XII Commissione - Giovedì 19 aprile 2007


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ALLEGATO 1

5-00949 Di Virgilio: Chiusura del Polo pneumologico dell'Ospedale «Forlanini» di Roma ed eventuale suo trasferimento in altra sede.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente si fa presente che in data 28 febbraio u.s. è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Presidente della Regione Lazio, concernente il c.d. «piano di rientro» per il contenimento della spesa sanitaria e il perseguimento dell'equilibrio economico.
Il Piano di rientro siglato dalla attuale amministrazione è finalizzato a colmare il consistente disavanzo che grava sulla Regione e che la precedente amministrazione, oltre ad aver contribuito a creare con azioni di governo intempestive, frammentate e parziali, non aveva neanche compiutamente rilevato e dichiarato. Si ritiene pertanto opportuno allegare alla presente risposta una copia del piano di rientro nelle cui premesse è illustrato con precisione il quadro regionale di riferimento, insieme con le problematiche di carattere economico-sanitario ad esso connesse, che costituiscono la premessa della razionalizzazione organizzativa in corso nella Regione e di cui tuttavia non v'è menzione nell'interrogazione in oggetto.
Secondo il piano di rientro uno degli obiettivi indicati per la gestione dei costi è il rispetto degli standard nazionali relativi al numero dei posti letto ospedalieri. Tale obiettivo può essere realizzato secondo le seguenti modalità:
a) Riconversione/chiusura di ospedali per acuti e cliniche di piccole dimensioni con bassi volumi di attività, o a prevalente attività riabilitativa, in poliambulatori, RSA, presidi territoriali di prossimità o hospice per il raggiungimento dello standard di 3,5 posti letto per mille abitanti;
b) Riconversione/chiusura di reparti per lungodegenza e riabilitazione per il raggiungimento dello standard di 1 posto letto per mille abitanti.

Relativamente agli aspetti rappresentati nell'atto parlamentare non può non essere precisato che la gestione della rete ospedaliera assistenziale rientra nell'autonomia regionale, cosi come confermato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione».
La Regione Lazio ha comunicato che l'allocazione degli ospedali romani non è adeguata alla attuale espansione urbanistica, rendendo cosi necessaria la presenza di nuovi ospedali nelle aree densamente popolate e la riduzione, ove possibile, degli ospedali esistenti.
In particolare, relativamente al Presidio Forlanini, la legge regionale del 28 dicembre 2006, n. 27 prevede all'articolo 26 che, al fine di razionalizzare e valorizzare il patrimonio regionale esistente, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi un piano di riorganizzazione del patrimonio adibito a sede istituzionale.
Tale piano dovrà contenere uno studio di fattibilità per verificare la «possibilità di valorizzare l'Ospedale Forlanini come sede delle strutture istituzionali e del Consiglio regionale del Lazio».
Lo stesso articolo stabilisce uno stanziamento di 20 milioni di euro «per opere di ristrutturazione finalizzate al trasferimento presso l'Ospedale S. Camillo, delle strutture operanti nel presidio Forlanini».


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L'Assessore alla Salute ha precisato che, con delibera aziendale n. 2145 del 27 ottobre 2006, i servizi attualmente svolti presso l'Ospedale Forlanini, e ricompresi nei due dipartimenti «Malattie polmonari» e «Neuroscienze» verranno interamente trasferiti presso l'Ospedale S. Camillo all'interno dei padiglioni denominati «Lancisi» e «Nuovo Traumatologico».
Tale trasferimento potrà concretizzarsi entro l'anno 2008, al termine dei processi di ristrutturazione e ammodernamento in corso presso l'Ospedale S. Camillo.
Il trasferimento non comporterà alcuna diminuzione del livello di attività assistenziale e garantirà comunque la salvaguardia del patrimonio professionale e umano del Forlanini.
La struttura attuale del Forlanini verrà destinata ad attività non sanitaria e recuperata come patrimonio immobiliare disponibile per i servizi regionali.


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ALLEGATO 2

5-00950 Cancrini: Specifica formazione professionale per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica presso le ASL.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui va ricordata in questa sede la competenza istituzionale nella materia oggetto dell'interrogazione, ha inteso evidenziare come il tirocinio consista in un'esperienza formativa professionalizzante; a parere, pertanto, di detto Ministero con la normativa richiamata nell'atto parlamentare, il legislatore ha consentito la stipula di convenzioni (e quindi lo svolgimento del tirocinio) con tutti quei soggetti presso i quali è istituzionalmente possibile svolgere attività finalizzate alla formazione in psicoterapia, sempre che tali attività formino oggetto della convenzione stessa e siano stipulate convenzioni con i soggetti che presentino i requisiti richiesti.
Peraltro, in relazione alle convenzioni stipulate dalla Scuole con le ASL, il MUR ha precisato di essere a conoscenza del fatto che talune Aziende Sanitarie subordinano la stipula delle convenzioni per lo svolgimento del previsto tirocinio ad un corrispettivo economico ed, inoltre, che alcune di queste strutture non intendono in alcun modo stipulare le suddette convenzioni. Ne deriva, pertanto, la difficoltà denunciata dalle scuole di specializzazione in psicoterapia a rinnovare e a stipulare nuove convenzioni con le strutture pubbliche predette.
Il Ministero citato ha confermato che assumerà le opportune iniziative al riguardo.
Questo Ministero ritiene di dover precisare che il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica dell'11 dicembre 1998, n. 509, ha rideterminato la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 56/89, relativa all'ordinamento della professione di psicologo, intendono richiedere il riconoscimento per l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia.
L'articolo 2 comma 2, prevede che gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento per l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, devono produrre al citato Ministero una serie di documenti, tra cui gli atti relativi all'esistenza di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati per lo svolgimento dei tirocini pratici.
Tuttavia, si rappresenta che il decreto in parola non menziona specificatamente le strutture del Servizio sanitario nazionale quali sedi necessarie per lo svolgimento del tirocinio. Ciò, peraltro, è in sintonia con la natura e la figura dello psicologo, la cui attività professionale non si esplica solo nel campo sanitario.
In merito alla questione relativa alla sede del tirocinio, è recentemente pervenuta una richiesta di parere da parte del Ministero dell'Università circa la possibilità che il tirocinio di cui trattasi possa essere effettuato anche presso altri enti pubblici, quali gli enti socio-assistenziali, gli istituti penitenziari, i municipi, i comuni e le province. L'orientamento di questa Amministrazione è quella di ritenere che gli allievi che frequentano le scuole di specializzazione in psicoterapia non sono tenuti a svolgere lo specifico tirocinio esclusivamente presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche se tali sedi sembrano essere quelle che meglio rispondono alle specifiche esigenze formative.


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Ciò premesso, si rappresenta che l'interrogazione investe aspetti che rientrano nello specifico delle convenzioni, che vengono stipulate tra le Università o le Scuole di psicoterapia e le strutture presso cui si svolgono i tirocini. Una presa di posizione rispetto alle problematiche evidenziate nell'interrogazione medesima richiederebbe, pertanto, una conoscenza di dettaglio di cui questa Amministrazione non può disporre, in quanto, come già segnalato, la materia non rientra tra le proprie competenze istituzionali.
Ad esempio, di quanto precisato deve essere segnalata la questione relativa alla copertura assicurativa, che potrebbe non essere necessaria solo nella misura in cui il contratto assicurativo stipulato dalla Scuola coprisse tutti i rischi previsti dalla assicurazione della Asl.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di autocertificare lo stato di salute, si ritiene che la stessa non possa essere sostituita da autocertificazione, in quanto espressamente vietato dall'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, recante «Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Ferma restando la titolarità della competenza nella materia in esame del citato Ministero, si conferma la disponibilità di questa Amministrazione ad una fattiva collaborazione al fine di individuare azioni congiunte da sottoporre alle valutazioni delle Regioni.


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ALLEGATO 3

5-00951 Caruso: Verifica della effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza presso l'Istituto di riabilitazione Papa Giovanni XXIII di Serra d'Aiello (CE).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto rappresentato dagli On.li parlamentari, relativamente alla gestione dell'Istituto Papa Giovanni XIII, si fa presente quanto segue.
Per quanto concerne la richiesta di attivare un'ispezione da parte del Ministero della Salute - ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2006 - onde verificare l'effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di assistenza, questa Amministrazione, pur non essendo al momento attuale in possesso di elementi informativi al riguardo, assicura che verranno richieste le necessarie notizie al competente Assessorato alla Salute.
Si conferma altresì che proprio in considerazione di quanto rappresentato nell'interrogazione parlamentare e dell'attenzione rivolta, sin dall'inizio del suo mandato governativo dal Ministro della Salute Livia Turco, nei confronti dell'effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, si provvederà in tempi rapidi ad accertare quanto richiesto.
Si ricorda al riguardo che con il decreto-citato il Ministro ha istituito il SIVeAS (Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull'Assistenza Sanitaria) proprio con gli obiettivi specifici di verificare a livello nazionale il rispetto dei criteri di efficienza e appropriatezza nell'erogazione dei servizi sanitari e l'effettiva utilizzazione dei finanziamenti a carico del Servizio Sanitario Nazionale per servizi sanitari efficienti e rispondenti alle esigenze reali dei cittadini.
In merito alla seconda richiesta il competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpellato a proposito, non ha fornito elementi di risposta.
A seguito della presentazione dell'atto parlamentare in esame, questa Amministrazione ha acquisito una parziale documentazione da parte dell'Assessorato alla Sanità Regionale, che si ritiene opportuno allegare alla presente risposta, poiché prospetta il piano di riorganizzazione della struttura.
Da ultimo si ritiene opportuno riportare testualmente quanto comunicato dal Ministero dell'Interno a proposito della problematica segnalata.
Da accertamenti svolti tramite la Prefettura di Cosenza è emerso che la Fondazione di culto e religione «Istituto Papa Giovanni XIII» è impegnata a fronteggiare sin dai primi anni '90 una situazione di grave crisi aziendale generata prevalentemente da uno squilibrato rapporto tra costi e ricavi.
La prima e più importante causa di questo squilibrio è rappresentata dall'incidenza in percentuale del costo del personale in organico (oltre 600 unità) sul totale dei ricavi dell'attività socio sanitaria.
Il progressivo innalzamento del livello di indebitamento trova origine e spiegazione proprio nei risultati costantemente negativi della gestione corrente.
Per fronteggiare siffatta situazione di grave crisi aziendale, e anche in considerazione delle gravi ripercussioni che essa determina sul piano sociale, la Regione ha da


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tempo avviato una impegnativa attività volta al risanamento e al rilancio dell'Istituto.
Nelle more, S.E. Salvatore Nunnari, arcivescovo della Diocesi di Cosenza-Bisignano, nel proposito di commissariare la Fondazione ha, richiesto al prefetto protempore di Cosenza, nell'ottobre dello scorso anno, la collaborazione di un dirigente dello Stato in possesso di adeguata esperienza maturata nell'amministrazione di Enti nonché di specifiche conoscenze giuridiche contabili; attesa la carena di tale figura nell'ambito della propria Diocesi, ha individuato tale dirigente nella persona del Vice prefetto Dr. Carlo Ponte.
Acquisito il nulla osta dell'Ufficio l'Arcivescovo ha proceduto alla nomina, affiancandogli ulteriori due esperti.


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ALLEGATO 4

5-00952 Poretti: Rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziale (RSA).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'on.le interrogante del tutto correttamente nella proposta interrogazione richiama l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
La norma citata, infatti, prevede fra l'altro la emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzato a favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e ad evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione assistenziale.
Come risulta evidente, si tratta di materia di competenza prevalente, se non esclusiva, del Ministero della solidarietà sociale, non involgendo direttamente aspetti relativi alla tutela della salute in senso stretto.
Acquisiti pertanto gli elementi di risposta dal predetto Ministero della solidarietà sociale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Fermo restando che anche il Ministero della salute darà la più ampia disponibilità e collaborazione per la soluzione del problema, il Ministero della solidarietà sociale ha comunicato che la normativa relativa alla valutazione della situazione economica dei disabili sarà affrontata entro breve termine e riesaminata, in particolare al fine della elaborazione di un disegno di legge (probabilmente legge delega, attualmente già in fase di predisposizione da parte di detto Ministero) che conterrà anche la individuazione e definizione dei livelli essenziali per la non autosufficienza.
Sotto il profilo storico si ricorda che la mancata attuazione del citato articolo 3, comma 2-ter nella precedente legislatura è stata determinata dalla opposizione formulata dai Comuni in sede di esame, da parte della Conferenza Unificata, di uno schema di DPCM all'epoca predisposto, ma non condiviso perché ritenuto eccessivamente oneroso dagli stessi enti locali.
Questo Governo intende, pertanto, superare detti ostacoli, presentatisi in passato, risolvendo la questione attraverso un provvedimento organico, di ampio respiro, nell'ambito del quale è già previsto che verrà espressamente affrontata anche la problematica del calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE).


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ALLEGATO 5

5-00953 Montani: Indennizzo danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla richiesta degli interroganti, relativa agli orientamenti del Ministero circa la rapida approvazione di una norma di legge finalizzata alla soppressione dei termini temporali per la presentazione delle domande di indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, si rappresenta che sono in corso una serie di iniziative su cui il Ministro della Salute ha espresso la necessaria approvazione.
È allo studio la possibilità, ove risulti compatibile con le risorse finanziarie disponibili, di predisporre un disegno di legge recante modifiche alla Legge n. 210/92.
A tal fine è stato istituito un tavolo di lavoro al quale partecipano i competenti uffici del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni e i rappresentanti delle associazioni dei malati interessati.
Il 27 marzo 2007 si è svolta una prima riunione tra il Sottosegretario Prof. Antonio Gaglione, il Direttore Generale competente in rappresentanza del Ministero della Salute e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
In tale riunione sono state affrontate le problematiche più urgenti in materia di indennizzi e risarcimenti ai danneggiati sopraindicati; al termine dei lavori questa Amministrazione ha concordato sulla necessità di un intervento legislativo risolutivo circa le varie problematiche sollevate, tra le quali vi è anche quella dell'abolizione dei termini di decadenza previsti dalla Legge n. 210/92, che viene sollecitata da più parti.
Come detto, tale questione come le altre può essere risolta con l'introduzione di una modifica della Legge n. 210/92.
Alcuni rappresentanti dei soggetti danneggiati sono intervenuti nella discussione esponendo gli aspetti ritenuti più rilevanti, ma le richieste avanzate sono risultate sostanzialmente simili.
È stata, quindi, rappresentata a tutti gli intervenuti l'opportunità di presentare delle relazioni nelle quali dovranno essere contenute precise proposte che saranno oggetto di verifica nelle successive riunioni con l'Amministrazione.


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ALLEGATO 6

5-00954 Pellegrino: Utilizzo del Ritalin per curare l'Adhd.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si ritiene preliminarmente doveroso formulare una precisazione: la sostanza psicotropa denominata metilfenidato (denominazione chimica: estere metilico dell'acido 2-fenil-2-piperidil-acetico) è iscritta, oltre che nella Tabella I, anche nella Tabella II, sezione A, delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1o ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».
A seguito della sperimentazione clinica effettuata in vari Paesi, sulla base dei protocolli internazionali richiesti per la registrazione dei medicinali, è emerso che:
il metilfenidato risulta essere efficace nei casi di ADHD ben diagnosticati, riuscendo a cambiare favorevolmente lo stile di vita dei bambini;
gli effetti avversi riscontrati sono stati pochi e di scarsa entità e, attualmente, in letteratura scientifica nazionale ed internazionale non vi sono dati rilevanti circa il fenomeno della dipendenza;
il metilfenidato è un farmaco impiegato da anni in modo consolidato in molti Paesi;
non sono stati segnalati rilevanti episodi di dipendenza fisica.

Allo scopo di definire le problematiche relative al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), sulle quali la comunità scientifica internazionale si è confrontata nel corso degli ultimi anni, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e l'Istituto Superiore di Sanità hanno costituito un Comitato scientifico composto dai maggiori esperti di neuropsichiatria infantile a livello nazionale.
Il Comitato, dopo oltre un anno e mezzo di lavoro, ha definito un percorso diagnostico e un piano terapeutico, mirati ad assicurare la diagnosi differenziale da parte dei centri specialistici di neuropsichiatria infantile, tenendo conto del profilo di beneficio/rischio del metilfenidato per i soggetti affetti da specifica patologia ADHD.
L'efficacia e la tollerabilità del metilfenidato sono state oggetto di numerosi studi controllati, che hanno dimostrato il miglioramento consistente, rapido e duraturo dei sintomi dell'ADHD.
Inoltre l'AIFA, in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza Permanente degli Assessori regionali alla Sanità ha istituito un apposito Registro, nel quale sono contenuti limiti precisi e restrizioni nella prescrizione dei farmaci per il trattamento della sindrome, a garanzia della sicurezza dei pazienti, con l'obiettivo di effettuare un adeguato monitoraggio della terapia farmacologica.
Il Registro è finalizzato ad evitare un uso improprio del farmaco, vincolandone l'utilizzo a un percorso assistenziale che prevede la prescrizione del metilfenidato subordinatamente alla predisposizione di un piano terapeutico semestrale da parte del Centro clinico accreditato alla diagnosi e terapia (Centro di Riferimento).
La terapia deve essere iniziata dal neuropsichiatra infantile (NPI) del Centro di Riferimento; la prescrizione può essere confermata dopo i controlli clinici al primo e al quarto mese; successivamente


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le prescrizioni potranno essere effettuate dal NPI delle strutture sanitarie locali o dal pediatra di famiglia, al quale deve essere comunicato l'inizio della terapia farmacologica.
Il bambino è sottoposto a controlli anche a dodici e ventiquattro mesi dall'inizio della terapia, con un ciclo di controlli totale per due anni; nel corso delle visite vengono valutati i segni vitali, l'accrescimento del paziente ed eventuali effetti indesiderati.
L'iscrizione al Registro viene autorizzata da parte dei genitori o dei tutori legali del minore, attraverso il consenso informato, secondo quanto previsto dagli standard nazionali e internazionali.
A questo proposito si precisa che le procedure operative relative al Registro e all'acquisizione del consenso informato sono state sottoposte all'approvazione del Comitato nazionale di Bioetica.
Il modulo del consenso informato prevede uno spazio specifico per i possibili eventi avversi, dei quali viene allegato l'elenco con la possibile percentuale di frequenza.
I dati relativi ad ogni bambino sono presenti all'interno di un'area protetta del sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità, cui possono accedere solo i referenti dei Centri di Riferimento, i servizi di NPI ed i pediatri.
Gli iscritti al Registro sono identificati con un codice alfanumerico, che rende impossibile risalire ai singoli nominativi presenti nel Registro, al fine di garantirne l'anonimato.
I dati potranno comunque essere esaminati, secondo le disposizioni vigenti, dal personale addetto al monitoraggio o appartenente alle istituzioni che coordinano il Registro.
La procedura così strutturata è finalizzata ad evitare gli usi impropri del farmaco verificatisi in altri Paesi e, in quanto tale, costituisce un unicum a livello internazionale, visto che i farmaci per la cura dell'ADHD sono commercializzati in oltre 30 Paesi, la maggior parte dei quali dell'Unione Europea.
L'AIFA ha ribadito il proprio impegno a svolgere, insieme con l'Istituto Superiore di Sanità e il citato Comitato scientifico, una puntuale attività di informazione e formazione attraverso i Centri di Riferimento regionali, e a divulgare la «reportistica periodica» sui dati rilevati dal monitoraggio del Registro.
Relativamente agli aspetti scolastici, si precisa che l'ausilio di una serie di informazioni dettagliate sulle caratteristiche del disturbo consente il coinvolgimento attivo degli insegnanti, quale parte integrante di un percorso terapeutico per il trattamento del bambino con ADHD.
La procedura di consulenza sistematica prevede incontri regolari durante tutto l'anno scolastico, con una frequenza quindicinale per i primi tre mesi e mensile nel periodo successivo.
Da quanto finora esposto emerge l'intendimento del Ministero della Salute di monitorare il rischio farmacologico, soprattutto in considerazione delle peculiari caratteristiche proprie dell'età dei destinatari del trattamento farmacologico.
Pertanto, in data 14 marzo 2007, è stato convocato un Tavolo ministeriale, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero, dell'AIFA, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Mario Negri, delle Società Scientifiche di neuropsichiatria e pediatria, delle Associazioni dei familiari dei bambini affetti da ADHD e dell'Associazione «Giù le Mani dai Bambini». Tutti i componenti, ad esclusione del portavoce di «Giù le Mani dai Bambini», hanno concordato sulla necessità di monitorare il percorso assistenziale fornito ai bambini sottoposti al trattamento farmacologico e di realizzare, a livello nazionale, una mappatura dell'uso del metilfenidato e delle relative terapie.
È stato inoltre stabilito un successivo incontro (a settembre) di verifica delle attività nel frattempo intercorse, per poter rilevare l'eventuale necessità di modifiche al percorso assistenziale descritto.