VIII Commissione - Mercoledì 18 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica Accordo Italia-Cina sulla cooperazione scientifica e tecnologica (C. 2266 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2266 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998», approvato dal Senato;
giudicata particolarmente interessante la parte dell'accordo che stabilisce che la cooperazione tecnico-scientifica riguarderà anche i settori dell'energia e dell'ambiente, non a caso elencati congiuntamente nel testo dell'accordo medesimo;
osservato che tale cooperazione sarà incentrata sulla concreta collaborazione su specifici progetti di ricerca, in un quadro diretto ad implementare anche i programmi comunitari e internazionali;
preso atto che la Cina non aderisce al Protocollo di Kyoto e, tuttavia, produce una ingente quantità di gas ad effetto serra, soprattutto a causa dell'utilizzo di fonti energetiche estremamente inquinanti come il carbone (che, peraltro, è previsto sia alla base di numerose nuove centrali di produzione elettrica progettate sul territorio cinese);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
si sottolinea l'opportunità che la cooperazione scientifica e tecnica tra Italia e Cina nel settore dell'energia e dell'ambiente interessi, in particolare, il versante dei fenomeni riguardanti i cambiamenti climatici, facendo sì che la collaborazione tra i due Paesi possa favorire un positivo interscambio in termini di adozione, nella realtà cinese, di più moderne e adeguate tecnologie per il risparmio e l'uso efficiente dell'energia, per il ricorso alle fonti rinnovabili, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, per rafforzare un lavoro comune diretto ad individuare misure utili per il confinamento e il sequestro delle emissioni di CO2.


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ALLEGATO 2

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (C. 1746-undevicies Governo).

NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
(Contributo ordinario al Club alpino
italiano).

1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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ALLEGATO 3

Destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale per l'anno 2007 (Atto n. 79).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminata la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale per l'anno 2007 (atto n. 79);
osservato che la consistenza del Fondo, a partire dal 2003 (anno della sua istituzione), si è più che dimezzata, nonostante gli auspici in senso opposto espressi ogni anno dalle Commissioni parlamentari in sede di esame dei riparti annuali;
raccomandato, pertanto, un forte impegno del Governo per un incremento, a partire dalla prossima legge finanziaria, del medesimo Fondo, con particolare riferimento alle risorse destinate agli interventi per la difesa del suolo e la tutela idrogeologica del territorio, in modo da garantire una adeguata attività di prevenzione del rischio;
segnalato che, con riferimento alla questione dei criteri da applicare per il riparto dei finanziamenti relativi alla difesa del suolo, le assegnazioni del Fondo relative all'anno 2006 sono state, almeno in parte, dirette al finanziamento di interventi posti in essere da taluni comuni in attuazione del XIII «piano stralcio» e sono state successivamente bloccate dalle competenti autorità contabili, per cui i citati comuni, che avevano avuto una prima risposta positiva alle richieste avanzate per l'anno 2006, hanno visto «congelati» i propri stanziamenti e si trovano ora in una situazione di «sofferenza», avendo già programmato i relativi investimenti;
preso atto che occorre dare risposte a tali attese sul territorio, ma che - allo stesso tempo - occorre seguire come criterio principale per il riparto quello di prestare attenzione alle indicazioni che emergono dai programmi delle autorità di bacino, ossia degli organismi istituzionalmente preposti all'attuazione degli investimenti per la difesa del suolo, in quanto aventi una funzione pianificatoria generale degli interventi nel settore;
sottolineata l'esigenza di garantire adeguati stanziamenti al sistema delle aree protette e, in particolare, dei parchi nazionali;
rilevato, inoltre, che una significativa quota del Fondo è destinata al finanziamento di interventi in capo alla specifica voce che fa riferimento al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
ritenuto, dunque, auspicabile che - pur a fronte dell'utilità e della necessità di tale voce all'interno del riparto, finalizzata sostanzialmente a finanziare interventi imprevedibili e urgenti - il Governo possa fornire gli opportuni chiarimenti circa gli specifici investimenti da realizzare nell'ambito della richiamata voce, la cui consistenza è pari a 37 milioni di euro e, dunque, al 7,5 per cento dei finanziamenti complessivamente a disposizione del Fondo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) con specifico riguardo ai fondi destinati agli interventi per la difesa del


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suolo, si raccomanda di tenere conto dell'esigenza di dare una risposta alle richieste dei comuni destinatari dei finanziamenti di cui al XIII «piano stralcio», assicurando comunque che sia data priorità agli interventi che si inseriscono nella programmazione delle autorità di bacino, eventualmente garantendo che anche gli investimenti di cui al citato «piano stralcio» possano coordinarsi con i programmi posti in essere dalle stesse autorità; in tale ottica, si dia anzitutto priorità agli interventi discendenti dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), ed in particolare a quelli concernenti: aree a rischio idrogeologico molto elevato; aree a rischio idrogeologico interessanti le strutture e le infrastrutture primarie; interventi per il riefficientamento delle opere idrauliche lungo i corsi d'acqua; interventi per la mitigazione del rischio idraulico; interventi di manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua;
b) sia realizzato ogni possibile sforzo per incrementare le risorse da destinare ai parchi nazionali, in modo da fare adeguatamente fronte alla ulteriore riduzione complessiva - risultante in base alla dotazione disposta dalla legge finanziaria - degli stanziamenti ordinari per il sistema delle aree protette, il cui piano di riparto per l'anno 2007 è in fase di definitiva elaborazione da parte del Ministero competente e sarà a breve sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari;
c) si provveda alla riduzione della voce del Fondo relativa al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, a vantaggio di altri settori di intervento (e, in particolare, della ricerca ambientale e dello sviluppo, al momento fortemente sottodimensionati); qualora si dovesse mantenere la medesima consistenza finanziaria di detta voce, si provveda comunque all'indicazione precisa e dettagliata del relativo utilizzo;
d) in ogni caso, considerato che l'ammontare della richiamata voce del Fondo relativa al Gabinetto e agli uffici di diretta collaborazione del Ministro risulta particolarmente significativo in termini di impegno economico, sia garantita una dettagliata informazione al Parlamento che - anche mediante la predisposizione di una apposita relazione a consuntivo - renda conto dell'utilizzo di tale ammontare al termine del corrente esercizio finanziario.