I Commissione - Luned́ 7 maggio 2007


Pag. 13

ALLEGATO

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4

Al comma 2, sostituire la parola: quaranta con la seguente: venti.

Conseguentemente, ai commi 5, 6 e 7 sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
4. 400. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 6, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.
7. 400. Il Relatore.

Al comma 10, sostituire la parola: dieci con la seguente: quindici.
7. 401. Il Relatore.

Al comma 12, sostituire le parole: per non più di altri centoventi con le seguenti: per non più di altri novanta.
7. 402. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 6, lettera g), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
8. 400. Il Relatore.

Al comma 6, lettera h), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
8. 401. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 3, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
14. 400. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
14. 401. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento del relatore 15.30.

Al comma 1 sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.
0. 15. 30. 1.Bruno, Boschetto.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
15. 30.Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 17.020 del relatore.

Al comma 1, sostituire le parole da: in merito fino alla fine del comma con le seguenti: nella amministrazione e nella


Pag. 14


gestione dei beni a lui affidati e non può fornire al beneficario, né il beneficiario può chiedere al trustee, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione e la gestione dei beni. Qualora dopo la costituzione di un trust cieco si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni del beneficiario, o nel caso in cui il trustee ritenga di dover disporre dei beni nei limiti indicati nell'atto di costituzione del trust, il trustee è tenuto a consultare il beneficiario per ricevere consigli, direttive o istruzioni previa informativa all'Autorità.

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.
0. 17. 020. 3.Ronconi.

Al comma 1 sostituire le parole: in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una mera conoscenza quantitativa con le seguenti: nella gestione dei valori mobiliari con esclusione di atti di alienazione o similari.

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 6-bis, sostituire le parole: in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una mera conoscenza quantitativa con le seguenti: nella gestione dei valori mobiliari con esclusione di atti di alienazione o similari.
0. 17. 020. 1.Bruno, Boscetto.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Nozione di trust cieco).

1. A norma della presente legge per trust cieco si intende quella tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una mera conoscenza quantitativa.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Nel caso previsto dal comma 6, le Autorità si pronunciano nel loro parere anche sulle misure a loro avviso ritenute necessarie per prevenire il conflitto di interessi. Qualora si debba procedere alla istituzione di un trust cieco, inteso quale tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una mera conoscenza quantitativa, le Autorità si pronunciano, altresì, sulle misure che il trustee deve assumere per garantire l'effettiva rispondenza del trust istituito ai criteri predetti nonchè ai requisiti di cui all'articolo 8. All'alienazione si procede quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto di interessi. Il parere delle Autorità è comunicato immediatamente al titolare della carica di governo; il parere è altresì allegato alle deliberazioni dell'Autorità.
17. 020.Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo del relatore 17.021.

Al comma 1 sostituire le parole: italiana anche quando con la seguente: dove.
0. 17. 021. 1.Bruno, Boscetto.

Sopprimere il comma 2.
0. 17. 021. 3.Bruno, Boscetto.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1. Per le controversie nelle materie disciplinate dalla presente legge, la com


Pag. 15

petenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana anche quando il trustee ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
2. Per le materie disciplinate dalla presente legge si applica in ogni caso la legge fiscale italiana.
17. 021.Il Relatore.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo del relatore 17.022.

Al comma 1 sostituire le parole: anche al di fuori del con le seguenti: entro il.
0. 17. 022. 2.Bruno, Boscetto.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1.L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di parte o d'ufficio, procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di governo.
3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei media in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità relaziona anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.
17. 022.Il Relatore.

ART. 20.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione dell'articolo 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvederà sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
20. 100.Il relatore.