I Commissione - Luned́ 23 aprile 2007


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ALLEGATO 1

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni C. 506 Antonio Pepe, C. 537 Di Gioia, C. 1944 Bordo e C. 1934 Folena.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 506 Antonio Pepe, recante «Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni», quale risulta dall'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito;
rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa),
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

EMENDAMENTI

ART. 5.

Al comma 1, lettera a) sostituire il primo periodo con il seguente: «a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta».
5. 3. (Nuova formulazione)Mascia, Franco Russo, Frias.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo perdura per dodici mesi dalla cessazione della carica di Governo con riferimento ad attività o incarichi in enti e società aventi fini di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.
5. 6. (Nuova formulazione)Piazza, Turco, Franco Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Dall'accertamento di cui al comma 5 il titolare della carica di governo, che sia iscritto, secondo quanto previsto dal comma 2, in albi o elenchi professionali, non può esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero ed è sospeso di diritto dai relativi albi o elenchi; inoltre, tutti gli atti da esso eventualmente adottati nell'esercizio degli incarichi e delle funzioni o comunque nello svolgimento delle attività imprenditoriali, ritenuti incompatibili, e i voti da esso espressi, sono nulli.
5. 16. (Nuova formulazione)Governo.

ART. 6.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4, un vantaggio economicamente rilevante.
2-bis. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il titolare della carica di governo soggiace comunque al generale obbligo di astensione di cui all'articolo 1 commi 2 e 3, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 dubiti della sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, è tenuto ad investire immediatamente della questione l'Autorità.
6. 17. (Nuova formulazione)Governo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: da euro 10.000 ad euro 50.000 con le seguenti: da euro 50.000 a euro 150.000.
6. 13. (Nuova formulazione)Licandro, Sgobio, Tranfaglia.