VI Commissione - Mercoledì 9 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria (Nuovo testo C. 1318).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 1318 Franceschini, recante norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 7, lettera e), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché dell'articolo 9, comma 1, lettera e), nel senso di aggiungere alle cariche contemplate nelle predette istituzioni, per le quali si prevedono obblighi di dichiarazione o incompatibilità, anche quelle di membro del Consiglio di gestione o di sorveglianza, al fine di tenere conto delle specificità delle nuove modalità di organizzazione degli organi societari introdotte dalla riforma del diritto societario;
b) valuti la Commissione di merito, con riferimento alla formulazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c), se la nozione di azione ivi contenuta non sia già compresa tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, richiamati dalla lettera e) del medesimo comma 2;
c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, comma 3, l'opportunità di prevedere specifici strumenti volti a garantire l'autonomia degli institori, in considerazione del fatto che tali figure non risultano dotate, nell'attuale disciplina civilistica, della necessaria indipendenza rispetto all'imprenditore che li ha nominati;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare, al comma 1 dell'articolo 14, la previsione secondo cui ai trust costituiti in ottemperanza alla legge si applica la sola legislazione straniera regolatrice del trust scelta dal disponente, onde evitare che tale esclusivo riferimento possa costituire un ostacolo alla eventuale, futura definizione di una disciplina nazionale in materia;
e) con riferimento all'articolo 14, comma 5, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare la previsione secondo cui il trustee deve essere individuato «fra gli iscritti all'Albo dei gestori», anche in considerazione del fatto che il comma 6, lettera b), del medesimo articolo 14 prevede che il trustee


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stesso deve essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939;
f) con riferimento all'articolo 14, comma 5, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il tentativo di conciliazione, in caso di controversie relative al trust, sia esperito dinanzi ad un conciliatore nominato dall'Autorità tra gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00999 Gianfranco Conte: Problematiche relative alla conformità alla normativa vigente di nuove tipologie di schede elettroniche per apparecchi di intrattenimento ed alla validità delle autorizzazioni relative agli apparecchi già in esercizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il question time presentato dalla S.V. Onorevole si riferisce ad un'indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e riguardante una tipologia di scheda elettronica (cosiddetta «Black Slot») di grandissima diffusione sul mercato delle newslot.
Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) ha fatto presente che la Procura della Repubblica di Venezia ha ritenuto che talune schede di gioco riferite ad apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, precedentemente omologate da Organismi di certificazione convenzionati con AAMS, non fossero conformi alle previsioni normative oggi vigenti.
A seguito di accertamenti condotti sulle schede dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante il partner tecnologico SOGBI, è stato revocato il certificato di conformità e disposto, di conseguenza, la dismissione degli apparecchi.
In fase cautelare il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia di tali atti, fissando l'udienza di merito al 20 giugno 2007.
Circa le eventuali richieste di risarcimento danni da parte delle imprese nei confronti dell'AAMS, la stessa Amministrazione ha precisato, per quanto attiene al procedimento di certificazione dell'esemplare di modello degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, di aver preso atto della conformità alle prescrizioni legislative e regolamentari, attestata dall'organismo di certificazione convenzionato con l'Amministrazione, che dà atto dell'esito positivo della verifica tecnica.
L'AAMS, al riguardo, fa presente di svolgere un'attività meramente ricognitiva dell'esito di una valutazione tecnica demandata ad un organismo specializzato sulla base di un apposito rapporto convenzionale, posto in essere in applicazione di una specifica facoltà attribuita all'AAMS da una disposizione di legge.
Pertanto, l'AAMS, in ipotesi di questo tipo, è sicuramente parte lesa e, come tale, legittimata a proporre azione di risarcimento danni.
Per quanto concerne la mancata previsione di una proroga di validità per i nulla osta di distribuzione, il decreto interdirettoriale 22 marzo 2007 (del Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza) ha ravvisato la necessità, rappresentata dalle risultanze delle prime verifiche tecniche effettuate sugli esemplari di modello dagli organismi di certificazione convenzionati con l'AAMS, nonché dalle valutazioni dei tecnici del partner tecnologico pubblico SoGeI, di procedere, oltre che a prove mediante strumenti e procedure di simulazione, anche ad un numero rilevante di prove funzionali di esercizio degli esemplari di modello in condizioni di effettivo funzionamento presso punti di vendita,


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distribuiti anche a livello territoriale, e collegati alla rete telematica dell'AAMS. In virtù di tali considerazioni, il suddetto decreto ha prorogato i termini di rilascio dei nulla osta di esercizio al 15 settembre 2007 e, di conseguenza, ha prorogato la validità degli stessi fino al 15 dicembre 2009. Il differimento del termine per il rilascio dei nulla osta di messa in esercizio è stato disposto prima della scadenza del termine stesso (previsto al 31 marzo 2007), vale a dire, il 22 marzo 2007.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01000 Ceccuzzi e Villari: Accordo tra ABI ed associazioni dei consumatori per la riduzione ad equità delle clausole penali relative ai contratti di mutuo in essere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevole Franco Ceccuzzi e Riccardo Villari pongono quesiti in ordine all'applicazione delle norme in materia di estinzione anticipata di mutui. In particolare, si chiede quali iniziative si intendano assumere per garantire a tutti i cittadini interessati un'adeguata informativa in merito ai contenuti delle citate norme e per sollecitare «il corretto e costruttivo confronto» fra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei consumatori.
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), il 2 maggio 2007, l'ABI e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, a conclusione di una serie di incontri svoltisi nel 2007, hanno sottoscritto un «Accordo» che prevede la misura massima dell'importo della penale dovuta in caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40.
L'ABI e le Associazioni dei consumatori hanno concordato che le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo, ai fini dell'articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge, sono determinate e si applicano in via transitoria - e quindi solo per parte del periodo di ammortamento dei contratti di mutuo interessati - secondo le modalità stabilite con il citato Accordo.
Nell'occasione, i soggetti firmatari l'Accordo medesimo hanno, altresì, stabilito di darne la più ampia diffusione, attraverso gli organi di stampa, la pubblicazione sui rispettivi siti Internet, la diffusione di circolari ai rispettivi associati e la predisposizione di documentazione da diffondere a cura delle banche - attraverso i propri sportelli - e delle Associazioni dei consumatori firmatarie.
Tale accordo ha permesso di conseguire un effettivo vantaggio per i consumatori, attraverso una significativa riduzione delle penali. Esso rappresenta un tassello importante del processo di liberalizzazione, proiettato a rafforzare la tutela dei consumatori stessi, nella convinzione che l'eliminazione delle spese improprie consente di fare funzionare meglio il mercato.
La valutazione dell'Accordo è ritenuta dal Governo estremamente positiva, anche perché coerente con la volontà del legislatore e con la posizione unanime di tutte le Associazioni dei consumatori.
Inoltre, le Associazioni dei consumatori, firmatarie dell'Accordo, sono componenti del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), con sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha il compito, tra gli altri, di promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti (articolo 136, comma 4, lettera c) dello stesso Codice).
Sarà il Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti a fare il punto sull'attuazione dell'Accordo ed a valutare le eventuali iniziative da attivare per migliorare l'informazione dei consumatori.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01001 Leo: Proroga del termine per il versamento dell'IRES da parte di società che presentino istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante chiede se non sia possibile ritardare il prossimo termine di versamento delle imposte sul reddito delle società alla luce dei nuovi chiarimenti intervenuti con la circolare del 4 maggio 2007, n. 25 dell'Agenzia delle entrate in materia di società non operative.
In particolare, la citata circolare n. 25/E del 2007, ai fini dell'effettuazione del test di operatività, ha precisato che i beni acquisiti in locazione finanziaria, per i quali sia già stata esercitata l'opzione del riscatto, devono essere assunti in base al costo sostenuto dal concedente o, qualora quest'ultimo non sia disponibile, per un valore pari alla somma del prezzo di riscatto e delle quote capitali comprese nei canoni corrisposti dall'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.
L'interrogante rappresenta che in conseguenza dell'interpretazione de qua i soggetti che risultano non operativi sulla base dei nuovi chiarimenti «dovrebbero procedere alla presentazione di un interpello disapplicativo della normativa sulle società di comodo la cui risposta, del tutto verosimilmente, giungerà solo dopo che sia trascorso il citato termine per effettuare il versamento delle imposte».
Al riguardo, premesso che l'interpello citato dall'interrogante è previsto nell'esclusivo interesse delle società che intendano far valere oggettive situazioni rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina dettata dall'articolo 30 delle legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Agenzia delle entrate osserva che lo stesso interpello va presentato prima di porre in essere il comportamento fiscalmente rilevante, che dà attuazione cioè alle determinazioni preannunciate ed eventualmente condivise dall'Amministrazione.
Posto che tali determinazioni si desumono dai contenuti della dichiarazione dei redditi, ne deriva che il requisito della presentazione dell'interpello deve essere valutato in relazione al termine di presentazione della dichiarazione, di talché può considerarsi tempestivo l'interpello presentato in tempo utile per ottenere risposta entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Al riguardo si evidenzia che, con comunicato stampa del 7 maggio 2007, l'Agenzia delle entrate ha preannunciato lo slittamento dei termini previsti per l'invio telematico del Modello Unico da parte di taluni soggetti.
In particolare è stato prorogato:
al prossimo 10 settembre, il termine del 31 luglio originariamente previsto per la presentazione della dichiarazione da parte delle società di capitali, soggetti equiparati, nonché per i predetti soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell'arco temporale tra il 1 maggio 2007 e il 9 settembre 2007;
al prossimo 25 settembre, il termine del 31 luglio originariamente previsto per la presentazione della dichiarazione da parte delle società di persone.


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Per effetto di tale slittamento dei termini, le società non operative interessate a disapplicare la relativa disciplina fiscale, ivi comprese quelle che abbiano riscattato beni condotti in leasing, hanno possibilità di presentare al competente Direttore regionale la relativa istanza entro il prossimo 12 giugno (se società di capitali) ovvero entro il prossimo 27 giugno (se società di persone).
Tanto premesso, si ritiene che la proroga del termine di versamento (a saldo e in acconto) delle imposte sui redditi non sia necessaria in quanto, per prassi consolidata, detto termine non incide sul requisito di preventività dell'interpello.