Commissioni Riunite V e XII - Giovedì 3 maggio 2007


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ALLEGATO 1

DL 23/2007: Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (C. 2534 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Garavaglia, Filippi, Montani.

Sopprimere il comma 1.
1. 2. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: concorre con le seguenti: può concorrere.
1. 150. Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei confronti delle Regioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del numero dei residenti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 12. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei confronti delle Regioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base della quota capitaria ponderata secondo i criteri dell'età anagrafica e del sesso. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 16. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei confronti delle Regioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base della quota capitaria ponderata secondo il criterio dell'età anagrafica. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità


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previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 15. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei confronti delle Regioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del criterio della quota capitaria ponderata. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 14. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei confronti delle Regioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di curo per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra tutte le Regioni sulla base del criterio della quota capitaria. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 13. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 3. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: strutturale aggiungere le seguenti: in via definitiva.
1. 151. Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro con le seguenti: hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo prevedendo l'applicazione delle misure di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 347.
1. 32. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro con le seguenti: hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo esclusivamente attraverso il ricorso alle misure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 347.
1. 31. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro con le seguenti: hanno sottoscritto un accordo con lo Stato


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per i piani di rientro che provveda al ripiano regionale del disavanzo esclusivamente con misure regionali di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, riduzione delle spese inefficienti e promozione dell'appropriatezza del consumo.
1. 30. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma l, lettera a), sostituire le parole: sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro con le seguenti: hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che provveda autonomamente alla copertura del disavanzo regionale.
1. 29. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma l, lettera a), sostituire le parole: sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro con le seguenti: hanno sottoscritto un accordo con lo Stato per i piani di rientro che non preveda il ricorso ad interventi straordinari statali di ripiano.
1. 28. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: piani di rientro aggiungere le seguenti: e il piano di restituzione delle somme di cui al comma 3.
1. 173. Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma l, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale alla relativa quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 27. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale ai tassi di mobilità passiva.
1. 26. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma l, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto in modo direttamente proporzionale al livello di compartecipazione alla spesa sanitaria dei rispettivi cittadini.
1. 25. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma l, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.


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Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto sulla base di una valutazione di efficienza calcolata in modo inversamente proporzionale all'ammontare dei debiti accumulati nel periodo 2001-2005.
1. 24. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma l, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto sulla base del numero dei residenti.
1. 23. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse resesi disponibili dall'attuazione del predetto comma sono ripartite tra le Regioni che non accedono alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto.
1. 22. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. È abrogato il fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
L'accesso alle disponibilità finanziarie di cui al presente decreto è incompatibile con l'accesso al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 9. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e accedono al fondo transitorio fino alla fine della lettera.
1. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e accedono con le seguenti: e non accedono.
1. 10. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 4. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma l, lettera b), sopprimere le seguenti parole: al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre


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2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796, ed.
1. 33. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura aggiungere le seguenti: superiore alla.
1. 35. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: anche in via alternativa.
1. 34. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , anche in via alternativa con le seguenti: risorse derivanti da risparmi di spese in conto capitale.
1. 163.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: territorio aggiungere le seguenti: e destinano, altresì, le quote di spese finali di bilancio connesse alle percentuali di aumento per gli anni 2008 e 2009, determinate dai criteri del patto di stabilità di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 164.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio inserire le seguenti: e nuove compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria.
1. 37.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio inserire le seguenti: o nuove compartecipazioni dei cittadini alla spesa sanitaria.
1. 36. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori aggiungere le seguenti: di almeno il 40 per cento.
1. 42.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori aggiungere le seguenti: di almeno il 35 per cento.
1. 41.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori aggiungere le seguenti: di almeno il 30 per cento.
1. 40.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori aggiungere le seguenti: di almeno il 25 per cento.
1. 39.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, lettera b), dopo le seguenti parole: in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori, aggiungere le seguenti: di almeno il 20 per cento.
1. 38. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sufficienti ad estinguere in via definitiva il disavanzo sanitario.
1. 152.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sufficienti ad


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estinguere il disavanzo sanitario strutturale.
1. 153.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi agli anni finanziari compresi nel periodo 2001-2005.
1. 161.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi agli anni finanziari 2005 e 2006.
1. 160.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma l, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità relativi all'anno finanziario 2006.
1. 159.Garavaglia, Montani, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
1. 5.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino all'anno 2010 con le seguenti: fino all'integrale copertura del disavanzo sanitario regionale.
1. 44.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: si applicano nella misura con le seguenti: si applicano oltre la misura.
1. 43. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004 sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive con le seguenti: in attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera b), della citata legge n. 296 del 2006 sia scattata formalmente, in modo automatico, l'applicazione oltre i massimi livelli dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. 45.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo fino alla fine del comma.
1. 46.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tale innalzamento non sia stato applicato con le seguenti: tale innalzamento sia stato applicato oltre la misura massima prevista dalla legislazione vigente.
1. 47.Garavaglia, Filippi, Montani.

Sopprimere il comma 3.
1. 6.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a titolo di regolazione debitoria, la spesa di con le seguenti: a titolo di anticipazione, la somma di.

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la restituzione delle somme anticipate.
1. 162.Garavaglia, Montani, Filippi.


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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , la spesa di 3.000 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 1.500 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.500 milioni di euro.

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la restituzione delle somme anticipate.
1. 175.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , la spesa di 3.000 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 2.000 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.000 milioni di euro.

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la restituzione delle somme anticipate.
1. 176.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: , la spesa di 3.000 milioni di euro con le seguenti: la spesa di 2.000 milioni di euro e a titolo di anticipazione la somma di 1.000 milioni di euro.

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la restituzione delle somme anticipate.

Conseguentemente, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli anni successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze può con decreto prorogare l'applicazione delle aliquote massime, il cui gettito è da destinare al recupero delle somme anticipate.
1. 181.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
1. 158.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
1. 157.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 2.200 milioni.
1. 156.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.
1. 155.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali con le seguenti: con Accordo stipulato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
1. 17.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali con le seguenti: con Accordo stipulato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e successivamente recepito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
1. 18.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sostituire le parole: sentito il Ministro per gli affari regionali e le


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autonomie locali con le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere vincolante.
1. 21.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali inserire le seguenti: , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
1. 19.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali inserire le seguenti: e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
1. 20.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.
1. 48.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: secondo una logica inversamente proporzionale all'entità dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005 e alla mobilità sanitaria attiva e una logica direttamente proporzionale alla partecipazione regionale al fabbisogno sanitario, nonché al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.
1. 120.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: secondo una logica inversamente proporzionale all'entità dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005.
1. 121.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: secondo una logica inversamente proporzionale alla mobilità sanitaria attiva.
1. 122.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: secondo una logica direttamente proporzionale alla partecipazione regionale al fabbisogno sanitario.
1. 123.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: secondo una logica direttamente proporzionale al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.
1. 124.Garavaglia, Filippi, Montani.


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Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: sulla base della quota capitaria ponderata secondo i criteri dell'età anagrafica e del sesso.
1. 119.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: sulla base del numero della quota capitaria ponderata secondo il criterio dell'età anagrafica.
1. 118.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: sulla base della quota capitaria ponderata.
1. 117.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: sulla base della quota capitaria.
1. 116.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: sulla base del numero dei residenti.
1. 115.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005.
1. 49.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: della capacità fiscale regionale.
1. 50.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario.
1. 113.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario con le seguenti: e della partecipazione delle regioni al ripiano del disavanzo sanitario regionale.
1. 114.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in base al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità nel triennio 2003-2005.
1. 177. Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in base al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità nel triennio 2004-2006.
1. 178. Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in base alla percentuale di riduzione nel bilancio di previsione per l'anno 2007 delle


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spese per consulenze ed altre spese discrezionali,.
1. 179. Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in base alla percentuale di riduzione nei bilanci degli anni 2005, 2006 e nel bilancio di previsione per l'anno 2007 delle spese per consulenze ed altre spese discrezionali,.
1. 180. Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Al fine di consentire il puntuale accertamento della massa passiva ed il corretto utilizzo e destinazione dei fondi statali e regionali destinati alla spesa sanitaria ed alla copertura dei disavanzi dei Servizio sanitario nazionale, i fondi rinvenienti dalla ripartizione dei 3.000 milioni di euro, vengono accreditati su apposito capitolo di spesa, sono resi impignorabili e per il loro utilizzo è fatto obbligo di seguire il principio della priorità cronologica del debito accertato e della rendicontazione. Gli enti preposti al suddetto pagamento dei debiti provvedono alla loro estinzione entro sei mesi dalla data di accredito dei suddetti fondi. Nel suddetto periodo tali debiti producono solo interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.
1. 194. Astore, Pellegrino.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre i seguenti: Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sulle somme statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. A tal fine, in sede di approvazione del decreto di riparto viene definito un piano decennale di riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni interessate.
1. 129. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre i seguenti: Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sulle somme statali a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. A tal fine, in sede di approvazione del decreto di riparto viene definito un piano di riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni interessate di durata variabile a seconda dell'entità delle anticipazioni.
1. 125. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre i seguenti: Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, a partire dall'esercizio finanziario 2008, i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza si intendono automaticamente ridotti fino a completa restituzione delle somme anticipate.
1. 126. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre i seguenti: Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate dallo Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, sono proporzionalmente ridotti i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi dal 2008 al 2028.
1. 128. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre i seguenti: Le risorse ripartite ai sensi del precedente periodo sono da intendersi come anticipazioni erogate allo


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Stato alle Regioni in disavanzo a valere sugli ordinari finanziamenti del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, sono proporzionalmente ridotti i trasferimenti statali alla Regione per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza per gli esercizi dal 2008 al 2018.
1. 127. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 4 euro a ricetta, e con un limite di prescrizioni di tre pezzi per ogni ricetta.
1. 134. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte; in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 3 euro a ricetta, e con un limite di prescrizioni di tre pezzi per ogni ricetta.
1. 132. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 3 euro a ricetta.
1. 131. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 2 euro a confezione.
1. 133. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, introdurre il seguente: Nelle Regioni che accedono al riparto di cui al precedente periodo, sono automaticamente introdotte, in deroga all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, nella misura di 1 euro a confezione.
1. 130. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto periodo.
*1. 70. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e quinto periodo.
*1. 154. Giudice, Mazzaracchio.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e quinto periodo.
*1. 183. Cancrini, Sgobio, Napoletano.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e quinto periodo.
*1. 184. Zinzi.


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Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e quinto periodo.
*1. 187. Ulivi.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e quinto periodo.
*1. 189. Poretti.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto ed il quinto periodo.
*1. 192. D'Elpidio, Del Mese.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e quinto periodo.
*1. 196. Pignataro, D'Elpidio.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due mesi.
1. 71. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 72. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
*1. 73. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
*1. 188. Pignataro, D'Elpidio.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.
1. 74. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.
1. 75. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: intraprese o.
1. 76. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: o proseguite.
1. 77. Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: maturati nel periodo 2001-2005.
1. 78.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: maturati nel periodo 2001-2005 e non sottoposti a procedura transattiva.
1. 80.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: ed i pignoramenti eventualmente eseguiti fino alla fine del periodo.
1. 82.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: per i fini degli enti e le finalità di legge con le seguenti: per l'attuazione del piano di rientro di cui al comma 1, lettera a).
1. 83.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente: Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di


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rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede alla nomina di uno o più commissari ad acta deputati al risanamento e alla riorganizzazione delle diverse aree di spesa della sanità regionale.
1. 139.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente: Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede direttamente alla nomina di un commissario ad acta cui è deputato il compito di dare integrale attuazione al piano di rientro.
1. 138.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente: In caso di reiterati ritardi o inerzie delle Regione nell'estinzione dei debiti, il Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede direttamente alla nomina di un commissario ad acta.
1. 135.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente: Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, è disposto automaticamente il commissariamento della Regione fino a completa estinzione dei debiti.
1. 136.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente: Nel caso in cui dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo emerga un'inadempienza della Regione nel rispetto del piano di rientro, è disposto automaticamente il commissariamento della Regione per tutto il periodo di vigenza del piano.
1. 137.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente: Nel caso in cui, nei tre esercizi successivi al periodo di cui al comma 1, le regioni interessate dal presente decreto producano ulteriori disavanzi, il Ministero della salute, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, procede al commissariamento della Regione.
1. 186. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, introdurre il seguente: Nel caso in cui, nei tre esercizi successivi al periodo di cui al comma 1, le Regioni interessate dal presente decreto producano ulteriori disavanzi, i membri degli esecutivi delle Regioni inadempienti sono sanzionati con l'ineleggibilità a vita da qualsiasi carica pubblica.
1. 185. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai debiti già oggetto di procedure transattive con i creditori.
1. 81. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
* 1. 84.Garavaglia, Filippi, Montani.


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Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
1. 190.Poretti.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
* 1. 197.Pignataro, D'Elpidio.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: di regola.
1. 86.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino a: civile con le seguenti: interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
* 1. 191.Poretti.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino a: civile con le seguenti: gli interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
* 1. 195.Pignataro, D'Elpidio.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: gli interessi legali fino alla fine del periodo con le seguenti: gli interessi concordati tra le parti.
1. 88. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: che prevedano tassi di interesse inferiori.
1. 85.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: tassi di interesse inferiori con le seguenti: tassi di interesse superiori.
1. 87.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale con le seguenti: utilizzando esclusivamente fondi regionali a qualsiasi titolo stanziati.
1. 53.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: utilizzando esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale con le seguenti: utilizzando esclusivamente fondi regionali a questo destinati.
1. 52. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: esclusivamente i fondi statali e regionali destinati al Servizio sanitario regionale con le seguenti: in via prioritaria i fondi regionali destinati al Servizio sanitario regionale e, successivamente, gli altri fondi regionali disponibili a qualsiasi titolo stanziati.
1. 57.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: fondi statali.
1. 89.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili.
1. 90.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili con le seguenti: dando priorità al pagamento dei crediti dei fornitori di beni e servizi.
1. 54.Garavaglia, Filippi, Montani.


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Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: dando priorità al pagamento dei crediti privilegiati dei lavoratori dipendenti precari o stabili con le seguenti: dando priorità al pagamento dei crediti transatti.
1. 55.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: precari o.
1. 51.Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: È fatto obbligo alle Regioni interessate dal presente decreto di stipulare apposite convenzioni con primari istituti creditizi in virtù delle quali, e previa documentata certificazione dei crediti da parte delle aziende debitrici, è possibile l'anticipazione, a condizioni di mercato e con oneri a carico della parte creditrice, delle somme dovute alle aziende fornitirci.
1. 193.Iacomino, Ricci.

Al comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Le Regioni interessate dal presente decreto garantiscono il puntuale pagamento delle rate dei versamenti concordati nelle procedure transattive stipulate con i creditori.
1. 56.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire la parola: disciplinate con la seguente: intensificate.
1. 58.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole: disciplinate le con le seguenti: introdotte nuove.
1. 59.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , introducendo specifiche sanzioni in caso di inadempienza della Regione.
1. 60.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , garantendo l'integrale rispetto da parte della Regione degli impegni ivi assunti.
1. 61.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , al fine di garantire l'integrale soddisfazione delle pretese dei creditori.
1. 62.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , al fine di garantire la tempestiva soddisfazione delle pretese dei creditori.
1. 64.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 182. Garavaglia, Montani, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: «ai fabbisogni sanitari», sono introdotte le seguenti: «al rispetto dei vincoli di bilancio».
1. 65.Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,


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sono soppresse le seguenti parole: «alla capacità fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento».
1. 66. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono soppresse le seguenti parole: «ai fabbisogni sanitari».
1. 67. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: «Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 723, della presente legge è incrementata per la Regione inadempiente dal 10 al 30 per cento».
1. 68. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: «Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 723, della presente legge è incrementata per la regione inadempiente dal 10 al 50 per cento».
1. 69. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta di una percentuale pari al 20 per cento la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b).
1. 91. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta di una percentuale pari al 30 per cento la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b).
1. 92. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta di una percentuale pari al 50 per cento la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b).
1. 93. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2007, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b), fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di euro di cui al comma 3.
1. 94. Garavaglia, Filippi, Montani.


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Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per gli anni dal 2005 al 2009, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b), fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di euro di cui al comma 3.
1. 95. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A partire dal 2005, in sede di adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000, è proporzionalmente ridotta la quota di concorso alla solidarietà interregionale di cui al medesimo articolo 2, comma 4, lettera b), fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di euro di cui al comma 3.
1. 96. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A partire dal 2005, è sospeso il concorso alla solidarietà interregionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fino a completa restituzione alle Regioni delle somme di relativa spettanza calcolate sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000 a valere sui tre miliardi di curo di cui al comma 3.
1. 97. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: «Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento, nella misura del 50 per cento, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 50 per cento, con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale.
1. 98. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: «Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento integralmente attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo.
1. 99. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 28 dicembre 2006, n. 296, dopo il sesto periodo è introdotto il seguente: «Nell'ipotesi in cui, nel periodo di vigenza del piano di rientro di cui alla presente lettera, la regione interessata produca ulteriore disavanzo, si provvede alla copertura del maggiore sfondamento, nella misura del 70 per cento, attraverso una riduzione automatica dei trasferimenti


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statali alla regione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nell'anno d'imposta dell'esercizio successivo e, nella misura del restante 30 per cento, con un incremento proporzionale dei ticket vigenti a livello regionale.
1. 100. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 101. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura non superiore al 5 per cento della quota capitaria.
1. 102. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura non superiore al 7 per cento della quota capitaria.
1. 103. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura non superiore al 10 per cento della quota capitaria.
1. 104. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In caso di inadempimento totale o parziale, da parte della Regione, nel rispetto degli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario concordati con il Governo, si applica la progressiva riduzione dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura non superiore al 12 per cento della quota capitaria.
1. 105. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nelle Regioni che accedono al riparto dei 3.000 milioni di euro di cui al precedente comma sono intensificate le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 106. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nelle Regioni che accedono al riparto dei 3.000 milioni di euro di cui al precedente comma sono intensificate le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, attraverso la ridefinizione degli


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indicatori funzionali alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio di cui al medesimo articolo 9, comma 2, lettera a).
1. 107. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nelle Regioni interessate da maggiori disavanzi di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 28 dicembre 2006 n. 296, sono intensificate le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, attraverso la ridefinizione degli indicatori funzionali alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio di cui al medesimo articolo 9, comma 2, lettera a).
1. 108. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è soppresso il Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 109. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per il periodo di imposta di cui al comma 2, è sospeso il funzionamento del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 110. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: «ai fabbisogni sanitari» sono introdotte le seguenti: «al livello di autofinanziamento regionale della spesa sanitaria».
1. 111. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: «ai fabbisogni sanitari» sono introdotte le seguenti: «al livello di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria».
1. 112. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sopprimere il comma 4.
1. 7. Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del settanta per cento all'erario entro l'anno 2010, mediante la riduzione per le regioni beneficiarie dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 142. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del cinquanta per cento all'erario entro l'anno 2010 mediante la riduzione per le regioni beneficiarie dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 141. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del cinquanta per cento all'erario entro 5 anni mediante la riduzione per le regioni beneficiarie dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. La riduzione dell'aliquota della compartecipazione


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all'IVA delle Regioni interessate è determinata per ciascun anno in sede di approvazione della legge finanziaria.
1. 143. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disponibilità finanziarie ripartite alle regioni ai sensi del comma 3 devono essere restituite nella misura del cinquanta per cento all'erario entro 5 anni mediante la riduzione per le regioni beneficiarie dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
1. 140. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità.
1. 144. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni in disavanzo sanitario si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità.
1. 145. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni in disavanzo sanitario si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità, già a decorrere dal secondo semestre dell'anno finanziario 2007.
1. 147. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla regione Lazio si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità.
1. 146. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni Lazio e Campania si applicano prioritariamente le disposizioni di cui al comma 665 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alla sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità, già a decorrere dal secondo semestre dell'anno finanziario 2007.
1. 148. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni Lazio e Campania per il triennio 2007-2009 si applica l'aliquota della compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in misura ridotta del cinquanta per cento, a titolo di parziale rimborso all'erario delle somme di cui al comma 3.
1. 149. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non si applicano le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009.
1. 165. Garavaglia, Montani, Filippi.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non si applicano le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2008.
1. 166. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e 2009.
1. 167. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1 per cento per l'anno 2009.
1. 168. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 0,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1,5 per cento per l'anno 2009.
1. 169. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 le percentuali di incremento delle spese finali di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura dello 1,5 per cento per l'anno 2008 e dell'1,8 per cento per l'anno 2009.
1. 170. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non competono quote di risorse del «Fondo perequativo nazionale» di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni.
1. 171. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 non possono usufruire delle quote di risorse del «Fondo perequativo nazionale» di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni.
1. 172. Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni destinatarie delle somme di cui al comma 3 devono trasmettere mensilmente le informazioni di cui al comma 666 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 174. Garavaglia, Montani, Filippi.

ART. 1-bis.

Sopprimerlo.
*1-bis. 1. Ulivi.

Sopprimerlo.
*1-bis. 2. Garavaglia, Filippi, Montani.


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Sopprimerlo.
*1-bis. 32.Lucchese, Capitanio Santolini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le Regioni che saranno destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge debbono aver adottato tutti gli atti previsti dalle normative vigenti in tema di contenimento della spesa per accedere ai fondi di ripiano. In particolare debbono aver applicato la normativa nazionale e gli atti di intesa della Conferenza Stato-Regioni vigenti in materia di controllo della spesa sanitaria per l'assunzione del personale, per l'acquisto di beni e servizi sanitari, per il conferimento di incarichi di consulenza nelle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora le Regioni destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge risultassero inadempienti alle previsioni di cui al precedente comma, i finanziamenti previsti vengono ripartiti alle altre Regioni con criteri da stabilire negli atti di intesa della Conferenza Stato-Regioni.
1-bis. 3.Ulivi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1o aprile 2007, il ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, si applica limitatamente alle Regioni interessate da maggiori disavanzi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1, comma 796. Alle Regioni ove si applica la soppressione del ticket sono attribuite risorse equivalenti, da erogarsi con il medesimo decreto di riparto di cui al comma 3.
2. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, a valere sullo stanziamento di cui al comma 3, un'ulteriore spesa fino ad un massimo di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1-bis. 7.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1o aprile 2007, il ticket sulle prescrizioni di specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796 della legge 28 dicembre 2006, n. 296, si applica limitatamente alle Regioni interessate da maggiori disavanzi che accedono al riparto delle risorse di cui al presente decreto legge. Alle Regioni ove si applica la soppressione del ticket sono attribuite risorse equivalenti, da erogarsi con il medesimo decreto di riparto di cui al comma 3.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, a valere sullo stanziamento di cui al comma 3, un'ulteriore spesa fino ad un massimo di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1-bis. 8.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1o aprile 2007, è soppresso il ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796, della legge 28 dicembre 2006, n. 296.
2. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, a valere sullo stanziamento di cui al comma 3, l'ulteriore spesa


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di 811 milioni di euro per il 2007, 834 milioni di euro per il 2008 e 834 milioni di euro per il 2009.
1-bis. 9.Garavaglia, Filippi, Fugatti, Montani.

Sostituirlo con il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 796, lettera p), il primo periodo è soppresso;
b) al comma 507, primo periodo, le parole: «4.572 milioni», «5.031 milioni», e «4.922 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «5.383 milioni», «5.865 milioni» e «5.756 milioni».
1-bis. 19.Garavaglia, Montani, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 1.
1-bis. 4.Garavaglia, Filippi, Montani.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
All'articolo 1, comma 796 , lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «811 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «461 milioni».

Conseguentemente:
al secondo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: Per le finalità indicate dall'articolo 1, comma 796 , lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla presente legge;
al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: È abrogato l'articolo 6-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
1-bis. 30.Giudice.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente aumento da 4.572 milioni a 5.083 milioni per l'anno 2007 degli accantonamenti resi indisponibili di cui al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1-bis. 500. 9. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 963 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007;
b) quanto a 381 milioni di euro mediante l'aumento da 4.572 milioni a 4.953 milioni per l'anno 2007 degli accantonamenti resi indisponibili di cui al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1-bis. 500. 10. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 130 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro; alla lettera b), sostituire le parole: 381 milioni di euro con le seguenti: 411 milioni di euro e dopo le parole: per essere riassegnate inserire le seguenti: , in deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,.
0. 1-bis. 500. 1.Misiani.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 80 milioni.


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Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 50 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati) per l'anno 2007.
0. 1-bis. 500. 4. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 30 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati) per l'anno 2007.
0. 1-bis. 500. 2. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 110 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 20 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati) per l'anno 2007.
0. 1-bis. 500. 3. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) quanto a 381 milioni di euro mediante l'aumento da 4.572 milioni a 4.953 milioni per l'anno 2007 degli accantonamenti resi indisponibili di cui al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1-bis. 500. 5. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera b), sostituire le parole 381 milioni con le seguenti: 181 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 200 milioni di euro mediante l'aumento da 4.572 milioni a 4.772 milioni per l'anno 2007 degli accantonamenti resi indisponibili di cui al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1-bis. 500. 6. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 381 milioni con le seguenti: 231 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 150 milioni di euro mediante l'aumento da 4.572 milioni a 4.722 milioni per l'anno 2007 degli accantonamenti resi indisponibili di cui al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 1-bis. 500. 7. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 381 milioni con le seguenti: 331 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 963 di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007.
0. 1-bis. 500. 11. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.


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All'emendamento 1-bis.500 dei Relatori, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 381 milioni con le seguenti: 346 milioni.

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) quanto a 30 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati) per l'anno 2007;
b-ter) quanto a 5 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046 (Fondo per la rottamazione dei traghetti), per l'anno 2007.
0. 1-bis. 500. 8. Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 461 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro; le parole: 350 milioni di euro con le seguenti: 511 milioni di euro e le parole da: è rideterminata fino alla fine del comma con le seguenti: è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 381 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 500. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: 461 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro; le parole: 350 milioni di euro con le seguenti: 511 milioni di euro e le parole da: è rideterminata fino alla fine del comma con le seguenti: è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 31 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come rideterminata dalla tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 10.Ricci, Smeriglio, Iacomino.


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Al comma 1 , sostituire le parole: 461 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro; le parole: 350 milioni di euro con le seguenti: 511 milioni di euro e le parole da: è rideterminata fino alla fine del comma con le seguenti: è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come rideterminata dalla tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) quanto a 350 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 37.Ricci, Smeriglio, Iacomino.

Al comma 1, sostituire la parola: 461 con la seguente: 311 e la parola: 350 con la seguente: 500. Al terzo periodo, sostituire le parole da: è rideterminata fino alla fine del comma con le seguenti: è abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e foro al 31 dicembre 2007.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, nel titolo del decreto aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per l'abolizione della quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
1-bis. 6.Caruso, Dioguardi, Smeriglio.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle lettere p) e p-bis), le parole «0 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 euro».
1-bis. 29.Giudice.

Al comma 1, sostituire la parola: rideterminata con la seguente: abolita e sopprimere le seguenti parole: da 10 euro a 3,5 euro.
1-bis. 25.Raiti, Ossorio.

Sopprimere il comma 2.
1-bis. 5.Garavaglia, Filippi, Montani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale.
1-bis. 27.Giudice, Verro, Di Virgilio, Mazzaracchio.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminata dalla tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 80 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come rideterminata dalla tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.266;
d) quanto a 60 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-bis. 28.Giudice, Verro, Di Virgilio, Mazzaracchio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, per gli importi di seguito indicati:
a) quanto a 150 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alla autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale;
b) quanto a 200 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.
1-bis. 24.Sgobio, Cancrini, Napoletano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti variazioni:
a) al comma 507, primo periodo, le parole: «4.572 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.882 milioni»;
b) al comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati) sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: 0 milioni».
1-bis. 17.Garavaglia, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 507, primo periodo, le parole «4.572 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.922 milioni».
1-bis. 16.Garavaglia, Montani, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
1) per una quota pari a 140 milioni di euro mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli importi di seguito indicati:


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a) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), per 100 milioni;
b) legge 1978, n. 468, Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente), per 10 milioni;
c) decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, (Finanziamento Agenzie fiscali), per 2 milioni;
d) decreto legislativo n. 303 del 1999 (Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri), per 8 milioni;
e) legge n. 243 del 1991, (Università non statali), per 15 milioni;
f) decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 2, comma 1 (Agenzia Industrie Difesa), per 2 milioni;
g) regio decreto n. 263 del 1928, articolo 17, comma 1 (Difesa, Spese generali di funzionamento), per 3 milioni;
2) con una riduzione pari a 15 milioni di euro degli stanziamenti di cui al comma 635 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3) per 30 milioni di euro, si provvede apportando all'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la seguente modifica: le parole «sono ridotti del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti dei 20 per cento»;
4) per 165 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 38.Zanella, Pellegrino, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
1) per una quota pari a 140 milioni di euro mediante riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli importi di seguito indicati:
a) legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), per 100 milioni;
b) legge 1978, n. 468, Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente), per 10 milioni;
c) decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Finanziamento Agenzie fiscali), per 2 milioni;
d) decreto legislativo n. 303 del 1999 (Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri), per 8 milioni;
e) legge 243 del 1991 (Università non statali), per 15 milioni;
f) decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 2, comma 1 (Agenzia Industrie Difesa), per 2 milioni;
g) regio decreto n. 263 del 1928, articolo 17, comma 1, Difesa, Spese generali di funzionamento (cap. 1253) per 3 milioni;
2) con una riduzione pari a 15 milioni di euro degli stanziamenti di cui al comma 635, articolo 1 (scuole non statali), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3) per 30 milioni di euro, si provvede apportando all'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la seguente modifica: le parole «sono ridotti del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti dei 20 per cento»;
4) per 165 milioni di euro mediante corrispondente riduzione nello Stato di


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previsione del Ministero della difesa delle dotazioni concernenti spese per consumi intermedi.
1-bis. 39.Zanella, Pellegrino, Bonelli, Balducci, Boato, Cassola, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Camillo Piazza, Poletti, Trepiccione.

Al comma 2, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:
b) legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati), per 40 milioni. Al comma 507, primo periodo del medesimo articolo, le parole: «4.572 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.642 milioni».
1-bis. 18.Garavaglia, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 963, le parole: «75 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».
1-bis. 34.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 507, primo periodo, le parole: «4.572 milioni», «5.031 milioni», e «4.922 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «4.602 milioni», «5.061 milioni» e «4.952 milioni».
1-bis. 20.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 963, le parole: 75 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».
1-bis. 33.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 1250 (Fondo per la famiglia) con le seguenti: comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).
1-bis. 12.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente:
Dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati), per 20 milioni.
d-ter) legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1046 (Fondo per la rottamazione dei traghetti), per 5 milioni.
1-bis. 15.Garavaglia, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sopprimere le lettera d) ed e).

Conseguentemente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 963, le parole: «75 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni».
1-bis. 35.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 1264 (Fondo per le non autosufficienze) con le seguenti: comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati).
1-bis. 11.Garavaglia, Filippi, Montani, Fugatti.


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Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente:
Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati), per 20 milioni.
1-bis. 14.Garavaglia, Montani, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1267 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati), per 30 milioni;
1-bis. 21.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 507, primo periodo, le parole: «4.572 milioni», «5.031 milioni» e «4.922 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «4.672 milioni», «5.131 milioni» e «5.022 milioni».
1-bis. 22.Garavaglia, Montani, Filippi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente:
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 507, primo periodo, le parole: «4.572 milioni», «5.031 milioni» e «4.922 milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «4.632 milioni», «5.091 milioni» e «4.982 milioni».
1-bis. 23.Garavaglia, Montani, Filippi.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire i seguenti:

Art. 1-ter.

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, con la presente legge si intende:
a) promuovere l'adeguamento strutturale del SSN alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;
e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.


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Art. 1-quater.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 è autorizzata la spesa di 2.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.
3. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.
4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450.

Art. 1-quinquies.

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra le Regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con l'atto di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione del progetto a livello regionale ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese nell'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 1-sexies.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e sociosanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche o degenerative progressive a cure domiciliari palliative integrate.
2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.
3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.
4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali


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nei programmi di cure domiciliaci palliative, le Regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente.

Art. 1-septies.

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Perla prescrizione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, in tal caso, ai fini della prescrizione, devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta per il discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
2. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico, nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del testo unico medesimo, dopo la sostanza: «denominazione comune: Delorazepam» sono inserite le seguenti sostanze: «denominazione comune: Delta - 8 - tetraidrocannabinolo (THC)» e «denominazione comune: Delta-9tetraidrocannabinolo (THC); denominazione chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10o - tetraidro6,6,9 - trimetil - 3 - pentil - 6H - dibenzo[b,d]piran - 1 - olo».

Art. 1-octies.

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.
2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domicilari integrate di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 1-nonies.

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.
2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida «Ospedale senza dolore», attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi.


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Art. 1-decies.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente diminuzione, per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la parte relativa ai 5 milioni finalizzati alle iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute, e per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto legge con il seguente: Disposizioni urgenti per il ripiano dei disavanzi pregressi nel settore sanitario e altri interventi di assoluta necessità ed urgenza.
1-bis. 01.Garavaglia, Filippi, Montani.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

Art. 1-ter.

1. Le Regioni che saranno destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge debbono aver adottato tutti gli atti previsti dalle normative vigenti in tema di contenimento della spesa per accedere ai fondi di ripiano. In particolare debbono aver applicato la normativa nazionale e gli atti di intesa della Conferenza Stato-Regioni vigenti in materia di controllo della spesa sanitaria per l'assunzione del personale, per l'acquisto di beni e servizi sanitari, per il conferimento di incarichi di consulenza nelle strutture sanitarie del SSN.
2. Qualora le Regioni destinatarie del finanziamento di cui alla presente legge risultassero inadempienti alle previsioni di cui al precedente comma, i finanziamenti previsti vengono ripartiti alle altre Regioni con criteri da stabilire negli atti di intesa della Conferenza Stato-Regioni.
1-bis. 02.Ulivi.


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ALLEGATO 2

DL 23/2007: Ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (C. 2534 Governo, approvato dal Senato).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

A. DISAVANZI NEL SETTORE SANITARIO PERIODO 2001-2005

1. I disavanzi delle singole regioni nel settore sanitario sono annualmente riportati nella Relazione generale sulla situazione economica nel paese (RGSEP) come mero raffronto fra il livello di finanziamento deliberato dal CIPE (finanziamento programmato) e la spesa effettiva registrata per ASL e AO.
2. Invero, tali dati non tengono conto, rispetto alle risultanze prese in considerazione dal Tavolo di verifica degli adempimenti, sul versante della spesa, dei disavanzi degli IRCCS e dei Policlinici Universitari, né, sul versante delle entrate, di tutte le misure di copertura predisposte dalle regioni mediante l'utilizzo di risorse di bilancio proprie ulteriori rispetto al finanziamento statale. Pertanto tra le risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti e la RGSEP non vi è coincidenza.
3. Con riferimento quindi alle risultanze del Tavolo di verifica degli adempimenti, dal 2001 al 2004 nella seguente tabella sono elencate le regioni inadempienti e le motivazioni di tale inadempienza (parziale o totale mancata copertura del disavanzo o inadempimenti diversi dalla mancata copertura quali, ad esempio, inadempienze rispetto agli obblighi informativi o sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza). Ovviamente le altre regioni non indicate nella seguente tabella non presentano profili di criticità in ordine ai disavanzi e all'indebitamento correlato.

Periodo 2001-2004
 2001 2002 2003 2004 Somma disavanzi parzialmente/totalmente non coperti 2001-2004 (mln di euro)
Piemonte   disavanzo non coperto 662
Liguria   disavanzo non coperto 310
Lazio   disavanzo non coperto 2.048
Abruzzodisavanzo non coperto disavanzo non coperto disavanzo non coperto disavanzo non coperto 523
Molisedisavanzo non coperto disavanzo non coperto altri motivi disavanzo non coperto 126
Campaniadisavanzo non coperto   disavanzo non coperto 2.144
Calabriaaltri motivi     
Sicilia   disavanzo non coperto 777
Sardegnaaltri motivi     


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4. Per l'anno 2005 l'istruttoria complessiva relativa a tutti gli adempimenti regionali è ancora in corso. Invece, con riferimento alla procedura di diffida relativa alla disavanzo non coperto dei medesimo anno 2005, prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004, l'istruttoria si è completata con le risultanze riassunte nell'allegata tabella (cfr. Allegato A).
5. Nel dettaglio della Tabella Allegato A, nella colonna (1) è riportato il totale del finanziamento di ciascuna regione. Tale finanziamento, comprende tutte le somme di competenza delle regioni nell'anno 2005: fabbisogno indistinto, mobilità sanitaria, entrate proprie cristallizzate dell'anno 2001 riportate nel riparto CIPE in conformità agli accordi stipulati con le regioni, finanziamenti vincolati. L'importo complessivo 87.576 milioni di euro è coerente con il valore riportato nella legge finanziaria per l'anno 2005 (articolo 1, comma 164), pari a 88.195 milioni di euro, nel senso che la differenza, circa 620 milioni di euro, riguarda somme che non vengono erogate alle regioni, ma ad altri enti (Croce Rossa, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Istituti zooproflattici eccetera). Nella colonna (2) è riportato il valore di spesa di pre-consuntivo dell'anno 2005, desumibile dai modelli di conto economico che le regioni inviano trimestralmente al sistema informativo del Ministero della salute (SIS). Nella colonna (3) è calcolato lo scostamento come differenza tra spesa e finanziamento. Tale scostamento è rideterminato tenendo conto delle maggiori o minori entrate proprie effettive rispetto a quelle cristallizzate nel 2001 (cfr. colonne (4) e (6)). Nelle successive colonne (7), (8), (9), (10) e (11) sono riportate le coperture eventualmente adottate dalle regioni: utilizzo delle somme disposte dallo Stato a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi pregressi1 (tali somme

1. Il concorso statale ai ripiano dei disavanzi è stato previsto per un importo pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2001-2002-2003 dall'articolo 1, comma 164, legge 311/2004, e per un ulteriore importo, sempre pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2002-2003-2004, dall'articolo 1, comma 279, della legge 266/2005. Il dettaglio del riparto è illustrato nella tabella inglobata al punto C. della presente nota.
sono state utilizzate a copertura dell'anno 2005, solo per la quota eccedente limitatamente alle Regioni che hanno dato copertura integrale ai disavanzi 2004 e precedenti [cfr. Verbale Tavolo - Allegato B]), misure fiscali, risorse di bilancio. Nella colonna (12), infine, è riportato il disavanzo residuo da coprire che ha determinato, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'invio della lettera di diffida alle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto.
6. Successivamente alla lettera di diffida, hanno provveduto ad adottare le necessarie misure di copertura entro il 30 aprile, ovvero i Presidenti in qualità di commissario ad acta entro il 31 maggio, le regioni Basilicata, Piemonte e Veneto.
7. Pertanto, il presupposto dell'inadempienza cui consegue l'incremento automatico delle aliquote fiscali si è realizzato per le seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Liguria e Sicilia.
8. Successivamente, la Liguria, si è avvalsa della deroga legislativa (decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 34) che ha previsto la possibilità di attivare ulteriori misure di copertura entro il 30 giugno 2006, purché l'effetto finanziario delle stesse si concretizzasse comunque nel corso dell'anno 2006. Pertanto, l'incremento massimo delle aliquote fiscali nella regione è stato superato.
9. Le Regioni Piemonte e Liguria hanno provveduto, con misure a carattere pluriennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 296/2006, alla copertura dei debiti cumulati fino al 31 dicembre 2005 con risorse proprie.

B. DEBITI NEL SETTORE SANITARIO NEL PERIODO 2001-2005

1. In sintesi, con riferimento quindi alle regioni inadempienti per la mancata copertura per il periodo 2001-2004, che non hanno provveduto alla copertura per l'anno 2005, con conseguente attivazione dell'automatismo fiscale (per la Regione Liguria, come già detto, è intervenuta


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specifica deroga), e che sono interessate dagli Accordi con lo Stato per i Piani di rientro dai deficit strutturali, si rappresenta il livello cumulato dei disavanzi dal 2001 al 2005 (colonna 1). Per il 2005 il dato considerato è quello di consuntivo, più alto rispetto ai dati di preconsuntivo sulla base dei quali sono state avviate le procedure di cui al comma 174 della legge 311/2004.

REGIONE disavanzi originari fra spesa corrente e livello di finanziamento 2001-2005 coperture da bilanci regionali coperture da concorso statale per ripiano disavanzi disavanzo non coperto 2001-2005
 (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3)
LIGURIA-683.369
357.266
95.959
-230.144
LAZIO-6.482.047
1.698.675
517.838
-4.265.534
ABRUZZO-795.582
0
50.756
-744.826
MOLISE-305.851
20.474
13.454
-271.924
CAMPANIA-4.972.459
1.311.000
562.698
-3.098.760
SICILIA-2.552.108
1.066.036
188.317
-1.297.754

2. Il livello massimo atteso del debito cumulato verso fornitori ed altri negli stessi anni (colonna 6), è più alto del livello dei disavanzi (colonna 4), in quanto ingloba il valore dei mancati pagamenti dell'integrazione del finanziamento da parte dello Stato, in fruizione delle inadempienze regionali (colonna 5).

REGIONE disavanzo non coperto 2001-2005 somme ancora da erogare da parte dello Stato debito atteso 2001-2005
 (4) (5) (6)=(5)-(4)
LIGURIA-230.144
326.779
556.924
LAZIO-4.265.534
1.833.826
6.099.360
ABRUZZO-744.826
692.758
1.437.584
MOLISE-271.924
83.406
355.330
CAMPANIA-3.098.760
2.794.000
5.892.760
SICILIA-1.297.754
622.577
1.920.331

3. Invero, in fase di istruttoria per la predisposizione dei Piani di rientro per le Regioni Lazio e Campania sono emersi livelli di debito verso fornitori ed altri più alti rispetto ai livelli massimi attesi, pari rispettivamente a 9.900 milioni contro i circa 6.100 attesi e a 6.900 contro i circa 5.900 attesi. Conseguentemente negli Accordi sottoscritti il Ministero dell'economia ha preteso per le due regioni:
l'obbligo dei supporto di un advisor contabile indicato dal Ministero dell'economia


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per la determinazione definitiva del debito pregresso;
l'obbligo del supporto di un advisor indicato dal Ministero dell'economia per la consulenza tecnico-finanziaria in merito alle operazioni finanziarie indicate nel piano.

Nella fase istruttoria dei piani è emerso che nelle due regioni era instaurato un meccanismo di pagamento in virtù del quale, a valere sulle risorse correnti, le stesse procedevano alla copertura sia dei debiti pregressi verso fornitori, che degli oneri ulteriori verso istituti di credito nei casi di operazioni finanziarie di approvvigionamento. In altri termini le risorse correnti degli esercizi 2001 e seguenti sarebbero state impiegate anche per il pagamento di debiti relativi a periodi precedenti il 2001.
Al riguardo, per evitate il perpetuarsi di tale meccanismo per il quale le regioni mantenevano sistematicamente un elevato stock di debito, strutturalmente crescente nel tempo, gli accordi e i piani di rientro hanno previsto, al fine di ricondurre anche la gestione finanziaria all'equilibrio, l'esclusione tassativa dell'utilizzo di risorse correnti per la copertura del debito pregresso, compreso quello eventualmente formatosi nell'anno 2006 (articolo 1, comma 4 di ogni accordo sottoscritto). Anche in ciò le Regioni saranno supportate dal predetto advisor contabile.

C. SOMME GIÀ EROGATE A TITOLO DI RIPIANO DISAVANZI

1. Con riferimento al concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi pregressi trattasi di un importo pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2001-2002-2003 previsti dall'articolo 1, comma 164, legge 311/2004, (di cui 50 finalizzati al ripiano dei disavanzi della Regione Lazio derivanti dal finanziamento del «Bambino Gesù» e 550 destinati al ripiano dei disavanzi degli IRCCS e dei Policlinici) e di un ulteriore importo, sempre pari a 2.000 milioni di euro per gli anni 2002-2003-2304, previsto dall'articolo 1, comma 279, della legge 266/2005 (tali somme sono state utilizzate a copertura dell'anno 2005, solo per la quota eccedente rispetto a quella già utilizzata per la copertura degli anni precedenti).
2. Nella tabella seguente è riportata l'attribuzione alle regioni, segnalandosi che la quota dei 550 milioni destinata agli IRCCS e Policlinici non è ancora stata integralmente ripartita tra le regioni.

REGIONE Ripiano disavanzi articolo 1, comma 164, legge 311/2004 Ripiano disavanzi articolo 1, comma 164, legge 311/2004 - somma da destinare ad IRCCS e Policlinici universitari Ripiano disavanzi articolo 1, comma 279, legge 266/2005
PIEMONTE58.898
 229.752
VAL D'AOSTA   
LOMBARDIA117.380
79.910
281.021
PR.A.BOLZANO   
PR.A.TRENTO   
VENETO76.046
 134.401
FRIULI V.G.    
LIGURIA54.005
41.954
 
EMILIA ROM. 58.336
7.807
343.298


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REGIONE Ripiano disavanzi articolo 1, comma 164, legge 311/2004 Ripiano disavanzi articolo 1, comma 164, legge 311/2004 - somma da destinare ad IRCCS e Policlinici universitari Ripiano disavanzi articolo 1, comma 279, legge 266/2005
TOSCANA43.470
1.462
202.823
UMBRIA11.209
 52.901
MARCHE20.690
6.154
63.292
LAZIO237.901
81.936
148.001
ABRUZZO17.991
 32.765
MOLISE5.026
 8.428
CAMPANIA337.755
124.186
100.758
PUGLIA131.173
17.795
117.771
BASILICATA14.467
 38.825
CALABRIA82.621
1.943
121.746
SICILIA107.450
5.712
75.156
SARDEGNA27.581
4.437
49.063
Totale1.400.000
373.297
2.000.000


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Tavolo di verifica delle Certificazioni trimestrali prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per l'anno 2005 ai fini dell'attivazione della procedura di diffida alle regioni ad adottare le misure di copertura dei disavanzi di gestione del settore sanitario registrati nell'anno 2005.

1. L'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) prevede che, per l'esercizio 2005, qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre, si registri nel settore sanitario un disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati in corso d'anno i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri diffidi le regioni interessate a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. La predetta norma prevede altresì che, qualora la regione non adempia entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta, approvi il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, ai fini di determinare il disavanzo di gestione e adotti i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.
3. L'articolo 1 comma 277 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha integrato la previsione del suddetto comma 174, prevedendo che qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal Presidente della regione, in qualità di Commissario ad acta, entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Per le predette finalità:
si sono svolte riunioni nei giorni 13 marzo, 24 marzo e 4 aprile 2006 con la partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni centrali (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute), della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle regioni, del Coordinamento interregionale per il settore sanità: Toscana e Campania, del Coordinamento interregionale per gli aspetti finanziari: Lombardia;
sono state incontrate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

5. Durante le riunioni del 13 e 24 marzo 2006 sono state esaminate con le regioni i risultati di gestione relativi all'esercizio 2005 e le misure di copertura poste in essere dalla regioni con disavanzi. Sono state considerate idonee come mezzo di copertura le eccedenze dei ripiani disavanzi pregressi limitatamente alle regioni che hanno dato copertura integrale ai disavanzi 2004 e precedenti.
6. La riunione del 4 aprile è stata convocata a seguito della ricezione della nota con la quale il Coordinamento delle regioni ha comunicato i nuovi importi proposti dalle regioni sul tema della compensazione della mobilità interregionale per l'anno 2005. In base a tale nota infatti, il risultato di gestione è valutato a partire dalle risultanze contabili del modello CE IV trimestre 2005 e della delibera CIPE per l'anno 2005 sulla base dei dati di mobilità contenuti nel riparto di cui all'Intesa sulle disponibilità finanziarie del


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SSN per l'anno 2006 espressa il 28 marzo 2006, comprendente le entrate proprie, quantificate nella misura corrispondente all'importo considerato nella determinazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2001, integrate con le entrate proprie regionali rilevate dal SIS attraverso il medesimo modello CE.
7. Si riporta di seguito il dettaglio delle risultanze regionali.

Regione Abruzzo:
Risultato di gestione: -197,994 milioni di euro.
Mezzi di copertura: la regione non ha adottato alcuna misura di copertura.

Regione Basilicata:
Risultato di gestione: -32,230 milioni di euro.
Mezzi di copertura:
-21,25 milioni di euro risorse bilancio regionale 2005;
- 2,115 milioni di euro quote eccedenti ripiano disavanzi pregressi.
Disavanzo non coperto: 8,865 milioni di euro.

Regione Calabria:
Risultato di gestione: -53,442 milioni di euro;
Mezzi di copertura:
46,481 milioni di euro di misure fiscali in bilancio 2005;
17,109 milioni di euro quote eccedenti ripiano disavanzi pregressi.

Regione Campania:
Risultato di gestione: -1.502,181 milioni di euro;
Mezzi di copertura:
170 milioni di euro misure fiscali;
200 milioni di euro risorse bilancio regionale 2005;
Disavanzo non coperto: 1132,181 milioni di euro.

Regione Emilia Romagna:
Risultato di gestione: -94,059 milioni di euro
Mezzi di copertura: 95 milioni di euro risorse bilancio regionale 2005.

Regione Lazio:
Risultato di gestione: -1.800,000 milioni di euro, ricomprendente stime dei disavanzi IRCCS e Policlinici.
Mezzi di copertura: la regione non ha adottato alcuna misura di copertura.

Regione Liguria:
Risultato di gestione: -252,716 milioni di euro;
Mezzi di copertura: la regione non ha adottato alcuna misura di copertura.

Regione Lombardia:
Risultato di gestione: -193,673 milioni di euro
Mezzi di copertura:
117,380 milioni di euro quote eccedenti ripiano disavanzi pregressi.
76,293 milioni di euro misure fiscali.

Regione Marche:
Risultato di gestione: 16,339 milioni di euro
Mezzi di copertura: 25,039 milioni di euro misure fiscali.

Regione Molise:
Risultato di gestione: -79,650 milioni di euro.
Mezzi di copertura: la regione non ha adottato alcuna misura di copertura.


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Regione Piemonte:
Risultato di gestione: -316,494 milioni di euro;
Mezzi di copertura: 100 milioni di euro risorse bilancio regionale 2005.
Disavanzo non coperto: 216,494 milioni di euro.

Regione Puglia:
Risultato di gestione: -165,712 milioni di euro.
Mezzi di copertura:
155,712 milioni di euro quote eccedenti ripiano disavanzi pregressi.
10,000 milioni di euro risorse bilancio regionale 2005.

Regione Sardegna:
Risultato di gestione: -255,430 milioni di euro.
Mezzi di copertura:
200,000 milioni di euro risorse bilancio regionale 2005.
70,476 milioni di euro quote eccedenti ripiano disavanzi pregressi.

Regione Sicilia:
Risultato di gestione: -625,928 milioni di euro.
Mezzi di copertura: DGR 450/2005 con la quale si stabilisce: che si provvede alla copertura finanziaria del fabbisogno sanitario mediante l'utilizzo delle somme rivenienti dall'attualizzazione delle entrate derivanti dalla definizione del contenzioso con lo Stato sulle spettanze delle imposte sulle assicurazioni. In tali termini, trattasi di misura inidonea in quanto conseguente da operazioni di indebitamento:

Regione Toscana:
Risultato di gestione: +18,444 milioni di euro.

Regione Umbria:
Risultato di gestione: +6.637 milioni di euro.

Regione Veneto:
Risultato di gestione: -377,908 milioni di euro;
Mezzi di copertura:
210,447 milioni di euro quote eccedenti ripiano disavanzi pregressi.
110,801 milioni di euro risorse bilancio regionale 2005.
Disavanzo non coperto: 56,660 milioni di euro.