non è chiaro se ci si riferisce al comma 3, come si dovrebbe; anche in questo caso, peraltro, non appare giustificato nel merito riferirsi solo alla lettera d) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 3 dell'articolo 135 citato;
considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni culturali locali, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;
tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;
rilevato, infine, che nel testo indicato manca una previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce


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deboli delle popolazioni locali, che invece si ritiene necessaria per lo sviluppo di tali attività da parte dei suddetti comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sopprimere all'articolo 3, il comma 6, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117, Cost., comma 2, lettera s), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso;
2) sopprimere all'articolo 3, il comma 11, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è chiarito se fa riferimento all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come dovrebbe, e, anche in questo caso, appare ingiustificata l'esclusione della integrazione prevista alla lettera d), rispetto alle altre lettere a), b) e c);
3) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: «e culturali», poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;
4) sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali deve essere affrontato con un intervento normativo di carattere sistematico;
5) per i motivi di cui in premessa, aggiungere, infine, dopo l'articolo 11, il seguente articolo 11-bis: «1. Allo scopo di agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali».


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ALLEGATO 3

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Testo unificato C. 15 Realacci e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 15 Realacci e abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;
considerato che il rappresentante del Governo, nella seduta del 28 marzo 2007, ha espresso parere contrario sull'articolo 3, comma 6, in considerazione del fatto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale - Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane - ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;
rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 11, che il riferimento fatto alla lettera d) dell'articolo 135 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché non è chiaro se ci si riferisce al comma 3, come si dovrebbe; anche in questo caso, peraltro, non appare giustificato nel merito riferirsi solo alla lettera d) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 3 dell'articolo 135 citato;
considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni culturali locali, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;
tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sopprimere all'articolo 3, il comma 6, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117, Cost., comma 2, lettera s), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;


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nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i Patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali, sulla base delle risorse provenienti dal gioco del lotto perché in relazione ad essi vi è già una programmazione in atto che, per gran parte, va a beneficio di beni culturali di interesse religioso;
2) sopprimere all'articolo 3, il comma 11, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è chiarito se fa riferimento all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come dovrebbe, e, anche in questo caso, appare ingiustificata l'esclusione della integrazione prevista alla lettera d), rispetto alle altre lettere a), b) e c);
3) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: «e culturali», poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;
4) sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali deve essere affrontato con un intervento normativo di carattere sistematico;
5) all'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: «e il Ministro per i beni e le attività culturali» con le seguenti «, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della pubblica istruzione».