VI Commissione - Resoconto di marted́ 24 aprile 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 aprile 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 23/2007: Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.
C. 2534 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco CECCUZZI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali), ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2534, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2007, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.
Il decreto-legge, che si compone di 3 articoli, è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.


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Il provvedimento si inserisce nel quadro di una lunga serie di interventi legislativi, adottati nel corso degli ultimi anni per far fronte al grave, ricorrente problema dello sforamento, da parte delle regioni, dei limiti di spesa per il finanziamento dei Servizi sanitari regionali.
A tale riguardo ricorda che, sulla base della normativa vigente e degli Accordi intervenuti tra lo Stato e le regioni negli ultimi sette anni, queste ultime sono chiamate a finanziare a carico del proprio bilancio le maggiori spese per il servizio sanitari derivanti da livelli di prestazioni superiori a quelli previsti, ovvero da inefficienze nella gestione. In tale contesto, mentre la maggior parte delle regioni ha provveduto a risanare i propri disavanzi sanitari, alcune regioni non hanno invece proceduto in tal senso, determinando pertanto disavanzi molto significativi, a fronte dei quali il legislatore nazionale ha imposto alle regioni medesime la predisposizioni di piani per la riduzione strutturale della spesa ed il perseguimento dell'equilibrio finanziario.
In parallelo, si è posta la necessità di dare copertura ai disavanzi relativi al periodo fino al 2005: a tal fine si è previsto un concorso finanziario dello Stato al ripiano di tali debiti, vincolando al contempo le regioni ad incrementare la misura dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'aliquota IRAP, nonché l'attivazione degli ulteriori strumenti fiscali a disposizione delle regioni stesse.
In tale ambito il decreto-legge, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è volta ad assicurare gli effetti delle disposizioni in materia contenute nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007)
A tale riguardo rileva come l'articolo 1, comma 796, della citata legge n. 296 intervenga sulla problematica relativa al rientro dei disavanzi dei servizio sanitari regionali. In particolare, la lettera b) istituisce, per il triennio 2007-2009, un fondo transitorio di 1 miliardo per il 2007, 850 milioni per il 2008 e 700 milioni per il 2009, ripartito tra le regioni interessate da elevati disavanzi del servizio sanitario con decreto del Ministro delle salute, di concerto con il Ministro dell'economia.
L'accesso al fondo è subordinato alla sottoscrizione, da parte delle regioni coinvolte, di un piano di rientro dai disavanzi, che contenga misure atte riequilibrare l'erogazione dei servizi essenziali e ad azzerare il disavanzo entro il 2010. L'accesso è inoltre condizionato all'attivazione della maggiorazione ai livelli massimi delle aliquote delle addizionali IRPEF e IRAP nelle regioni interessate.
Nel caso in cui, in sede di verifica intermedia, si verifichi la mancata realizzazione degli obiettivi del piano di rientro, le aliquote delle addizionali alle predette imposte si applicano oltre la misura massima, fino alla integrale copertura dei mancati obiettivi; nel caso invece in cui siano conseguiti risultati migliori di quelli previsti, le regioni possono ridurre corrispondentemente la predetta aliquota.
La lettera e) del predetto comma 796 contiene una previsione agevolativa per la copertura dei disavanzi pregressi del settore sanitario, certificati fino al 2005, consentendo alle regioni di avvalersi di idonei mezzi di copertura di natura pluriennale, derivanti da specifiche entrate certe e vincolate.
Inoltre la lettera l) modifica la disciplina relativa all'accesso, da parte delle regioni che abbiano garantito la copertura dei relativi disavanzi sanitari, al contributo integrativo dello Stato sul finanziamento del Servizio sanitario; in particolare la disposizione considera idonea, al fine di poter godere del contributo, l'adozione di un provvedimento che prevede una quota fissa per confezione di importo sufficiente ad assicurare il ripiano del 40 per cento del disavanzo, nonché, per la spesa farmaceutica non convenzionata, la presentazione, entro il 28 febbraio 2007, di uno specifico piano di rientro dal disavanzo. In alternativa le regioni possono adottare diverse misure di contenimento della spesa farmaceutica.
La lettera p) fissa in 10 euro il cosiddetto ticket dovuto dagli assistiti non esenti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali


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erogate dal Servizio sanitario nazionale, incrementando altresì a 25 euro il ticket dovuto dagli assistiti non esenti, maggiori di 14 anni, per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero.
Passando al contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, che lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005, con riferimento alle regioni le quali sottoscrivono con lo Stato medesimo accordi per la riduzione strutturale del disavanzo, accedendo al fondo transitorio per il ripiano dei disavanzi sanitari istituito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), e che, sempre al fine della riduzione dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, oltre ad incrementare la misura dell'aliquota IRAP, destinano al settore sanitario quote di manovre fiscali, ovvero quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse.
La disposizione specifica che il concorso statale al ripiano dei disavanzi avviene in deroga alle norma dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2001.
Rammenta a tale ultimo riguardo che il citato comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 prevede che gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali, che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente, ovvero altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.
Ricorda altresì che, alla data del 20 aprile 2007, risultano firmati i piani di rientro delle regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Liguria e Molise, mentre non risulta formato il piano per il rientro relativo alla regione Sicilia: pertanto, allo stato attuale, dovrebbe poter accedere al contributo statale solo le predette regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Liguria e Molise.
Il comma 2 prevede che, per le regioni le quali, entro il 27 marzo 2007, abbiano approvato l'Accordo per il rientro dai disavanzi del Sistema sanitario regionale stipulato con i Ministri della salute e dell'economia ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006, l'addizionale IRPEF regionale e la maggiorazione dell'aliquota IRAP si applicano, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2006 e fino al 2010, nella misura fissata dall'articolo 1, comma 174, ultimo periodo, della legge n. 311 del 2004.
Ricorda che il citato comma 174, ultimo periodo, della legge n. 311 stabilisce che, qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale non vengano adottati dal Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, entro il 31 maggio, nella regione interessata l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano comunque nella misura massima prevista dalla normativa; in tale evenienza i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte
La disposizione del comma 2 specifica che la variazione delle predette aliquote avviene in deroga all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), il quale sancisce il principio secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Inoltre la norma del comma 2 specifica che tali incrementi non si applicano per le regioni in cui sia scattato formalmente l'innalzamento automatico dell'addizionale regionale IRPEF e la maggiorazione dell'aliquota IRAP ma che, a seguito della stipula dell'Accordo con il Governo previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 206 del 2006, non è stato applicato.
Ricorda che il predetto comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 206


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ha consentito, alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale, di non dover applicare l'incremento automatico dell'addizionale regionale IRPEF e dell'aliquota IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, ed ha introdotto una norma interpretativa secondo la quale la maggiorazione dell'aliquota IRAP si effettua maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, facendo comunque salvi i regimi di esenzione.
Sono altresì fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto, settimo ed ottavo periodo della citata legge n. 296, le quali stabiliscono che, in caso di mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati nell'Accordo stipulato per il ripiano dei disavanzi, l'addizionale IRPEF e l'aliquota IRAP si applicano nella misura massima, a partire dall'anno successivo, che gli incrementi di aliquota devono comunque avere carattere generalizzato non differenziabile, e che qualora si raggiungano risultati migliori di quelli fissati nel piano di rientro la regione interessata possa ridurre le aliquote nell'anno successivo.
Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla regolazione debitoria conseguente all'applicazione del comma 1, quantificata in 3 miliardi di euro per il 2007, a valere del Fondo speciale di conto capitale, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale delle regioni stesse e della loro partecipazione al finanziamento del fabbisogno sanitario.
Inoltre, durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni concernenti le azioni esecutive intraprese nei confronti di soggetti pubblici per il pagamento dei debiti accumulati nel settore sanitario. In particolare si prevede che, per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i predetti debiti, e che gli atti di pignoramento già eseguiti non vincolano i gli enti debitori ed i loro tesorieri. Le disposizioni specificano che i debiti insoluti producono, in tale periodo, esclusivamente gli interessi legali previsti dall'articolo 1284 del codice civile (il quale stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 2,5 per cento annui), salvi gli accordi più favorevoli per il debitore intercorsi tra le parti. Si stabilisce inoltre che i debiti accertati saranno pagati esclusivamente a valere sui fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale, con priorità per i crediti privilegiati dei lavoratori.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, provvede, al comma 1, a rideterminare per il 2007 da 811 a 461 milioni di euro l'importo complessivo della manovra derivante dall'incremento della quota di partecipazione per le prestazioni specialistiche (cosiddetto ticket), di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che aveva innalzato a 10 euro la misura del ticket stesso.
In connessione con tale previsione, la disposizione incrementa conseguentemente di 350 milioni di euro l'ammontare per il 2007 del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, ripartito tra le Regioni secondo i criteri vigenti per il medesimo anno.
In tale contesto viene altresì ridotta da 10 a 3,5 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2007, la quota di partecipazione sulle ricette a carico dei cittadini (cosiddetto ticket).
Il comma 2 reca la copertura finanziaria del maggiore onere determinato dall'articolo, quantificato in 350 milioni di euro per il 2007, mediante riduzione di alcune autorizzazioni di spesa, relative al sostegno ai Paesi in via di sviluppo, alla ricerca nel settore della salute, al Fondo per la famiglia, al Fondo per le non


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autosufficienze, al Fondo per le politiche giovanili, al Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi ed al Fondo unico per lo spettacolo.
L'articolo 2 dispone relativamente all'entrata in vigore del provvedimento.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione e condizione (vedi allegato 1).

Maurizio LEO (AN) esprime notevoli perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, le quali sospendono, per dodici mesi, la possibilità di avviare o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale, rilevando come tale previsione risulti in contrasto con il dettato della direttiva 2000/35/CE, concernente la lotta contro i ritardi nel pagamento delle obbligazioni di natura commerciale. Nel condividere l'impostazione di fondo della proposta di parere del relatore, suggerisce quindi di integrare l'osservazione relativa a tale aspetto del provvedimento con un riferimento alla normativa europea in materia.

Gianfranco CONTE (FI) suggerisce al relatore di trasformare l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore in condizione, anche sulla scorta delle considerazioni espresse dal deputato Leo. Sottolinea infatti come la norma di cui all'articolo 1, comma 3, concernente la sospensione delle attività esecutive nei confronti dei creditori del Servizio sanitario nazionale, rischi di comportare conseguenze gravissime per molte aziende operanti nel settore.
Per quanto riguarda invece la copertura degli oneri recati dall'articolo 1-bis, rileva come essa incida, oltre che sui fondi per gli interventi in favore dei Paesi in via di sviluppo, anche su stanziamenti di ancora maggior rilievo, quali ad esempio il Fondo per la famiglia ed il Fondo per le non autosufficienze. In tale contesto sottolinea inoltre come, con la medesima disposizione, il Governo riduca lo stanziamento in favore del Fondo unico per lo spettacolo dopo che, con l'ultima legge finanziaria, lo stesso Esecutivo aveva deciso un incremento di tale Fondo. Tale atteggiamento, assolutamente incoerente, del Governo dimostra la fallacia di molte decisioni assunte in occasione della manovra finanziaria per il 2007, in particolare per quanto riguarda l'insostenibilità dei tagli lineari di stanziamento che costituivano invece uno degli architravi della strategia finanziaria della maggioranza.
Occorre quindi che il Governo chiarisca le proprie intenzioni in merito, specificando in particolare se le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 abbiano carattere transitorio, e possano pertanto essere superate, nei prossimi mesi, in sede di assestamento di bilancio, ovvero in occasione dei provvedimenti urgenti che l'Esecutivo si appresterebbe ad adottare per la ridistribuzione del maggior gettito fiscale registrato nel 2006.

Antonio PEPE (AN) si associa alle considerazioni dei deputati Leo e Gianfranco Conte, invitando il relatore a trasformare in condizione l'osservazione relativa al comma 3 dell'articolo 1. In particolare, contesta l'assoluta irrazionalità di tale previsione, e la gravità delle conseguenze che essa potrebbe comportare per i creditori del Servizio sanitario nazionale, i quali vedrebbero vanificati i propri diritti, rimanendo tuttavia al contempo vincolati ai propri obblighi contrattuali. Ritiene quindi che tale disposizione, oltre a contrastare con il principio di affidamento delle parti contraenti e con il principio costituzionale di uguaglianza dinanzi alla legge, si ponga in contraddizione con la disciplina comunitaria in materia.

Remigio CERONI (FI) evidenzia la grande confusione relativamente alla problematica del ripiano dei deficit dei Servizi sanitari regionali, rilevando a tale proposito come si sia succeduta in materia una lunga serie di interventi legislativi, che molto spesso hanno assunto orientamenti di segno contrario. A tale riguardo richiama il caso della disciplina sulla quota di partecipazione dei cittadini alle ricette,


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che è stata dapprima eliminata, quindi reintrodotta ed aumentata, e, da ultimo, ridotta con il provvedimento in esame.
In tale contesto ritiene indispensabile che il Governo assuma decisioni chiare fornendo indicazioni univoche sia alle regioni chiamate a far fronte a tali situazioni di deficit, sia ai cittadini fruitori del Servizio sanitario.
Sul piano del merito, ritiene inoltre che le scelte dell'Esecutivo finiscano per avvantaggiare proprio quelle regioni che hanno prodotto tale ammontare di deficit, nei cui confronti si stanziano risorse finanziarie a carico del bilancio statale, a detrimento invece di quelle regioni che hanno saputo amministrare più oculatamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Sottolinea quindi come il provvedimento avrebbe dovuto essere accompagnato da un più adeguato quadro informativo, in particolare fornendo al Parlamento indicazioni specifiche circa gli andamenti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, circa le spese sostenute dalle singole regioni, nonché in merito agli interventi di ripiano finora effettuati dallo Stato.

Donatella MUNGO (RC-SE) condivide alcune delle considerazioni svolte dai deputati intervenuti. Con specifico riferimento al comma 3 dell'articolo 1, comprende come tale disposizione possa determinare difficoltà per le aziende creditrici del Servizio sanitario nazionale, ritenendo tuttavia opportuna la formulazione dell'osservazione in materia contenuta nella proposta di parere del relatore.
Condivide altresì la condizione relativa alle modalità di copertura dell'articolo 1-bis, sottolineando l'assoluta esiguità delle risorse finanziarie per gli interventi in favore dei Paesi in via di sviluppo. A tale riguardo ritiene che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste dal comma 2 del predetto articolo 1-bis possano avere carattere transitorio, in attesa di essere ripristinate con prossimi provvedimenti, ad esempio in sede di assestamento di bilancio.

Maurizio FUGATTI (LNP), riservandosi di intervenire ulteriormente sul provvedimento in occasione dell'esame in sede referente e della discussione in Assemblea, esprime comunque fin d'ora grande imbarazzo per il contenuto del decreto-legge, il quale prevede il concorso statale al ripiano dei debiti sanitari accumulati da talune regioni, per un ammontare complessivo di circa tre miliardi, laddove nei confronti delle regioni del Nord che hanno oculatamente amministrato l'erogazione delle prestazioni sanitarie sono imposti incrementi della quota di partecipazione dei cittadini alle ricette.
Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Maria Ida GERMONTANI (AN) sottolinea come lo Stato non possa più consentire una crescita esponenziale del fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario nazionale, rilevando a tale proposito come il decreto-legge non si limiti a coprire i disavanzi, ma operi una vera e propria sanatoria dei debiti pregressi, instaurando un precedente molto pericoloso in materia. Si chiede inoltre se sia opportuno recepire acriticamente gli accordi stipulati con le regioni, anche quando questi risultino in contrasto con la disciplina generale vigente in tale settore.
Ribadisce quindi le gravi perplessità del proprio gruppo sul decreto-legge in esame.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ricorda che il tema del ripiano dei disavanzi dei servizi sanitari regionali era già stato oggetto di un approfondito dibattito in occasione della discussione della legge finanziaria per il 2007, rilevando come alcune regioni fossero riuscite a risolvere tempestivamente tale problematica, mentre per altre si fosse ritenuto opportuno prevedere un contributo statale per il risanamento delle situazioni di squilibrio finanziario.
La normativa in materia prevede che le regioni interessate, per poter fruire del predetto contributo, debbano approvare piani di rientro dal deficit, riprendendo sostanzialmente le previsioni contenute in


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precedenti interventi legislativi adottati durante la scorsa legislatura. Tali piani di rientro prevedono un insieme articolato di misure, consistenti in incrementi delle entrate fiscali, in razionalizzazioni amministrative che comportino riduzioni di spesa, nonché nella contrazione di mutui a favore delle regioni stesse.
Con riferimento alle considerazioni del deputato Ceroni, relative all'esigenza di disporre di ulteriori informazioni sulla materia, ritiene che maggiori elementi siano rinvenibili presso le Commissioni di merito, evidenziando peraltro la piena disponibilità del Governo a fornire documentazione specifica.
Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, relativa alla sospensione delle procedure esecutive nei confronti dei soggetti creditori del Servizio sanitario nazionale, riconosce come tale previsione rappresenti una misura di notevole impatto, ma ritiene che essa sia motivata dall'esigenza di risolvere una problematica particolarmente complessa, nonché dall'esigenza di salvaguardare gli equilibri complessivi del sistema: ritiene quindi corretta la formulazione dell'osservazione contenuta nella proposta di parere.
Per ciò che concerne la distribuzione territoriale dei deficit dei Servizi sanitari regionali, rammenta come anche il precedente Governo si fosse fatto doverosamente carico dell'esigenza di risolvere il problema, anche tenuto conto della necessità di assicurare a tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale di fruire in condizioni di parità delle prestazioni del Servizio sanitario; in tale contesto ritiene che tutte le forze politiche debbano complessivamente prendere atto del problema, ed adoperarsi per superare l'attuale situazione di difficoltà.
In ordine alla modalità di copertura degli oneri finanziari recati dall'articolo 1-bis, condivide il testo della condizione contenuta nella proposta di parere, ritenendo peraltro che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa ivi previste possano avere carattere temporaneo, essendo possibile ripristinare tali stanziamenti in sede di assestamento di bilancio.

Laura FINCATO (Ulivo) esprime forti critiche sul comma 3 dell'articolo 1, in quanto ritiene inaccettabile la sospensione delle procedure esecutive per i debiti vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, rilevando a tale proposito come siffatta previsione violi ogni principio di certezza giuridica e di tutela dei diritti individuali: auspica quindi che il relatore trasformi in condizione l'osservazione contenuta al riguardo nella propria proposta di parere.
Per quanto riguarda, più in generale, la problematica concernente il ripiano dei disavanzi dei Servizi sanitari regionali, rileva come tale questione risulti ormai assai risalente, e come pertanto essa debba essere affrontata in temi organici.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) condivide le considerazioni del deputato Fincato, chiedendo al relatore di trasformare in condizione l'osservazione relativa al comma 3 dell'articolo 1.
Ritiene parimenti auspicabile individuare una diversa forma di copertura degli oneri recati dall'articolo 1-bis, sottolineando come gli stanziamenti dei quali si prevede la riduzione si riferiscano a linee di azione politica già avviate, che non appare opportuno modificare nel corso dell'anno. Invita pertanto il Governo a compiere un'approfondita riflessione al riguardo, definendo soluzioni alternative.

Rolando NANNICINI (Ulivo) evidenzia la mancanza di un'adeguata attenzione, da parte del Governo, rispetto alle problematiche dei disavanzi dei Servizi sanitari regionali, in particolare rispetto all'esigenza di assicurare un assetto stabile per il futuro. Ritiene a tale riguardo inaccettabile come, a fronte di un'esigenza di fabbisogno complessivo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale che è passato, nel corso degli ultimi 5 anni, da 71 a 94 miliardi di euro annui, ben 61 miliardi debbano essere reperiti a valere sulla fiscalità generale, e come, in alcune regioni, l'80 per cento di tali risorse debba essere posta a carico dello Stato.
Pur concordando con la proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea


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quindi l'esigenza di raggiungere una maggiore consapevolezza di tali problematiche, evitando di imporre soluzioni generalizzate che non tengano conto delle singole specificità, ed affrontando in termini concreti il tema della razionalizzazione degli organici delle aziende sanitarie locali, i quali risultano in alcuni casi pletorici o squilibrati, senza peraltro assicurare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini.

Maurizio LEO (AN) concorda pienamente con le considerazioni svolte dal deputato Nannicini, ricordando come il meccanismo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia definito dal decreto legislativo n. 56 del 2000, secondo una formula particolarmente complessa, che occorre a suo giudizio modificare. In particolare ritiene opportuno sostituire il criterio della spesa storica con quello dei costi standard, che consentirebbe di risolvere molti dei problemi evidenziati.

Franco CECCUZZI (Ulivo), relatore, condivide alcune delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, concordando in particolare con le riflessioni svolte dal Sottosegretario e dal deputato Mungo. Riformula quindi conseguentemente la propria proposta di parere (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 aprile 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2007.

Paolo DEL MESE, presidente, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al provvedimento, invita il Sottosegretario a chiarire se il Governo consideri tuttora il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI in riferimento alla richiesta del Presidente, chiarisce che il disegno di legge non è più tecnicamente collegato alla manovra finanziaria.
In tale contesto rileva come le disposizioni di delega recate dal provvedimento necessitino, per poter essere attuate, di specifiche coperture finanziarie, che dovranno essere definite in sede di legge finanziaria.

Maurizio LEO (AN) ricorda come, nel corso delle numerose audizioni informali svolte dalla Commissione, i soggetti intervenuti avessero formulato numerose osservazioni in merito all'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione della disciplina tributaria in materia di redditi di capitale; alla luce della presentazione, da parte del Governo, di emendamenti che, tra l'altro, riformulano completamente il testo del medesimo articolo1, ritiene opportuno acquisire nuovamente il parere dei soggetti interessati in merito alla nuova formulazione della norma.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Leo, sottolinea come la nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal Governo tenga appunto conto delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.


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Maria Ida GERMONTANI (AN) concorda con la proposta del deputato Leo, ritenendo opportuno acquisire il parere di tutti i soggetti già auditi in precedenza in merito alla nuova formulazione proposta dell'articolo 1.

Paolo DEL MESE, presidente, con riferimento alla richiesta del deputato Leo, non ritiene utile procedere ad un'ulteriore fase di audizione, che, del resto, allungherebbe notevolmente i tempi d'esame del provvedimento, considerando invece preferibile segnalare a taluni soggetti particolarmente qualificati l'opportunità di formulare per iscritto alla Commissione ulteriori valutazioni in merito alla nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal Governo. In tale contesto ritiene che tali valutazioni, per risultare utili ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, dovranno pervenire entro la prossima settimana.

Laura FINCATO (Ulivo) rileva come, secondo anticipazioni di stampa, il Ministro per gli affari regionali Lanzillotta starebbe predisponendo un pacchetto di misure, anche di natura tributaria, relative al settore della casa: in tale contesto ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni dal Governo in merito ai rapporti tra tale iniziativa ed i lavori della Commissione sul provvedimento in esame.

Antonio PEPE (AN) concorda con la richiesta del deputato Fincato, ritenendo indispensabile fare chiarezza sugli orientamenti del Governo relativamente ai temi della tassazione sulla casa.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come la sua costante presenza ai lavori in sede referente sul provvedimento, nella sua qualità di soggetto ufficialmente legittimato a rappresentare in Commissione l'Esecutivo su questi temi, assicuri la piena sintesi della posizione del Governo.

Paolo DEL MESE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fincato, ritiene che il rappresentante del Governo potrà fornire, nel corso della prossima seduta, ogni opportuno chiarimento in ordine alla posizione ufficiale del Governo relativamente ai temi della tassazione sulla casa.

Laura FINCATO (Ulivo) concorda con le considerazioni del Presidente, rilevando l'esigenza che il Sottosegretario fornisca alla Commissione un chiarimento ufficiale in merito alle iniziative assunte dal Governo in tale materia.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, sottolinea come la generale problematica della casa esorbiti, sotto certi aspetti, dalle tematiche fiscali, coinvolgendo anche ulteriori profili che necessariamente devono essere affrontati in altra sede, attraverso il coinvolgimento di diverse articolazioni del Governo.

Gianfranco CONTE (FI) ritiene che le decisioni assunte nell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo in merito alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento consentano alla Commissione di svolgere tutti i necessari approfondimenti.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, ripercorre l'andamento dell'esame finora svolto dalla Commissione in sede referente, rilevando in particolare i numerosi spunti di riflessione emersi nel corso dell'ampia serie di audizioni informali.
Rileva quindi come, anche alla luce di tali apporti, il Governo abbia presentato, nel corso della precedente seduta, taluni emendamenti volti a modificare alcuni aspetti qualificanti del provvedimento. In particolare il Governo propone di sostituire integralmente l'articolo 1, recante delega in materia di redditi di capitale, nonché di apportare talune correzioni di minor rilievo agli articoli 2, 3, 5 e 6.
Nel medesimo contesto, informa di aver predisposto taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 3), i quali apportano modifiche agli articoli 4 e 5, ed inseriscono un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.


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Passando al merito di tali proposte emendative, rileva come esse prevedano, nelle more della completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, riduzioni dell'aliquota ICI, relativamente alla casa di prima abitazione, nonché delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili.
Inoltre, le proposte conferiscono un'ulteriore delega al Governo, volta ad innovare, in via strutturale, la disciplina dell'ICI e dell'IRPEF, nel senso di prevedere un meccanismo di detrazioni ai fini ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e di esentare dalla medesima imposta i fabbricati di proprietà pubblica privi dei requisiti di abitabilità e sottoposti ad interventi di recupero. In parallelo si introduce la previsione di un meccanismo di detrazioni dall'IRPEF in favore dei conduttori di immobili ad abitazione principale, sulla base delle specifiche situazioni reddituali, fruibili anche dai soggetti fiscalmente incapienti. La disposizione prevede un incremento dei trasferimenti erariali ai comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalle nuove detrazioni ICI, stabilendo altresì che, con legge finanziaria, sia definita annualmente la copertura derivante da tale misura.
Sottolinea quindi come tali proposte emendative siano suscettibili di ulteriori affinamenti e miglioramenti, volendo costituire principalmente un contributo concreto al dibattito in Commissione. Si riserva infine di presentare un ulteriore emendamento, volto ad ampliare da 12 a 36 mesi il termine di delega previsto dall'articolo 4.

Benedetto DELLA VEDOVA (FI) esprime soddisfazione per la scelta del Governo di riscrivere completamente l'articolo 1 del disegno di legge, eliminando in tal modo la previsione dell'incremento dal 12,50 al 20 per cento dell'aliquota sui redditi di capitale, che avrebbe determinato un aumento di circa il 60 per cento dell'imposizione fiscale su tali cespiti, a conferma delle perplessità, già espresse più volte dai gruppi di opposizione, in merito a tale ipotesi, auspicando che tale decisione segni la definitiva rinuncia dell'Esecutivo a tale progetto.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Della Vedova, rileva come la decisione di riformulare l'articolo 1 non indichi la rinuncia del Governo a realizzare l'unificazione delle aliquote d'imposta sui redditi di capitale, la quale rimane uno degli obiettivi programmatici dell'Esecutivo, che sarà tuttavia realizzato con un altro intervento legislativo.
Rileva comunque come il nuovo testo proposto dell'articolo 1 consenta di realizzare alcune importanti finalità, quali l'equiparazione del trattamento fiscale dei fondi italiani rispetto ai fondi armonizzati esteri, la possibilità di compensare le minusvalenze e le perdite accumulate dai fondi stessi, l'introduzione di un meccanismo di equalizzazione sui redditi finanziari imponibili al momento della percezione, e la definizione del carattere di soggettività fiscale nei confronti dei percettori dei redditi. Evidenzia quindi come l'attuazione delle deleghe contenute dal provvedimento comporti la necessità di definire adeguate forme di copertura degli oneri finanziari recati dai decreti attuativi, sottolineando l'opportunità di utilizzare lo strumento della prossima legge finanziaria per individuare tali risorse. In tale contesto, l'auspicio del Governo è quello di anticipare, se è possibile, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, al fine di coordinare tale discussione con la prossima manovra finanziaria, nonché di tenere conto dei tempi necessari per dare compiuta attuazione alle deleghe in esso contenute.
Concorda quindi con il contenuto delle proposte emendative formulate dal relatore, rilevando come ogni modifica al regime di tassazione sulla casa dovrebbe auspicabilmente essere attuato prima dell'entrata in vigore dalla riforma del sistema degli estimi catastali.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che l'esame preliminare del disegno di legge proseguirà nelle sedute del 2 e 3 maggio prossime.


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Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 aprile 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina di Andrea Cardinaletti a Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo.
Nomina n. 33.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo), relatore, illustra il curriculum accademico, professionale e sportivo del dottor Andrea Cardinaletti a Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, evidenziando a tale riguardo come, sulla base della documentazione disponibile, il candidato appaia pienamente qualificato ad assumere la carica cui è proposto.
Preannuncia fin d'ora l'intenzione di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla nomina.
Rileva quindi come, contestualmente alla proposta di nomina, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive abbia anche correttamente comunicato al Parlamento i nominativi ed i curricula degli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nominati dal Governo, sui quali non è peraltro prevista l'espressione del parere parlamentare.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che la votazione sulla proposta di nomina avverrà nella seduta del 3 maggio prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.05.