II Commissione - Resoconto di marted́ 17 aprile 2007


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COMITATO DEI NOVE

Martedì 17 aprile 2007.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 11 alle 11.30, dalle 13.40 alle 14.15 e dalle 15.25 alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 aprile 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri.
C. 2427, approvata dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto GIACHETTI (Ulivo), relatore, osserva che il progetto di legge C. 2427, trasmesso dal Senato il 21 marzo 2007, si compone di 2 articoli ed è volto a uniformare la normativa italiana alla normativa comunitaria in materia di soggiorno di breve durata degli stranieri non comunitari, sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2006/2126.
Il provvedimento, segnatamente, è volto a sostituire il permesso di soggiorno con una semplice dichiarazione di presenza per gli stranieri non comunitari che intendono soggiornare in Italia per brevi periodi e per determinati motivi, tassativamente indicati. Esso reca disposizioni in materia di immigrazione che, con diversa formulazione, erano state originariamente introdotte, insieme ad altre, dall'articolo 5 del decreto legge n. 10 del 2007. Tuttavia, nel corso dell'esame al Senato del relativo disegno di legge di conversione, il predetto articolo 5 è stato notevolmente ridimensionato e le sole disposizioni di cui alle lettere a) e d) sono confluite nel presente progetto di legge.


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Passando all'esame del contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che per l'ingresso in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando il soggiorno abbia una durata non superiore a tre mesi ed avvenga per uno dei seguenti motivi: visite, affari, turismo e studio. Precisa, inoltre, che il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, ove richiesto.
Rileva che il comma in esame fa riferimento al permesso di soggiorno quale titolo per l'ingresso nel territorio nazionale, mentre esso è più propriamente titolo per la permanenza.
L'articolo 1, comma 2, introduce, in sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero non comunitario, quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi.
Per la dichiarazione sono previste due differenti modalità: nel caso di ingresso da una frontiera esterna all'area Schengen, la dichiarazione è resa all'autorità di frontiera; nel caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, la dichiarazione va presentata entro otto giorni al questore della provincia in cui ci si trova. Le procedure per la dichiarazione di presenza dovranno essere fissate dal Ministro dell'interno con apposito decreto.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 1, comma 3, il quale, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di presenza e salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, commina la sanzione dell'espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica anche qualora lo straniero, pur avendo presentato la dichiarazione di presenza, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il termine minore eventualmente stabilito nel visto di ingresso).
L'articolo 2, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) chiede se, nei casi disciplinati dal provvedimento in esame, sia ancora necessario il visto di ingresso.

Roberto GIACHETTI (Ulivo), relatore, precisa che la disciplina generale in materia di immigrazione continua ad essere dettata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni. Pertanto, per fare ingresso in Italia lo straniero non comunitario deve sempre essere in possesso del passaporto e del visto d'ingresso, quando richiesto, ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo. Il provvedimento in esame si limita ad incidere sul tema dei titoli di permanenza nel nostro territorio dello straniero non comunitario che vi abbia fatto legittimamente ingresso, sostituendo, in caso di brevi soggiorni per motivi determinati, il permesso di soggiorno con una dichiarazione di presenza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40

SEDE REFERENTE

Martedì 17 aprile 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.40.

Applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa e C. 2147 Palomba.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2007.


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Federico PALOMBA (IdV), relatore, sottolinea come la proposta di legge C. 2147 sia stata sottoscritta non solo dai deputati del gruppo di Italia dei Valori, ma anche dall'onorevole Mantini del gruppo dell'Ulivo. Essa è volta ad introdurre nell'ordinamento disposizioni di carattere processuale per rispondere all'esigenza di far fronte alla rilevante mole di fascicoli processuali pendenti, riguardanti reati per i quali può essere in concreto irrogabile una pena alla quale possa essere applicato il beneficio dell'indulto concesso dalla legge n. 241 del 2006. Ricorda, quindi come la proposta di legge C. 2147, insieme alle altre proposte di legge abbinate, si inserisca in un contesto caratterizzato dalla situazione di emergenza giudiziaria conseguita all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006. Tale situazione emergenziale, più volte evidenziata dal Ministro della giustizia e dagli operatori del settore, è oggetto di un vivace dibattito.
La proposta di legge C. 2147 si differenzia dalle proposte di legge abbinate in quanto non si incentra sullo strumento del patteggiamento per la soluzione del predetto problema, bensì prevede l'istituzione di sezioni stralcio cui assegnare gli affari che si trovano nella fase delle indagini preliminari e che riguardano reati ai quali è applicabile il beneficio dell'indulto. Inoltre, per velocizzare la definizione di tali processi, prevede un procedimento semplificato in camera di consiglio, nei diversi stati e gradi del giudizio, con un impulso d'ufficio e con l'applicazione di vantaggi e di limiti stabiliti per il patteggiamento.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo.

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248.
C. 1573 Maran.

Riforma del codice di procedura penale.
C. 323 Pecorella e C. 1568 Mazzoni.

Disposizioni in materia di risarcimento danni da parte dello Stato alle vittime dei reati.
C. 1705 Cirielli.

Disposizioni in materia di utilizzazione delle denunce anonime.
C. 810 Consolo.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2380 Angela Napoli.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI