VI Commissione - Mercoledì 18 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00940 Alfano: Autorizzazione della Commissione europea in merito alla proroga dei termini di completamento degli investimenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si chiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità della disposizione concernente la proroga dei termini di realizzazione degli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
In proposito si ricorda che l'articolo 8 predetto ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta a favore delle imprese che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione (legge 26 febbraio 2007, n. 17), ha disposto che per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento al diritto del predetto credito di imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2008.
Tale modifica estende l'ambito, temporale di applicazione del credito d'imposta - concesso, come già detto, per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE - esclusivamente ai soggetti che hanno presentato istanza di ammissione e ricevuto l'assenso da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate nel corso del 2005 o del 2006.
È opportuno sottolineare che la norma da ultimo introdotta non prescrive alcun tipo di autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee. Pertanto, si è ritenuto di non dover procedere alta notifica della disposizione di cui all'articolo 4, comma 4-bis del decreto-legge n. 300 del 2006, agli Uffici competenti dell'Unione europea.
Peraltro, a seguito dei contatti avvenuti con gli Uffici della Commissione europea, e nelle more del completamento delle necessarie verifiche con gli Uffici comunitari sulla operatività della norma di cui trattasi, l'Agenzia delle entrate ha diramato il comunicato stampa del 21 marzo 2007 con il quale si è inteso sospendere la possibilità di utilizzare il credito di imposta per gli investimenti ultimati successivamente al 31 dicembre 2006.
La delicatezza e la rilevanza della problematica evidenziata dalla S.V. Onorevole sono noti e attentamente seguiti dal Governo. Sono in atto, infatti, contatti tra gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero per lo sviluppo economico, attesa la competenza di detto Dicastero in materia di aiuti regionali, e gli Uffici della Commissione europea affinché si possa giungere, con immediatezza, ad una soluzione definitiva e chiara della questione in modo da dare precise indicazioni alle imprese che si trovano in stato di incertezza.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00941 Reina ed altri: Disciplina tributaria dell'ammortamento degli immobili strumentali di proprietà di liberi professionisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, gli Onorevoli interroganti, nel premettere che la legge finanziaria per il 2007 avrebbe introdotto una disciplina più favorevole per i liberi professionisti che acquistano in leasing immobili ad uso promiscuo rispetto a coloro che esercitano la libera professione all'interno di immobili posseduti a titolo di proprietà, chiedono di conoscere se si intenda fornire un'interpretazione univoca che equipari il trattamento fiscale delle due forme di investimento (proprietà o leasing), nel senso di prevedere la possibilità di dedurre, oltre al 50 per cento dei canoni di leasing stipulati anteriormente al 1o gennaio 2007, anche le quote di ammortamento degli immobili strumentali acquisiti in proprietà precedentemente al 1o gennaio 2007.
L'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), considera strumentali, quindi, ammortizzabili, gli «immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte e della professione... da parte del possessore».
In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone».
Ad avviso degli interroganti, la suddetta disciplina prevede, quindi, la deducibilità del 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria relativi agli immobili ad uso promiscuo.
La previgente disciplina, invece, ammetteva unicamente la deducibilità del 50 per cento della rendita catastale degli immobili ad uso promiscuo anche se acquistati per mezzo di un contratto di leasing.
Per quanto concerne, invece, gli immobili utilizzati esclusivamente quali beni strumentali all'esercizio dell'arte o professione, la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità per il professionista di dedurre le quote di ammortamento relative all'immobile.
Contestualmente, la medesima legge ha previsto la possibilità di dedurre i canoni di locazione finanziaria nell'ipotesi di utilizzo dell'immobile strumentale attraverso un contratto di leasing.
Con riferimento a tale ultima ipotesi, in base alla previgente disciplina, era possibile dedurre unicamente la rendita catastale relativa all'immobile in leasing.
L'articolo 1, comma 335, della legge finanziaria per il 2007, stabilisce che le disposizioni in materia di deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali si applicano agli immobili acquistati


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nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, nonché ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo e relativi ai medesimi immobili strumentali.
Ad avviso degli interroganti, tale disposizione non riguarderebbe gli immobili utilizzati promiscuamente, il che determinerebbe disparità di trattamento con riferimento all'ipotesi di acquisizione in leasing rispetto all'acquisto in proprietà.
Infatti, secondo gli interroganti, relativamente agli immobili ad uso promiscuo sarebbe possibile dedurre ai sensi del citato articolo 54, comma 3, del Tuir, il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria riferibili ad immobili acquistati in leasing in data anteriore al 1o gennaio 2007.
Tutto ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di verificare se, considerata la sostanziale equivalenza che dovrebbe sussistere, ai fini fiscali, tra l'acquisto di un immobile in proprietà e il suo acquisto in leasing, sia corretto riconoscere la deducibilità, per gli immobili ad uso promiscuo, dei canoni di locazione finanziaria relativi ad immobili acquistati in epoca antecedente al 1o gennaio 2007 e non ammettere, invece, per il medesimo periodo, la deduzione delle quote di ammortamento relative agli immobili strumentali acquistati in proprietà.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che l'interrogazione sembra porre a confronto il trattamento, in termini di diritto transitorio, riservato dal legislatore a fattispecie non omogenee (acquisto di immobile ad uso promiscuo / acquisto in proprietà di immobile strumentale, presumibilmente non adibito ad uso promiscuo).
In ogni caso, l'Agenzia rileva che la paventata disparità di trattamento non sussiste, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dagli Onorevoli interroganti, ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, anche le nuove disposizioni in tema di acquisto «in leasing di immobili ad uso promiscuo si applicano esclusivamente ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2007 e per un periodo triennale.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00942 Fogliardi: Regime IVA dei diritti di reimpianto dei vigneti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica prospettata con il question time in esame, l'Agenzia delle entrate fa presente che, per quanto concerne la qualificazione giuridica e tributaria dei diritti di reimpianto di vigneti, è opportuno richiamare l'orientamento espresso, in proposito, dalla giurisprudenza.
In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con sentenza n. 138 dell'11 dicembre 2002, ha affermato che i diritti di reimpianto di viti costituiscono un bene immateriale, strumentale all'azienda agricola. Tale qualificazione consente alla Commissione di concludere che, poiché il costo d'acquisto del diritto è compreso nella determinazione del reddito agrario, anche la relativa cessione, se effettuata da un agricoltore che determina il reddito catastalmente, non genera alcuna plusvalenza autonomamente tassabile, ma costituisce una componente del reddito catastale.
La Commissione tributaria ha, inoltre, precisato che il corrispettivo percepito dalla vendita dei diritti de quo costituisce un reddito sostitutivo del reddito agrario derivante dalla coltivazione dei vigneti. Ne consegue che tale reddito risulta essere compreso nel reddito determinato catastalmente, posto che, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) i proventi realizzati in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti.
La tesi della giurisprudenza è stata accolta anche dalla dottrina, che ha inquadrato i diritti in esame tra i beni immateriali strumentali allo svolgimento dell'attività agricola.
Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate, sulla base delle suesposte considerazioni, ritiene che debba essere confermato il parere già fornito con la risoluzione n. 51 del 4 aprile 2006, e che, pertanto, il trasferimento a titolo oneroso dei diritti di reimpianto risulti compreso nel reddito agrario al pari delle cessioni di beni strumentali. Ne consegue che i relativi introiti costituiscono elementi reddituali assorbiti nel criterio catastale e non generano plusvalenze autonomamente tassabili.
Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei diritti in esame devono essere assoggettate al tributo con aliquota ordinaria essendo comprese tra le operazioni poste in essere nell'esercizio di impresa e non rientrando fra le cessioni assoggettabili ad aliquota ridotta ai sensi della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con riferimento all'efficacia temporale dell'orientamento espresso nella citata risoluzione, l'Agenzia fa presente che gli strumenti di prassi adottati dall'Amministrazione finanziaria hanno natura meramente chiarificatrice di norme già esistenti, rispetto alle quali non assumono carattere di novità.
Pertanto, i principi affermati nei predetti strumenti, diretti principalmente ad indirizzare l'attività degli uffici finanziari, esplicano la loro efficacia anche per il passato (ex tunc) e con riferimento anche a rapporti giuridici sorti anteriormente.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00943 Leo ed altri: Differimento dei termini di presentazione dei ricorsi avverso le nuove rendite del catasto terreni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al question time in esame si ricorda, in via preliminare, che il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), all'articolo 2, comma 34, ha stabilito che la banca dati catastale sia aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese ad AGEA ed altri Organismi pagatori (PAC 2006), con le quali sono stati richiesti i contributi agricoli comunitari, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe e disposizione dell'Agenzia del territorio dalla stessa AGEA.
Nel mese di dicembre 2006 tale norma è stata oggetto di emendamento in sede di esame dei disegno di legge «Finanziaria 2007», talché l'intero comma 34 sopra citato è stato sostituito, nella versione vigente, dal nuovo testo di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Tale definitiva stesura stabilisce che, in sede di prima applicazione del comma 33 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, l'aggiornamento della banca dati catastale ed il relativo inserimento in atti dei nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali - in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 - avviene con apposito comunicato, contenente l'elenco dei comuni interessati, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'Agenzia del territorio, a seguita della complessa concertazione tecnico-organizzativa in precedenza attivata con AGEA, è stata in grado di emanare, già in data 29 dicembre 2006, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 35, del decreto-legge n. 262 del 2006 con il quale sono state fissate le modalità e la tempistica per l'elaborazione da parte di AGEA dei dati suddetti e la successiva fornitura degli stessi, all'Agenzia del territorio per le ulteriori operazioni necessarie all'aggiornamento della banca dati catastale.
È appena il caso di sottolineare, nel merito, che la realizzazione delle procedure di incrocio e di elaborazione di banche dati, provenienti da due diverse Amministrazioni, che non aveva mai avuto precedenti di questa natura, oltre all'elevato volume delle informazioni da trattare - circa 13.000.000 di particelle distribuito su oltre 7.400 comuni - ha impegnato in maniera assai gravosa l'Agenzia, con il suo partner tecnologico SOGEI, e l'AGEA, anche in considerazione della necessità, segnalata dall'Agenzia del territorio ad AGEA, di «filtrare» preventivamente i dati disponibili per limitare la fornitura a quelli aventi rilevanza ai fini della variazione catastale.
Ancorché la ristrettezza dei tempi abbia reso disponibili, per l'Agenzia del territorio e per SOGEI, i dati forniti da AGEA solo alla fine del mese di febbraio 2007, si è riusciti ad esaurire con tempestività gli adempimenti tecnici di competenza del territorio, con la «registrazione in banca dati» delle variazioni colturali e connessi redditi fin dal 20 marzo 2007.
In esecuzione delle disposizioni diramate dall'Agenzia alle strutture periferiche, nelle giornate del 26 e 27 marzo i file degli elenchi delle particelle interessate


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dall'aggiornamento sono stati messi a disposizione degli Uffici Provinciali, di modo che si è potuto procedere a:
consegna degli elenchi ai comuni per affissione;
affissione degli stessi presso gli Uffici Provinciali dell'Agenzia;
pubblicizzazione sul sito internet dell'Agenzia.
Il comunicato in Gazzetta Ufficiale, previsto dall'articolo 2, comma 34, del decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 296 del 2006, è stato quindi pubblicato in data 2 aprile 2007, in coincidenza con il completamento di tutte le suddette operazioni.
L'Agenzia evidenzia come la data di pubblicazione del comunicato, benché ravvicinata rispetto alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, come peraltro segnalato anche nel question time in esame, abbia consentito - anche con riferimento all'ampia gamma di modalità di pubblicizzazione previste dalla norma - una adeguata informativa sia ai fini degli adempimenti fiscali sia per assicurare, comunque, ai contribuenti, la possibilità di proporre eventuali ricorsi avverso la variazione dei redditi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Detti ricorsi, come è noto, possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.
Nel merito specifico delle considerazioni riportate dagli Onorevoli interrogan- ti, l'Agenzia del territorio precisa quanto segue:
in attuazione di quanto stabilito dalla più volte richiamata disposizione (comma 34), l'aggiornamento delle qualità di coltura catastale è avvenuto, in sede di prima applicazione, sulla base delle informazioni contenute nelle domande PAC 2006 e con procedure automatizzate. Dette procedure, in base alle intese intervenute sul piano tecnico con AGEA, hanno imposto l'adozione di «tabelle di corrispondenza» tra le circa 700 specie vegetali (colture) dichiarate nelle domande PAC 2006 e le circa 100 qualità di coltura catastale di riferimento; tabelle che sono state utilizzate, e non poteva essere diversamente, con riferimento alle colture dichiarate nelle suddette domande, considerate in maniera «statica», prescindendo cioè dall'eventuale inserimento di dette colture nell'ambito di cicli di rotazione agraria.
A tale riguardo, si conferma che la fattispecie evidenziata, a titolo esemplificativo, nell'interrogazione, vale a dire l'attribuzione delle qualità di coltura «orto irriguo» - corrispondente ad una fotografia statica della situazione in essere - anziché quella di «seminativo irriguo» - con riferimento alla dinamica di una rotazione agraria - potrebbe essersi effettivamente verificata, come diretta conseguenza della mancanza delle necessarie specifiche informazioni nelle domande PAC 2006, presentate dagli interessati. È peraltro da evidenziare che l'aggiornamento della banca dati catastale per l'anno 2007 avverrà sulla base di informazioni più complete che le parti interessate sono tenute a fornire all'atto della richiesta dei contributi comunitari;
i disallineamenti eventualmente generatisi sono rettificabili in sede di autotutela, su domanda di parte all'Agenzia, con utilizzazione della modulistica appositamente predisposta come ausilio ai contribuenti. La disponibilità, sul sito internet dell'Agenzia, di tale modello semplificato è stata resa nota, oltre che alle Associazioni di categoria in appositi incontri, anche in modo diretto mediante il comunicato stampa diffuso dall'Agenzia del territorio in data 11 aprile 2007.
In tale ipotesi, ai fini del rispetto degli adempimenti fiscali, la parte, ove abbia constatato la difformità tra la coltura iscritta negli atti del catasto e quella effettivamente praticata nel 2006, potrà procedere ad indicare il reddito corrispondente, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, richiamate nelle istruzioni alla compilazione del modello di


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dichiarazione 2007 dei redditi relativi all'anno 2006.
Peraltro, nello spirito di collaborazione con le Organizzazioni professionali di categoria ed aderendo anche a loro specifica richiesta, l'Agenzia sta mettendo a disposizione sul proprio sito internet, proprio in questa settimana, una procedura informatica con la quale potranno essere determinati, in maniera automatica, i redditi dominicale e agrario dei terreni sulla base della qualità catastale dichiarata ai fini dei redditi per l'anno 2006 e ritenuta coerente con le specie vegetali effettivamente coltivate nell'anno 2006.
L'AGEA, da parte sua, si è impegnata a mettere a disposizione dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) le informazioni relative alle variazioni catastali intervenute a seguito delle dichiarazioni PAC per l'anno 2006, unitamente alle informazioni relative alle qualità catastali presenti nelle banche dati, anteriormente alla registrazione delle stesse variazioni.
Le azioni poste in essere appaiono quindi idonee a supportare i contribuenti nei prossimi adempimenti fiscali, sia sotto il profilo meramente informativo, sia con riferimento all'eventuale esigenza di promuovere azioni di rettifica;
la doglianza che le variazioni risultano esclusivamente in aumento appare incomprensibile, atteso che i soggetti interessati avrebbero potuto, in base alla normativa regolante la materia, presentare denuncia di variazione colturale in diminuzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
per quanto concerne, infine, l'asserita non utilizzabilità dei dati messi a disposizione sul sito internet dell'Agenzia del territorio, attribuita all'assenza del «nominativo del proprietario» delle particelle variate, l'Agenzia evidenzia che queste ultime sono individuabili dai titolari di diritti reali attraverso gli identificativi catastali, e ciò in piena coerenza con il disposto normativo. Il comma 34 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevede infatti la pubblicizzazione degli elenchi riportanti «i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento», che sono relativi, come è ovvio, ai soli oggetti (particelle oggetto di variazione della qualità di coltura) e non anche ai soggetti, che non sono in alcun caso variati a seguito del processo di aggiornamento automatico in parola. Del resto i dati messi a disposizione sul sito internet dell'Agenzia sono del tutto identici alle stampe poste in visione ai contribuenti presso gli Uffici, ovvero presso i Comuni.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00944 Fugatti: Modalità di controllo dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica sollevata con il question time in esame concernente i controlli effettuati sul territorio nazionale, in relazione all'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale si fa presente che la modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, entrata in vigore dal 29 novembre 2006, ha innovato il procedimento di irrogazione della sanzione da parte dell'Agenzia delle entrate.
Tale procedimento può essere così sintetizzato:
a seguito dell'attività di controllo, il personale dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza procede alla constatazione delle violazioni per mancata emissione di uno o più scontrini o ricevute fiscali, notificando apposito processo verbale;
il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, dopo l'esame della correttezza della constatazione, procede, entro novanta giorni, all'emanazione del relativo atto di contestazione delle violazioni;
a fronte della contestazione - con uno o più atti - di tre violazioni, la competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate, dopo aver verificato, sia nel merito che nella forma, la corretta constatazione e contestazione delle violazioni, provvede all'emanazione del provvedimento di sospensione;
la competente Direzione regionale dell'Agenzia ha a disposizione un termine di sei mesi dalla notifica del terzo atto di contestazione per provvedere alla notifica del provvedimento di sospensione.
Ciò premesso, tenendo presente le naturali differenze conseguenti alle dimensioni, alle realtà economiche e, in particolare, al numero di esercizi commerciali attivi nelle varie aree del Paese, i risultati dei controlli dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza alla data del 17 aprile 2007, evidenziano:
un maggior numero di atti di contestazione per mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali nelle regioni del Centro e del Sud (Nord 5.639, Centro 2.991; Sud ed Isole 5.855);
una uniformità del numero di provvedimenti sul territorio nazionale (Nord-Ovest 17, Nord-Est 23, Centro 24, Sud 13 e Isole 4).
In particolare, si evidenziano i provvedimenti di sospensione notificati in Sicilia (4), in Campania (7), in Puglia (6), e nel Lazio (12).
Per completezza di informazione è opportuno, inoltre, far presente che il Comando generale della Guardia di finanza ha pianificato, per l'anno in corso, a livello nazionale, 500.000 controlli nello specifico settore, ripartiti sul territorio in ragione delle singole realtà economiche e proporzionalmente alla platea dei soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi. L'espletamento dei servizi avviene in maniera sistematica con l'intensificazione nei confronti di quei soggetti che hanno dimostrato una maggiore propensione all'evasione,


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assicurando la presenza ispettiva in tutto l'arco temporale di esercizio delle attività economiche.
Si rendono disponibili per la consultazione i dati, compendiati nelle tabelle annesse, forniti dal Comando generale della Guardia di finanza, inerenti alle attività svolte ed ai risultati di servizio conseguiti in materia di ricevute e scontrini fiscali, dal 1o gennaio 2007 al 17 aprile 2007, nonché gli elementi conoscitivi circa le reiterate mancate emissioni, per almeno tre volte, di scontrini e/o ricevute fiscali accertate dai Reparti dei Corpo nel periodo dal 29 novembre 2006 al 15 marzo 2007.


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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni.

Consuntivo dei controlli eseguiti dai Reparti della Guardia di Finanza in materia di scontrini e ricevute fiscali nel periodo dal 1o gennaio al 17 aprile 2007.
Comandi regionali Controlli eseguiti di cui irregolari*
Abruzzo
2.519549
Basilicata
860258
Calabria
3.820941
Campania
8.0623.177
Emilia Romagna
8.6791.671
Friuli Venezia Giulia
6.918688
Lazio
9.1732.601
Liguria
4.4641.158
Lombardia
12.7781.629
Marche
5.544591
Molise
640138
Piemonte
6.4682.106
Puglia
15.3012.845
Sardegna
4.652554
Sicilia
10.3893.457
Toscana
9.5551.324
Trentino Alto Adige
3.8981.237
Umbria
1.446249
Valle d'Aosta
66763
Veneto
9.1381.831
Totale
124.97127.067

(*) Casi di mancata emissione di ricevute e/o scontrini fiscali ovvero di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, in violazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417.


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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni.

Casi relativi a reiterate mancate emissioni, per almeno tre volte, di scontrini e/o ricevute fiscali accertate dai Reparti del Corpo nel periodo dal 29 novembre 2006 al 15 marzo 2007, segnalati all'Agenzia delle Entrate ai fini della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Comandi regionali
Abruzzo5
Basilicata1
Calabria1
Campania25
Emilia Romagna41
Friuli Venezia Giulia24
Lazio12
Liguria16
Lombardia19
Marche5
Molise0
Piemonte5
Puglia22
Sardegna11
Sicilia8
Toscana9
Trentino Alto Adige20
Umbria5
Valle d'Aosta0
Veneto72
Totale301


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ALLEGATO 6

Risoluzione n. 7-00149 Fluvi: Normativa in materia di reintegro di esponenti aziendali sospesi dalla carica.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
premesso che:
un'attenta e preoccupata riflessione è imposta dai numerosi episodi, anche assai recenti, di pressoché immediato ed automatico reintegro in carica, ad opera delle rispettive assemblee, di amministratori di banche e di imprese di investimento dei quali era stata dichiarata la sospensione a termini di legge (articolo 26 del TUB, Testo unico bancario, e articolo 13 del TUF, Testo unico della finanza) a seguito della perdita dei requisiti di onorabilità;
la preoccupazione risulta condivisa dal Governo, considerata la risposta resa nel question time del 7 febbraio 2007 in Commissione Finanze all'interrogazione Fluvi n. 5-00661 («anche alla luce della recente evoluzione normativa, è in fase di predisposizione una complessiva rivisitazione della materia»);
il punto critico consiste non nella parallela formulazione dell'articolo 26 del TUB e dell'articolo 13 del TUF, che si limitano a demandare al Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle «cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica», bensì appunto nei due paralleli regolamenti (rispettivamente, decreti ministeriali 18 marzo 1998, n. 161, e 11 novembre 1998, n. 468) che - nei casi di condanna con sentenza non definitiva, di applicazione provvisoria di una misura di prevenzione e di applicazione di una misura cautelare di tipo personale - dispongono quanto segue: «Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione... L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni»;
anche ferme restando le disposizioni di legge, occorre pertanto intervenire a livello di regolamentazione, nel senso di indurre le assemblee delle banche e delle imprese di investimento ad una maggiore e più attenta riflessione sui motivi che hanno condotto alla sospensione degli amministratori e sulla convenienza del loro reintegro alla luce degli interessi della società nonché dei risparmiatori e degli investitori,

impegna il Governo

ad integrare la normativa regolamentare prevista in materia secondo i seguenti criteri:
a) le assemblee delle banche e delle imprese di investimento, prima di poter deliberare sull'eventuale reintegro degli amministratori e degli altri esponenti aziendali sospesi, attendono il deposito delle motivazioni delle sentenze non definitive di condanna. In ogni caso, anche ove le motivazioni della sentenza non siano state depositate, le assemblee delle banche e delle imprese di investimento procedono a deliberare sull'eventuale reintegro decorso un periodo non inferiore a 45 e non superiore a 90 giorni dalla pronuncia della sentenza;
b) di motivare in ogni caso analiticamente le deliberazioni di reintegro, dopo le sospensioni dovute a qualsiasi ragione di legge.
(8-00051) «Fluvi».