II Commissione - Resoconto di marted́ 8 maggio 2007


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
Atto n. 80.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pino PISICCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, momentaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.
Rileva quindi che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge comunitaria per il 2004 (legge n. 62 del 2005), è diretto a stabilire le sanzioni amministrative applicabili a presidio del Regolamento (CE) n. 1/2005, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
Tale Regolamento disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione europea, effettuato in relazione ad un'attività economica, ed è volto a non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e ad assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere. A tal fine il regolamento individua


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tutti gli operatori e le rispettive responsabilità, introduce modalità più severe di autorizzazione e di controllo e prevede norme più restrittive per quanto riguarda il trasporto su lunghi percorsi e i veicoli utilizzati per tale trasporto. In particolare, l'articolo 25 del citato Regolamento ha previsto che ogni Stato membro introduca misure sanzionatorie nei casi d'inosservanza delle norme poste dal Regolamento stesso e ne garantisca la loro attuazione. L'articolo successivo prevede, poi, l'adozione di misure specifiche, sempre da parte dello Stato membro, nel caso di violazione delle disposizioni regolamentari.
Per quanto riguarda, poi, la tipologia e la scelta delle sanzioni, i principi e i criteri direttivi sono dettati dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge comunitaria per il 2006 (legge n. 62 del 2005).
Passando all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo si osserva che l'articolo 1 del provvedimento riconosce la valenza delle definizioni già contenute nel Regolamento (CE) n. 1 del 2005 aggiungendo la definizione di «conducente», inteso come la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali.
In particolare, i commi 3 e 4 danno attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 17 del Regolamento, relativo al certificato di idoneità.
Al riguardo, si osserva, infatti, che il Regolamento (articolo 6, par. 5) dispone che nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un «certificato di idoneità» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.
L'articolo 2 stabilisce che il Ministero della Salute è l'autorità centrale competente ad effettuare i controlli sul benessere degli animali, mentre per quanto riguarda, in generale, l'accertamento delle violazioni al Regolamento n. 1 del 1/2005, la competenza è degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
L'articolo 3 individua le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore.
In particolare, chiunque effettua un trasporto in assenza di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta, sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni riguardanti la citata autorizzazione, mentre nel caso di trasporto effettuato da conducente sprovvisto di copia dell'autorizzazione del trasportatore, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è da euro 200 a euro 600.
L'articolo 4 individua, invece, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme concernenti il certificato di idoneità previsto dall'articolo 17 del Regolamento. Prevede, in particolare, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro nei confronti di chiunque effettua l'attività di conducente o di guardiano, su un veicolo stradale che trasporta equini domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, in assenza di certificato, ovvero con certificato scaduto, sospeso o revocato. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o a un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero con certificato scaduto, sospesa o revocato.
L'articolo 5 individua la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al trasportatore che incorre in irregolarità documentali, espressamente individuate dal medesimo articolo, prevedendo, altresì, che l'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento della predetta sanzione pecuniaria il cui importo può variare da un minimo di 1.500 ad un massimo di 4.500 euro,
Il successivo articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1 del 2005, individua le sanzioni amministrative pecuniarie per la


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violazione delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto. In particolare, il trasportatore o il conducente che effettua un trasporto su strada per lunghi viaggi in assenza del certificato di omologazione del veicolo, ovvero con certificato scaduto, sospeso o revocato è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa variabile da 1.000- 3.000. Tale sanzione varia da 3.000 a 10.000 euro nel caso in cui il trasportatore effettua un trasporto via mare di bestiame in assenza di certificato di omologazione della nave, ovvero con certificato scaduto, sospeso o revocato.
L'articolo 7 reca disposizioni relative al benessere degli animali.
Ai sensi del comma 1, il trasportatore che durante il viaggio viola le disposizioni essenziali per il benessere degli animali, espressamente indicate dal medesimo comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 euro 6.000. Ai sensi del successivo comma 3 il trasportatore che durante il viaggio viola le altre disposizioni previste dal Regolamento per il benessere degli animali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il medesimo comma 3, inoltre, richiama espressamente il contenuto delle altre disposizioni del Regolamento la cui violazione comporta l'applicazione della predetta sanzione.
Con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, si osserva che la legge n. 189 del 2004 ha introdotto nel sistema penale italiano una disciplina organica finalizzata alla tutela degli animali dalle diverse forme di maltrattamento, con specifica attenzione al fenomeno dell'impiego degli animali in combattimenti clandestini.
In particolare, l'articolo 1 della citata legge, al comma 1, ha inserito, dopo il Titolo IX del Libro II del codice penale, il Titolo IX-bis, intitolato Dei delitti contro il sentimento per gli animali, composto da cinque nuovi articoli, tra i quali l'articolo 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali). Tale articolo è volto a punire con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è comminata a chi somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottoponga a trattamenti che provochino danno alla salute degli stessi. Si prevede infine un aumento della metà della pena qualora dai fatti di cui al comma 1 derivi la morte dell'animale.
La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame specifica che l'applicazione delle sanzioni amministrative dallo stesso previste non pregiudica l'applicabilità delle norme di cui alla citata legge 189 del 2004, nelle ipotesi in cui integrino uno o più degli elementi costitutivi dei reati ivi previsti.
Pertanto appare opportuno indicare espressamente che le disposizioni previste dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo trovano applicazione solamente se il fatto non costituisca reato, salvaguardando, in tal modo, espressamente, le disposizioni recate dal citato articolo 544-ter del codice penale.
L'articolo 8, recante «sanzioni accessorie», disciplina, al comma 1, il caso in cui il trasportatore, con lo stesso mezzo di trasporto, commette, nel periodo di tre anni, due delle violazioni previste dal precedente articolo 7, comma 2.
Si prevede, in particolare, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione al trasporto degli animali per un periodo da 1 a 3 mesi specificando, altresì, che nel caso in cui le citate violazioni intercorrano in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, la sospensione della citata autorizzazione deve essere disposta per il periodo massimo di tempo contemplato da tale comma (tre mesi). L'autorizzazione è poi revocata nel caso in cui le violazioni previste dal precedente articolo 7, comma 2, del provvedimento siano cinque e vengano commesse dal trasportatore nell'arco di tempo di tre anni (comma 3).


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In base all'articolo 8, comma 2, la sospensione della autorizzazione è da 15 giorni a 2 mesi nel caso in cui il trasportatore, con il medesimo mezzo, commetta tre violazioni delle altre disposizioni previste per il benessere degli animali dal Regolamento n. 1 del 2005 e richiamate dal comma 4 del precedente articolo 7. Anche in questo caso la sospensione della citata autorizzazione deve essere disposta per il periodo massimo di tempo contemplato da tale comma (due mesi) qualora il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni sia inferiore a sei mesi.
Ai sensi del comma 4, nel caso di accertamento della violazione di cui all'articolo 7, comma 6, (violenza sugli animali durante il trasporto) è sempre disposta la sospensione dell'autorizzazione del trasporto per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa.
Come precisato dal successivo comma 5, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono atti definitivi. Il trasportatore nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di 12 mesi (comma 6).
Il comma 7, contempla, poi, il caso in cui le violazioni commesse dal trasportatore riguardino l'articolo 5 del presente schema di decreto, riguardante eventuali irregolarità documentali. In particolare, Il trasportatore che con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da 1 a 3 mesi. È sempre disposta la massima durata della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra le due violazioni sia inferiore a tre mesi.
Nel caso in cui siano tre le citate violazioni, il comma 8 prevede la sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. È sempre disposta la massima durata della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni sia inferiore a sei mesi.
Il comma 9 dispone che il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dal citato articolo 5, comma 2, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
Anche in questo caso, il comma 10 prevede che il trasportatore che sia stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non possa conseguire altro certificato di omologazione prima di 12 mesi, mentre il successivo comma 11, precisa che la sospensione e la revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto sono atti definitivi.
Il comma 12 contempla, poi, il caso in cui le violazioni indicate nel presente schema di decreto siano commesse da trasportatori di un altro Stato membro.
Al riguardo, predetto comma prevede che il Ministero della salute possa adottare, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista nei casi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto. Il provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali è atto definitivo.
Ai sensi del successivo comma 13, chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma 12, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00. Se la violazione è commessa con un veicolo, è disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di 60 giorni, secondo le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
Il comma 14 prevede, poi, che in caso di infrazione delle disposizioni del Regolamento da parte del conducente o di un guardiano che detiene un certificato di


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idoneità, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
Anche in questo caso, il comma 15 prevede che la sospensione e la revoca del certificato di idoneità del conducente o del guardiano sono atti definitivi.
Da ultimo, il comma 16 prevede che le autorità ed i soggetti competenti al controllo che hanno accertato e contestato una violazione dalla quale consegue la sospensione o la revoca dell'autorizzazione del trasportatore, ovvero del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, entro 10 giorni dalla definizione del relativo procedimento, devono trasmettere all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o l'omologazione del mezzo di trasporto oppure il certificato di idoneità del conducente o guardiano, copia del verbale di contestazione e di ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca sopraindicati. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all'autorità competente di cui all'articolo 2, comma 1.
L'articolo 9, reca disposizioni attuative dell'articolo 23 del citato Regolamento (CE) n.1/2005, concernente Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori.
Al riguardo, il comma 1 stabilisce il principio generale in base al quale quando è riscontrata una violazione delle disposizioni del predetto Regolamento, l'autorità competente, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie a salvaguardare il benessere degli stessi, individuandole tra quelle previste dall'articolo 23 del medesimo Regolamento.
Ai sensi del successivo comma 2, il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, rispondono in solido tra loro degli obblighi comunque derivanti o connessi all'attuazione delle misure indicate dall'articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall'autorità competete o dagli organi di controllo, a proprie spese.
In relazione poi, alle azioni intraprese ai sensi del citato articolo 23 del Regolamento, il comma 3 prevede l'obbligo per l'autorità che effettua il controllo, ovvero che accerta una violazione delle disposizioni del Regolamento, di informare dei citati provvedimenti assunti il Ministro della Salute, l'organizzatore ed il destinatario che in solido sono chiamati a coprire i costi qualora il trasportatore o il guardiano non abbiano provveduto al loro pagamento. Qualora l'organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni dovranno essere fatte per il tramite dell'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.
Da ultimo, il comma 4 prevede che chiunque si rifiuti di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall'Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ovvero comunque ne ometta o ne ritarda in tutto o in pare l'adempimento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00. Il medesimo comma precisa, altresì, che le spese conseguenti dall'adempimento coattivo degli obblighi derivanti dall'applicazione delle misure sopraindicate sono poste interamente a carico di chi è tenuto al loro adempimento.
L'articolo 10, comma 1, prevede la possibilità, per le autorità adibite al controllo dell'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1 del 2005, di richiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, o ai detentori degli animali trasportati, informazioni relative al viaggio, ovvero l'esibizione di documenti relativi agli animali e alle persone impiegate nel viaggio. Il comma 2 dispone, poi, una apposita sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 a 1.200,00 euro nei confronti di coloro che non ottemperino alla citata richiesta di documentazione avanzata dalle apposite autorità di controllo.


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L'articolo 11 descrive il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative; la norma rimanda, per il verbale di accertamento, al modello di cui all'allegato I al decreto nonché, in generale, alla procedura prevista dalla legge-quadro in materia di sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981) per quanto non diversamente stabilito dal provvedimento. Il comma 2 dell' articolo in esame individua, poi, nella Regione l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni precisando, altresì, che a questo stesso ente va inviato il rapporto ed il verbale con la prova delle avvenute notificazioni e contestazioni in caso di mancata oblazione.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento n. 1 del 2005 commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, in deroga alla disciplina dell'oblazione di cui all'articolo 16 della legge 689, è prevista dal comma 4 l'applicazione delle norme del codice della strada (articolo 207 del decreto legislativo n. 207 del 1992) che, in tali casi, stabiliscono il pagamento in misura ridotta (una somma pari al minimo fissato dalle singole norme) direttamente nelle mani dell'agente accertatore.
Il comma 5 prevede, infine l'aggiornamento biennale dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie sulla base delle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT nei due anni precedenti. A tal fine, il Ministero della salute, di concerto coi Ministeri dell'economia e finanze e della giustizia, provvede entro il 1o dicembre di ogni anno ad aggiornare i limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili dal 1o gennaio dell'anno successivo.
L'articolo 12 dello schema di decreto individua le amministrazioni beneficiarie dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. Si prevede che le somme vengano incamerate dallo Stato, ovvero dagli enti territoriali (regioni, provincie, comuni) sulla base dell'appartenenza dell'agente accertatore allo specifico ufficio, statale o meno.
L'articolo 13 detta disposizioni transitorie ed abrogazioni.
L'articolo 14 precisa che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) rileva che lo schema di decreto legislativo presenta molteplici aspetti che richiedono un esame approfondito e, in particolare, sottolinea l'importanza del certificato di idoneità dei trasportatori e dei requisiti che questi ultimi devono possedere.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) concorda con le osservazioni dell'onorevole Gambescia. Ritiene altresì necessario assicurare che le sanzioni previste dal provvedimento in esame siano coordinate con le norme sanzionatorie già vigenti a tutela dei medesimi interessi.

Franco GRILLINI (Ulivo), relatore, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere, con eventuali osservazioni e condizioni, nel prosieguo dell'esame.

Paola BALDUCCI (Verdi) sottolinea la particolare importanza che il provvedimento in esame riveste per il gruppo dei Verdi, riservandosi di intervenire sul merito nel corso della prossima seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.


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Decreto-legge n. 36/2007: Misure urgenti in materia di consigli giudiziari.
C. 2567, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana, avverte che nella seduta odierna si dovrà concludere l'esame preliminare e fissare il termine degli emendamenti nella giornata di domani.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), relatore, rileva che il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge del decreto legge n. 36 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari.
Il decreto-legge 30 marzo 2007, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari, già esaminato in prima lettura dal Senato e non modificato, si compone di un solo articolo, oltre quello recante la clausola di entrata in vigore.
Tale decreto differisce al mese di aprile 2008 la data delle elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello, prorogando, conseguentemente, i componenti dei Consigli giudiziari in carica, che continueranno pertanto a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede che i componenti dei consigli giudiziari in carica alla data del 30 marzo 2007 continuino a svolgere le proprie funzioni fino a quando non saranno proclamati i nuovi eletti.
Il comma 2, invece, stabilisce che le elezioni del Consiglio direttivo della corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto si svolgono la prima domenica ed il successivo lunedì del mese di aprile dell'anno 2008.
Come evidenziato nelle premesse al decreto legge e nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, l'intervento normativo del Governo si rende necessario in quanto, allo stato, non risulta ancora adottata la normativa necessaria per disciplinare le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali dei Consigli giudiziari, in rapporto alle modifiche previste dal decreto legislativo n. 25 del 2006 (il quale ha profondamente innovato la disciplina, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei Consigli giudiziari presso tutti i distretti di Corte di appello).
Gli attuali componenti dei consigli giudiziari sono stati eletti ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (come modificato dalla legge n. 825 del 1966). Tale normativa, oggi non più vigente in quanto abrogata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 25 del 2006, prevedeva che i componenti dei consigli giudiziari restassero in carica per un biennio senza possibilità di prorogatio. In relazione alle attuali consiliature, ed ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 825 del 1966, il biennio di prorogatio sarebbe dovuto cessare la prima domenica di aprile del 2007 (e, quindi il 1o aprile 2007).
Le modalità di voto erano invece contenute nel decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 264 del 1946, n. 264, che, tuttavia, non è stato modificato nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 25 del 2006.
Nella premessa al decreto legge il Governo rileva, altresì, la necessità di una apposita normativa per disciplinare il procedimento relativo alla elezione dei membri del consiglio direttivo della Corte di cassazione la cui istituzione è prevista, per la prima volta, dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 25 del 2006.
In merito, si evidenzia che il 19 aprile scorso il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge A.S. n. 1513, recante la Disciplina delle operazioni elettorali relative al Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e ai Consigli giudiziari presso le Corti d'appello. Nella citata relazione introduttiva si legge che, «la individuazione


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dei componenti il consiglio direttivo presso la Cassazione, i requisiti di elettorato attivo e passivo, le modalità di votazione e di proclamazione degli eletti sono contenute nel decreto legislativo n. 25 del 2006; mancano, viceversa, il procedimento per la costituzione dell'ufficio elettorale e la relativa composizione, la procedura di definizione delle contestazioni e dei reclami, la individuazione dell'organo competente a decidere sugli stessi e le caratteristiche delle schede elettorali: elementi, tutti, che incidono sulla validità delle elezioni. Anche per i consigli giudiziari presso le Corti di appello occorrono disposizioni attuative che rendano possibile l'espletamento della procedura elettorale soprattutto quanto all'individuazione dell'organo che deve procedere all'avvio delle operazioni elettorali, alle modalità di espressione del voto e al modello di scheda da utilizzare».

Enrico COSTA (FI) stigmatizza il comportamento del Governo che, ancora una volta, ricorre in modo inappropriato alla decretazione di urgenza. Prevede, quindi, che anche in questa circostanza la ristrettezza dei tempi per la conversione, unitamente alla situazione di delicato equilibrio in cui si trova il Senato, impediranno al Parlamento di esaminare e modificare adeguatamente il decreto-legge. Per quanto concerne l'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene che debbano essere concessi tempi adeguati per la presentazione degli emendamenti e, più in generale, per l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, pur condividendo la critica avanzata dall'onorevole Costa in ordine alla peculiare forma assunta dal bicameralismo nell'attuale legislatura, ricorda che la Commissione deve comuque rispettare i tempi stabiliti dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Giuseppe CONSOLO (AN) condivide le osservazioni dell'onorevole Costa e chiede che il termine per la presentazioni degli emendamenti non sia fissato nella giornata di domani ma, quantomeno, nella giornata di giovedì, per consentire un esame sia pure minimo del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti allo ore 9 di giovedì 10 maggio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248.
C. 1573 Maran.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosa SUPPA (Ulivo), relatore, rileva che la proposta di legge A.C. 1573, composta da 7 articoli, novella gli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, riguardanti l'istituto della rimessione del processo penale, al fine di reintrodurre nel nostro ordinamento giuridico la disciplina del citato istituto vigente precedentemente all'entrata in vigore della legge 7 novembre 2002, n. 248 (cosiddetta «legge Cirami»).
In particolare, l'articolo 1, sostituisce l'articolo 45 del codice di procedura penale, ripristinando la formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 248 del 2002.
I presupposti della rimessione tornano dunque ad essere le gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili che possono comportare una delle due seguenti conseguenze: il pregiudizio per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo; il pregiudizio per la sicurezza o l'incolumità pubblica.
Rispetto al testo attualmente in vigore viene espunto il riferimento letterale all'ipotesi di rimessione per motivi di legittimo sospetto.
In presenza dei presupposti indicati dall'articolo 45, i soggetti legittimati (il


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procuratore generale presso la corte d'appello, il pubblico ministero presso il giudice procedente o l'imputato) possono rivolgere richiesta di rimessione con domanda (corredata dei relativi documenti) depositata presso la cancelleria del giudice, da notificare entro sette giorni alle altre parti (ai sensi dell'articolo 46 del codice di procedura penale, che non è oggetto di intervento normativo).
Si segnala come l'istituto della rimessione fosse previsto dall'articolo 55 del codice di procedura penale del 1930, il quale ammetteva la rimessione anche nell'ipotesi di legittimo sospetto.
Nella Relazione al testo definitivo del nuovo codice di procedura penale, la Commissione Pisapia ha poi ritenuto di adottare una formulazione che, pur non contenendo un esplicito riferimento al legittimo sospetto, recuperasse integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'articolo 55 del codice di procedura penale segnalati dalla Corte di cassazione.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 47 del codice di procedura penale, relativo agli effetti della richiesta di rimessione, anche in questo caso ripristinando il testo in vigore prima della cosiddetta «Legge Cirami».
Si stabilisce, infatti, che la richiesta di rimessione non è causa di sospensione del processo; la sospensione potrà essere disposta con ordinanza dalla Corte di cassazione (in presenza di un fumus favorevole alla richiesta), senza che ciò sia motivo di impossibilità al compimento degli atti urgenti.
L'articolo 3 novella l'articolo 48 del codice di procedura penale, stabilendo che la decisione sull'eventuale spostamento del processo è di competenza della Corte di cassazione, che delibera in camera di consiglio dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. La decisione, assunta con ordinanza, in caso di accoglimento della richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice originariamente investito del processo trasmette immediatamente gli atti ad esso relativi al nuovo giudice, disponendo che l'estratto dell'ordinanza della Corte di cassazione sia comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
Spetta al nuovo giudice, individuato dalla Cassazione ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, dichiarare con ordinanza l'eventuale efficacia (totale o parziale) degli atti processuali già compiuti. Nel nuovo processo le parti esercitano gli stessi diritti e le stesse facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
Nel caso in cui, invece, la Corte rigetti o dichiari inammissibile la richiesta di rimessione proposta dall'imputato, questi, con la stessa ordinanza, può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 250 a 1.500.
L'articolo 4 sostituisce l'articolo 49, relativo ad una nuova richiesta di rimessione.
La disposizione - identica a quella in vigore fino al novembre 2002 - prevede che l'accoglimento dell'istanza non impedisce la riproposizione di una nuova richiesta di rimessione da parte del pubblico ministero o dell'imputato (ma non del procuratore generale presso la Corte d'appello), finalizzata alla revoca del provvedimento precedente ovvero alla designazione di un nuovo, ulteriore giudice. Per ovviare a possibili finalità dilatorie delle reiterate richieste, la norma prevede l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 47 relative alla sospensione del processo principale.
L'eventualità, invece, che l'ordinanza della Cassazione rigetti o dichiari l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza non ne impedisce un'ulteriore riproposizione sebbene «fondata su elementi nuovi», in omaggio al principio del ne bis in idem. Se invece l'ordinanza dichiara inammissibile la richiesta di rimessione per motivi diversi dalla manifesta infondatezza, questa può sempre essere riproposta.
L'articolo 5 abroga la legge 7 novembre 2002, n. 248.


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L'articolo 6 riguarda la disciplina transitoria del provvedimento in esame.
Si stabilisce, anzitutto, l'applicabilità della nuova disciplina della rimessione ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Quanto, invece, alle richieste di rimessione pendenti, alla stessa data, davanti alla Corte di cassazione, la Corte di cassazione dovrà dichiararne l'inammissibilità con ordinanza non impugnabile pronunciata in camera di consiglio.
In relazione alla formulazione di questo articolo si osserva come da un'interpretazione meramente letterale della disposizione sembri evincersi che tutte le richieste di rimessione pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge debbano essere dichiarate inammissibili, qualunque ne sia il fondamento.
Al riguardo, potrebbe essere opportuno prevedere espressamente che l'inammissibilità si riferisce alle sole richieste avanzate in base al cosiddetto legittimo sospetto, oggetto della novella introdotta dalla legge n. 248 del 2002 ed eliminata dall'intervento legislativo in esame.

Luigi VITALI (FI) osserva che il provvedimento in esame conferma l'iter, intrapreso dall'attuale maggioranza, di progressiva demolizione di tutta la legislazione in materia di giustizia emanata nel corso della precedente legislatura. Evidenzia, inoltre, che tale provvedimento produrrà un risultato più politico che sostanziale, dal momento che la legge n. 248 del 2002 non ha affatto prodotto l'effetto, paventato dall'attuale maggioranza, di sottrarre imputati eccellenti agli esiti processuali. Tale intervento normativo, pertanto, appare del tutto inutile.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritiene che la legge n. 248 del 2002 sia il frutto di una impostazione completamente erronea, fatta propria dalla maggioranza della precedente legislatura. Ritiene comunque necessario che sui temi fondamentali della giustizia vi sia la generale condivisione dei gruppi politici, al fine di evitare che in ogni legislatura le regole siano modificate.

Giuseppe CONSOLO (AN) sottolinea come il relatore non abbia mosso alcuna contestazione sul merito della cosiddetta «Legge Cirami», che, tuttavia, oggi si intende abrogare. D'altra parte, se il Governo fornisse dettagliate informazioni statistiche sulla concreta applicazione della legge n. 248 del 2002, si avrebbe la definitiva conferma di ciò che tutti, nel mondo politico e giudiziario, già conoscono: ovvero che nessuna richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, fondata sul legittimo sospetto, è mai stata dichiarata ammissibile o accolta dalla Corte di cassazione. Invita quindi il Governo a fornire quanto prima le predette informazioni.

Enrico COSTA (FI) concorda con le osservazioni dell'onorevole Vitali, rilevando che la proposta di legge in esame ripristina, in modo pressoché completo, la situazione normativa anteriore all'entrata in vigore della legge n. 248 del 2002. Concorda altresì con le osservazioni dell'onorevole Consolo, il quale ha evidenziato che l'istituto della rimessione del processo di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale non è stato mai concretamente applicato con riferimento ad ipotesi di legittimo sospetto. La stessa relazione allegata alla proposta di legge, che non si distingue certamente per i suoi toni sereni e pacati, conferma quanto detto: in tale relazione, infatti, non si afferma che l'istituto della rimessione del processo in relazione ad ipotesi di legittimo sospetto è stato «applicato», ciò che presupporrebbe l'accoglimento della relativa istanza, ma che lo stesso è stato talvolta «invocato», tramite la mera presentazione della relativa richiesta.

Manlio CONTENTO (AN) manifesta forti perplessità circa l'opportunità e l'urgenza del provvedimento in esame, che non ha lo scopo di dare una risposta a concrete esigenze e problematiche giudiziarie. Sottolinea, inoltre, che la rimessione


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del processo per legittimo sospetto è un istituto posto a presidio non solo di alcuni, ma di tutti imputati. Osserva, infine, che, sarebbe opportuno affrontare il tema in questione nel contesto del più generale intervento di modifica del codice di procedura penale preannunciato dal Governo.

Edmondo CIRIELLI (AN) ritiene che il principio generale affermato nella legge n. 248 del 2002, ovvero la reintroduzione del «legittimo sospetto» tra la cause di trasferimento del processo, ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, sia una vera e propria conquista di civiltà. Esprime quindi la propria ferma contrarietà al provvedimento in esame, dichiarandosi, tuttavia, disponibile a contribuire alla redazione di un testo condiviso che, pur mantenendo fermo il predetto principio, modifichi la disciplina dell'istituto in questione allo scopo di prevenire eventuali usi strumentali.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI, nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Consolo, fa presente la difficoltà di reperire dati statistici che, nell'ambito delle richieste di rimessione ai sensi dell'articolo 46 del codice di procedura penale, distinguano quelle relative alle ipotesi di legittimo sospetto.
Per quanto concerne il disegno di legge di riforma del codice di procedura penale, in base alle informazioni in suo possesso, ritiene che questo potrebbe essere presentato dal Governo entro la metà del mese di giugno. In tale contesto, considera ragionevoli l'osservazione dell'onorevole Contento, poiché il predetto disegno di legge riguarderà anche gli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.
Con riferimento all'intervento dell'onorevole Vitali, relativo all'asserita inutilità del provvedimento in esame, ritiene che, al contrario, sia stata sostanzialmente inutile la cosiddetta «legge Cirami», che ha reintrodotto nell'istituto della rimessione del processo proprio quell'elemento di eccessiva indeterminatezza che il codice del 1989 aveva soppresso.

Rosa SUPPA (Ulivo), relatore, ringrazia il sottosegretario per la chiarezza del suo intervento, che condivide pienamente. Sottolinea, quindi, che la proposta di legge in esame ha il preciso scopo di restituire un elemento di certezza all'applicazione dell'istituto, di natura eccezionale, della rimessione del processo. Auspica, inoltre, che l'approvazione del provvedimento in esame, rimuovendo l'elemento di indeterminatezza rappresentato dal «legittimo sospetto», possa restituire serenità all'ambiente politico e giudiziario. Dichiara, comunque, la propria disponibilità alla predisposizione di un testo ampiamente condiviso, che introduca le modifiche ritenute tecnicamente necessarie per modificare l'istituto della rimessione del processo, anche al fine di evitare che questo si presti a strumentalizzazioni e richieste dilatorie.

Manlio CONTENTO (AN) con riferimento alle osservazioni del rappresentante del Governo circa la difficoltà di reperire dati statistici adeguati in materia, ritiene che si possa tentare un diverso approccio. Suggerisce, in particolare, di raccogliere le richieste di rimessione del processo avanzate nei due anni precedenti e nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 248 del 2002, per verificare l'impatto normativo che la stessa ha determinato.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2007.


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Pino PISICCHIO, presidente, considerato che il provvedimento è iscritto nel programma dell'Assemblea per il mese di giugno e che l'esame in Commissione è stato avviato sin dall'8 febbraio scorso, avverte che nella seduta di giovedì 10 maggio si concluderà l'esame preliminare.

Luigi VITALI (FI), concorda con l'onorevole Contento che, nel corso della precedente seduta, aveva sottolineato l'opportunità che la Commissione sospendesse l'esame del provvedimento, in attesa che il Governo fornisse chiarimenti in ordine al proprio dichiarato intendimento di presentare un disegno di legge che affronti in modo organico il complesso delle questioni relative alla politica dell'immigrazione.

Pino PISICCHIO, presidente, assicura che la questione sollevata dagli onorevoli Contento e Vitali sarà affrontata nel corso del prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di impedimento a comparire.
C. 813 Consolo.

Disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato alle vittime dei reati.
C. 1705 Cirielli.

Disposizioni in materia di utilizzazione delle denunce anonime.
C. 810 Consolo.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.