I Commissione - Resoconto di mercoledì 18 aprile 2007


Pag. 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 9.55.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti 3.100, 3.101, 13.101 e 13.100 non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e Alessandro Pajno ed il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare dapprima all'esame del provvedimento recante l'aggregazione del Comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige (C. 1427 cost. e C. 1359 cost.), quindi all'esame delle proposte di legge costituzionali C. 203 e abbinate, recanti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale, per poi passare all'esame del provvedimento recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri (C. 2427) e, infine, alla proposta di legge in materia di conflitto di interesse (C. 1318).

La Commissione consente.

Aggregazione del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige.
Testo base C. 1427 cost. Governo e C. 1359 cost. Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2007.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), relatore, fa presente che la V Commissione non si è ancora espressa sul provvedimento per quanto attiene agli aspetti di copertura finanziaria. In proposito rileva che il disegno di legge in esame reca solo una norma ordinamentale che non comporta spese dirette per lo Stato. Fa quindi presente l'opportunità di assumere una iniziativa formale per evidenziare alla V Commissione le problematiche in questione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), pur non dubitando della correttezza delle osservazioni del relatore, ritiene che una iniziativa nei confronti della V Commissione potrebbe rappresentare una forma di ingerenza nei confronti della Commissione stessa.

Luciano VIOLANTE, presidente, alla luce della complessiva situazione che si è determinata in molte regioni d'Italia, dove numerosi comuni hanno iniziato le procedure volte ad ottenere l'aggregazione


Pag. 13

presso regioni diverse, ritiene che sarebbe opportuno formalizzare una garbata richiesta al presidente della V Commissione anticipando la presenza del relatore Bressa ai lavori della Commissione al fine di esporre presso la stessa la complessiva portata del provvedimento in esame, fermo restando il diritto per lo stesso relatore di partecipare comunque ai lavori della Commissione in questione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) osserva che il deputato Bressa può partecipare ai lavori della V Commissione indipendentemente dall'assunzione di una iniziativa in tal senso da parte di questa Commissione. Invita pertanto il presidente Violante a valutare con attenzione le conseguenze che potrebbero derivare da tale iniziativa.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che una simile iniziativa non prevederebbe alcuna forma di mandato politico da parte della I Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri.
C. 2427, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2007.

Luciano VIOLANTE (Ulivo), presidente, avverte che è pervenuto il parere da parte della II Commissione, che è stato posto in distribuzione.

Antonio LA FORGIA (Ulivo), relatore, ricorda che era stata prospettata l'eventualità di proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa, sulla quale tuttavia il gruppo della Lega nord aveva manifestato la propria contrarietà.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara la contrarietà del proprio gruppo a proseguire l'esame del provvedimento in oggetto in sede legislativa, preannunciando invece la disponibilità a proseguire in tale sede l'esame del provvedimento recante l'istituzione del giorno della memoria di tutte le vittime del terrorismo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale.
C. 203 cost. Zeller, C. 980 cost. Bressa, C. 1241 cost. Boato, C. 1601 cost. Consiglio regionale Valle d'Aosta, C. 1606 cost. Biancofiore e C. 1672 cost. Maran.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2007.

Riccardo MARONE (Ulivo), relatore, e Gabriele BOSCETTO (FI), relatore, preannunciano la presentazione di una proposta di testo unificato entro la prima settimana di maggio.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conflitto di interessi.
Testo base C. 1318 Franceschini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2007.


Pag. 14

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte di avere presentato l'emendamento 2.30 e l'articolo aggiuntivo 10.050, al quale sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato 1). A tal proposito fa presente che il subemendamento Bruno 0.10.050.1 è da ritenersi inammissibile, e non sarà pertanto posto in votazione, in quanto, essendo volto a sopprimere per intero il testo dell'emendamento del relatore, non presenta il carattere proprio dei subemendamenti, che è quello di proposte di modifica di emendamenti del relatore o del Governo.
Illustra quindi il suo emendamento 2.30, osservando che è volto a prevedere che i soggetti passivi delle ipotesi di conflitto di interessi siano, oltre al titolare di una carica di Governo, il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il Sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In proposito osserva che, mentre l'obbligo di astensione riguarda tutte le cariche pubbliche, il conflitto di interesse attiene solo alle cariche di Governo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene che, per quanto concerne il riferimento al sindaco o al componente di una giunta comunale, il criterio discriminante, rappresentato dalla popolazione minima di riferimento di 15.000 abitanti, rappresenta comunque una scelta comprensibile, pur evidenziando che anche comuni di popolazione inferiore gestiscono interessi di grande rilievo. Con riferimento al tema in discussione, si dichiara favorevole ad un provvedimento di larga portata, che incida su tutte le possibili situazioni per evitare ogni forma di conflitto di interessi. In proposito osserva che l'emendamento 2.30, pur dettagliando i soggetti interessati, rischia di escludere alcuni livelli di Governo, quali ad esempio le comunità montane o anche aziende a partecipazione mista, che gestiscono interessi di estremo rilievo in grado di produrre un conflitto tra interessi pubblici e privati. Pertanto, pur apprezzando lo sforzo di tipizzare le categorie interessate, giudica insufficiente l'emendamento 2.30 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che l'articolo 2 del testo base, definendo il conflitto di interessi, è volto solo a stabilire un principio generale. La materia in questione sarà invece oggetto di approfondito esame all'articolo 15, che delega il Governo a disciplinare il conflitto di interessi degli amministratori locali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) fa presente che, approvando l'emendamento 2.30, si pregiudicano decisioni future sulla stessa materia, che potrebbero condizionare l'esame dei successivi articoli.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che la legge nazionale può disciplinare il conflitto di interessi anche a livello regionale, mentre non può stabilire norme in materia di incompatibilità relativamente ad organi regionali.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO concorda con l'opinione del presidente Violante.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), condivide le osservazioni del Presidente Violante, frutto di un approfondimento che si è reso necessario anche alla luce della formulazione dell'articolo 123 della Costituzione, che demanda allo Statuto di ciascuna Regione la determinazione della forma di Governo e dei principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento.

Graziella MASCIA (RC-SE) ricorda che nella scorsa legislatura era stata relatrice di un testo alternativo in materia di conflitto di interessi, che prevedeva una apposita disciplina in materia di incompatibilità di organi regionali, che era stata ritenuta incostituzionale.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ribadisce che, alla luce della Costituzione


Pag. 15

e della giurisprudenza costituzionale, la legge nazionale può disciplinare la materia del conflitto di interessi a livello regionale. Invita pertanto all'approvazione del proprio emendamento 2.30.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.30 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, si sofferma sull'emendamento D'Alia 2.11, volto a sopprimere l'aggettivo «economico» che qualifica gli interessi suscettibili di conflitto. Dopo avere ribadito la propria contrarietà al principio sotteso all'emendamento in questione, che rischia di coinvolgere interessi di natura morale, alla luce dell'assenza dei presentatori, propone di accantonare tale emendamento. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Bruno 2.6.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione consente in ordine alla proposta di accantonamento dell'emendamento D'Alia 2.11 e approva l'emendamento Bruno 2.6.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 2.30, l'emendamento D'Alia 2.12 si intende precluso.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene utile soffermarsi sull'emendamento del relatore 2.20, che ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 2, prevedendo che sussiste conflitto di interessi anche nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica o di un ufficio pubblico o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Al riguardo dichiara di non condividere l'estensione delle ipotesi di conflitto di interesse con riferimento a tali categorie di persone anche in considerazione della difficile applicabilità della disposizione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) esprime perplessità sulla disposizione in questione, ritenendo opportuno riconsiderare successivamente tale norma.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, dopo aver ricordato che l'articolo 2 del testo base si limita a fornire una definizione di «conflitto di interessi», osserva che le diverse fattispecie vanno tenute distinte. Fa presente che al riguardo esiste un obbligo di generale astensione, un obbligo di astensione nei casi decisi dall'autorità e, infine, le ipotesi di conflitto di interesse vero e proprio. Ritiene poi che se da un lato appare indiscutibile la sussistenza di un conflitto di interesse con riferimento alla ipotesi di familiari titolari di interessi economici significativi, dall'altro vanno stabilite le modalità di risoluzione di tale conflitto.

Gabriele BOSCETTO (FI), alla luce delle precisazioni fornite dal relatore, esprime la netta contrarietà del proprio gruppo sulla disposizione in questione, non ritenendo in alcun modo condivisibile il coinvolgimento dei familiari.

Franco RUSSO (RC-SE) osserva che, nell'ordinamento giuridico italiano, il conflitto di interessi trova una significativa disciplina nel diritto societario, laddove si prevede che gli amministratori che siano portatori di interessi terzi sono tenuti a dichiararlo. Ritiene pertanto che, ove una simile disposizione vale per gli amministratori delle società, a maggior ragione deve valere per i titolari di cariche pubbliche. Conclude osservando che comunque le scelte sulla modalità di risoluzione delle situazioni di conflitto di interessi saranno compiutamente esaminate all'articolo 15.


Pag. 16

Gabriele BOSCETTO (FI) fa presente che la disposizione di cui al comma 1-bis, che non era contenuta nel testo base, è stata introdotta dall'emendamento del relatore 2.20 senza un'adeguata riflessione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Zaccaria 2.06, Licandro 2.01 e 2.02, Barbi 2.05 e Licandro 2.03 e 2.04, in quanto recano disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, attinenti per lo più alla materia elettorale, che potrebbero invece essere oggetto di un'apposita iniziativa legislativa.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO concorda con l'opinione del presidente Violante.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo Zaccaria 2.06 nella parte in cui prevede l'incompatibilità della carica di membro delle Camere con l'esercizio di attività professionali.

Nicola TRANFAGLIA (Com.It) ritiene che gli articoli aggiuntivi indicati dal presidente Violante potrebbero essere accantonati per poi essere esaminati successivamente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Zaccaria 2.06, Licandro 2.01 e 2.02, Barbi 2.05 e Licandro 2.03 e 2.04.

La Commissione consente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bruno 3.1 e 3.2.

Carlo COSTANTINI (IdV) illustra l'emendamento Belisario 3.5, volto ad integrare l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, precisando che per «titolari di cariche di governo» debbano intendersi anche i titolari di cariche provinciali e comunali, quali presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci e assessori comunali di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che una generalizzazione della disposizione impedisce di tenere conto delle significative differenze delle dimensioni dei vari comuni italiani, che producono una diversa incidenza sui conflitti di interesse. Analoghe considerazioni valgono altresì per le province e per le regioni. Al riguardo ritiene che questa materia trovi una sede più idonea all'articolo 15 del testo, che reca una norma di delega al Governo in materia di conflitto di interessi degli amministratori locali.

Carlo COSTANTINI (IdV) sottoscrive l'emendamento Belisario 3.5 e lo ritira.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Alia 3.7 e Piazza 3.3, che estendono l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento. In particolare, l'emendamento Piazza 3.3 prevede che per «titolari di cariche di Governo» si intendano anche i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri di amministrazione e coloro che esercitano funzioni di Governo negli enti pubblici, anche economici, e nelle società a prevalente partecipazione pubblica. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Adenti 3.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Costantini 3.6, purchè la formula suggerita con l'emendamento sia semplificata sopprimendo, le parole «operando esclusivamente per la cura degli interessi pubblici ed».

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara il proprio orientamento contrario sull'emendamento Costantini 3.6.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) condivide le osservazioni del presidente Violante sull'emendamento Costantini 3.6,


Pag. 17

proponendo tuttavia di sopprimere le parole: «ed evitando che i miei interessi privati possano condizionare le mie decisioni e le mie attività».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, condivide l'osservazione del deputato Benedetti Valentini.

Carlo COSTANTINI (IdV) riformula il proprio emendamento 3.6 nel senso indicato dal deputato Benenedetti Valentini.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bruno 3.1 e 3.2.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, propone di accantonare l'emendamento D'Alia 3.7.

La Commissione consente.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Piazza 3.3 e Adenti 3.4 e li ritira.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Costantini 3.6, come riformulato.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Costantini 3.6 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) osserva che il riferimento alla nazione, contenuto nella formula del giuramento, rende implicita la cura degli interessi pubblici. L'aggiunta, prevista dall'emendamento Costantini 3.6 come riformulato, del riferimento alla cura esclusiva degli interessi pubblici potrebbe creare equivoci perché il titolare di una carica di governo è comunque tenuto, nella sua attività, al contemperamento di interessi pubblici e privati.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che l'emendamento Costantini 3.6 (nuova formulazione) è già stato votato. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 4.24 del Governo, sugli emendamenti Franco Russo 4.5 e Mascia 4.6, nonché sugli emendamenti 4.26 e 4.28 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Costantini 4.18, a condizione che sia riformulato prevedendo che la pubblicazione avvenga sul solo sito dell'Autorità.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.30 del Governo. Invita di conseguenza al ritiro degli emendamenti Licandro 4.16. e Bocchino 4.22.
Invita al ritiro degli emendamenti Piazza 4.2 e D'Alia 4.19, perché attribuire all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anche le funzioni di vigilanza sui conflitti di interesse determinerebbe in capo a tale organismo una eccessiva e inopportuna concentrazione di poteri, configurando un'Autorità chiamata a vigilare sulla politica e sul mercato. Invita al ritiro degli emendamenti Franco Russo 4.3, Adenti 4.7, Licandro 4.20, Adenti 4.13 e Licandro 4.21.
Per quanto riguarda l'emendamento 4.23 del Governo, si riserva di chiedere al sottosegretario Naccarato, quando si giungerà a votarlo, un chiarimento.
Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bruno 4.1 e 4.31

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sugli emendamenti Piazza 4.2 e D'Alia 4.19, osserva che il trasferimento ad un'Autorità di vigilanza sui conflitti di interesse di competenze già attribuite per un verso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e per altro verso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni comporta la perdita del patrimonio di competenze accumulato in questi anni dal personale dei due organismi.


Pag. 18

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che il personale delle due Autorità già esistenti che si occupa della materia potrà essere trasferito alla nuova Autorità.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Piazza 4.2 e D'Alia 4.19 e li ritira.

Franco RUSSO (RC-SE), nel ritirare il suo emendamento 4.3, sottolinea come la continua evoluzione delle grandi società renda oggi difficile comporre un elenco esauriente e completo delle cariche societarie che hanno effettivi poteri di gestione e possono pertanto essere rilevanti dal punto di vista di un possibile conflitto di interesse. Invita pertanto il relatore a riflettere sul punto, in modo da individuare una formulazione normativa che sia abbastanza elastica da non diventare rapidamente obsoleta.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, chiede al sottosegretario Naccarato un chiarimento sull'emendamento 4.23 del Governo, del quale non è immediatamente evidente il carattere innovativo rispetto al comma cui si riferisce.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO fa presente che, nell'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del testo base, il titolare della carica di Governo deve dichiarare all'Autorità le cariche societarie «ricoperte nei dodici mesi precedenti». Ad avviso del Governo, la norma potrebbe dare adito ad interpretazioni difformi e sarebbe pertanto preferibile esplicitarla nel senso di precisare che il titolare della carica di Governo debba dichiarare sia le cariche societarie che riveste al momento dell'assunzione della carica di Governo, sia quelle dalle quali è cessato nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica di Governo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ed Enrico LA LOGGIA (FI) ritengono che la formulazione proposta dal Governo non contribuisca alla chiarezza della norma.

Marco BOATO (Verdi) propone di chiarire la formulazione normativa aggiungendo, alla fine della lettera d), le parole «anche se cessate». In questo modo si farebbe riferimento sia alle cariche ricoperte in atto, sia a quelle ricoperte nei dodici mesi precedenti.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) ritiene che sarebbe più chiara la formulazione «attualmente ricoperte e quelle cessate nei dodici mesi precedenti».

Riccardo MARONE (Ulivo) propone la formulazione «anche se cessate negli ultimi dodici mesi».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, invita il sottosegretario Naccarato a riformulare l'emendamento 4.23 del Governo, nel senso di sostituire le parole «ricoperte nei dodici mesi precedenti» con le parole «Nella dichiarazione si dovranno indicare le cariche in atto al momento dell'assunzione della carica e quelle cessate nei dodici mesi precedenti».

Il sottosegretario Paolo NACCARATO, a nome del Governo, riformula l'emendamento 4.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.23 (nuova formulazione) (vedi allegato 1) e 4.24 del Governo.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'emendamento Bruno 4.4, di cui è cofirmatario, invita il relatore a chiarire cosa si intenda, alla lettera e), per «valori mobiliari», facendo presente che la norma potrebbe essere interpretata nel senso che il titolare della carica di Governo debba dichiarare i singoli beni mobili che possiede.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, rileva che la nozione di «valori


Pag. 19

mobiliari» è ben definita nel linguaggio giuridico, la quale fa riferimento non ai beni mobili, ma ai cosiddetti titoli astratti, come i certificati di deposito o i titoli di Stato non nominali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene opportuno che l'espressione «valori mobiliari» sia specificata mediante il rinvio ad una norma che individui con più chiarezza i beni di cui si tratta.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 4.100 (vedi allegato 1), con il quale riformula la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4, inserendovi un riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bruno 4.4 ed approva l'emendamento 4.100 del relatore.

Enrico LA LOGGIA (FI), intervenendo sull'emendamento Franco Russo 4.5, esprime perplessità sulla previsione recata dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4. Ritiene infatti che non vi sia motivo di esigere dal titolare della carica di Governo una dichiarazione relativa alla sua partecipazione in associazioni o società di professionisti, in quanto l'esercizio di attività professionali non può essere equiparato alla titolarità di un patrimonio o di un'impresa. Con riferimento, poi, alla successiva lettera f), osserva che non è chiara la fattispecie del contratto stipulato al fine di «proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura».

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, chiarisce che l'attività professionale può essere rilevante se riguarda l'area di competenza del titolare della carica di Governo; fa l'esempio di un ministro della salute che sia medico o di un ministro della giustizia che sia avvocato, osservando che, ove l'attività professionale non sia rilevante, l'Autorità lo accerterà e non vi saranno conseguenze. Per quanto riguarda, invece, il riferimento ai contratti per proseguire un impiego o un'attività, fa presente che si tratta di una previsione suggerita dall'esperienza degli Stati uniti, dove è accaduto di scoprire che titolari di cariche di governo avessero stipulato con terzi, per esempio con imprenditori, accordi per essere da questi assunti al termine del mandato di governo.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) osserva che il comma 2 dell'articolo 4 serve in sostanza a far emergere tutte le relazioni economicamente rilevanti del titolare della carica di Governo, in modo che l'Autorità e l'opinione pubblica possano valutare con piena cognizione di causa la sua azione e il suo operato.

Gabriele BOSCETTO (FI) e Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), con riferimento all'emendamento Franco Russo 4.5, stigmatizzano il ricorso ad espressioni in lingua inglese, in particolare al termine settlor.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, confermando il parere favorevole, si riserva di verificare se sia possibile ricorrere ad un termine italiano che abbia il medesimo significato che negli ordinamenti anglosassoni ha il termine settlor.

La Commissione approva l'emendamento Franco Russo 4.5.

Franco RUSSO (RC-SE), intervenendo sull'emendamento Mascia 4.6, di cui è cofirmatario, chiarisce che la finalità è quella di comprendere tutti i beni esistenti all'estero, anche quelli che non sono propriamente «detenuti»: pensa ad esempio a strumenti finanziari come i prodotti derivati.


Pag. 20

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, suggerisce al deputato Franco Russo di riformulare l'emendamento sostituendo le parole «ai beni e alle attività detenuti all'estero» con le parole «e alle attività, ivi indicati, anche se svolti all'estero».

Franco RUSSO (RC-SE) riformula l'emendamento Mascia 4.6, di cui è cofirmatario, nei termini proposti dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mascia 4.6 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Adenti 4.7 e lo ritira.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che l'emendamento 4.25 del Governo è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bruno 4.8, 4.9 e 4.10.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo sull'emendamento Piazza 4.11, sul quale il relatore ha espresso parere contrario, rileva che non si può porre in capo ad un soggetto un obbligo di dichiarazione in relazione alla carica di Governo assunta dal coniuge o dal parente. Si tratta di una previsione discutibile, a suo avviso, addirittura sotto il profilo di costituzionalità, in quanto prevede che l'assunzione della carica da parte di un soggetto determina un onere in capo a terzi.

Enrico LA LOGGIA (FI) fa presente che i rapporti che intercorrono tra il titolare della carica di Governo e il coniuge o i parenti possono non essere idilliaci, per cui è impensabile prevedere un obbligo di dichiarazione in capo al coniuge o ai parenti del titolare della carica di Governo e delle sanzioni in caso di mancata presentazione della dichiarazione stessa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che negli Stati uniti la moglie del presidente Bush è stata obbligata ad alienare le imprese che possedeva. Presenta quindi l'emendamento 4. 150 (vedi allegato 1), che, al comma 8, sostituisce le parole «sono presentate» con le parole «devono essere presentate», in modo che sia chiaro che si tratta di un obbligo e non di una facoltà.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, costata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Piazza 4.11: si intende che vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento 4.150 del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, considerato che è imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea e che devono ancora riunirsi l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e il comitato permanente per i pareri, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata trenta minuti dopo il termine delle odierne votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, deputato Adenti, illustra


Pag. 21

sinteticamente il disegno di legge in titolo, sottolineando preliminarmente che esso non è stato modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente. Il provvedimento reca disposizioni finalizzate a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie previste dal codice della strada. Tale intervento si realizza in primo luogo con misure mirate al rispetto dei limiti di velocità, attuate con la rimodulazione del meccanismo di decurtazione dei punti sulla patente. Vengono inoltre introdotte norme più restrittive per i «neopatentati», nonché disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la circolazione stradale non è esplicitamente menzionata, all'articolo 117 della Costituzione, né tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente. Rileva tuttavia che la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge, ossia la riduzione delle infrazioni al codice della strada e, quindi, degli incidenti, nonché il contenuto stesso delle disposizioni e gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia permettono di ricondurre il testo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, intendendo naturalmente il termine «sicurezza» come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico.
Per le disposizioni che intervengono sul sistema sanzionatorio penale e sulla tutela giurisdizionale, di cui agli articoli 5, 8 e 9, rilevano invece le materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ricorda inoltre che la connessione tra le misure relative alla circolazione stradale e il tema della sicurezza è stato evidenziato dalla Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della competenza statale con riferimento ad alcune disposizioni del decreto-legge n. 151 del 2003, di modifica del codice della strada, nella sentenza 428/2004 ha chiarito come siano da ricomprendere nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza» le misure volte ad assicurare l'incolumità delle persone. Nella medesima sentenza la Corte ha altresì precisato che «per quanto concerne il settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada vale il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta», mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, si rientra nell'ambito di applicazione della lettera l) dell'articolo 117, secondo comma, Cost. nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione».
Aggiunge che la materia della circolazione stradale, con riferimento ai profili di sicurezza, è essenzialmente riconducibile all'esercizio della potestà legislativa statale. La normativa regionale in materia riguarda specifici aspetti connessi, quali ad esempio l'educazione stradale e il miglioramento delle condizioni di viabilità.
In conclusione, valutati i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) e Gabriele BOSCETTO (FI) dichiarano di astenersi dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.


Pag. 22

Istituzione del Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria.
C. 1194 Leoni.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra la proposta di legge in esame, che è diretta a rendere certo e stabile il contributo italiano al Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, assicurando nel contempo la distinzione del medesimo contributo rispetto agli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale. A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un nuovo fondo destinato specificamente a finanziare il suddetto Fondo globale. La dotazione del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro per l'anno 2006, 130 milioni per il 2007 e 200 milioni per il 2008; a decorrere dal 2009 la quantificazione della dotazione del Fondo spetterà alla legge finanziaria; la copertura finanziaria degli oneri è posta a carico del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che il Ministro degli affari esteri riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e sulle azioni intraprese per la lotta all'AIDS. Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento, essendo volto ad agevolare l'adempimento di impegni di carattere internazionale, è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
In conclusione, valutati i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.
C. 2266 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra il progetto di legge in esame, ricordando innanzitutto che l'Accordo sottoscritto dall'Italia e dalla Cina il 9 giugno 1998 a Pechino riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia e sostituisce il precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978. L'Accordo era già stato presentato al Parlamento per la ratifica nella XIII e nella XIV Legislatura, ma l'esame in entrambi i casi non è stato concluso. Prima di essere nuovamente ripresentato alle Camere nella presente legislatura, è stato riesaminato, come riferisce il Governo nella relazione introduttiva, anche per verificare l'opportunità di concludere la procedura di ratifica alla luce della situazione internazionale nei confronti della Cina. Fa presente che l'Accordo reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale e rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra i Paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera.
Soffermandosi poi sul contenuto, sottolinea in particolare che le parti si impegnano a favorire la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, in particolare in alcune aree. La cooperazione avverrà attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione. Le parti si impegnano inoltre a promuovere forme di collaborazione


Pag. 23

fra ministeri, governi locali, istituzioni scientifiche e imprese dei due Paesi. Ogni parte favorirà la circolazione di personale e apparecchiature, provenienti dall'altra parte, necessari per la realizzazione dei progetti e dei programmi previsti dall'Accordo. In tale ambito si prevede in particolare che ciascuna Parte faciliti l'introduzione, in esenzione da imposte, di materiali e apparecchiature necessarie per la realizzazione delle attività congiunte. Le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale sono contenute in un apposito allegato I.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, valutati i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere sugli emendamenti del Governo 13.200 e 15.200. Rilevato che essi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze normative stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 17.20.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni.
Emendamenti C. 15 Realacci ed abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti gli emendamenti della Commissione 3.103, 3.104 (nuova formulazione), 4.100, 7.100, 7.102, 12.100, nonché l'articolo aggiuntivo 11.0100 non presentano profili di incostituzionalità con riferimento al riparto di competenza legislativa sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 17.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 aprile 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 20.50.

Conflitto di interessi.
Testo base C. 1318 Franceschini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.


Pag. 24

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.26 del Governo, che inasprisce gli obblighi di dichiarazione per il coniuge e i familiari del titolare della carica di Governo, fa presente che sarebbe opportuno che il coniuge ed i parenti non fossero tenuti, almeno, a presentare l'elenco dei beni destinati alla fruizione. Al riguardo, rileva che la soglia di 25 mila euro per i beni immobili, di cui al comma 4 dell'articolo 4, è troppo bassa.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, concordando con il deputato Boscetto sul fatto che la soglia di 25 mila euro sia troppo bassa per i beni immobili,presenta l'emendamento 4.160 al fine di elevarla a 50 mila euro.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.160 (vedi allegato 1) del relatore e 4.26 del Governo.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Licandro 4.20 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Bruno 4.12.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Adenti 4.13 e Licandro 4.21 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.28 del Governo e respinge gli emendamenti Bruno 4.14 e 4.15.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.30 del Governo, esprime perplessità sembrandogli che il Governo da una parte ritiri i propri emendamenti, mentre dall'altra suggerisca al relatore proposte emendative che vanno nella stessa direzione di quelle ritirate, e talvolta sono ancora più rigide. In particolare, ritiene che l'emendamento in esame produca un ulteriore appesantimento del meccanismo già previsto dal testo del relatore, prevedendo che non solo la Guardia di finanza, ma anche altri Corpi di polizia dello Stato, non meglio specificati, possano fornire il proprio supporto all'Autorità al fine di accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni rese dai titolari di cariche di Governo. Si crea in questo modo, a suo avviso, un sistema ispettivo sui titolari di cariche di Governo e sui loro familiari sostanzialmente in contrasto con i principi di fondo dello Stato liberale.

Enrico LA LOGGIA (FI) ritiene che si dovrebbe prevedere che l'Autorità possa o procedere direttamente ad accertamenti oppure, in alternativa, denunciare i fatti all'autorità giudiziaria; consentire all'Autorità entrambe le cose è, a suo giudizio, eccessivo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, considerato che l'obbligo di denuncia di reati è già previsto in via generale dall'ordinamento, invita il sottosegretario Naccarato a valutare la possibilità di riformulare il capoverso comma 15, prevedendo che di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione, di cui all'articolo 4, il Presidente dell'Autorità informi il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere. Lo invita, infine, a sopprimere, ai capoversi comma 16 e comma 16-bis, il riferimento agli altri corpi di polizia dello Stato.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO, accogliendo la sollecitazione del relatore, riformula l'emendamento 4.30 nel senso da lui prospettato.

La Commissione approva l'emendamento 4.30 (nuova formulazione) del Governo (vedi allegato 1).

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.30 (nuova formulazione) del Governo, risultano preclusi gli emendamenti Adenti 4.16 e Bocchino 4.22.

La Commissione respinge l'emendamento Bruno 4.17.


Pag. 25

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'emendamento Costantini 4.18, osserva che pubblicare sul sito internet dell'Autorità le dichiarazioni previste dal provvedimento potrebbe essere in contrasto con i principi che ispirano la normativa nazionale in materia di tutela della riservatezza, a tutela della quale l'Italia ha istituito un'apposita Autorità.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ricorda che il contenuto delle dichiarazioni delle quali si prevede la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità sono già oggi accessibili, in quanto lo prevede la legge n. 441 del 1982.

Carlo COSTANTINI (IdV) chiarisce che la finalità del suo emendamento 4.18 è quella di consentire un controllo dinamico da parte dell'opinione pubblica. Pertanto è contrario a meccanismi di filtro degli accessi alle dichiarazioni, com'è invece previsto dal comma 17, che chiama l'Autorità a stabilire un regolamento per l'accesso alla documentazione in questione. In particolare, ritiene inopportuno che al cittadino si chieda di formulare una richiesta di accesso alle informazioni, costringendolo in questo modo ad esporsi con nome e cognome, il che potrebbe costituire una forma di inibizione. Sottolinea che si tratta in ogni caso di documenti già oggi accessibili e ai quali verrebbe facilitato l'accesso.

Sesa AMICI (Ulivo) ritiene preferibile la formulazione contenuta nel testo base, che si ispira ai principi contenuti nella legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, che prevede che la richiesta di accesso ai documenti deve essere espressamente formulata.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritiene che il riferimento da parte del deputato Amici alla legge n. 241 del 1990 sia improprio in quanto tale legge, nella parte in cui disciplina il diritto di accesso, subordina lo stesso diritto alla titolarità di uno specifico interesse del richiedente.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, in ordine all'emendamento Costantini 4.18, fa presente che le dichiarazioni patrimoniali dei deputati sono riportate in un apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera e sono a disposizione dei soggetti iscritti nelle liste elettorali della Camera che ne facciano richiesta. Ritiene pertanto che si potrebbe prevedere che l'autorità debba stabilire le regole per facilitare l'accesso degli aventi diritto alla documentazione in questione.

Franco RUSSO (RC-SE) , pur comprendendo le ragioni del deputato Costantini, condivide la proposta del presidente Violante.

Enrico LA LOGGIA (FI) dichiara di condividere la proposta del presidente Violante volta a prevedere che sia l'autorità a stabilire le idonee misure per facilitare l'accesso ai dati delle dichiarazioni in questione.

Carlo COSTANTINI (IdV) non condivide il principio secondo cui un cittadino debba fare espressa domanda per conoscere i contenuti delle dichiarazioni, che sono atti pubblici.

Antonio LA FORGIA (Ulivo) osserva che, essendo tale diritto riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, una apposita domanda risulta necessaria ai fini di dimostrare di essere in possesso del requisito previsto.

Il sottosegretario Alessandro NACCARATO dichiara di condividere la proposta del presidente Violante.

Enrico LA LOGGIA (FI) non condivide la scelta di limitare tale diritto ai cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Maurizio RONCONI (UDC) dichiara di non condividere l'osservazione del deputato La Loggia, ritenendo che non sia


Pag. 26

ammissibile attribuire il diritto in questione ai cittadini di altra nazione.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, presenta l'emendamento 4.170, che invita ad approvare, volto ad aggiungere, al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «le regole per» la parola: «facilitare».

Il sottosegretario Alessandro NACCARATO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 4.170.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il proprio emendamento 4.18, riservandosi tuttavia di approfondire la questione ai fini dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Franco RUSSO (RC-SE) fa presente l'opportunità di riflettere in ordine alle conseguenze di natura tecnico-informatica che potranno derivare dall'applicazione dell'emendamento del relatore 4.170.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 4.170.

Maurizio RONCONI (UDC) ritira gli emendamenti D'Alia 2.11 e 3.7, precedentemente accantonati, di cui è cofirmatario.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, essendosi convenuto di esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 4, avverte che il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21.40.