V Commissione - Resoconto di marted́ 17 aprile 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 aprile 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.50.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
C. 1428 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività, è stato esaminato da ultimo dalla Commissione Bilancio, in data 18 gennaio 2007. In quella occasione la Commissione, rilevato che le previsioni di chi alla lettera q), dell'articolo 1, appaiono idonee ad evitare che si determino minori entrate a carico delle pubbliche amministrazioni e a rafforzare l'efficacia della clausola di invarianza di cui al- l'articolo 4, ha espresso un parere di nulla osta. Ricorda poi che successivamente, in data 25 gennaio 2007, la X Commissione attività produttive ha concluso l'esame in sede referente apportando alcune, limitate modifiche al testo, prevalentemente di carattere formale. Rileva che, conseguentemente,


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il testo all'esame dell'Assemblea non appare suscettibile di determinare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala, peraltro, che il progetto di legge in esame sembra presentare un contenuto in larga parte coincidente con quanto previsto dall' articolo 9, della legge n. 40 del 2007, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Si tratta dell'emendamento 1.6, che introduce un nuovo criterio di delega all'articolo 1, prevedendo l'erogazione di un contributo ai comuni che abbiano provveduto ad istituire lo sportello unico di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 senza tuttavia provvedere ad alcuna copertura finanziaria e dell'articolo aggiuntivo 2.02, che prevede che per far fronte alle nuove esigenze e alle procedure di cui alla presente legge i comuni siano autorizzati a derogare alle disposizioni relative al Patto di stabilità interno di cui all'articolo 28, della legge n. 448 del 1998.
Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 2.51 e 2.52, che sostituiscono integralmente l'articolo 2 del provvedimento recante modifiche all'articolo 19, della legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento alla previsione di cui all'emendamento 2.51 che riconosce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dall'attuazione della proposta emendativa, tenuto anche conto della clausola di invarianza prevista dal provvedimento. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 2.010, che, tra le altre cose, prevede che in caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività da parte della pubblica amministrazione, questa sia tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari che potrebbero derivare dall'incremento del contenzioso a carico dello Stato che l'attuazione della proposta emendativa potrebbe determinare.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con le considerazioni del relatore sul testo del provvedimento. Conferma poi che l'emendamento 1.6 e gli articoli aggiuntivi 2.02 e 2.010 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura. Rileva invece che gli emendamenti 2.51 e 2.52 non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.6 e sugli articoli aggiuntivi 2.02 e 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;


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NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
C. 780 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, segnala, con riferimento agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e non ricompresi nel fascicolo n. 2, su cui la Commissione si è espressa nella seduta del 14 marzo 2007, che la modifica prospettata nell'emendamento 2.100 appare ispirata a criteri prudenziali e quindi costituisce un elemento di maggior presidio della finanza pubblica. L'emendamento infatti prevede che le università ed altri organismi abbiano la facoltà e non l'obbligo di attivare i corsi di formazione e addestramento all'utilizzo di apparecchi defibrillatori. Rileva poi che le ulteriori proposte emendative non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con le valutazioni del relatore.

Lino DUILIO, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
rilevato, con riferimento all'emendamento 2.100, che la modifica dallo stesso prospettata appare ispirata a criteri cautelativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.100;

NULLA OSTA

Sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, non compresi nel fascicolo n. 2.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza.
C. 197 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ricorda che il provvedimento, recante modifica all' articolo 15 della legge 8 luglio 1988, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, in data 31 gennaio 2007. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. Successivamente, in data 13 marzo 2007 la IV Commissione difesa ha concluso l'esame in sede referente non apportando modifiche al testo. Rileva quindi che il testo all'esame dell'Assemblea non appare quindi suscettibile di determinare profili problematici di carattere finanziario. Avverte poi che in data 16 aprile 2007 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti contenente il solo emendamento 1.1, il quale non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone quindi di esprimere un parere di


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nulla osta sul testo del provvedimento e sul fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, nel rilevare che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 13 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea nella giornata di ieri, e non ricomprese nel fascicolo n. 8, su cui la Commissione si è espressa nella seduta del 27 marzo 2007, non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere, sulle medesime proposte emendative un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige.
Ulteriore nuovo testo C. 1427 cost. Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il progetto di legge costituzionale, concernente il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 aprile 2007. Osserva che il testo esaminato in quella occasione non si limitava a riprodurre il contenuto del disegno di legge del Governo C. 1427, in quanto conferiva, al comma 2, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la predisposizione delle modifiche o integrazioni alla legislazione vigente consequenziali alla previsione del trasferimento del comune. In aggiunta, il comma 3, autorizzava il Governo anche all'adozione di disposizioni di natura regolamentare volte all'attuazione del provvedimento. In sostanza, il testo elaborato dalla Commissione di merito aveva un contenuto più ampio rispetto al mero adempimento di quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, della Costituzione e dall'articolo 45, della legge n. 352 del 1970, in forza dei quali il Governo aveva predisposto il testo del disegno di legge C. 1427. Tale provvedimento, infatti, come sottolineato nella relazione di accompagnamento, intendeva rispondere ad un obbligo di legge e per questo motivo si limitava a sancire il distacco-aggregazione, non soffermandosi «sui conseguenti adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma nei termini dell'articolo 4, numero 3), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige». Proprio in ragione dell'ampiezza del contenuto del testo esaminato, la Commissione aveva richiesto chiarimenti al Governo sulle possibili conseguenze finanziarie delle relative disposizioni. In risposta a tali chiarimenti, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nella seduta del 4 aprile 2007, aveva depositato una documentazione dalla quale si evinceva che il trasferimento del comune al Trentino Alto Adige era suscettibile di determinare un saldo finanziario positivo per il bilancio dello Stato ed un contestuale effetto negativo per la provincia di Trento.


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Ricorda pure che, alla luce di tali elementi, la Commissione aveva ritenuto di non procedere all'espressione del parere preferendo sottoporre alla Commissione di merito i problemi emersi ai fini di una eventuale modificazione del testo. Nella medesima data, la Commissione affari costituzionali ha adottato un nuovo testo del progetto di legge costituzionale volto a recepire le condizioni poste dal Comitato per la legislazione. Osserva che, conseguentemente, il testo ora all'esame della Commissione bilancio ripristina il testo del disegno di legge del Governo n. 1427, limitandosi a prevedere il distacco del comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione al Trentino Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento. In proposito, rileva che la nuova formulazione del testo sembra superare i profili problematici precedentemente emersi, in quanto viene interamente rimesso alla competenza della regione interessata (Trentino Alto Adige, la quale avrebbe potuto eventualmente subire effetti finanziari negativi dall'adozione di una legislazione delegata da parte del Governo), la predisposizione delle misure necessarie a garantire la concreta attuazione del disposto del provvedimento in esame. In sostanza, il testo non sembra di per sé sufficiente a produrre immediati effetti, ivi compresi quelli di carattere finanziario, essendo demandato alla regione l'eventuale adozione di norme legislative più puntuali. Considerati i contenuti del nuovo testo e alla luce della prassi consolidata in base alla quale la Commissione bilancio non ha mai espresso, sui progetti di legge costituzionali, pareri recanti condizioni motivate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sembrano essere venute meni gli eventuali impedimenti all'espressione di un parere di nulla osta, sia pure nel presupposto che all'attuazione del previsto distacco e trasferimento si provveda senza conseguenze negative per la finanza pubblica.

Marino ZORZATO (FI) dichiara di non condividere le dichiarazioni del presidente. Rileva infatti che, da un lato, dall'approvazione del provvedimento discenderebbero automaticamente oneri per la finanza pubblica e, dall'altro lato, non vi è alcun obbligo di approvare la legge a seguito dei risultati del referendum. Ritiene infatti che anche il trasferimento del comune di Lamon dovrebbe essere inserito nel provvedimento-quadro preannunciato dal Governo negli scorsi giorni per risolvere il problema delle numerose altre richieste di trasferimento di comuni da una regione ad un'altra. In caso contrario, una sua approvazione rischierebbe di determinare un effetto di emulazione, in considerazione del fatto che già i consigli provinciali di Rovigo, Belluno e Treviso hanno chiesto di essere trasferiti alla regione Trentino Alto Adige. Osserva che in proposito già l'effettuazione del referendum anche nella provincia a cui il Comune richiede di essere aggregato, ventilata negli scorsi giorni dal Governo, potrebbe costituire un miglioramento rispetto alla situazione attuale, tuttavia non si può ignorare che anche il parere della regione a cui il comune vuole essere aggregato potrebbe essere condizionato da motivazioni opportunistiche. Basti pensare a cosa potrebbe accadere in caso di proposta di aggregazione del comune di Cortina d'Ampezzo al Trentino Alto-Adige. Rileva pertanto, conclusivamente, che procedere ulteriormente nell'iter del provvedimento, che peraltro presenta evidenti effetti finanziari negativi, prescindendo da una valutazione generale del problema, significherebbe assecondare quella logica di carattere clientelare, interessata unicamente a soddisfare la richiesta del comune di Lamon che, in questa fase, sembra caratterizzare in particolare i comportamenti del collega Boato e del gruppo della Lega Nord e che ritiene debba essere invece assolutamente stigmatizzata.

Lino DUILIO, presidente, rileva che la proposta di effettuare il referendum non solo nel comune che richiede il trasferimento ma anche in tutta la provincia o la regione a cui il comune chiede di essere aggregato potrebbe prefigurare un aggravio


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dei costi per la finanza pubblica che dovrebbero essere presi in considerazione con maggiore attenzione. Rileva poi la necessità di prendere in considerazione, nell'esame del provvedimento, i soli profili di competenza della Commissione, osservando che ogni altra perplessità di merito dovrà essere affrontata nella Commissione di merito. Rileva quindi che l'articolo 45 della legge n. 352 del 1970 obbliga il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge che recepisce l'indicazione pervenuta con referendum. In tal senso osserva che il disegno di legge del Governo costituisce un adempimento formale e che risulta rinviata all'ordinaria legislazione regionale la concreta attuazione del trasferimento del comune.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) comprende che la presentazione del disegno di legge da parte del Governo costituisca un adempimento conseguente all'effettuazione del referendum. In proposito rileva peraltro che l'effettuazione del referendum nel solo comune di Lamon risulta conseguente ad un'interpretazione del dettato dell'articolo 132 della Costituzione conseguente ad una recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha provocato l'effettuazione di numerosi referendum e rischia di danneggiare seriamente il sistema della autonomie. Ciò premesso osserva che non si può invece sostenere che si configura un obbligo del Governo di approvare il disegno di legge. Con riferimento ai profili finanziari, ritiene che le modifiche introdotte nel testo non risultino idonee a superare gli evidenti profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, in quanto rimane fermo il dato del trasferimento del comune di Lamon alla provincia di Trento. Rispetto poi ai citati profili finanziari del provvedimento, non ritiene poi assolutamente convincenti le considerazioni svolte dal sottosegretario Sartor nella precedente seduta, in quanto risulta incontestabile come per la pubblica amministrazione nel suo complesso, i servizi erogati ai cittadini residenti nelle regioni a statuto speciale costino significativamente di più di quelli erogati ai cittadini residenti nelle regioni a statuto ordinario. Rileva quindi che esigenze di tutela del ruolo e delle funzioni della Commissione bilancio impongono l'espressione di un parere contrario.

Alberto GIORGETTI (AN) ritiene che la Commissione non possa esprimersi in modo affrettato sul provvedimento. In proposito, ricorda che l'iter parlamentare del provvedimento che istituiva tre nuove province nella precedente legislatura è durato più di due anni. Osserva poi che, nel caso concreto, la Commissione dovrebbe trovare il modo di evitare che dal provvedimento discendano ingiustificate richieste di analoghi trasferimenti di comuni da una regione all'altra, dettati unicamente da ragioni di carattere economico, in maniera analoga a quanto avvenuto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, quando sono state respinte proposte che estendevano la platea di enti locali che potevano accedere al fondo per i comuni confinanti con il territorio delle province autonome. Rileva infine che risulterebbe meglio affrontare il problema delle autonomie in un quadro complessivo, in occasione del prossimo esame delle proposte governative in ordine alla realizzazione del federalismo fiscale.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), nell'associarsi alle considerazioni svolte nella seduta precedente, ribadisce che, se la presentazione del disegno di legge da parte del Governo costituisce un atto dovuto, la sua approvazione sicuramente non lo è. Osserva poi che le modifiche approvate non risultano idonee a superare i profili problematici del provvedimento e, pertanto, la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario, piuttosto che rinviare l'esame.

Il sottosegretario Mario LETTIERI nel prendere atto delle considerazioni legittime svolte dai componenti della Commissione, ribadisce che per il Governo la presentazione del disegno di legge costituiva un atto dovuto. Ciò premesso, conferma che il provvedimento non appare


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presentare profili problematici di carattere finanziario.

Francesco PIRO (Ulivo) dissente dalla considerazione del rappresentante del Governo sull'assenza di effetti finanziari del provvedimento. Osserva infatti che dallo stesso discendono maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il settore sanitario.

Lino DUILIO, presidente, richiamando preliminarmente il contenuto dell'articolo 132 della Costituzione, ricorda che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, che recepisce le modifiche allo statuto della regione Trentino Alto-Adige, ha stabilito che la regione ha la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Conseguentemente, una volta approvata la legge costituzionale, sarà necessaria una legge regionale per dare attuazione al trasferimento. Ritiene pertanto opportuno un rinvio dell'esame.

Marino ZORZATO (FI) chiede le ragioni del rinvio, posto che in Commissione è emerso un orientamento ampiamente condiviso volto ad esprimere un parere contrario sul provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, ritiene necessario un rinvio dell'esame al fine di consentire la predisposizione di una proposta di parere, che tenga conto delle problematicità emerse nel corso dell'esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 aprile 2007 - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche.
C. 1638 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 21.200 del Governo e il subemendamento 0.10.01.100 della Commissione. Segnala che il subemendamento 0.10.01.100 dispone che all'attuazione dell'articolo aggiuntivo 10-bis, il quale prevede che gli apparati di registrazione debbano essere omologati dall'ente individuato con decreto del Ministro della giustizia, si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La previsione della clausola di invarianza sembra idonea a superare i rilievi emersi che avevano indotto la Commissione bilancio ad esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 10.01 nella seduta del 1o febbraio 2007. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'emendamento 21.200, osserva che lo stesso, intervenendo in materia di sanzioni, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con le considerazioni del relatore.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esprime

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 10.01 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,


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che sia approvato il subemendamento 0.10.01.100.

NULLA OSTA

sull'emendamento 21.200.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'articolo aggiuntivo 10.01 espresso nella seduta del 1o febbraio 2007.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.