I Commissione - Giovedì 26 aprile 2007


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ALLEGATO

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 5.200.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di quelle assolutamente estranee alla carica di Governo ricoperta.
0. 5. 200. 12. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione di quelle estranee alla carica di Governo ricoperta.
0. 5. 200. 12. (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di lavoro autonomo, aggiungere le seguenti: in materia connessa con la carica di Governo.
0. 5. 200. 1. Bruno, Boscetto, Santelli.

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole: l'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile dando loro procura generale a gestire.
0. 5. 200. 2. Bruno, Boscetto, Santelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'imprenditore individuale per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, costituisce un trust ovvero provvede a nominare uno o più institori a norma degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, conferendo procura generale a gestire sino alla cessazione dalla carica di Governo.
0. 5. 200. 14. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. L'imprenditore individuale per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, costituisce un trust ovvero provvede a nominare uno o più institori a norma degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, conferendo procura generale a gestire sino alla cessazione dalla carica di Governo.
2-ter. L'incompatibilità prevista alla lettera d) del comma 1 non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.
0. 5. 200. 14. (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 7 sostituire le lettere a) e b) con le parole: il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 6.
0. 5. 200. 10. Zaccaria.


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Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 9.
0. 5. 200. 10. (nuova formulazione) Zaccaria.

Sopprimere i commi 7 e 9.
0. 5. 200. 13. Il Relatore.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: situazione di incompatibilità aggiungere le seguenti: il titolare della carica di Governo che sia iscritto in albi o elenchi professionali non può esercitare le attività professionali di cui al comma 1 lettera c), nemmeno in forma associata in Italia o all'estero. Di conseguenza sopprimere la lettera a).
0. 5. 200. 3. Bruno, Boscetto, Santelli.

Al comma 7, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti parole: Il titolare della carica di Governo deve astenersi dal prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
0. 5. 200. 5. Franco Russo, Mascia, Frias.

Al comma 7 sopprimere la lettera b).
0. 5. 200. 4. Bruno, Boscetto, Santelli.

Al comma 8, dopo le parole: ad optare aggiungere le seguenti: tra la carica di ministro e quella precedentemente incompatibile.

Aggiungere infine le seguenti parole: per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri.
0. 5. 200. 6. Bruno, Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 10.
0. 5. 200. 7. Bruno, Boscetto, Santelli.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. In caso di mancato esercizio dell'opzione nei termini previsti da parte di titolari di cariche di Governo, l'autorità informa prontamente ciascuna Camera anche al fine della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Governo o di ciascuno dei vari componenti ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.
0. 5. 200. 8. Bruno, Boscetto, Santelli.

Al comma 10, dopo le parole: entro il termine prescritto, aggiungere le seguenti: salvo le impugnazioni previste dall'articolo 14.
0. 5. 200. 15. Il Relatore.

Sopprimere il comma 11.
0. 5. 200. 9. Bruno, Boscetto, Santelli.

Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. L'Autorità dichiara pertanto la decadenza dalla carica di Governo ed informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni altra responsabilità.
0. 5. 200. 11. Zaccaria.


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Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Nel caso di cui al comma 10, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'interessato. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere da tale momento gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
0. 5. 200. 16. Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Incompatibilità).

1. Le cariche di cui all'articolo 3 sono incompatibili con:
a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo;
b) qualunque impiego pubblico o privato;
c) l'esercizio di attività professionali, o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le prestazioni le attività e le cariche di cui al comma 1 sono svolte all'estero.
3. L'incompatibilità prevista nel comma 1 e 2 del presente articolo perdura per dodici mesi dalla cessazione della carica di governo con riferimento ad attività o incarichi in enti e società aventi fine di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.
4. I dipendenti pubblici e privati che assumano una delle cariche di cui all'articolo 3 sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
5. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica pubblica.
6. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile.
7. Dalla comunicazione dell'accertamento di cui al comma 6 e sino a quando permanga la situazione di incompatibilità:
a) il titolare della carica di Governo che sia iscritto in albi o elenchi professionali non può esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero, ed è sospeso di diritto dai relativi albi o elenchi;
b) tutti gli atti adottati e i voti espressi dal titolare della carica di Governo


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nell'esercizio degli incarichi, delle funzioni o delle attività incompatibili ai sensi dei commi 1 e 2, sono nulli.

8. Della comunicazione e dell'invito ad optare vengono informati dall'Autorità il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il presidente del Consiglio dei Ministri.
9. Ai fini di cui al comma 7, l'Autorità dà immediata comunicazione dell'accertamento di cui al comma 6 anche agli ordini professionali, alle amministrazioni, agli enti o alle società interessati.
10. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 6 entro il termine prescritto si intende che l'interessato abbia optato per l'ufficio incompatibile con la carica di Governo.
11. Nel caso di cui al comma 10, l'Autorità informa il presidente della Repubblica, il presidente del Senato della Repubblica, il presidente della Camera dei deputati e il presidente del Consiglio dei Ministri. A decorrere da tale momento gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli e inefficaci.
5. 200. Il relatore.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Separazione degli interessi). - 1. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta la consistenza delle partecipazioni detenute, anche per interposta persona, in imprese, dal titolare di una carica di Governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento di dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti possibili sulla base delle altre dichiarazioni, salvo procedere alla loro integrazione, dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.
2. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore ai 15 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, dal Comune o dalla Provincia, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita a optare tra l'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute, nella misura sufficiente a riportarne la consistenza al di sotto delle previste soglie di rilevanza, ovvero la costituzione di un negozio fiduciario a nonna dell'articolo 8 della presente legge.
3. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di stipulare un negozio fiduciario con le caratteristiche di cui all'articolo 8 su un'altra parte dei propri beni.
4. Le opzioni di cui ai commi precedenti devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i dieci giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione, alla stessa deve provvedersi, secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale saranno indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi.
6. Il completamento delle operazioni di alienazione previste nel piano di cui al comma 5 deve avvenire entro i successivi novanta giorni, prorogabili per non più di una volta, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.
7. Completate le operazioni in conformità al piano di cui al comma 5, una volta accertato che non sussistono più situazioni


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di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere eventualmente casi in cui è tenuto ad astenersi a norma dell'articolo 6.
8. Il titolare della carica di Governo se opta per l'istituzione di un negozio fiduciario come disciplinato all'articolo 8, nei successivi sessanta giorni sottopone l'accordo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.
9. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di elementi dell'accordo ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.
10. L'Autorità rilascia quindi al titolare della carica di Governo una dichiarazione in cui attesta che l'accordo per la gestìone indipendente ai fini di cui alla presente legge è valido e che l'interessato è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge.
11. Il mancato esercizio del diritto dì opzione entro i terminì previsti dal presente articolo, ovvero la mancata realizzazione delle alienazioni necessarie o dell'adempimento di quanto previsto per la gestione autonoma dei beni entro i termini previsti dalla legge, e per responsabilità dell'interessato, determinano la decadenza dalla carica di Governo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8. (Disciplina del negozio fiduciario per la gestione indipendente). - 1. I soggetti tenuti alla separazione di interessi di cui al comma 2 dell'articolo 7 possono stipulare un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.
2. In virtù di tale negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.
3. L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.
4. La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione dell'Autorità.
5. Lo stipulante deve dar esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni qui di seguito indicate:
a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) le parti prendono atto che, per tutta la durata dell'accordo, lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o, se del caso, dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le due eccezioni qui di seguito previste e quella di cui alla successiva lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario


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stesso, o da lui proposta. Il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dall'Autorità, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi. Le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell'accordo, si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dell'Autorità;
g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto a conferma da parte dell' Autorità. La nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto a nulla-osta da parte dell'Autorità regionale garante della trasparenza e dell'etica pubblica, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.
7. 90. (nuova formulazione dell'emendamento 8.9.) D'Alia, Ronconi, Giovanardi.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 7.250

Al comma 1, dopo le parole: consistenza del patrimonio aggiungere la parola: azionario.

Conseguentemente ovunque ricorra la parola: patrimonio aggiungere la seguente: azionario.
0. 7. 250. 1. Bruno, Boscetto, Santelli.

Al comma 2 sostituire le parole: prende in considerazione prioritariamente i patrimoni che superino i 15 milioni di euro con le seguenti: prende in considerazione i patrimoni azionari che superino i 30 milioni di euro.
0. 7. 250. 2. Bruno, Boscetto, Santelli.

Al comma 2, dopo le parole: 15 milioni di euro aggiungere le seguenti: o patrimoni di minori dimensioni se riferiti a imprese che detengono un'attività economica concentrata in specifici settori.
0. 7. 250. 3. Franco Russo, Mascia, Frias.


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Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: 2 per cento fino a: 10 per cento con le seguenti: 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 20 per cento.
0. 7. 250. 4. Bruno, Boscetto, Santelli.

Sopprimere il comma 2-quinquies.
0. 7. 250. 5. Bruno, Boscetto, Santelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Entro, i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni o all'effettuazione degli accertamenti di cui all'articolo 4, l'Autorità verifica la consistenza del patrimonio detenuto, anche per interposta persona, dai soggetti di cui ai commi 1 e 8 del medesimo articolo e, ove ritenga che la natura di tale patrimonio sia in tutta e in parte suscettibile di determinare conflitti di interessi, comunica al titolare della carica di governo e comunque all'interessato, con propria deliberazione scritta, l'esito degli accertamenti. La valutazione dell'Autorità deve aver riguardo, in particolare, a quella parte del patrimonio la cui gestione si presta oggettivamente a determinare il conflitto di interessi.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 invita a scegliere tra l'alienazione di quella parte del patrimonio ritenuta idonea a creare il conflitto d'interessi e la costituzione di un trust interno, a norma dell'articolo 8. La relativa deliberazione è adottata sentite, se del caso, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa e le competenti autorità di settore.

2. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 l'Autorità prende in considerazione prioritariamente i patrimoni che superino i 15 milioni di euro e il possesso, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 4, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici, erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario. Essa valuta, in particolare, se l'organo di governo, di cui l'interessato è componente, non possa, né direttamente né indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa stessa.
2-bis. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
2-ter. L'Autorità, nell'effettuare le suddette valutazioni, tiene conto altresì della concentrazione degli interessi dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 4 nel medesimo settore di mercato o in settori affini, nonché dei rapporti con lo Stato delle imprese da questi detenute o partecipate.
2-quater. Per ciò che attiene ai patrimoni ed alle partecipazioni facenti capo ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 4, l'Autorità procede ai sensi dei commi 1 e 1-bis solo in caso di evidente conflitto d'interessi rispetto all'attività del titolare della carica di governo.
2-quinquies. Il titolare della carica di governo può in ogni caso evitare l'adozione delle misure previste dai precedenti commi nei confronti propri o del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado o dei conviventi non a scopo di lavoro domestico rassegnando le dimissioni dalla suddetta carica».


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Ai commi 3, 5, 8 e 9 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il titolare della carica di governo con le altre: l'interessato.

Al comma 4 sostituire le parole: al comma 2, con le altre: al comma 1 e 1-bis.

Al comma 7, in fine, sostituire le parole: salvo prevedere eventualmente i casi in cui è tenuto ad astenersi a norma dell'articolo 6, con le altre: salvo prevedere, secondo quanto previsto dall'articolo 6, che ricorre nei suoi confronti l'obbligo di astensione.

Al comma 10 sostituire le parole: è valido con le altre: è idoneo a prevenire la sussistenza di conflitti di interessi e le parole: comma 3 con le altre: comma 4.
7. 250. Il Governo.