I Commissione - Marted́ 3 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A.

PARERE APPPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
considerati gli emendamenti contenuti nel fascicolo 1;
considerato in particolare l'emendamento 16.1 Marchi, che al capoverso comma 2 prevede interventi inquadrabili nel quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e che al successivo capoverso comma 3 definisce le procedure volte ad individuare gli interventi medesimi incidenti anche su materie di competenza legislativa regionale, senza tuttavia prevedere forme di coinvolgimento delle regioni,
esprime

PARERE CONTRARIO

limitatamente al capoverso comma 3 dell'emendamento 16.1 Marchi in quanto non prevede il coinvolgimento delle regioni nella procedura di individuazione degli interventi di cui al capoverso comma 2
ed esprime

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.


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ALLEGATO 2

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Cura esclusiva dell'interesse pubblico).

l. I titolari di cariche di Governo si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici loro affidati.
1. 2.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire le parole: e ad evitare che i loro interessi privati possano con le seguenti: , gli interessi privati dei medesimi titolari di cariche pubbliche non devono.
1. 10.Ossorio.

Al comma 1 sostituire le parole: i loro interessi con le seguenti: gli interessi.
1. 3.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, sopprimere le parole: i loro.
1. 4.Adenti.

Al comma 1, dopo le parole: interessi privati, aggiungere le seguenti: sia personali che familiari.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, o del convivente, recando ad essi anche indirettamente un beneficio economico.
1. 11.Governo.

Al comma 2 sostituire le parole: dagli atti che possano fondatamente apparire condizionati dai loro privati interessi con le seguenti: dagli atti e dai comportamenti che possano fondatamente apparire condizionati da privati interessi nell'esercizio delle loro funzioni.
1. 5.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 2 sostituire le parole da: che possano fino alla fine del comma, con le seguenti: o dalle decisioni o dal partecipare a deliberazioni che determinino o possano determinare un conflitto di interessi.
1. 6.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 2 sostituire la parola: apparire con la seguente: essere.
1. 7.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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Al comma 2 sostituire le parole: dai loro con la seguente: da.
* 1. 8.Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 2, sostituire le parole: dai loro con la seguente: da.
* 1. 9.Adenti.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Ineleggibilità alle cariche parlamentari).

1.All'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il n. 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Coloro che esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulle società e imprese di cui al n. 1»;
b) il secondo comma è soppresso.
1. 01.Nicchi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Divieto di atti viziati da conflitto d'interessi).

1. I titolari di cariche di Governo non possono adottare, né concorrere all'adozione di atti o provvedimenti che attribuiscano loro un vantaggio rilevante e differenziato rispetto alla generalità dei consociati, od all'insieme dei destinatari del provvedimento, con pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'interesse pubblico.
2. L'omissione di atti dovuti che procuri al titolare di cariche di Governo un vantaggio rilevante e differenziato, con pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'interesse pubblico, è equiparata all'adozione di atti viziati da conflitto d'interessi.
2. 2.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire le parole da: è titolare fino alla fine dell'articolo con le seguenti: può essere influenzato nell'esercizio delle sue funzioni dal fatto di essere, lui o il coniuge non legalmente separato, o i suoi parenti o affini fino al secondo grado, o il convivente, titolare, direttamente o indirettamente, di un interesse economico privato, o di un patrimonio di rilevante entità, o dell'esercizio di un'attività economica privata, o di essere preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato.
2. 13.Governo.

Al comma 1 sostituire le parole: è titolare di un interesse economico privato con le seguenti: abbia, direttamente o indirettamente anche per conto terzi, un interesse privato.
2. 3.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1 sopprimere la parola: economico.
2. 10.D'Alia, Ronconi, Giovanardi.


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Al comma 1, dopo le parole: interesse economico aggiungere le seguenti: finanziario.
2. 7.Ossorio.

Al comma 1 sopprimere la parola: poter.
2. 4.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire le parole: l'esercizio delle sue funzioni pubbliche con le seguenti: l'esercizio delle funzioni pubbliche proprie e dei soggetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, facenti parte della medesima amministrazione.
2. 8.Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Al comma 2, dopo la parola: consulente, aggiungere la seguente: azionista,
2. 9.Ossorio.

Sopprimere il comma 2.
2. 5.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 2 sopprimere la parola: economico.
2. 11.D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 2 sopprimere la parola: poter.
2. 6.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della presente legge per carica o ufficio pubblico si intende qualunque incarico o funzione a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o meno.
2. 12.D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incompatibilità parlamentare).

1. La carica di membro di una delle due Camere è incompatibile con:
a) l'esercizio di attività professionali, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
b) l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.
2. 06.Zaccaria.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, il comma 1 è sostituito con i seguenti:
«1. Coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore di 15 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione


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o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonchè persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».
2. 01.Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche, il comma 1 è sostituito con i seguenti:
«1. Coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».
2. 02.Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ineleggibilità parlamentare).

1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) coloro che hanno, anche per interposta persona, la titolarità o il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese di cui al numero 1);».
2. 05.Barbi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«I candidati devono dichiarare, mediante certificazione, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 e successive modificazioni, l'assenza di titolarità o del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».


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2. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 al comma 1, dopo il numero 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis) cancella i nomi dei candidati la cui dichiarazione non risulti conforme alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo».
2. 03.Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«I candidati devono dichiarare, mediante certificazione, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 e successive modificazioni, l'assenza di titolarità o di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 settembre 1990, n. 287, anche per interposta persona, di un'impresa qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore a 8 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi non a scopo di lavoro domestico».
2. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, al comma 1, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis) cancella i nomi dei candidati la cui dichiarazione non risulti conforme alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo».
2. 04. Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Titolari di cariche di Governo).

1. Ai fini della presente legge per «titolari di cariche di Governo» si intendono:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) i Ministri;
c) i Vice Ministri;
d) i sottosegretari di Stato;
e) i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge, sono equiparati al titolare di cariche di Governo il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado.
3. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: , ai titolari di cariche provinciali e ai titolari di cariche comunali.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ; per titolari di cariche provinciali si intendono i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; per titolari di cariche comunali si intendono i sindaci e gli assessori comunali dei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
sopprimere l'articolo 15;


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nella rubrica del Capo IV, sopprimere le parole:
gli amministratori locali;
sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Norme in materia di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, dei titolari di cariche provinciali e dei titolari di cariche comunali. Principi in materia di conflitti di interessi dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali.
3. 5. Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: nonché ai Presidenti, agli assessori e ai presidenti dei consigli di Regioni compatibilmente con quanto indicato dall'articolo 16, ai Presidenti, agli assessori e ai presidenti dei consigli di Province, ai Sindaci, agli assessori e ai presidenti dei consigli di Comuni superiori ai quindicimila abitanti.
3. 7. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 2 aggiungere, infine, le parole: , i Presidenti, gli amministratori delegati, i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che esercitano funzioni di governo negli enti pubblici, anche economici, e nelle società a prevalente partecipazione pubblica.
3. 3. Angelo Piazza, Turco.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
3. Ai fini della presente legge i componenti delle Autorità indipendenti e, con esclusione di quanto disposto dall'articolo 5, il Presidente della Regione e i membri delle giunte regionali, sono equiparati ai titolari delle cariche di governo.
3. 8. Il Governo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. 4. Adenti.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: «della nazione» sono aggiunte le seguenti: «, operando esclusivamente per la cura degli interessi pubblici ed evitando che i miei interessi privati possano condizionare le mie decisioni e le mie attività».
3. 6. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Dichiarazioni preliminari dei titolari di cariche di Governo).

1. Entro dieci giorni dall'assunzione della carica di Governo, il titolare dichiara alla Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi di cui all'articolo 11 le situazioni d'incompatibilità di cui all'articolo 5, sussistenti alla data di assunzione della carica.
2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma che precede il titolare di cariche di Governo comunica la partecipazione a società di persone o di capitali, anche di diritto straniero, oppure ad altri enti che esercitino attività di natura economica.
3. Il titolare di cariche di Governo è altresì tenuto a comunicare le partecipazioni di cui al comma che precede dismesse nei sei mesi precedenti l'assunzione della carica.


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4. Il titolare di cariche di Governo indica gli immobili di cui è proprietario, o su cui è titolare di altro diritto reale, qualora il loro valore catastale sia pari o superiore a 2.000.000 di Euro.
5. Il titolare di cariche di governo dichiara ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro dieci giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti ed affini entro il secondo grado del titolare di cariche di Governo.
7. Ai fini del calcolo delle soglie di cui al presente articolo:
a) le azioni o quote appartenenti al titolare di cariche di Governo si sommano a quelle di titolarità dei soggetti di cui al comma 6;
b) il valore degli immobili di proprietà dei soggetti di cui al comma 6, o su cui questi abbiano altri diritti reali, si somma a quello degli immobili di proprietà del titolare di cariche di Governo, o su cui questi abbia altri diritti reali.
4. 31. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di vigilanza sui conflitti di interessi di cui all'articolo 10 con le seguenti: garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. 2. Angelo Piazza, Turco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di vigilanza sui conflitti di interessi di cui all'articolo 10 con le seguenti: garante della concorrenza e del mercato.
4. 19. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) le cariche e gli uffici, o comunque le funzioni di amministrazione, rappresentanza, controllo e direzione ricoperti in enti ovvero le cariche e gli uffici di presidente, amministratore, componente del consiglio di sorveglianza o di gestione, di liquidatore, di direttore generale, di dirigente che eserciti funzioni di gestione o di rappresentanza o di controllo, institore, procuratore, sindaco revisore o analoghe cariche anche di fatto comunque denominate.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), si riferisce ai dodici mesi precedenti all'assunzione di una delle cariche di Governo di cui all'articolo 3.
4. 3. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: ricoperte nei mesi precedenti con le seguenti: . Nella dichiarazione si dovranno indicare anche quelle tra le cariche predette che, seppure non più in atto al momento dell'assunzione della carica di cui all'articolo 3, sono cessate in un momento non anteriore ai dodici mesi precedenti.
4. 23. Il Governo.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di godimento.
4. 24. Il Governo.

Al comma 2 sopprimere la lettera e).
4. 4. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis). I trust di cui sia settlor, beneficiario o trustee.
4. 5. Franco Russo, Mascia, Frias.


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Al comma 3 sostituire le parole: ai beni e alla attività detenuti all'estero con le seguenti: ai rapporti, ai beni e alle attività esistenti all'estero.
4. 6. Mascia, Franco Russo, Frias.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Rientrano nell'obbligo di comunicazione mediante la dichiarazione di cui al comma 2 le attività patrimoniali detenute nei sei mesi antecedenti l'assunzione dell'incarico».
4. 7. Adenti.

Al comma 4 sopprimere le parole: iscritti in pubblici registri.
4. 25. Il Governo.

Al comma 4 sopprimere le parole: nonché delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.
4. 8. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 6 sopprimere le parole: salvo che si riferisca a beni conferiti ad un trust a norma della presente legge.
4. 9. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 7 sopprimere le parole: salvo che i predetti beni siano stati conferiti in un trust a norma della presente legge.
4. 10. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Entro i medesimi termini, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, nonché le persone conviventi non a scopo di lavoro domestico possono presentare all'Autorità le dichiarazioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 del presente articolo».
4. 11. Angelo Piazza, Turco.

Al comma 8 sostituire le parole: ai commi 2, 5, 6 e 7 con le seguenti: ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
4. 26. Il Governo.

Al comma 8, sostituire le parole: parenti e affini entro il secondo grado con le seguenti: parenti e affini entro il quarto grado.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: parenti e affini entro il secondo grado con le seguenti: parenti e affini entro il quarto grado.
4. 20. Licandro Scardino, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 8 sopprimere le parole: , nonché dalle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.
4. 12. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 10, dopo le parole: l'Autorità aggiungere le seguenti: , sentiti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati.
4. 13. Adenti.

Al comma 11 sostituire le parole: da euro 20.000 a euro 35.000 con le seguenti: da 500.000 a 1 milione di euro.


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Conseguentemente, sostituire il comma 14 con il seguente:
14. In caso di ulteriore inadempimento dei commi 2, 5, 6, 7 la medesima autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio di quella prevista al comma 11 e dispone la decadenza dalla carica. In caso di inadempimento del coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, nonché delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico, di cui al comma 8, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da euro 100.000 a 200.000.
4. 21. Licandro Scardino, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 11 sostituire le parole: euro 35.000 con le seguenti: euro 300.000.

Conseguentemente, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: euro 35.000 con le seguenti: euro 300.000.
4. 27.Governo.

Al comma 12 dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: incomplete o.

Conseguentemente, al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: incomplete o.
4. 28.Governo.

Sopprimere il comma 13.
4. 14. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimere il comma 14.
4. 15.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Ove uno dei soggetti di cui al comma 8 non adempia all'obbligo di dichiarazione, il titolare della carica di governo di cui all'articolo 3 è tenuto a dichiarare all'Autorità, in forma riservata, tutti gli elementi a sua conoscenza utili alla individuazione dei di lui beni e attività patrimoniali.
4. 29.Governo.

Sostituire i commi 15 e 16 con i seguenti:
15. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione, di cui al presente articolo, il presidente dell'Autorità di Vigilanza informa, per le cariche di governo statali, il Capo dello Stato, il presidente del Consiglio dei Ministri e i presidenti delle Camere, nonché, per le cariche di governo regionali, il Presidente della regione e il Presidente del consiglio regionale interessato. Denuncia inoltre all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, ogni inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo.
16. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni attraverso il nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 13, comma 4, nonché attraverso gli altri Corpi di polizia dello Stato.
16-bis. In qualsiasi momento l'Autorità può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 avvalendosi del nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 13, comma 4, nonché attraverso gli altri Corpi di polizia dello Stato e dei poteri di cui all'articolo 13, comma 3.
4. 30.Governo.

Al comma 15, sostituire le parole: il Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: il Presidente della Repubblica, il


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Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
4. 16.Adenti.

Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni attraverso la Guardia di Finanza.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 4, le parole: di un apposito nucleo della Guardia di Finanza e della collaborazione di sono sostituite dalle parole: della collaborazione della Guardia di Finanza e di.
4. 22.Bocchino.

Sopprimere il comma 17.
4. 17. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. Decorsi trenta giorni dallo scadere del termine di cui all'articolo 4, comma 2, le dichiarazioni di cui ai commi l, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono rese pubbliche, su iniziativa degli interessati, sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri o del singolo Ministero, unitamente all'elenco degli atti amministrativi adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
4. 18. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Incompatibilità).

1. La titolarità di cariche di Governo è incompatibile con:
a) l'esecuzione, da parte del titolare di cariche di Governo, di prestazioni di lavoro subordinato pubblico o privato, o che comportino soggezione anche limitata al potere direttivo di terzi, o derivanti da rapporti di mandato;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) la titolarità di cariche che comportino attribuzioni di natura gestionale o di controllo in società od enti giuridici di qualsiasi natura, inclusi gli enti pubblici anche territoriali, economici e non economici, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
d) L'esercizio di attività professionali, anche in forma associata o societaria.

2. Sussiste incompatibilità anche qualora le prestazioni, attività e cariche di cui al comma che precede siano svolte all'estero.
3. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione, secondo la disciplina applicabile all'attività professionale rilevante.
4. Le cariche di cui alla letta c) del comma 1 cessano automaticamente a far data dall'effettiva assunzione della carica di Governo.
5. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dalla cessazione della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico anche economici, con esclusione degli enti territoriali, nonché di società od altri enti che svolgano in via esclusiva o prevalente attività economiche connesse con la carica ricoperta.


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6. I dipendenti pubblici e privati che divengano titolari di cariche di Governo sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dalla disciplina applicabile al relativo rapporto, con decorrenza dal giorno di effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio per la loro situazione retributiva e di carriera.
7. È consentito il cumulo tra la titolarità di cariche di Governo e la carica di parlamentare.
5. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articolo 3 aggiungere le seguenti: comma 2.
5. 13.Governo.

Al comma l, lettera a) sostituire il primo periodo con il seguente:
l'esercizio di attività inerenti all'impiego pubblico o privato contemporaneamente alla titolarità della carica.
5. 3.Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: professionali inserire le parole: o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo.
5. 4. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: attività imprenditoriali aggiungere le seguenti: anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie.
5. 14.Governo.

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
d) la titolarità, la proprietà di quote o di azioni di maggioranza o la detenzione di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente, che per interposta persona, di società o di imprese facenti parte dei seguenti settori:
difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
servizi erogati in regime di concessione;
credito, finanza e assicurazioni;
opere pubbliche e lavori pubblici;
distribuzione commerciale e pubblicità;
industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.
5. 12. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
5. 5. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente


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articolo perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo con riferimento ad attività o incarichi nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.
5. 6.Piazza, Turco.

Al comma 3 sostituire le parole: le medesime norme con le seguenti: le rispettive norme.
5. 15.Governo.

Al comma 5 aggiungere in fine le parole: vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove, nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.
5. 7. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Quando accerta o comunque viene a conoscenza di una possibile incompatibilità con la carica di governo ricoperta, l'Autorità invita il titolare della carica ad optare tra il mantenimento di quest'ultima e l'esercizio dell'attività ritenuta incompatibile. L'opzione è esercitata entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione dell'accertamento. Il mancato esercizio del diritto di opzione nei termini previsti determina la decadenza dalla carica di governo.
6-bis. Dall'accertamento di cui ai commi 5 e 6 il titolare della carica di governo, che sia iscritto, secondo quanto previsto dal comma 2, in albi o elenchi professionali, non può esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero ed è sospeso di diritto dai relativi albi o elenchi; inoltre, tutti gli atti da esso eventualmente adottati nell'esercizio degli incarichi e delle funzioni o comunque nello svolgimento delle attività imprenditoriali, ritenuti incompatibili, e i voti da esso espressi, sono nulli.
5. 16.Governo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma precedente, tenendo conto della richiesta dell'Autorità.
5. 8. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«In caso di mancato esercizio dell'opzione nei termini previsti da parte di titolari di cariche di Governo, l'autorità informa prontamente ciascuna Camera anche al fine della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei vari componenti ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.
5. 9. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«In caso di mancato esercizio del diritto di opzione nei termini previsti, l'Autorità ne dà immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica».


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Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 11 con il seguente:
11. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero di mancata realizzazione delle alienazioni necessarie o della costituzione del trust, entro i termini previsti dalla legge, e per responsabilità dell'interessato, l'Autorità ne dà immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
5. 10.Adenti.

Al comma 6 aggiungere in fine le parole: diversa da quella di Governo.
5. 11.Franco Russo, Mascia, Frias.

ART. 6.

Sopprimerlo.
* 6. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
* 6. 12. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Astensione).

1. I titolari delle cariche di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di astenersi dall'adozione di atti o decisioni e dalla partecipazione a deliberazioni che, pur destinate alla generalità o ad intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, ancorché non esclusivo.
2. I titolari delle cariche di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di astenersi dall'adozione di atti o decisioni e dalla partecipazione a deliberazioni che, destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante.
3. Se l'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, rileva che uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 3, agisce o ha agito in violazione dell'obbligo di cui ai precedenti commi 1 e 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 per ciascuna violazione, e lo comunica al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri. In ogni caso, l'Autorità informa l'autorità giudiziaria perché questa possa valutare la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 dei codice penale.
4. Se il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 dubiti della sussistenza nel caso specifico di una violazione dell'obbligo di astensione come rilevato dall'Autorità a norma dei commi precedenti, può chiedere all'Autorità una nuova valutazione in merito. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta.
5. Nel caso in cui l'Autorità disponga l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, stabilisce altresì, con propria deliberazione scritta, i casi in cui, in attesa del completamento delle operazioni finanziarie di alienazione o separazione patrimoniale idonee ad escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo deve astenersi dal prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto di interessi.
6. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
6. 14.Bocchino.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Obbligo di astensione).

1. Il titolare di cariche di Governo si astiene dall'adozione, o dal concorso all'adozione, di atti o provvedimenti relativi alle medesime attività economiche svolte dalle imprese da egli controllate, od al cui capitale egli partecipi in qualunque misura.
2. Il titolare di cariche di Governo può richiedere in via preventiva la valutazione della Commissione Parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi circa l'applicazione dell'obbligo di astensione, o circa l'opportunità istituzionale dell'astensione.
3. L'obbligo di astensione non si applica nei casi di atti dovuti.
6. 2.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
«1. Fermo restando l'obbligo generale di astenersi dagli atti o dalle decisioni o dalla partecipazione a deliberazioni che determinino o possano determinare un conflitto di interessi, l'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, individua preliminarmente per ciascuno dei titolari di cariche di governo di cui all'articolo 3, le aree di potenziale conflitto di interessi in cui, nell'esercizio delle proprie funzioni, essi possano prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni».
6. 3.Franco Russo, Mascia, Frias.

Sopprimere il comma 1.
6. 4.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1 dopo le parole: nel patrimonio dello stesso aggiungere le seguenti: del coniuge, dei parenti ed affini entro il secondo grado, nonché delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.
6. 5.Angelo Piazza, Turco.

Al comma 1, sostituire le parole da: , un vantaggio fino alla fine del comma, con le seguenti: o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 7.
6. 16.Governo.

Al comma 1 sopprimere le parole: salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7.
6. 6.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4, un vantaggio economicamente rilevante.
2-bis. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il titolare della carica di governo soggiace


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comunque al generale obbligo di astensione di cui all'articolo 1 comma 2, ove ne ricorrano i presupposti.
2-ter. In ogni caso, a far tempo dalla data della informativa da parte dell'Autorità, di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del diritto di voto derivante dalle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona, o attraverso società fiduciarie, facciano parte delle attività patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 4, è sospeso fino all'applicazione delle misure di cui agli articoli 7 e 8 e sempre che l'Autorità non disponga diversamente. Nei centoventi giorni successivi le assemblee delle società, nelle quali i soggetti di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 4 possiedono partecipazioni ritenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, rilevanti, sono convocate per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori. Ove l'assemblea non è convocata entro il predetto termine, il Tribunale, su ricorso dell'Autorità, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.
3. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 dubiti della sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, è tenuto ad investire immediatamente della questione l'Autorità.
6. 17.Governo.

Al comma 2 sostituire le parole: il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso un vantaggio economicamente rilevante con le seguenti: rientrano il medesimo, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, nonché, le persone conviventi non a scopo di lavoro domestico, tali da produrre, nel patrimonio dei soggetti indicati un vantaggio economicamente rilevante.
6. 7.Angelo Piazza, Turco.

Al comma 2 sopprimere le parole: tali da produrre, nel patrimonio dello stesso un vantaggio economicamente rilevante.
6. 8.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 2 sopprimere le parole: salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7.
6. 9.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 4, sostituire la parola: cinque con la seguente: due.
6. 15.Bocchino.

Sopprimere il comma 5.
6. 10.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 5, sostituire la parola da: i casi in cui con la seguente: che.
6. 18.Governo.

Al comma 5 dopo le parole: di Governo aggiungere le seguenti: , che si trovi in una delle situazioni previste dai commi 1, 2, e 2-bis,.
6. 19.Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 9 fino alla fine del periodo, con le seguenti: all'articolo 10, in caso di violazione dell'obbligo di astensione, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 1.000.000.
6. 20.Governo.


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Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 con le seguenti: dal euro 100.000 a euro 200.000.
6. 13.Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2, nonché la deliberazione di cui al comma 5, sono trasmesse dall'Autorità stessa al Presidente del Consiglio dei ministri, per le cariche di governo nazionale e per i membri delle Autorità indipendenti, e al Presidente della Regione, per le cariche di Governo regionali.
6. 21.Governo.

Al comma 7, sostituire le parole: al Presidente del Consiglio dei Ministri perché ne informi il Consiglio dei Ministri con le seguenti: al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri perché ne informi il Consiglio dei Ministri.
6. 11.Adenti.

Sopprimere il comma 8.
6. 22.Governo.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
* 7. 22.Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Obbligo di conferimento di mandato irrevocabile con rappresentanza per l'esercizio di facoltà inerenti a partecipazioni di controllo al capitale di imprese attive in settori sensibili e/o quotate).

1. Qualora il titolare di cariche di Governo sia titolare di partecipazioni di controllo, o comunque superiori al 10 per cento del capitale di società quotate in Borsa, e/o attive nei settori:
a) informazione, con qualsiasi mezzo fornita
b) comunicazioni elettroniche
c) infrastrutture e trasporti
d) difesa
e) sanità
f) istruzione
g) energia

egli ha l'obbligo di conferire ad un soggetto da lui scelto un mandato irrevocabile con rappresentanza per l'esercizio di tutte le facoltà connesse alla partecipazione.
2. Il mandatario non può essere alcuno dei soggetti equiparati al titolare di cariche di Governo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della presente legge.
3. La Commissione Parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi può segnalare al titolare di cariche di Governo l'opportunità istituzionale del conferimento di mandato anche in casi ulteriori.
4. Il contratto di mandato è concluso mediante atto pubblico a pena di nullità.
5. Almeno dieci giorni prima della stipula, il titolare di cariche di Governo comunica in via preventiva: il testo integrale del contratto di mandato alla Commissione Parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi, che dovrà verificarne l'idoneità allo scopo di prevenire eventuali conflitti d'interessi, in particolare per quanto riguarda la persona e le qualità


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del mandatario, l'esistenza di altri rapporti attuali o passati con il mandante, l'entità dei compensi.
6. Il mandatario agisce nell'interesse del mandante, e nel rispetto delle indicazioni di massima fornite da questi, in forma scritta, all'atto del conferimento del mandato, nonché di eventuali analoghe indicazioni successive.
7. Tutte le comunicazioni tra mandante e mandatario debbono essere trasmesse in copia alla Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi.
8. Il mandatario non darà esecuzione ad eventuali istruzioni del mandante prima che siano trascorsi almeno tre giorni dalla comunicazione delle stesse alla Commissione Parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi, secondo quanto previsto al comma che precede.
9. L'alienazione delle partecipazioni appartenenti al titolare di cariche di Governo, da parte del mandatario, può avere luogo soltanto a condizioni approvate, in via preventiva ed in forma scritta, dal titolare stesso, da comunicarsi alla Commissione Parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi, secondo quanto previsto al comma che precede.
10. Il mandato può costituire oggetto di risoluzione esclusivamente per il caso di inadempimento del mandatario all'obbligo di agire nell'interesse del mandante, o di inosservanza delle istruzioni di questi. Il mandatario inadempiente è tenuto al risarcimento dei danni secondo le norme generali.
11. Nel caso di domanda giudiziale di risoluzione, il mandatario non potrà essere sostituito se non successivamente a provvedimento di urgenza o alla sentenza di primo grado che accerti l'inadempimento e disponga la risoluzione del contratto.
12. Il mandato potrà essere revocato nel solo caso di cessazione della carica di Governo o di alienazione delle partecipazioni tali da far cessare la situazione di controllo, oppure da ridurne l'entità al di sotto del 10 per cento del capitale sociale,
13. La giurisdizione sulle azioni di nullità, di risoluzione e di risarcimento dei danni relative al contratto di mandato di cui ai commi che precedono appartiene al giudice ordinario competente per territorio.
14. Il conferimento del mandato non esime comunque il titolare di cariche di Governo dall'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, né dal divieto di adozione di atti viziati da conflitti d'interessi, di cui all'articolo 2.
7. 2.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni o all'effettuazione degli accertamenti di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta la consistenza del patrimonio detenuto, anche per interposta persona, dai soggetti di cui ai commi 1 e 8 del medesimo articolo e, ove ritenga che tale patrimonio sia suscettibile di determinare conflitti di interessi, comunica al titolare della carica di governo e comunque all'interessato, con propria deliberazione scritta, l'esito degli accertamenti e lo invita a scegliere tra l'alienazione in tutto o in parte del patrimonio e la costituzione di un trust interno, a norma dell'articolo 8. La deliberazione è adottata sentite, se del caso, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore.
2. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 l'Autorità prende in considerazione prioritariamente i patrimoni che superino i 15 milioni di euro e il possesso, da parte dei soggetti di cui ai commi i e 8 dell'articolo 4, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione,


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nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario. Essa valuta, in particolare, se l'organo di governo, di cui l'interessato è componente, non possa, né direttamente né indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa stessa.
2-bis. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari,
2-ter. L'Autorità, nell'effettuare le suddette valutazioni, tiene conto altresì della concentrazione degli interessi dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 4 nel medesimo settore di mercato o in settori affini, nonché dei rapporti con lo Stato delle imprese da questi detenute o partecipate.
2-quater. Per ciò che attiene ai patrimoni ed alle partecipazioni facenti capo ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 solo in caso di evidente conflitto d'interessi rispetto all'attività del titolare della carica di governo.
2-quinquies. Il titolare della carica di governo può in ogni caso evitare l'adozione delle misure previste dai precedenti commi nei confronti propri o del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado o dei conviventi non a scopo di lavoro domestico rassegnando le dimissioni dalla suddetta carica.

Conseguentemente:
ai commi 3, 5, 8 e 9 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il titolare della carica di governo con le seguenti: l'interessato;
al comma 4 sostituire le parole: al comma 2, con le seguenti: al comma 1.
7. 25.Governo.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore a 8 milioni di euro, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita ad optare tra l'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute, nella misura sufficiente a riportare la consistenza al di sotto delle previste soglie di rilevanza, ovvero la costituzione di un trust interno a norma dell'articolo 8 della presente legge.
2-bis. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità, il controllo, ai sensi dell' articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita a procedere all'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni, qualsiasi sia l'entità delle stesse, in questa detenute.
2-ter. Nel caso di cui al comma 2-bis, il titolare della carica di Governo deve provvedere all'alienazione secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale saranno indicati i limiti dell'eventuale reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuove situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un trust interno con le caratteristiche di cui al comma 8. A quanto previsto dal presente comma e dal precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 6.


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3. Ad esclusione dei casi di cui al comma 2-bis e 2-ter, il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di costituire un trust interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8, su un'altra parte dei propri beni. Il titolare della carica di Governo può comunque procedere all'alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato in un trust interno con le caratteristiche di cui all' articolo 8.

Conseguentemente al comma 11, sostituire la parola: necessarie con le seguenti: di cui ai commi 2-bis e 2-ter.
7. 23.Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.
7. 3.Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 5 milioni.
* 7. 4.Adenti.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: cinque milioni.
* 7. 24.Bocchino.

Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 7 milioni.
7. 5.Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 2 dopo le parole: 15 milioni di euro aggiungere le seguenti: o patrimoni di minori dimensioni complessive se riferiti ad imprese che detengano un'attività economica concentrata su specifici settori.
7. 6.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 2, dopo le parole: concessione rilasciata dallo Stato aggiungere le seguenti: o goda di sovvenzioni assicurate dallo Stato o da una collettività pubblica o svolga lavori, presti forniture e/o servizi per conto dello Stato o in cui più della metà del capitale sia costituito da partecipazioni nelle imprese precedenti.
7. 7.Adenti.

Sopprimere il comma 3.
7. 8. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'Autorità con atto scritto entro 30 giorni del ricevimento della deliberazione.
7. 9. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimere il comma 5.
7. 10. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il completamento delle operazioni di alienazione deve avvenire entro i successivi centoventi giorni prorogabili per non più di una volta.
7. 11. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 7 sopprimere le parole: in conformità al piano di cui al comma 5.
7. 12. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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Al comma 7 sostituire le parole: rilascia al titolare della carica di governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le seguenti: provvede ogni sei mesi a verificare che il titolare della carica di Governo sia in regola.
7. 13.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 7, sostituire le parole: eventualmente i casi in cui è tenuto ad astenersi a norma dell'articolo 6 con le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 6, che ricorre nei suoi confronti l'obbligo di astensione.
7. 26.Governo.

Al comma 8 sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
7. 14. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 9 dopo le parole: atto costitutivo aggiungere le seguenti: del trust.
7. 15.Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 9, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
7. 16. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L'Autorità rilascia quindi al titolare della carica di governo una dichiarazione in cui attesta che l'atto costitutivo del trust ai fini di cui alla presente legge è valido e che l'interessato è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge.
7. 17. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L'Autorità rilascia una dichiarazione in cui attesta che l'atto costitutivo del trust ai fini di cui alla presente legge è valido e che il trustee ha proceduto alla trasformazione del patrimonio nella misura ritenuta necessaria dall'Autorità stessa, nei termini previsti all'articolo 8, comma 3.
7. 18.Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 10, sostituire le parole: è valido con le seguenti: è idoneo a prevenire la sussistenza di conflitti di interessi.
7. 27.Governo.

Al comma 10, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 4.
7. 28.Governo.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Ove non venga esercitato il diritto di opzione entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero non vengano realizzate le alienazioni necessarie o la costituzione del trust, entro i termini previsti dalla legge e per responsabilità dell'interessata, l'Autorità riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche la fine dell'eventuale mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.
7. 19. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 11 sostituire le parole: determinano la decadenza dalla carica di Governo con le seguenti: determinano l'obbligo per l'Autorità di informare prontamente ciascuna Camera, anche al fine


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dell'eventuale presentazione di mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei vari componenti ai sensi dell'articolo. 94 della Costituzione.
7. 20. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
11-bis. Le deliberazioni di incompatibilità accertate dall'Autorità assumono efficacia con decreto del Presidente della Repubblica quando riferite al Presidente del Consiglio dei ministri o a Ministri, e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando riferite a Vice Ministri, Sottosegretari e commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. 21.Franco Russo, Mascia, Frias.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Decadenza dalla carica di Governo).

1. L'Autorità dà immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del verificarsi delle condizioni che determinano la decadenza dalla carica di governo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, o dell'articolo 7, comma 11. La decadenza dalla carica è dichiarata, senza ritardo, con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
7. 01.Franco Russo, Mascia, Frias.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Decadenza dalla carica di Governo).

1. L'Autorità dà immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del verificarsi delle condizioni che determinano la decadenza dalla carica di governo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, o dell'articolo 7, comma 11. La decadenza dalla carica è dichiarata, atteso l'esito del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 14, senza ritardo, con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
7. 02.Franco Russo, Mascia, Frias.

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
* 8. 8. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disciplina del negozio fiduciario per la gestione indipendente).

1. I soggetti tenuti alla separazione di interessi di cui al comma 2 dell'articolo 7 possono stipulare un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.
2. In virtù di tale negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.
3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione


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delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.
4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione dell'Autorità.
5. Lo stipulante deve dar esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni qui di seguito indicate:
a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) le parti prendono atto che, per tutta la durata dell'accordo, lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le due eccezioni qui di seguito previste e quella di cui alla successiva lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta. Il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dall'Autorità, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi. Le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dell'Autorità;
g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto a conferma da parte dell' Autorità. La nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto a nulla-osta da parte dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
1) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;


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m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Separazione degli interessi).

1. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta la consistenza delle partecipazioni detenute, anche per interposta persona, in imprese, dal titolare di una carica di Governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento di dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti possibili sulla base delle altre dichiarazioni, salvo procedere alla loro integrazione, dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.
2. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore ai 15 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, dal Comune o dalla Provincia, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita a optare tra l'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute, nella misura sufficiente a riportarne la consistenza al di sotto delle previste soglie di rilevanza, ovvero la costituzione di un negozio fiduciario a nonna dell'articolo 8 della presente legge.
3. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di stipulare un negozio fiduciario con le caratteristiche di cui all'articolo 8 su un'altra parte dei propri beni.
4. Le opzioni di cui ai commi precedenti devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i dieci giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione, alla stessa deve provvedersi, secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale saranno indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi.
6. Il completamento delle operazioni di alienazione previste nel piano di cui al comma 5 deve avvenire entro i successivi novanta giorni, prorogabili per non più di una volta, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.
7. Completate le operazioni in conformità al piano di cui al comma 5, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere eventualmente casi in cui è tenuto ad astenersi a norma dell'articolo 6.
8. Il titolare della carica di Governo se opta per l'istituzione di un negozio fiduciario come disciplinato all'articolo 8, nei successivi sessanta giorni sottopone l'accordo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.
9. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di elementi dell'accordo ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.
10. L'Autorità rilascia quindi al titolare della carica di Governo una dichiarazione in cui attesta che l'accordo per la gestìone indipendente ai fini di cui alla presente


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legge è valido e che l'interessato è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge.
11. Il mancato esercizio del diritto dì opzione entro i terminì previsti dal presente articolo, ovvero la mancata realizzazione delle alienazioni necessarie o dell'adempimento di quanto previsto per la gestione autonoma dei beni entro i termini previsti dalla legge, e per responsabilità dell'interessato, determinano la decadenza dalla carica di Governo.
8. 9.D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1 dopo le parole: compatibile con l'ordinamento italiano aggiungere le seguenti: e con la presente legge.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, infine, le parole: , nell'ambito delle leggi vigenti nei paesi appartenenti all'Unione europea. La compatibilità è valutata dall'Autorità accertando che il trust e la legge straniera prescelta non siano idonei a realizzare risultati elusivi della presente legge e siano idonei a fornire adeguate garanzie del perseguimento dei suoi obiettivi e del rispetto delle sue disposizioni.
8. 10.Governo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: , consentire l'esercizio dei poteri dell'Autorità, l'irrogazione delle sanzioni, e l'applicazione delle stesse.
8. 11.Governo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: il titolare di una carica di governo con le seguenti: l'interessato.
8. 12.Governo.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: In questo caso l'atto costitutivo del trust dovrà prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, salvo che non sussista dolo o colpa grave.
8. 13. Il Governo.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: in caso di controversie aggiungere le seguenti: interne al trust.
8. 14. Il Governo.

Sopprimere il comma 4.
8. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: titolare di una carica di governo aggiungere le seguenti: o da uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4.
8. 15. Il Governo.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti di banche.
8. 3. Mascia, Franco Russo, Frias.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: per il tramite delle società fiduciarie con le seguenti: da persone prive dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i partecipanti al capitale delle banche, nonché rendere identificabili, in caso di partecipazione indiretta al capitale della persona giuridica o in caso di intestazioni fiduciarie, le persone effettivamente poste al vertice della catena partecipativa.
8. 4. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: una società detenuta con le seguenti: una società controllata.


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Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: una società detenuta con le seguenti: una società controllata.
8. 16. Il Governo.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: o del conferente.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, alle lettere successive, e al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il titolare della carica di governo con la seguente: conferente.
8. 17. Il Governo.

Al comma 5, lettera f) sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
8. 9. Ossorio.

Al comma 5, lettera n), dopo le parole: per reati aggiungere le seguenti: contro il patrimonio e.
8. 18. Il Governo.

Al comma 5, lettera o) sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni.
8. 5. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 5, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: e comunque congruo rispetto all'entità del patrimonio gestito.
8. 19. Il Governo.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) non comunicare in alcun modo al conferente o al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione.
8. 20. Il Governo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Qualunque comunicazione tra il disponente o gli eventuali altri beneficiari e il trustee relativa alla gestione, ancorché ammessa ai sensi della presente legge, deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il conferente o il titolare della carica di governo o gli eventuali altri beneficiari.
8. 21. Il Governo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Qualsiasi richiesta che il disponente o eventuali altri beneficiari intendano rivolgere al trustee deve essere formulata per iscritto ed con le seguenti: Qualsiasi rapporto, ivi compresi comunicazioni, domande, esercizio di diritti anche in sede giudiziale o in altra sede, del titolare di cariche di Governo o dei beneficiari del trust con il trustee deve essere formulata per iscritto e deve.
8. 6. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 9 sostituire l'alinea con il seguente: Non sono ammesse clausole di esclusione della responsabilità del trustee in caso di.
8. 22. Il Governo.

Al comma 10 primo periodo, sostituire le parole: è revocato dal disponente o dall'Autorità con le seguenti: è revocato dall'Autorità


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o dal disponente, previa autorizzazione dell'Autorità.
8. 7. Mascia, Franco Russo, Frias.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Il trustee che violi le prescrizioni di cui alla presente legge può essere revocato dal disponente o dall'Autorità. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del trustee, il conferente provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità.
8. 23. Il Governo.

Al comma 11 sostituire le parole da: al comma 9 fino a: ai fini di cui con le seguenti: ai commi 6 e 8 del presente articolo non può più rendersi in futuro trustee di trust istituiti ai sensi della.
8. 24. Il Governo.

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
* 9. 2. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: nell'elenco allegato alla dichiarazione prevista nell'articolo 4 con le seguenti: negli elenchi che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, sono allegati alle dichiarazioni di cui al medesimo articolo 4.
9. 3. Il Governo.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4, eseguite in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento nel trust di cui all'articolo 8 di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini della costituzione del trust e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. Ove la legge regolatrice del trust o l'atto di costituzione prevedano che i proventi derivanti dal patrimoni trasferito siano in tutto in parte imputati al patrimonio stesso, questi ultimi sono regolati dalle norme fiscali relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.
9. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Conflitto di interessi nonostante l'attuazione di misure preventive).

1. Al fine di accertare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi nonostante l'attuazione delle misure preventive, l'Autorità controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di Governo di cui all'articolo 3 con riguardo all'eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, dei conviventi non a scopo di lavoro domestico, ovvero delle imprese o società da essi controllate con danno per l'interesse pubblico.


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2. L'Autorità riferisce al Parlamento, mediante comunicazione motivata diretta al Presidenti del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati, le situazioni di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato, e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio.
3. L'Autorità, se nell'ambito dei controlli e delle verifiche di cui al comma 1 accerta la sussistenza di gravi situazioni di conflitto, infligge al titolare di cariche di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
4. È fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
9. 01. Adenti.

ART. 10.

Sopprimerlo.
* 10. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
* 10. 4. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse con le seguenti: Se, nonostante la comunicazione di cui commi 1 e 2 dell'articolo 6 o in pendenza dei termini per l'adozione della stessa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: per la violazione delle misure preventive.
10. 5. Il Governo.

Al comma 1 sopprimere le parole: e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari ovvero un vantaggio economicamente rilevante e.
10. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 3 sopprimere le parole: da un convivente del medesimi.
10. 3. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 11.

Sopprimerlo.
* 11. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
*11. 2.Angelo Piazza, Turco.

Sopprimerlo.
*11. 17. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Istituzione di una Commissione Parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti d'interessi).

1. È istituita una Commissione Parlamentare permanente per la prevenzione dei conflitti di interessi.
2. La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al


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numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità e della natura dei compiti ad essa assegnati.
3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati per una sola volta.
4. II Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati; entro dieci gironi dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto.
6. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano per età.
7. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 6.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche per le elezioni suppletive.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo seguente.
11. 3. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

1. La vigilanza sui conflitti di interessi è affidata all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, sopprimere le parole: «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente:
nella rubrica del Capo III, sopprimere le parole:
Autorità di.
all'articolo 4, comma l, sostituire le parole da: all'Autorità di vigilanza fino a la parola: Autorità con le seguenti: all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario».
sostituire, ogni qualvolta ricorra, la parola: Autorità con le parole: Alto Commissario.
11. 13. Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Competenze di vigilanza sui conflitti di interessi).

1. Le competenze previste dalla presente legge sono attribuite all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 12 e il comma 5 dell'articolo 13.

all'articolo, comma 1, sostituire le parole: Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi di cui all'articolo 10 con le


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seguenti: Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
11. 4.Adenti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

1. La vigilanza sui conflitti di interessi è esercitata, rispettivamente, nei congrui casi, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Ogniqualvolta nel testo della presente legge ricorre la parola Autorità il riferimento è inteso ai sensi del comma precedente.
11. 5. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, sostituire le parole da: cinque membri fino alla fine del comma con le seguenti: tre membri, dei quali uno è nominato dalla Camera dei Deputati, uno dal Senato della Repubblica, entrambi su intesa dei Presidenti, e uno dalla Corte di Cassazione. L'Autorità elegge il Presidente tra i suoi componenti.
11. 14. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Al comma 3 dopo le parole: materie giuridiche aggiungere le seguenti: ed economiche.
11. 6. Frias, Russo, Mascia.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: che siano dotati di notoria indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza ed abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.
11. 18.Il Governo.

Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a)-bis
coloro che esercitano o abbiano esercitato nei cinque anni precedenti un mandato parlamentare italiano o europeo.
11. 7. Mascia, Russo, Frias.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
c) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti le cariche di Presidente o di membro di altra Autorità;
11. 15.Ossorio.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, infine, le parole: o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4.
11. 19. Il Governo.

Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:
d)-bis coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.
11. 8. Russo, Mascia, Frias.


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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La sopravvenienza, nel corso del mandato, di una delle cause di ineleggibilità o di non nominabilità di cui al comma precedente determina la decadenza dall'incarico.
11. 20.Il Governo.

Al comma 5 sostituire le parole: qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 8, lettera a) con le seguenti: il medesimo rassegna le dimissioni.
11. 9. Mascia, Russo, Frias.

Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché in società miste.
11. 16.Ossorio.

Al comma 6 sostituire la lettera g) con la seguente:
g)
candidarsi in elezioni politiche ed amministrative e al parlamento europeo o sostenere pubblicamente candidati nelle medesime consultazioni popolari.
11. 21. Il Governo.

Al comma 8, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: o di cui all'articolo 4, comma 8.
11. 22.Il Governo.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
11. 23.Il Governo.

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse.
11. 24.Il Governo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
11-bis. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono corrisposte anche per il periodo di cui al comma precedente.
11. 25. Il Governo.

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
«Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente».
11. 10. Russo, Mascia, Frias.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni di dissenso con le seguenti: a maggioranza dei componenti, salvo gli eventuali casi di astensione di cui al comma 8, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni di dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
11. 11. Russo, Mascia, Frias.

Al comma 13 sostituire le parole: Il trattamento economico con le seguenti: Lo status.
11. 26.Il Governo.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Vigilanza sui conflitti di interesse).
11. 12. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Regolamento di organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
2. L'approvazione del regolamento e delle eventuali successive modifiche proposte da ciascuno dei componenti della Commissione ha luogo a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei componenti.
12. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Personale dell'Autorità).

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze previste dalla legge, il numero dei contratti previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è incrementato di dieci unità. Agli stessi fini, l'Autorità può avvalersi di personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando nel limite di dieci unità.
12. 3. Angelo Piazza, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, é integrato di 50 unità.
12. 6. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità, nel quale confluisce il personale integrativo di cui all'articolo0 9, comma 1, legge 20 luglio 2004, n. 215. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non potrà in ogni caso eccedere le trenta unità. L'eventuale assunzione del personale carente avverrà per pubblico concorso.
12. 4. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Al comma 4, dopo le parole: ritenga necessario aggiungere le seguenti: per la risoluzione di questioni che abbiano ad oggetto materie di particolare complessità, in special modo da un punto di vista tecnico,
12. 5.Ossorio.

Al comma 5, sostituire le parole: che ne risponde al Presidente, dal quale è nominato, sentiti gli altri membri dell'Autorità stessa, con le seguenti: che è nominato con deliberazione dell'Autorità, su proposta del suo Presidente, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i magistrati delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile, i professori ordinari e associati nelle materie giuridiche delle università. Il Rapporto tra il segretario generale e l'Autorità, la responsabilità dello stesso verso quest'ultima, la durata dell'incarico e lo status giuridico ed economico saranno


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disciplinati dal regolamento di cui al comma 2.
12. 7.Il Governo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

I dispositivi di cui alla presente legge si intendono applicabili anche ai Presidenti di Giunta regionali, assessori regionali, ai commissari straordinari regionali ed ai direttori generali di enti strumentali regionali.
12. 01.Catone.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione parlamentare per la prevenzione dei conflitti d'interessi, esaminate le dichiarazioni dei titolari di cariche di Governo di cui all'articolo 4, nonché i documenti trasmessi, ed eseguita ogni ulteriore attività istruttoria ritenuta necessaria:
a) verifica l'osservanza degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4;
b) verifica l'esistenza di situazioni di incompatibilità in capo a titolari di cariche di Governo, ai sensi dell'articolo 5;:
c) assicura l'osservanza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 e segnala ai titolari di cariche di Governo eventuali casi di opportunità istituzionale dell'astensione;
d) accerta che non siano adottati atti viziati da conflitti d'interesse ai sensi dell'articolo 2;
e) vigila sull'osservanza dell'obbligo di conferimento di mandato di cui all'articolo 7, nonché sull'esecuzione e sulle vicende modificative del medesimo e segnala ai titolari di cariche di Governo eventuali ulteriori casi di opportunità istituzionale del conferimento di mandato.
13. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. L'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato esercita, in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione, tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 3.
2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai soggetti cui si applicano le disposizioni della presente legge la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
3. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
13. 5. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.


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Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'Autorità può, altresì, consultare le autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
13. 3.Angelo Piazza, Turco.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.
13. 4. Franco Russo, Mascia, Frias.

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Poteri della Commissione).

1. La Commissione, valutate le dichiarazioni dei titolari di cariche di Governo ed i documenti da questi trasmessi, nonché ogni ulteriore informazione fornitale da pubbliche amministrazioni; o da chiunque vi abbia interesse, inclusi gli enti aventi quali finalità statutaria la protezione di interessi collettivi o diffusi, procede alle verifiche necessarie per verificare eventuali violazioni della presente legge.
2. La Commissione può richiedere in ogni momento ai soggetti pubblici e privati che ne siano in possesso di fornire informazioni ed esibire documenti utili ai fini delle verifiche di propria competenza: essa può inoltre disporre ispezioni di luoghi per la ricerca e l'estrazione di copia di documenti anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, inclusi gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. La Commissione può inoltre disporre perizie ed analisi tecniche, economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini delle verifiche di sua competenza.
4. La Commissione può richiedere informazioni e pareri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, anche in relazione ai possibili effetti degli atti del Governo rispetto agli ambiti di competenza di ciascuna.
14. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Competenza giurisdizionale).

1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2. Avverso la decisione dei Tribunale amministrativo regionale del Lazio può essere presentato ricorso innanzi al Consiglio di Stato.
14. 3. Bocchino.

Sopprimere il comma 4.
14. 4. Il Governo.


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Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Comunicazione alle Camere ed eventuale mozione di sfiducia).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte di titolari di cariche di Governo, la Commissione informa prontamente ciascuna Camera, anche al fine dell'eventuale presentazione di mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 94, della Costituzione.
2. La Commissione informa altresì le Camere circa eventuali atti adottati in violazione dell'articolo 2 con l'astensione del titolare di carica di Governo in situazione di conflitto d'interessi, nonché circa atti che arrechino un vantaggio rilevante e differenziato ad un titolare di cariche di Governo diverso da quello che li ha adottati, con pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'interesse pubblico.
14. 01. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 15.

Sopprimerlo.
*15. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sopprimerlo.
*15. 2. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Al comma 1 sostituire le parole: come definito dall'articolo 2 della con le seguenti: secondo i principi e i criteri direttivi ricavabili dalla.
15. 3. Governo.

Al comma 2 sostituire le parole da: alle situazioni locali fino alla fine del comma con le seguenti: , anche attraverso opportune esenzioni ed integrazioni alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi alle tipologie e alle dimensioni dei diversi enti locali.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
15. 4. Governo.

ART. 16.

Sopprimerlo.
16 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le leggi regionali disciplinano i casi di incompatibilità dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali, uniformandosi ai principi desumibili dalla presente legge, oltre che a quelli stabiliti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Principi in materia di incompatibilità dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali.
16. 3. Il Governo.

Al comma 2 capoverso lettera a-bis) sostituire la parola economici con la seguente: privati.
16. 2. D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

ART. 17.

Sopprimerlo.
*17. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


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Sopprimerlo.
*17. 6. Bocchino.

Al comma 1, dopo le parole: imprese radiotelevisive aggiungere le seguenti: , le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni, le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: alle imprese aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
17. 2. Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Al comma 1 dopo le parole le imprese radiotelevisive aggiungere le seguenti: e di comunicazione.
17. 9. Zaccaria.

Al comma 1, dopo le parole: capi delle coalizioni aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,.
17. 10. Zaccaria.

Al comma 1, dopo le parole: delle campagne elettorali aggiungere le seguenti: per l'elezione della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
17. 5. Licandro, Sgobio, Tranfaglia.

Al comma 1, sostituire le parole da comportamenti fino alla fine del comma, con le seguenti: violazioni della par condicio.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 8.
17. 8. Bocchino.

Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
17. 7. Bocchino.

Al comma 4, sostituire le parole da: Durante tutto a: 28, con le seguenti: A partire da centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni.
17. 3. Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Al Capo V, al titolo, sostituire la parola radiotelevisivo con le seguenti: delle comunicazioni.
17. 11. Zaccaria.

Al capo V, nel titolo, dopo le parole: settore radiotelevisivo aggiungere le seguenti: , delle telecomunicazioni, dell'editoria, anche a mezzo internet.
17. 4. Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Dopo il Capo V inserire il seguente capo:

Capo V-bis.
NORME IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ RELATIVE ALLA CARICA DI DEPUTATO O DI SENATORE

Art. 17-bis.
(Incandidabilità).

1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire le cariche di senatore e deputato coloro che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 58, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico delle leggi


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sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'atto della candidatura è obbligatorio presentare una specifica dichiarazione impegnativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia con l'attestazione da parte del candidato di non rientrare nelle fattispecie di cui al comma 1.
3. Gli uffici preposti escludono dalle liste i candidati che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui le condizioni del presente articolo dovessero determinarsi nel corso del mandato parlamentare la Giunta per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica delibera entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia la decadenza del deputato o del senatore interessato.

Art. 17-ter.
(Ineleggibilità).

1. Fermo il disposto di cui alle vigenti norme in materia di ineleggibilità alla carica di senatore o di deputato, sono altresì ineleggibili alla medesima carica coloro che siano amministratori, proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, di società o imprese facenti parte dei seguenti settori rilevanti:
a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
b) servizi erogati in regime di concessione;
c) credito, finanza e assicurazioni;
d) distribuzione commerciale e pubblicità;
e) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
f) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano:
a) agli amministratori delle predette società qualora siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno 120 giorni;
b) ai proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a) del presente comma, provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

3. All'atto della candidatura è obbligatorio presentare una specifica dichiarazione impegnativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia con l'attestazione da parte del candidato di non rientrare nelle fattispecie di cui al comma 1.
4. Gli uffici preposti escludono dalle liste i candidati che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui le condizioni del presente articolo dovessero determinarsi nel corso del mandato parlamentare la giunta per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica delibera entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia la decadenza del deputato o del senatore interessato.


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Art. 17-quater.
(Incompatibilità).

1. Nel caso in cui le condizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia con le cariche di senatore o di deputato si determino nel corso del mandato parlamentare, la Giunta per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica delibera entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia la decadenza del deputato o del senatore interessato.

Conseguentemente:
all'articolo 21 aggiungere le seguenti parole:
Il Capo V-bis entra in vigore 180 giorni prima della data di scioglimento delle Camere; in caso di scioglimento anticipato delle Camere di almeno 180 giorni, il Capo V-bis entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto che anticipa lo scioglimento;
alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: Norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità relative alla carica di Deputato o di Senatore.
17. 02. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Funzioni dell'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi in materia di sostegno privilegiato).

1. L'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi, nel disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, se queste hanno ad oggetto imprese operanti nel settore appartenenti al sistema integrato delle comunicazioni, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, accerta l'adeguatezza di tali misure anche in riferimento alle disposizioni richiamate dall'articolo 17, comma 5, in modo che il titolare della carica di Governo non risulti favorito mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princìpi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine l'Autorità acquisisce preventivamente il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di urgenza, trascorsi cinque giorni dalla richiesta del parere l'Autorità provvede anche in assenza del parere medesimo.
17. 01. Nicchi.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo la lettera h) inserire la seguente lettera:
«i) i proprietari e gli amministratori di fatto e di diritto, anche per interposta persona, gli azionisti di maggioranza, o detentori di un pacchetto azionario di controllo, di emittenti radiotelevisive o radiofoniche o di giornali quotidiani a diffusione nazionale o locale aventi le caratteristiche di mezzo di comunicazione di massa».

Conseguentemente:
al termine della rubrica della proposta di legge, dopo le parole «dei membri delle Giunte regionali» inserire il seguente periodo: «Norme in materia di ineleggibilità parlamentare volte a garantire la trasparenza delle campagne elettorali e dell'esercizio del mandato parlamentare»;
l'articolo 17-
bis è inserito nel capo V-bis (NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ PARLAMENTARE).
17. 03. Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.


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Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1. Qualora un cittadino proprietario di una o più aziende che si occupino di editoria televisiva, radiofonica o di giornali quotidiani intenda candidarsi alla carica di deputato o senatore della Repubblica deve entro 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno 120 giorni darne comunicazione scritta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. A partire dal giorno successivo la comunicazione scritta dei soggetti di cui al comma 1, l'Autorità dovrà garantire nelle attività informative e commerciali delle aziende di cui al comma 1 la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, applicando le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
17. 04. Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente articolo:

Art. 17-bis.
(Ineleggibilità parlamentare).

1. Non sono eleggibili alla carica di deputato o senatore coloro che siano amministratori, proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, di società o imprese facenti parte dei settori rilevanti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per società o imprese private rilevanti si intendono quelle operanti nei seguenti settori:
a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
b) servizi, erogati in regime di concessione;
c) credito, finanza e assicurazioni;
d) opere pubbliche e lavori pubblici;
e) distribuzione commerciale e pubblicità;
f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;
g) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;
h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano:
a) agli amministratori delle predette società qualora siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno 120 giorni;
b) ai proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a) del presente comma, provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.


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Conseguentemente:
al termine della rubrica della proposta di legge, dopo le parole dei membri delle Giunte regionali inserire il seguente periodo: Norme in materia di ineleggibilità parlamentare;
l'articolo 17-bis è inserito nel capo V-bis (NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ PARLAMENTARE).
17. 05. Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente articolo:

Art. 17-bis.
(Ineleggibilità parlamentare).

1. Non sono eleggibili alla carica di deputato o senatore coloro che siano amministratori, proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, di società o imprese private qualora il valore delle partecipazioni detenute sia maggiore ai 15 milione di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato.
2. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano:
a) agli amministratori delle predette società qualora siano cessati dalla carica almeno 180 giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i 7 giorni successivi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno 120 giorni;
b) ai proprietari, azionisti di maggioranza o detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente che per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a) del presente comma, provvedano alla cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo. È vietata la cessione al coniuge o ai parenti e affini entro il secondo grado, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui alla presente legge, ovvero a società o altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

Conseguentemente:
al termine della rubrica della proposta di legge, dopo le parole
dei membri delle Giunte regionali inserire il seguente periodo: Norme in materia di ineleggibilità parlamentare;
l'articolo 17-bis è inserito nel capo V-bis (NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ PARLÀMENTARE).
17. 06. Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dei Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 500.000 euro per ciascun anno e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro,


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possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 5 per cento, a seguito di motivata richiesta del Presidente della Commissione.
18. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 19.

Sopprimerlo.
19. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 1. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Abrogazioni).

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215 è abrogata.
20. 2. Bruno, Boscetto, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione dell'articolo 9.
20. 3. Angelo Piazza, Turco.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 1. Bruno, Boscetto, Bertolini, La Loggia, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ad eccezione dell'articolo 3, comma 3, che entra in vigore decorso un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 3 e di quelle ad esse relative, le leggi regionali possono dettare, nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge, disposizioni idonee ad assicurare l'osservanza del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, e a prevenire e sanzionare situazioni di conflitto d'interessi come definite dall'articolo 2, per i presidenti delle regioni ed i membri delle giunte regionali.
21. 2. Il Governo.

Al titolo, aggiungere le parole: Norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità relative alla carica di deputato o di senatore.
Tit. 1. Costantini, Donadi, Belisario, Mura, Borghesi.