Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 2 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario
C. 2534 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23/2007, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario;
considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte al ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, assicurando alle regioni interessate un concorso statale al risanamento delle suddette perdite, nonché alla riduzione della quota fissa concernente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
rilevato che il testo in esame appare riconducibile ai profili di competenza delineati dall'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»;
considerato che il provvedimento, intervenendo sul livello di finanziamento del servizio sanitario regionale utile per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, reca norme destinate ad investire altresì l'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;
rilevato che il provvedimento, dettando disposizioni tese a perseguire il più efficiente funzionamento del Servizio sanitario nazionale e, in esito alle modifiche apportate dal Senato, la riduzione del ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, rientra nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
considerato che il concorso statale nel risanamento strutturale dei disavanzi pregressi è subordinato alla sottoscrizione da parte delle Regioni interessate di un apposito accordo con lo Stato per i piani di rientro, nonché all'attivazione di specifiche misure fiscali ovvero all'utilizzo di quote di manovre fiscali già adottate o di tributi erariali;
preso atto che la Corte costituzionale ha in più occasioni affrontato le problematiche afferenti al concorso statale alla riduzione del deficit dei servizi sanitari regionali, ed in particolare, con la sentenza n. 98 del 2007, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale promosse da alcune regioni in ordine a talune disposizioni della legge finanziaria per il 2006, con specifico riferimento alla violazione dell'autonomia legislativa in materia di tutela della salute e dell'autonomia finanziaria regionale, ha evidenziato che «pur in deroga all'obbligo


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espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale, lo speciale contributo finanziario dello Stato può tuttavia essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007
S. 1448 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge, in corso di esame presso la 14a Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;
considerato che la relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria contiene l'elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome, nonché il parere espresso, sullo schema di disegno di legge, dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;
rilevato che l'articolo 1, settimo comma, prevede che, in relazione alle competenze legislative di Stato e Regioni in materia comunitaria, come definite dal vigente Titolo V della Parte II della Costituzione, sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, ottavo comma, della legge 11/2005, ove si riconosce, in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;
considerato che la disciplina dei poteri sostitutivi assegna allo Stato un potere sostitutivo delle Regioni e Province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, prefigurando peraltro un'articolata garanzia per le loro specifiche competenze;
rilevato che l'ottavo comma dell'articolo 1 prevede l'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e Province autonome nelle materie di loro competenza, secondo «modalità di individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
considerato che l'articolo 2, che detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, alla lettera g) richiama il rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, nonché l'osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione;
considerato altresì che i menzionati principi assumono rilievo costituzionale in virtù di quanto statuito dall'articolo 118 della Costituzione, che li pone alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, mentre la leale collaborazione, pur non espressamente menzionata nel testo costituzionale, è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale informatore dei rapporti tra Stato ed


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autonomie territoriali (come si evince, in primis, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003);
rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, che assegna all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il ruolo di autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità sulla commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, delle banane e dei fiori, è richiesta l'intesa tra il Ministro per le politiche agricole e la Conferenza Stato-Regioni per quanto attiene alla realizzazione della politica interna dell'Agenzia medesima;
evidenziato che, in relazione all'articolo 7, che abroga talune disposizioni in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, la Conferenza Stato-Regioni nel parere sullo schema di disegno di legge in esame ha sottolineato come la norma sia da sottoporre a particolare approfondimento in quanto «sopprime alcune disposizioni introdotte nella normativa italiana in materia di etichettatura, volte sia alla difesa dell'origine dei prodotti italiani, sia alla tutela del consumatore, mediante indicazione esplicita del luogo di provenienza della materia prima agricola per tutti i prodotti agroalimentari»;
considerato che l'articolo 8, relativo all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1028/2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, interviene con disposizioni di dettaglio in una materia, l'»alimentazione», prevalentemente riconducibile alla potestà concorrente Stato-Regioni; considerato altresì che la previsione che subordina l'efficacia dell'autorizzazione concessa dalla Regione alla iscrizione nell'elenco statale dei centri di imballaggio appare contraddire i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
rilevato che l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze per l'importazione di legname nella Comunità europea, stabilisce che il predetto decreto legislativo venga adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni e nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la commissione di merito, in relazione agli articoli 7 e 9, l'opportunità di considerare l'introduzione di adeguate misure che consentano una effettiva ed efficace partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea nelle specifiche materie regolate dalle predette disposizioni;
b) valuti la commissione di merito se non sia opportuno inserire, all'articolo 8, recante disposizioni di attuazione del regolamento CE n. 1028/2006 in materia di commercializzazione di uova, un'espressa clausola di cedevolezza analoga a quella regolata dall'articolo 1 relativamente all'intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza.


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ALLEGATO 3

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006. Doc. LXXXVII N. 2.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,
esaminata la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
valutata favorevolmente l'azione che l'Italia ha compiuto e sta svolgendo nel processo di integrazione europea;
considerata positivamente la delineata prospettiva di formalizzare, mediante forme di accordo con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità di trasmissione degli atti dell'Unione europea alle Regioni e alle Province autonome al fine di rendere più efficace la loro partecipazione al processo decisionale comunitario;
preso atto della particolare attenzione riservata al ruolo svolto dalle autonomie territoriali, secondo i principi posti dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e rilevata l'esigenza di intensificare ulteriormente, in tale quadro, il ruolo delle autonomie regionali e locali nella fase ascendente ed in quella discendente del processo decisionale dell'Unione Europea;
considerata altresì l'esigenza che sia dato più forte impulso sia al processo di innovazione istituzionale, nel senso di conferire al Parlamento europeo un ruolo più compiuto nelle istituzioni comunitarie, sia al processo di realizzazione di un più moderno e coeso modello sociale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) sia potenziata, nel quadro dei processi decisionali comunitari, l'applicazione del principio di sussidiarietà, promuovendo ulteriormente l'azione e la presenza, in ambito europeo, delle istituzioni regionali e locali;
b) sia rafforzato l'impegno teso a promuovere lo sviluppo del processo di riforma istituzionale rendendo più marcato e compiuto il ruolo del Parlamento europeo e volto a realizzare, nel rispetto delle specificità regionali, un più moderno e coeso modello sociale europeo.