XI Commissione - Giovedì 3 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (testo unificato C. 24 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DALL'ONOREVOLE BALDELLI

La XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 24 e abbinate, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»;
premesso che è oramai pacifico che i movimenti migratori sono un dato incontrovertibile del mondo moderno e globalizzato e che, essendo impensabile tentare di reprimerli o di contrastarli, l'unica via per assicurare la coesistenza pacifica delle diverse etnie che risiedono su un medesimo territorio sia l'integrazione;
rilevato altresì che in esito al Consiglio europeo di Tampere che ha espressamente invitato a definire una politica più energica in materia d'integrazione, l'Unione europea si è dotata di una serie di strumenti che consentono di facilitare l'integrazione e tra questi rientra lo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo;
considerato che secondo la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo gli Stati membri devono riconoscere lo status di residente di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel loro territorio e che, al fine di ottenere lo status di residente di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo deve comprovare di disporre, per sé e per la propria famiglia (se essa è a suo carico), di risorse stabili e sufficienti per provvedere alle sue esigenze senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro, di un'assicurazione contro le malattie; gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi soddisfino alcune condizioni supplementari di integrazione (come una sufficiente padronanza della lingua nazionale dello Stato membro in questione) e possono negare lo status per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica;
considerato altresì che, una volta acquisito lo status di residente di lungo periodo, gli interessati godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda: l'accesso ad un'attività lavorativa subordinata o autonoma e le condizioni di assunzione e lavoro (riposo settimanale, norme igieniche, ferie annuali, stipendio, condizioni di licenziamento); l'istruzione e la formazione professionale, il riconoscimento di diplomi e borse di studio; la protezione sociale (assegni familiari, pensioni...) e l'assistenza medica; l'assistenza sociale (reddito minimo, pensioni minime, assistenza medica gratuita); le agevolazioni sociali e fiscali e l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico; la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro; il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato;
ritenuto alla luce dei precedenti capoversi, che la previsione di diminuzione per l'immigrato, dagli attuali dieci a soli


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cinque anni, del periodo di permanenza legale sul territorio dello Stato ai fini dell'acquisto della cittadinanza è una forzatura ideologica contraria alle linee-guida dettate in ambito comunitario visto che, decorso lo stesso periodo, in Italia si potrebbe concedere, secondo il testo in esame, l'acquisto della cittadinanza laddove le istituzioni comunitarie individuano una sorta di limbo giuridico tra lo status di cittadino e quello di immigrato: lo status di immigrato di lungo periodo che ha gli stessi diritti di un cittadino comunitario in materia di lavoro;

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PARERE CONTRARIO


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ALLEGATO 2

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni (C. 506).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminata la proposta di legge C: 506, così come risultante dagli emendamenti approvati, recante l'istituzione a Foggia di una sezione staccata della Corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della Corte di assise di appello di Bari e del Tribunale per i minorenni;
considerato che l'articolo 5 della proposta di legge demanda ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di stabilire le piante organiche della sezione distaccata della Corte di appello, della sezione distaccata della Corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Foggia, previa ridefinizione delle dotazioni organiche di altri uffici, e comunque nel limite di spesa autorizzata ai sensi del successivo articolo 5-bis;
rilevata comunque l'opportunità di intervenire in materia di geografia giudiziaria, non attraverso singoli interventi diretti a modificare specifiche circoscrizioni giudiziarie, ma mediante un intervento organico che provveda alle necessarie modifiche sulla base di criteri uniformi;
rilevata altresì l'inopportunità di una copertura finanziaria che incide sui fondi speciali di parte corrente utilizzando gli stanziamenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

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PARERE CONTRARIO.