VI Commissione - Marted́ 24 aprile 2007


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ALLEGATO 1

DL 23/2007: Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario. C. 2534 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2534, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2007, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;
sottolineata l'esigenza di dare soluzioni definitive all'annosa, ricorrente problematica dello sforamento, da parte di alcune regioni, dei limiti di spesa per il finanziamento dei Servizi sanitari nazionali, che è stata oggetto, nel recente passato, di una lunga serie di interventi legislativi;
rilevato positivamente come il provvedimento intenda assicurare gli effetti delle disposizioni in materia di disavanzi dei servizi sanitari regionali, contenute nella legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007;
evidenziato come il provvedimento incrementi, tra l'altro, il concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari, per quelle regioni che abbiano sottoscritto accordi con lo Stato per la riduzione strutturale del disavanzo, consentendo in tal modo la riduzione della quota di partecipazione sulle ricette a carico dei cittadini;
rilevato come, nel corso dell'esame al Senato, siano state introdotte nel corpo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, disposizioni volte ad inibire, per un periodo di dodici mesi, le azioni esecutive relative ai debiti sanitari nei confronti dei soggetti debitori, nonché ad impedire l'efficacia degli atti di pignoramento già eseguiti, le quali suscitano notevoli perplessità, ponendosi in contraddizione sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela dei diritti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1-bis, che dispone la copertura degli oneri recati dal medesimo articolo mediante riduzione di talune autorizzazioni di spesa afferenti ad interventi di particolare rilievo sociale e politico, tra i quali, ad esempio, la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, relative agli interventi in favore dei Paesi in via di sviluppo;
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, laddove essi prevedono che, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, non pos


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sono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativi a debiti sanitari nei confronti degli enti debitori, che gli atti di pignoramento già eseguiti non vincolano i predetti enti ed i loro tesorieri, e che i debiti insoluti producono, in tale periodo, esclusivamente gli interessi legali previsti dall'articolo 1284 del codice civile, salvi gli accordi più favorevoli per il debitore intercorsi tra le parti, in quanto tali previsioni appaiono in contrasto sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di tutela dei propri diritti.


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ALLEGATO 2

DL 23/2007: Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario. C. 2534 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2534, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2007, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;
sottolineata l'esigenza di dare soluzioni definitive all'annosa, ricorrente problematica dello sforamento, da parte di alcune regioni, dei limiti di spesa per il finanziamento dei Servizi sanitari nazionali, che è stata oggetto, nel recente passato, di una lunga serie di interventi legislativi;
rilevato positivamente come il provvedimento intenda assicurare gli effetti delle disposizioni in materia di disavanzi dei servizi sanitari regionali, contenute nella legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007;
evidenziato come il provvedimento incrementi, tra l'altro, il concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari, per quelle regioni che abbiano sottoscritto accordi con lo Stato per la riduzione strutturale del disavanzo, consentendo in tal modo la riduzione della quota di partecipazione sulle ricette a carico dei cittadini;
rilevato come, nel corso dell'esame al Senato, siano state introdotte nel corpo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, disposizioni volte ad inibire, per un periodo di dodici mesi, le azioni esecutive relative ai debiti sanitari nei confronti dei soggetti debitori, nonché ad impedire l'efficacia degli atti di pignoramento già eseguiti, le quali suscitano notevoli perplessità, ponendosi in contraddizione sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela dei diritti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, laddove essi prevedono che, per dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive relativi a debiti sanitari nei confronti degli enti debitori, che gli atti di pignoramento già eseguiti non vincolano i predetti enti ed i loro tesorieri, e che i debiti insoluti producono, in tale periodo, esclusivamente gli interessi legali previsti dall'articolo 1284 del codice civile, salvi gli accordi più favorevoli per il debitore intercorsi tra le parti, in quanto tali previsioni appaiono in contrasto sia con il principio di tutela dell'affidamento dei soggetti contraenti nell'ambito dei rapporti contrattuali, sia con i principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di tutela dei propri diritti, nonché con la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia;


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2) provvedano le Commissioni di merito a rivedere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1-bis, che dispone la copertura degli oneri recati dal medesimo articolo mediante riduzione di talune autorizzazioni di spesa afferenti ad interventi di particolare rilievo sociale e politico, tra i quali, ad esempio, la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, relative agli interventi in favore dei Paesi in via di sviluppo.


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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. C. 1762 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
mantenimento del gettito complessivo anche mediante corrispondenti riduzioni di aliquote, aumento delle detrazioni ed eventuali deduzioni dagli imponibili, di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i valori, i redditi immobiliari e assicurando, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili, l'invarianza su base comunale dello specifico gettito complessivo e riducendo, in questo ambito la tassazione sulla abitazione di residenza.

Conseguentemente, aggiungere in fine, le seguenti lettere:
g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, articolata in modo da escludere dall'imposizione la maggior parte delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
h) ricognizione, riordinamento e abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente comma.
4. 1.Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della disciplina dell'imposta sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente comma 4, di un meccanismo di detrazioni ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ulteriore rispetto a quella prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) previsione dell'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti dell'abitabilità, a fronte della presentazione da parte degli enti gestori della dichiarazione di inizio lavori finalizzati al recupero dell'immobile e alla sua reimmissione nel mercato dell'offerta pubblica di alloggi; previsione di un termine massimo per il riconoscimento dell'esenzione commisurato alla tipologia degli interventi necessari;
c) incremento dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, per far fronte


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alle minori entrate derivanti dalle detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) previsione, ai fini dell'IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenuto conto delle diverse situazioni reddituali;
e) previsione di misure destinate ai conduttori di cui alla precedente lettera d) che risultino incapienti e che non possano per ciò stesso usufruire della detrazione ai fini IRPEF.

2. La legge Finanziaria definisce annualmente la copertura degli oneri derivanti dai decreti di cui al comma 1.
4. 01.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) semplificazione del sistema tributario, tenendo anche conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, anche al fine di contenere i costi connessi alla gestione ed agli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti;.

Dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) riordino, armonizzazione e razionalizzazione del sistema e sanzioni amministrative in materia tributaria, anche in relazione alle modifiche derivanti dai decreti legislativi disciplinati dal presente articolo, nonché uniformità e coerenza delle procedure relative alla soddisfazione dei diritti dell'Erario in caso di violazioni del contribuente, con applicazione di procedure telematiche.
5. 2.Il Relatore.