IX Commissione - Mercoledì 18 aprile 2007


Pag. 104

ALLEGATO

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (C. 2480 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 1.Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le seguenti: gli enti proprietari e concessionari provvedono.

Conseguentemente, allo stesso articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 1.Il relatore.