Ratifica Accordo Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica (C. 2266 Governo, approvato dal Senato).
La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge C. 2266 (già approvato dal Senato della Repubblica) di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998;
considerato che l'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra i Paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera;
rilevato che le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale, che riguardano in modo particolare la competenza della X Commissione, sono contenute nell'Allegato I, cui l'articolo VIII del disegno di legge fa rinvio;
sottolineato altresì che in base all'Allegato I, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso la notifica tempestiva di ogni evento riguardante tale materia;
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Ratifica Accordo Italia-Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica (C. 2266 Governo, approvato dal Senato).
La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge C. 2266 (già approvato dal Senato della Repubblica) di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998;
considerato che l'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra i Paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera;
rilevato che le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale, che riguardano in modo particolare la competenza della X Commissione, sono contenute nell'Allegato I, cui l'articolo VIII del disegno di legge fa rinvio;
sottolineato altresì che in base all'Allegato I, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito dell'Accordo, anche attraverso la notifica tempestiva di ogni evento riguardante tale materia;
auspicando che la ratifica dell'Accordo possa contribuire anche ad una sensibilizzazione sul problema della tutela dei diritti civili ed umani in Cina;
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