VIII Commissione - Marted́ 17 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (C. 2480 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2480, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale»;
giudicate particolarmente positive le misure in esso previste per garantire il miglioramento della sicurezza stradale;
considerato che il provvedimento propone una chiara risposta strategica alla richiesta di maggiore sicurezza nella circolazione stradale, attraverso una impostazione innovativa in termini di definizione dei comportamenti dei singoli e delle relative sanzioni, nonché mediante una interessante norma in materia di manutenzione delle dotazioni infrastrutturali stradali, contenuta all'articolo 10;
giudicato essenziale rafforzare un aspetto che sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale;
osservato che il citato articolo 10, che reca positive previsioni per il miglioramento della sicurezza stradale, pone una qualche ambiguità nell'individuazione della platea dei soggetti obbligati agli interventi di manutenzione, nonché delle modalità per la realizzazione degli interventi citati, peraltro da realizzare con le risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) anche al fine di perseguire il miglioramento degli standard di sicurezza sulle infrastrutture stradali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una apposita disposizione diretta a favorire un incremento dei controlli pubblici in materia di circolazione, anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica, affinché si possano attivare adeguati moduli operativi di contrasto a molti dei fenomeni disciplinati dal provvedimento in esame;
b) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 10, nel senso di chiarire, in primo luogo, se la disposizione interessi, in linea generale, anche la rete autostradale dello Stato e di indicare in maniera più precisa e puntuale la platea degli enti obbligati agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza;
c) al medesimo articolo 10, sia infine verificata la possibilità di prevedere un rinvio all'apposito decreto ministeriale, ivi contemplato, per definire le modalità per la realizzazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza della rete stradale, anche facendo eventuale riferimento agli strumenti già previsti dagli atti convenzionali di concessione in essere o in fase di definizione, nonché alle misure previste dalle disposizioni vigenti in tema di gestione delle strade da parte degli enti proprietari e concessionari.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (C. 2480 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2480, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale»;
giudicate particolarmente positive le misure in esso previste per garantire il miglioramento della sicurezza stradale;
considerato che il provvedimento propone una chiara risposta strategica alla richiesta di maggiore sicurezza nella circolazione stradale, attraverso una impostazione innovativa in termini di definizione dei comportamenti dei singoli e delle relative sanzioni, nonché mediante una interessante norma in materia di manutenzione delle dotazioni infrastrutturali stradali, contenuta all'articolo 10;
giudicato essenziale rafforzare un aspetto che sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale;
osservato che il citato articolo 10, che reca positive previsioni per il miglioramento della sicurezza stradale, pone una qualche ambiguità nell'individuazione della platea dei soggetti obbligati agli interventi di manutenzione, nonché delle modalità per la realizzazione degli interventi citati, peraltro da realizzare con le risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) anche al fine di perseguire il miglioramento degli standard di sicurezza sulle infrastrutture stradali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una apposita disposizione diretta a favorire un incremento dei controlli pubblici in materia di circolazione, anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica, affinché si possano attivare adeguati moduli operativi di contrasto a molti dei fenomeni disciplinati dal provvedimento in esame;
b) con riferimento all'articolo 10, occorre anzitutto prevedere stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione dei previsti interventi di manutenzione stradale, che in molti casi sono posti a carico di enti e amministrazioni che non sono in grado di farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;
c) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il citato articolo 10, nel senso di chiarire, in primo luogo, se la disposizione interessi, in linea generale, anche la rete autostradale dello Stato e di indicare in maniera più precisa


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e puntuale la platea degli enti obbligati agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza;
d) al medesimo articolo 10, sia infine verificata la possibilità di prevedere un rinvio all'apposito decreto ministeriale, ivi contemplato, per definire le modalità per la realizzazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza della rete stradale, anche facendo eventuale riferimento agli strumenti già previsti dagli atti convenzionali di concessione in essere o in fase di definizione, nonché alle misure previste dalle disposizioni vigenti in tema di gestione delle strade da parte degli enti proprietari e concessionari.


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ALLEGATO 3

Risoluzione 7-00155 Realacci: Attuazione di una politica organica per la casa.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Nell'assetto istituzionale delineato, sul finire degli anni '90, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica sono state demandate alle Regioni.
Lo stesso decreto legislativo n. 112 del 1998, ha stabilito, in ogni caso, che spetta allo Stato la definizione, dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Quasi contemporaneamente (31 dicembre 1998) è venuto a cessare il prelievo ex Gescal che ha garantito al comparto dell'edilizia residenziale pubblica un flusso finanziario costante nell'acquisizione e consistente nell'entità (3-4 mila miliardi di vecchie lire l'anno). Si tratta di investimenti che per il periodo 1978-1998 ammontano, complessivamente, ad oltre 66 mila miliardi. L'esaurirsi di tale canale di finanziamento - non condizionato, peraltro, dalle leggi di bilancio se non per quote aggiuntive - pone, allo stato attuale, la necessità di individuare nuove modalità di reperimento di risorse da destinare al comparto dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative ed urbane.
In tale contesto è intervenuta poi la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che non ha cambiato la consistenza di una materia essenzialmente composita che si articola essenzialmente in tre fasi: urbanistica, programmazione e realizzazione, gestione.
Materia che, pur non essendo espressamente ricompresa né tra quelle di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma) né tra quelle a legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma) non può essere, in ogni caso, per intero, ricondotta alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.
In tal senso rinviene la recente sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 7 marzo 2007 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2006) concernenti disposizioni riferibili alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ha svolto alcune specifiche osservazioni tese a focalizzare i termini esatti delle competenze dello Stato e delle Regioni sulla materia.
La Corte, nel confermare che dopo la riforma del Titolo V la materia che qui interessa continua a possedere quel carattere di «trasversalità», comune ad altre materie non classificabili in base all'articolo 117, giunge a far osservare come, nel nuovo assetto costituzionale, l'edilizia residenziale pubblica si estenda su tre livelli normativi.
Il primo concerne la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. Tale determinazione, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), riguarda la fissazione di principi che volgano a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il secondo livello normativo (programmazione


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di interventi e.r.p.) ricade nella materia a legislazione concorrente «governo del territorio» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 451 del 2006) mentre il terzo livello normativo (gestione del patrimonio e.r.p.) compete alla potestà legislativa delle Regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117.
Il richiamo al quadro delle competenze assume particolare rilievo proprio alla luce della rilevata opportunità che i diversi attori istituzionali cooperino assiduamente e proficuamente per portare a soluzioni tematiche di grande valenza sociale ed economica.
Tanto premesso in via generale si svolgono alcune considerazioni in merito a quanto richiesto nella risoluzione che qui si discute.
Nell'ambito delle politiche e dei programmi diretti alla riqualificazione urbana ed al recupero edilizio, la componente residenziale presenta una propria specificità che rende necessari interventi tuttora di ampio spettro.
In tale contesto, la legge 8 febbraio 2007, n. 9 recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie deboli» intende evidenziare la necessità di ridisegnare un nuovo modello di politica abitativa con particolare riferimento alle categorie sociali deboli.
Al fine di dare compiuta attuazione agli adempimenti previsti dalla legge 9 è stato convocato proprio per oggi 17 aprile il Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative che dovrà concludere i propri lavori entro un mese. Le indicazioni che emergeranno dal tavolo costituiranno le linee-guida per l'individuazione del nuovo programma nazionale in materia di edilizia residenziale pubblica che sarà trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
In relazione inoltre all'adempimento previsto dalla legge 9/2007 concernente la definizione di alloggio sociale al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato dalla decisione 2005/842/CEE della Commissione europea del 28 novembre 2005, sono stati avviati gli opportuni approfondimenti per giungere ad una rapida emanazione del previsto decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive d'intesa con la Conferenza unificata.
Per trovare soluzioni efficaci per la riduzione del disagio abitativo è necessario che gli enti locali orientino le risorse che si renderanno disponibili alla realizzazione di interventi o progetti speciali che diano risposte immediate. Conseguentemente è necessario che il piano straordinario sia caratterizzato da una forte fattibilità tecnica e amministrativa privilegiando, prioritariamente, interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In questa direzione è stato già orientato, ad esempio, il riparto effettuato recentemente dal Ministero tra i 14 comuni metropolitani della disponibilità di oltre 99 milioni di euro da destinare alla realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale da destinare prioritariamente ai soggetti sottoposti a sfratto esecutivo.
Ad oggi, i previsti accordi di programma - in relazione ai quali è stata attivata una efficace forma di collaborazione tra Ministero ed enti locali - sono stati già sottoscritti con i comuni di Milano, Roma, Venezia, Trieste, Napoli, Firenze e Bologna. Gli interventi saranno finanziati per il 50 per cento con il contributo statale e per il restante 50 per cento con risorse poste a carico del singolo comune e della regione o di operatori pubblici o privati aderenti alle singole iniziative. In tal modo le risorse disponibili saranno raddoppiate.
Il programma nazionale previsto dalla legge 9/2007 dovrà assumere pertanto come obiettivo fondamentale quello di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo. Questo potrà avvenire mediante l'incremento dello stock di alloggi disponibili sul mercato delle locazioni che nel nostro paese risulta fortemente


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sottodimensionato rispetto al reale fabbisogno e stimolando, al contempo, l'intervento dei soggetti che tradizionalmente operano nel comparto dell'edilizia residenziale in modo da rendere conveniente ad imprese, consorzi, cooperative di abitazione intervenire - mediante la previsione di opportune agevolazioni sia da parte dello Stato che degli enti locali - la predisposizione di programmi di intervento.
Per alcune categorie di cittadini che si identificano nei segmenti della domanda non in grado di accedere, per condizioni di reddito, al libero mercato restano più gravi problemi irrisolti. Più in generale, occorre estendere l'offerta di alloggi in locazione per incidere positivamente sull'attuazione della recente riforma degli affitti.
Rilevante è anche il consolidamento ed un ulteriore disponibilità finanziaria del Fondo nazionale in modo da sostenere l'accesso delle famiglie a redditi più bassi, al mercato dell'affitto, così come appare opportuno confermare le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio poiché contribuiscono in termini significativi ad incrementare la dotazione dello stock abitativo.
Premesso quanto sopra si condividono le finalità generali della risoluzione in argomento.