VI Commissione - Mercoledì 4 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00912 Reina ed altri: Regime tributario delle plusvalenze relative alla cessione del suolo sottostante ad una costruzione da parte di società non residenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

La problematica prospettata con il question time in esame riguarda il trattamento fiscale da applicare ad una fattispecie particolare, a seguito della modifica apportata dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha escluso la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 20 per cento la plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Nello specifico gli Onorevoli interroganti rappresentano il caso di una società industriale non residente e priva di stabile organizzazione, proprietaria in Italia, da più di trenta anni, di un terreno edificabile sul quale è stato successivamente costituito un diritto di superficie della durata trentennale (fino al 2011) in favore di una società «figlia».
Quest'ultima, a tale titolo, ha realizzato sul terreno tre costruzioni che hanno permesso alla stessa di esercitare un'attività industriale e di commercializzazione.
A seguito di un progetto di riorganizzazione del gruppo industriale, le società coinvolte vogliono cedere a terzi uno dei suddetti edifici ed in particolare un immobile industriale classificato in categoria D/8.
Pertanto, la società non residente vorrebbe sapere se la cessione del terreno di sua proprietà, unitamente alla cessione dell'opificio industriale da parte della società «figlia», possa o meno beneficiare della tassazione agevolata mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento. Qualora ciò non fosse possibile, la società «madre» sarebbe disposta ad acquistare prioritariamente dalla società «figlia» l'immobile industriale, per poi cederlo con l'annesso terreno al soggetto terzo acquirente.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva, preliminarmente, che ai fini della puntuale disamina della fattispecie in questione, è necessario conoscere un maggior numero di informazioni riguardanti sia i soggetti coinvolti che la natura dell'operazione programmata. Trattandosi, pertanto, di un quesito riguardante un caso specifico, lo stesso andrebbe più propriamente esaminato, da parte dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'istituto dell'interpello ordinario, previsto dall'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Ciò stante e pur considerando che trattasi di una questione che non sembra possa avere una valenza generale, sulla base dei limitati dati posti a conoscenza dell'Amministrazione e della genericità del caso prospettato, l'Agenzia fa presente che, in linea di principio, un soggetto non residente in Italia e privo di stabile organizzazione, è assoggettato alle imposte sui redditi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (principio della territorialità), ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Detto soggetto, ai sensi degli articoli 151 e 152 del Testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,


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n. 917), determina il proprio reddito tassabile in Italia secondo le disposizioni del titolo primo del citato testo unico (IRPEF) seguendo il criterio del trattamento isolato dei singoli redditi. Si considerano prodotti in Italia i redditi indicati nell'articolo 23 del Tuir.
In particolare, il citato articolo 23, al comma 1, lettera f) dispone che si considerano prodotti in Italia «i redditi diversi derivanti, da beni che si trovano nel territorio».
Pertanto, si considerano prodotti in Italia i redditi rappresentati dalle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir e cioè quelle «realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni... nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione».
Ciò considerato, si rileva che l'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto un particolare regime impositivo applicabile su espressa richiesta della parte venditrice, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva sul reddito nella misura del 12,50 per cento (elevata al 20 per cento per effetto dell'intervento operato dal decreto legge n. 223 del 2006) da applicare alla plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, in deroga alla disciplina di citi all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir.
Nella stesura originaria della norma, prima delle modifiche apportate dalla finanziaria per il 2007, l'imposta sostitutiva poteva trovare applicazione anche in relazione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
L'Agenzia delle entrate ha fatto presente che la cessione di un terreno edificabile da parte di una società non residente, priva di stabile organizzazione (nel presupposto che il possesso del singolo terreno non integri il requisito dell'esistenza di una stabile organizzazione la cui valutazione è rimessa necessariamente ai competenti uffici locali dell'Agenzia) è potenzialmente idonea a generare plusvalenza tassabile in Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 151 e 152 del Tuir, nonché degli articoli 23, comma 1, lettera f), e 67, comma 1, lettera b) del Tuir.
Peraltro, detta plusvalenza non potrà beneficiare del particolare vigente regime di favore previsto dal citato articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006), dato che proprio l'intervento normativo attuato dalla finanziaria per il 2007 ha escluso la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva nell'ipotesi di cessione di terreni edificabili.
Qualora, invece, la società non residente procedesse ad acquistare dalla società «figlia» l'immobile industriale e, successivamente, vendesse il terreno unitamente all'immobile, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'esistenza di una stabile organizzazione, la cessione infraquinquennio dell'immobile con annesso il terreno potrebbe generare una plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, alla quale, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005, potrebbe essere applicata l'imposta sostitutiva del 20 per cento.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00913 Fogliardi: Modalità di incasso di compensi relativi a prestazioni libero professionali effettuate in regime di day-hospital.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante, nel premettere che la legge finanziaria per il 2007 (articolo l, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie private di incassare in modo unitario i compensi per le prestazioni rese da medici e da personale sanitario effettuate nell'ambito delle stesse strutture, chiede se nei casi in cui la struttura sanitaria privata noleggia a medici esterni, per interventi in day hospital, la sala operatoria e la relativa strumentazione, i compensi per le prestazioni debbano essere riscosse dalla struttura medesima o incassati direttamente dal professionista.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che le norme in esame hanno introdotto, a decorrere dal 1o marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.
Il legislatore ha così inteso favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, non modificando il trattamento fiscale e gli adempimenti in capo ai professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
L'Agenzia delle entrate, con la circolare del 15 marzo 2007, n. 13, ha chiarito che l'obbligo di riscossione accentrata è «...posto in capo alle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche».
È stato inoltre chiarito che «la riscossione accentrata ha per oggetto i compensi spettanti agli esercenti attività di lavoro autonomo medica e paramedica, ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Le disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2007 si riferiscono ai compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese da professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente.
Pertanto, riguardo alla fattispecie prospettata dall'Onorevole interrogante, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che in presenza delle anzidette condizioni trova applicazione la procedura di riscossione accentrata introdotta dall'articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


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ALLEGATO 3

Interrogazioni n. 5-00914 Borghesi, n. 5-00916 Mungo e n. 5-00918 D'Ippolito Vitale: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso bandito da parte dell'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente ai question time dell'Onorevole Borghesi, dell'Onorevole Mungo e dell'Onorevole D'Ippolito Vitale, in quanto involgono una problematica di analogo contenuto, concernente le graduatorie del concorso pubblico per l'assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di 1.500 funzionari, per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, per attività amministrativo-tributaria (progetto Iride).
Gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se l'Agenzia delle entrate, anziché indire un nuovo concorso per assumere personale, destinato a potenziare l'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, come previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), proceda allo scorrimento delle graduatorie di detto concorso al fine di assumere gli idonei.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha preliminarmente fatto presente che, in merito all'assunzione di personale, le pubbliche amministrazioni non sono obbligate a procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, ma, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, possono decidere di bandire un nuovo concorso. In altri termini, per chi non sia risultato vincitore di una procedura concorsuale, non sussiste il diritto all'assunzione presso un ufficio pubblico.
Conformemente alla giurisprudenza costante del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 12 settembre 2006, n. 5320 e Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 gennaio 2007, n. 53), la regola ordinaria per l'accesso al pubblico impiego è quella di risultare vincitori in un concorso, mentre l'eccezione è costituita dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali.
Nel caso di specie, l'Agenzia ha precisato, infatti, che esistono ragioni di opportunità, di equità e di convenienza costi-benefici che indicano come l'eventuale decisione di bandire un nuovo concorso configurerebbe un corretto esercizio del potere discrezionale rimesso all'Amministrazione.
Con l'indizione di un nuovo concorso si amplierebbe notevolmente la platea dei potenziali candidati, dal momento che, rispetto a quando è stato bandito il precedente concorso (ottobre 2005), oltre 50.000 persone - di cui circa 30.000 con laurea del vecchio ordinamento - hanno acquisito diplomi di laurea attinenti alle materie oggetto del concorso da bandire. Tale ampliamento garantirebbe, di per sé, una migliore selezione.
Peraltro, l'obiettivo di potenziare l'azione di contrasto all'evasione si persegue anche con riguardo alla qualità dei neo assunti. La nuova procedura concorsuale, in linea con i risultati delle precedenti, introdurrà nell'Agenzia 500 giovani funzionari di elevate qualità professionali.
Procedere, quindi, ad un ipotetico scorrimento della graduatoria degli idonei della procedura concorsuale in questione, si tratterebbe, a parere dell'Agenzia delle entrate, di uno scorrimento non di minima entità - legato ad eventuali dimissioni di qualche vincitore -, ma di un elevato


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contingente di nuove assunzioni (appunto 500) che, in buona sostanza, comporterebbe di fatto un considerevole abbassamento del limite del punteggio minimo per essere dichiarato vincitore.
Inoltre, così come ai giovani partecipanti alla precedente procedura è stata offerta l'opportunità di concorrere e vincere il concorso, sembrerebbe quanto mai equo offrire la stessa chance anche ai numerosi giovani che si sono, nel frattempo, laureati.
Gli idonei della precedente procedura concorsuale (purchè non abbiano compiuto 32 anni) potranno partecipare nuovamente, a parità di condizioni, con gli altri candidati.
L'Agenzia ha fatto, comunque, presente che la Commissione appositamente costituita per il prossimo concorso, possa tener conto, durante il colloquio, del conseguimento dell'idoneità conseguita in precedenti concorsi espletati, dalla stessa Agenzia.
Infine, per quanto riguarda l'aspetto relativo all'onere finanziario, l'Agenzia delle entrate ritiene che vi sia maggiore convenienza; in un'ottica comparata di costi-benefici, nell'indizione di un nuovo concorso piuttosto che nello scorrimento delle graduatorie degli idonei.
A fronte, infatti, della spesa per, l'espletamento del nuovo concorso, quantificabile, all'incirca, nella misura di 1.500 euro per ognuno dei 500 posti da coprire, devono essere considerati i costi del periodo formativo, d'ingresso, pari a circa 4.500 euro per ciascun candidato, ed il costo della retribuzione del funzionario assunto, che assommerà, per tutto il periodo della sua carriera (presumibilmente di 40 anni), a circa 1.900.000 euro. Per oneri così elevati, la spesa pro capite, relativamente piccola, per l'assunzione di un funzionario con un nuovo concorso può considerarsi un investimento ragionevole, in quanto offrirebbe una garanzia più elevata di poter meglio selezionare persone destinate presumibilmente a restare a lungo negli uffici dell'Agenzia.
Sulla base delle predette considerazioni, pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene di bandire un nuovo concorso per le assunzioni di personale da effettuare nel 2007. Peraltro, altre amministrazioni pubbliche potranno comunque attingere alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati dalla stessa Agenzia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.