VI Commissione - Resoconto di mercoledì 9 maggio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi.
Nuovo testo C. 1318.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2007.

Gioacchino ALFANO (FI) rileva come l'intervento legislativo contenga limitati aspetti che interessano la competenza della Commissione Finanze, richiamando a tale proposito l'articolo 17, il quale prevede un regime tributario di favore per le plusvalenze realizzate a seguito della dismissione di strumenti finanziari in ottemperanza alle disposizioni del provvedimento, per gli eventuali trasferimenti nel trust di cui all'articolo 14 di attività economiche ai sensi della legge, nonché per gli atti e contratti di costituzione del trust stesso.
A tale riguardo sottolinea come tali agevolazioni suscitino notevoli perplessità, ritenendo opportuno specificare che il regime agevolato si applichi solo a quanti siano già titolari di cariche di Governo, e non a coloro che intendano intraprendere attività politica, onde evitare il rischio di un utilizzo distorto delle predette agevolazioni, a fini elusivi. In tale contesto riterrebbe inoltre opportuno prevedere che il regime agevolato sia fruibile solo fino ad una determinata data.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime le forti riserve del proprio gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento, rilevando, in tale contesto, come le agevolazioni fiscali recate dall'articolo 17 risultino a suo giudizio ingiustificate, costituendo una posizione di indebito favore per quanti versino in una condizione di conflitto di interessi a seguito della scelta, da loro liberamente assunta, di intraprendere l'attività politica.
Sottolinea, inoltre, come la disciplina dettata dal provvedimento risulti assai complessa, determinando altresì pesanti ricadute sull'Erario, per gli oneri finanziari derivanti dall'istituzione dell'Autorità di cui all'articolo 3, nonché per le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 17.
Ritiene comunque che l'aspetto più criticabile dell'intervento legislativo sia legato al fatto che esso non prevede alcuna forma di ineleggibilità per quanti si trovino in una situazione di conflitto di interessi, risultando quindi ancora più carente rispetto alla normativa del 1956, ed in contraddizione con il programma elettorale della maggioranza. Manca inoltre ogni previsione in merito all'istituzione di incompatibilità tra la funzione parlamentare e lo svolgimento di attività professionali, né risulta affrontato il grave problema relativo a quei parlamentari che siano incorsi in sentenze penali di condanna definitive.
Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Elias VACCA (Com.It) condivide pienamente le considerazioni svolte dal deputato Borghesi, rilevando come le gravi perplessità sull'assetto complessivo del provvedimento non consentano nemmeno, a suo giudizio, di entrare nel merito degli specifici aspetti concernenti gli ambiti di competenza della Commissione finanze. Evidenzia infatti come l'intervento legislativo non realizzi gran parte degli obiettivi cui esso è finalizzato, in particolare non riuscendo a definire un assetto normativo efficace sulla tematica relativa alle incompatibilità


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dei soggetti titolari di cariche di Governo.
Dichiara pertanto il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI fa presente come il Dipartimento per le politiche fiscali abbia espresso alcuni rilievi sulla formulazione dell'articolo 17, evidenziando come il comma 1, nel prevedere che le plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione di strumenti finanziari da parte dei titolari di titolari di cariche di Governo siano assoggettate all'aliquota d'imposta prevista per le partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche, assicuri a tali plusvalenze un trattamento fiscale agevolato, mediante applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento. In tal modo si introdurrebbe una deroga alla disciplina impositiva delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate, possedute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, le quali, secondo il regime ordinario, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 40 per cento del loro ammontare, con applicazione delle aliquote marginali. In tale contesto si può rilevare come la dismissione degli strumenti finanziari da parte dei soggetti titolari di cariche di Governo non rappresenti l'unica soluzione prevista dal provvedimento per risolvere gli eventuali conflitti di interessi in capo a tali soggetti, e come pertanto tale agevolazione non sia giustificata in modo evidente.
Suggerisce quindi al relatore di inserire nella propria proposta di parere un'osservazione in merito, al fine di segnalare la questione alla Commissione di merito.
Per quanto riguarda invece il comma 2 dell'articolo 17, il quale prevede che il trasferimento di attività economiche al trust di cui all'articolo 14, e la successiva restituzione all'interessato, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze, e che gli atti ed i contratti stipulati ai fini della istituzione del trust e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da imposte dirette ed indirette, ritiene che le agevolazioni previste abbiano una loro giustificazione, in quanto la cessione al trust risulta obbligata per coloro che volessero ricoprire cariche politiche senza alienare il proprio patrimonio.

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, si dichiara disponibile ad accogliere le considerazioni espresse dai deputati Gioacchino Alfano e Borghesi, nonché dal rappresentante del Governo, inserendo nella propria proposta di parere un'osservazione in tal senso.

Ermanno VICHI (Ulivo) ritiene che ogni rilievo in merito all'articolo 17 debba essere attentamente valutato, dichiarando che, qualora si ritenesse di porre fin d'ora in votazione una proposta di parere contenente una osservazione in merito, si vedrebbe costretto ad astenersi sulla proposta medesima.

Paolo DEL MESE (Pop-Udeur) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul provvedimento, riservandosi di approfondire ulteriormente le tematiche sottese al provvedimento in occasione della discussione in Assemblea.

Francesco TOLOTTI, presidente e relatore, alla luce degli orientamenti emersi, non ritiene di formulare alcuna osservazione sull'articolo 17; formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Gioacchino ALFANO (FI) anche in considerazione dell'indisponibilità del relatore ad inserire nella sua proposta di parere un'osservazione relativa all'articolo 17, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio PEPE (AN) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, in ragione della valutazione complessivamente negativa sull'intero impianto del provvedimento.


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Maria Ida GERMONTANI (AN) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 maggio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.45.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00999 Gianfranco Conte: Problematiche relative alla conformità alla normativa vigente di nuove tipologie di schede elettroniche per apparecchi di intrattenimento ed alla validità delle autorizzazioni relative agli apparecchi già in esercizio.

Gianfranco CONTE (FI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE (FI) ringrazia per la risposta, rilevando tuttavia come essa non fornisca alcun elemento ulteriore rispetto ai dati già noti.
Sottolinea quindi come la vicenda oggetto della sua interrogazione risulti assai singolare, in quanto, a seguito delle inchieste condotte dalla magistratura di Venezia, talune schede di gioco riferite ad apparecchi da intrattenimento, precedentemente omologate da organismi di certificazione convenzionati con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono state considerate non conformi alle previsioni normative in vigore. Appare evidente come tale situazione ponga gli operatori del settore in uno stato di grave incertezza circa l'effettiva regolarità degli apparecchi omologati, non essendo certamente sufficiente a risolvere la questione limitarsi, come fa la risposta, a rilevare l'assenza di specifiche responsabilità al riguardo da parte della medesima Amministrazione autonoma.
Ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca maggiori chiarimenti al riguardo, sia per quanto riguarda la proroga di validità dei nulla osta provvisori precedentemente disposti per quanto riguarda gli apparecchi già in esercizio, sia per quanto riguarda la data a partire dalla quale potranno essere legittimamente posti in esercizio i nuovi apparecchi da intrattenimento. In assenza di un'iniziativa in tal senso, sussiste infatti il concreto rischio che il mercato degli apparecchi da intrattenimento risulti sostanzialmente paralizzato, non potendo gli operatori avviare gli ingenti investimenti che dovrebbero portare alla sostituzione di circa il 50 per cento del parco macchine operante nel settore.
Si dichiara pertanto assolutamente insoddisfatto della risposta, riservandosi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo in materia.

5-01000 Ceccuzzi e Villari: Accordo tra ABI ed associazioni dei consumatori per la riduzione ad equità delle clausole penali relative ai contratti di mutuo in essere.

Franco CECCUZZI (Ulivo) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Franco CECCUZZI (Ulivo) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta, valutando


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favorevolmente l'avvenuta conclusione dell'accordo tra l'ABI e le associazioni dei consumatori, ed auspicando che si possa giungere ad una soluzione altrettanto positiva anche per quanto riguarda la problematica concernente l'abolizione della clausole di massimo scoperto nei contratti di conto corrente bancario.

5-01001 Leo: Proroga del termine per il versamento dell'IRES da parte di società che presentino istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

Maurizio LEO (AN) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maurizio LEO (AN) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia sconcertato per il tenore della risposta fornita. Ricorda infatti che la recente circolare dell'Agenzia delle entrate n. 25/E del 4 maggio 2007 ha mutato l'orientamento interpretativo assunto dall'Amministrazione finanziaria in merito alla disciplina delle società non operative, affermando, con riferimento alle modalità di determinazione dei ricavi presunti che, per i beni in locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, e non più, come affermato in una precedente circolare dalla medesima Agenzia, il prezzo di riscatto dei beni in leasing.
In conseguenza di tale nuovo orientamento, molte società che, sulla base del precedente metodo di determinazione dei ricavi presunti, risultavano operative, in forza del nuovo metodo di calcolo rientreranno nell'ambito delle società non operative, alle quali si applicano le norme sull'ammontare minimo di reddito previste dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994. Pertanto, tali società saranno indotte a presentare istanza di interpello, ai sensi del nuovo comma 4-bis del citato articolo 30, ai fini della disapplicazione, nei propri confronti, della normativa relativa alle società non operative. Tuttavia, i termini entro i quali si deve concludere la procedura relativa a tali istanze di interpello, fissati in 180 giorni, scadranno ben oltre la data ultima di versamento dell'imposta sul reddito delle società, fissato al 18 giugno 2007, determinando in tal modo una situazione di grande difficoltà per le predette società, di cui la risposta all'interrogazione non si fa minimamente carico.
Si dichiara pertanto del tutto insoddisfatto, auspicando che il Governo intervenga tempestivamente in materia.

5-01002 Fugatti: Problematiche connesse alla chiusura della Manifattura tabacchi di Borgo Sacco.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra la propria interrogazione, la quale affronta per la terza volta la problematica concernente la ventilata chiusura, ad opera della British American Tobacco, della Manifattura tabacchi di Borgo Sacco, ubicata nel comune di Rovereto, nel quadro del processo di ristrutturazione produttivo, avviato dalla stessa BAT, che coinvolge i tre stabilimenti ancora operanti in Italia, siti, oltre che a Rovereto, a Chiaravalle e Lecce. L'interrogazione è in particolare volta a verificare se il Governo abbia, in qualsiasi modo, caldeggiato l'opportunità di mantenere in funzione il solo stabilimento di Lecce, sacrificando così le manifatture tabacchi di Chiaravalle e Rovereto.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ricorda come la normativa disciplinante il processo di privatizzazione dell'Ente tabacchi italiani fosse stata approvata nel 2001, e come il processo di dismissione della stessa ETI fosse stato realizzato nel corso della passata legislatura, attraverso la conclusione di un contratto di cessione dell'ente alla BAT, i cui effetti normativi sono cessati alla fine del 2006. Tale processo, che ha interessato uno dei settori in cui storicamente si registrava la presenza dello Stato, ha costituito una delle più importanti iniziative di privatizzazione realizzate nel corso degli ultimi anni, per un valore pari a circa 2,3 miliardi di euro.


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In tale contesto rileva come, sulla base degli approfondimenti svolti, non sussista, sul piano giuridico, alcuna norma che consenta al Governo di incidere direttamente sulle scelte produttive assunte dalla BAT, in quanto gli obblighi, contenuti nel contratto di vendita stipulato con la stessa BAT, di mantenere intatta la struttura produttiva esistente in Italia e di fornire periodicamente informazioni al Governo sulle scelte industriali assunte, sono venuti meno alla fine dello scorso anno.
Al di là di tali questioni giuridiche rileva, tuttavia, come sussista l'interesse comune del Governo, del Parlamento e di tutte le forze politiche a fare in modo che la questione sollevata nell'interrogazione sia risolta in termini economicamente e socialmente accettabili, in sintonia con gli interessi generali del Paese. A tale proposito informa che il Ministero del lavoro ha previsto, per la fine del mese, un incontro con le parti e con gli enti locali interessati, e che il Ministero per lo sviluppo economico sta attentamente monitorando la questione sul piano dei suoi riflessi aziendali. Da parte sua egli ha incontrato, nella mattinata odierna, il competente assessore della Provincia di Trento, il quale lo ha informato circa lo stato di disagio e di tensione che si sta registrando in quella Provincia in ragione della ventilata chiusura della Manifattura di Rovereto.
Evidenzia quindi come il Governo intenda seguire con la massima attenzione la questione, svolgendo un'attività di moral suasion, al fine di indurre la BAT a tenere un atteggiamento di attenzione nei confronti delle esigenze occupazionali e produttive delle realtà locali, ed in modo da garantire un adeguato bilanciamento tra il libero svolgersi dell'attività di impresa e la tutela degli interessi dei lavoratori e delle comunità interessate. In particolare, sottolinea come il Governo non accetterebbe in ogni caso, da parte della medesima BAT, un atteggiamento liquidatorio, che ponesse i lavoratori e gli enti locali di fronte ad una situazione senza alternative.

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta resa, rilevando come essa non chiarisca se il Governo abbia o meno effettuato pressioni per favorire il mantenimento in esercizio della manifattura di Lecce, a scapito degli stabilimenti di Rovereto e Chiaravalle. Valuta comunque positivamente il fatto che il Sottosegretario abbia espresso la posizione del Governo sull'intera vicenda, intervenendo finalmente nel merito delle questioni poste dall'interrogazione.
Nello specifico, sottolinea come la chiusura della Manifattura di Rovereto risulterebbe, oltre che incomprensibile, assolutamente immotivata sul piano economico e finanziario, in quanto tale stabilimento costituisce l'impianto produttivo più efficiente presente nel territorio nazionale. Auspica quindi il massimo impegno del Governo per assicurare una positiva soluzione della vicenda evidenziata.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 maggio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2007.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, nel corso della precedente seduta, il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni.

Francesco TOLOTTI (Ulivo), relatore, in considerazione dell'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulle articolate tematiche oggetto del provvedimento, ed in ragione della complessa attività emendativa avviata sul provvedimento dalla Commissione attività produttive, suggerisce che la Commissione non proceda, in questa fase, all'espressione del parere sul provvedimento, attendendo invece che la Commissione di merito trasmetta il testo risultante dagli emendamenti che saranno approvati.

Antonio PEPE (AN) concorda con le considerazioni svolte dal relatore, esprimendo, in tale contesto, forti perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento, come attualmente formulato.
Passando ad alcune questioni specifiche, non comprende le ragioni poste a fondamento della previsione di cui all'articolo 22, comma 1, la quale stabilisce che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa stessa sia esentata, per un periodo di due anni, dall'obbligo di redigere un apposito bilancio per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, previsto dall'articolo 2545-octies, secondo comma, del codice civile.
Parimenti, non appare comprensibile la ratio della norma di cui all'articolo 27, la quale prevede che l'atto di trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata debba essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese entro 20 giorni, rilevando come tale previsione si porrebbe in contraddizione con quella secondo cui il termine di registrazione in via telematica degli atti è fissato in 30 giorni.
Esprime quindi una valutazione complessivamente positiva sull'articolo 32, recante la nullità delle clausole di massimo scoperto inserite nei contratti di conto corrente bancario, evidenziando tuttavia come tale misura non risulti, di per sé, particolarmente significativa, essendo necessario porre in essere interventi ben più incisivi per realizzare l'obiettivo di ridurre i costi bancari. Non condivide invece l'osservazione di cui alla lettera d) della proposta di parere del relatore, concernente il medesimo articolo 32, la quale suggerisce l'opportunità di inserire tale previsione nel corpo del codice civile.
Con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera e), la quale prevede l'introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, per favorire l'acquisto di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica, ritiene opportuno chiarire come tale agevolazione possa essere applicata ad invarianza di gettito, mancando nel provvedimento ogni forma di copertura di tale disposizione.
Condivide quindi l'obiettivo, sotteso agli articoli da 36 a 41, di semplificare gli adempimenti relativi alle transazioni di autoveicoli, sottolineando tuttavia l'esigenza che tale processo di semplificazione sia realizzato assicurando comunque la certezza giuridica di tali transazioni.

Gianfranco CONTE (FI) condivide le considerazioni svolte dal deputato Antonio Pepe, rilevando inoltre, con riferimento all'articolo 33, come la generalizzazione dell'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici possa, in molti casi, determinare un incremento degli oneri per i cittadini, i quali saranno chiamati a sostenere i costi delle commissioni previste per l'uso di tali strumenti. Evidenzia altresì come tale processo di trasformazione del sistema dei pagamenti possa comportare talune difficoltà organizzative, tenuto ad esempio conto del fatto che molto spesso i dipendenti preferiscono percepire le proprie retribuzioni in contanti, al fine di evitare gli adempimenti connessi con l'utilizzo di altri mezzi di pagamento. In tale contesto ricorda che i costi di commissione per


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l'utilizzo delle carte di pagamento elettroniche sono attualmente stabiliti dalla Banca d'Italia, rilevando a tale proposito l'esigenza di individuare una sede nella quale verificare la correttezza di tali decisioni, al fine di evitare ogni penalizzazione in danno dei consumatori e dei contribuenti.
Ritiene quindi che il provvedimento debba essere radicalmente rivisto sotto molti profili, ricordando a tale proposito le numerose proposte emendative presentate dal proprio gruppo presso la Commissione di merito.

Donatella MUNGO (RC-SE) condivide le considerazioni svolte dal deputato Gianfranco Conte con riferimento all'articolo 33, ritenendo opportuno effettuare un'attenta valutazione circa i costi per i cittadini generati dalla generalizzazione dei mezzi di pagamento elettronici, nonché di quantificare i maggiori introiti che potranno derivare alle banche da tale processo che, sebbene presenti molti aspetti positivi, non deve risolversi in una indebita penalizzazione per i consumatori.

Paolo DEL MESE, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 maggio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell' 8 maggio 2007.

Gianfranco CONTE (FI), riservandosi di intervenire ulteriormente sul provvedimento nel corso del prosieguo dell'esame, rileva come la norma di delega di cui all'articolo 2, relativa alla riforma del sistema della riscossione, necessiti di numerose messe a punto. Per quanto riguarda le proposte emendative presentate in materia dal Governo, sottolinea, con riferimento all'emendamento 2.2, come la possibilità, ivi prevista per la società Equitalia Spa, di procedere al pagamento del corrispettivo degli acquisti delle quote delle società concessionarie della riscossione mediante emissioni di obbligazioni, ovvero di altri strumenti finanziari, debba essere strettamente disciplinata, ad esempio prevedendo che l'emissione ed il collocamento di tali obbligazioni siano realizzate previo espletamento di una gara pubblica.
Per ciò che concerne invece l'emendamento 2.3, il quale prevede la razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società interamente partecipate dallo Stato, ritiene che, qualora tale norma sia intesa ad assegnare ad Equitalia la riscossione di queste somme, tale attività dovrebbe essere svolta senza riconoscere alla medesima Equitalia alcun aggio, al fine di evitare l'insorgere di ulteriori oneri per l'Erario, che risulterebbero del tutto ingiustificati, trattandosi di attività svolte all'interno del settore pubblico.
In merito all'emendamento 2.4, il quale integra la disciplina sul pignoramento dei crediti verso terzi, nell'ambito dei procedimenti di riscossione coattiva, prevedendo che l'atto di pignoramento può essere redatto anche dai dipendenti dell'agente della riscossione, ritiene opportuno precisare se le controversie in merito siano rimesse alla giurisdizione amministrativa ovvero a quella ordinaria, al fine di evitare che, nell'incertezza circa la relativa competenza


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giurisdizionale, l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente in tali giudizi.
Per quanto riguarda infine gli emendamenti presentati dal relatore, concernenti principalmente la revisione del regime tributario degli immobili, ritiene che le proposte avanzate in materia da alcuni gruppi di maggioranza, caldeggiate in particolare dal Vicepresidente del Consiglio Rutelli, meritino particolare attenzione, ricordando tuttavia come proposte analoghe, volte a favorire l'emersione dei contratti di locazione attualmente non dichiarati, fossero state da tempo presentate dal suo gruppo, con l'obiettivo di portare sul mercato degli affitti un maggior numero di alloggi. Ritiene, peraltro, che le divisioni, su questo punto, emerse in seno alla maggioranza, rischino di rinviare sine die l'attuazione di tali misure, vanificando l'obiettivo ad esse sotteso.

Paolo DEL MESE, presidente, con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge, ricorda che il Governo è tenuto, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, a predisporre la relazione tecnica sugli emendamenti di propria iniziativa che comportino conseguenze finanziarie.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI assicura che il Governo predisporrà al più presto la relazione tecnica su tali emendamenti.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.
C. 2600, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo DEL MESE, presidente e relatore, rileva come il disegno di legge C. 2600, approvato dal Senato, rechi, all'articolo 1, comma 1, una delega al Governo ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto; 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto; 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta direttiva MiFID).
Lo stesso articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare sempre entro il termine del 30 settembre 2007 disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.
Si tratta, in sostanza, di una proroga del termine di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno. Le suddette direttive erano incluse nell'allegato B della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) e il termine ultimo per il loro recepimento era infatti fissato al 12 novembre 2006, ossia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, termine scaduto senza che siano stati emanati i decreti legislativi di recepimento delle direttive citate.
Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge è finalizzato a riaprire il termine per l'esercizio delle deleghe, prorogandolo al 30 settembre prossimo.
Rileva a tale proposito come l'articolo 10, comma 2, della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006) avesse già prorogato al 31 gennaio 2007 il termine per


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l'esercizio della delega recante attuazione della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva 2006/31/CE, che ha pure imposto agli Stati membri di applicare le norme della MiFID a partire dal 1o novembre 2007. Ciò nonostante, anche il termine del 31 gennaio 2007 è scaduto senza registrare il recepimento della direttiva in oggetto.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proroga dei termini di esercizio delle deleghe sopra menzionate si rende necessaria al fine di «dotare il Governo di uno strumento celere di adempimento degli obblighi di attuazione».
Per quanto riguarda il contenuto delle direttive richiamate nel disegno di legge, evidenzia come la direttiva 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada, stabilisca prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale ed evitare distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità.
In sostanza, la direttiva è volta ad introdurre misure più specifiche in materia di orario di lavoro per le attività di trasporto su strada - in considerazione delle peculiarità connesse alle prestazioni lavorative nel settore dell'autotrasporto - rispetto alle disposizioni della Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio. Si ricorda infatti che l'articolo 14 della direttiva 93/104/CE consente di adottare prescrizioni più specifiche in materia di orario di lavoro per alcuni settori produttivi.
La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, interviene invece in tema di offerte pubbliche di acquisto (OPA), costituendo un aspetto essenziale del Piano d'azione per i servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 aveva annoverato tale atto fra le misure prioritarie da adottare per l'integrazione dei mercati finanziari europei entro il 2005.
La direttiva è volta a istituire linee direttrici minime per lo svolgimento di OPA laddove i titoli di società disciplinati dalle leggi degli Stati membri sono, parzialmente e integralmente, ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato. Essa mira altresì a fornire un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità, istituendo un quadro di principi comuni e di requisiti generali che gli Stati membri devono attuare attraverso norme più dettagliate, conformemente ai rispettivi sistemi nazionali e contesti culturali. Gli Stati membri dovranno procedere alla trasposizione di tale direttiva entro due anni dall'entrata in vigore.
La direttiva richiede agli Stati membri di verificare che siano rispettati i seguenti princìpi:
parità di trattamento per tutti i possessori di titoli della società emittente; qualora una persona acquisisca il controllo di una società, gli altri possessori devono essere tutelati;
diritto, per i destinatari dell'offerta, di ricevere in tempo utile un documento d'offerta contenente le informazioni necessarie per decidere con cognizione di causa; nella sua funzione di consigliere dei possessori di titoli, l'organo d'amministrazione della società emittente deve esprimere il suo parere circa le ripercussioni dell'offerta sull'occupazione, sulle condizioni occupazionali e sulla sede dell'attività della società;
obbligo dell'organo d'amministrazione o di direzione della società emittente di agire nell'interesse della società nel suo insieme e di non negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere sul merito dell'offerta;
divieto di creare mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società


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offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta, suscettibili di dar luogo al rialzo o al ribasso artificiale delle quotazioni dei titoli e di turbare il normale funzionamento del mercato;
obbligo per il soggetto offerente di annunziare un'offerta solo dopo essersi assicurato di poter far fronte pienamente ad ogni impegno in materia di corrispettivo in contanti, se così prevede l'offerta, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni in materia di corrispettivi di altra natura;
diritto, per la società emittente, a non essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo per effetto di un'offerta sui suoi titoli.

Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari o disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva per regolamentare le offerte.
Per quanto concerne le modalità di controllo pubblico, gli Stati membri sono tenuti a designare l'autorità o le autorità competenti per la vigilanza di un'offerta. Le autorità designate sono enti pubblici, associazioni o organismi privati riconosciuti dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall'ordinamento nazionale. Gli Stati membri informano la Commissione sulle designazioni e verificano che tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale e indipendente rispetto a tutte le parti dell'offerta. L'autorità competente per la vigilanza dell'offerta è quella dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede sociale, qualora i titoli di tale società siano ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato di tale Stato membro. In tutti gli altri casi (titoli non ammessi alla negoziazione ovvero ammessi alla negoziazione su vari mercati regolamentati o altro), la direttiva consente di definire l'autorità competente per la vigilanza.
Gli Stati membri verificano inoltre che tutte le persone che svolgono o hanno svolto attività lavorativa presso le rispettive autorità di vigilanza siano tenute al segreto professionale. Le autorità di vigilanza e le autorità incaricate di controllare i mercati di capitali cooperano e si scambiano informazioni, le quali sono coperte dal segreto professionale.
Con riguardo alla tutela degli azionisti di minoranza, qualora una persona fisica o giuridica, a seguito di un'acquisizione effettuata da essa stessa o da persone che agiscono di concerto con essa, possieda titoli di una società che le conferiscono una determinata percentuale dei diritti di voto e pertanto il controllo di tale società, gli Stati membri verificano che tale persona sia tenuta a fare un'offerta a tutela degli azionisti di minoranza della società. Tale offerta è presentata quanto prima a tutti i possessori di titoli e concerne l'acquisto della loro intera quota di partecipazione ad un prezzo equo. L'obbligo di presentare una tale offerta decade qualora il controllo sia stato acquisito a seguito di un'offerta volontaria rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità delle loro partecipazioni. La percentuale di diritti di voto che conferisce il controllo e le relative modalità di calcolo della ponderazione sono fissate dalla normativa dello Stato membro nel quale la società ha la sua sede sociale. Le autorità di vigilanza possono essere autorizzate dagli Stati membri a modificare il «prezzo equo» secondo circostanze e criteri chiaramente determinati. Tale decisione deve essere motivata e resa pubblica. L'offerente può proporre vari tipi di corrispettivo, nella fattispecie titoli, contanti o una combinazione dei due. Qualora non si tratti di titoli liquidi ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato l'offerta deve comprendere, almeno come alternativa, un corrispettivo in contanti. Gli Stati membri possono prevedere che un corrispettivo in contanti debba essere offerto in ogni caso, almeno a titolo di opzione.
Con riguardo agli obblighi di informazione sull'offerta, gli Stati membri verificano che la decisione di fare un'offerta sia resa immediatamente pubblica e che l'autorità di vigilanza ne sia informata. Essi verificano altresì che l'offerente rediga e


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renda pubblico in tempo utile un documento d'offerta contenente le informazioni necessarie affinché i possessori di titoli della società emittente possano decidere sulle offerte con piena cognizione di causa. La direttiva prescrive le indicazioni minime che il documento d'offerta deve contenere: il contenuto dell'offerta, l'identità dell'offerente, il corrispettivo offerto, la percentuale o il numero massimo e minimo di titoli che l'offerente si impegna ad acquisire nonché le condizioni alle quali l'offerta è subordinata, le intenzioni dell'offerente in relazione ai programmi futuri della società emittente, il termine per l'accettazione e l'ordinamento nazionale cui è soggetto il contratto.
Per quanto concerne i diritti dei dipendenti, la direttiva prevede l'obbligo di informare dettagliatamente i dipendenti o i rappresentanti della società emittente. Estende altresì l'obbligo di informare o consultare i dipendenti della società offerente. Inoltre, prevede espressamente che l'informazione e la consultazione dei lavoratori debba essere conforme alle disposizioni nazionali pertinenti e alle varie disposizioni comunitarie in materia, quali la direttiva 94/45/CE concernente l'istituzione di un comitato aziendale europeo, la direttiva 98/59/CE relativa ai licenziamenti collettivi e la direttiva 2002/14/CE relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
Gli Stati membri prevedono che il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata non possa essere inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane, decorrenti dalla data di pubblicazione dei documenti di offerta. In taluni casi, gli Stati membri possono prevedere una proroga oltre le dieci settimane.
Con riguardo agli obblighi degli amministratori della società emittente, quantunque la direttiva preveda un dispositivo in materia, essa lascia agli Stati membri la decisione circa l'opportunità di applicarlo o meno. Pertanto, la norma che impone al consiglio d'amministrazione di una società emittente di ottenere l'accordo degli azionisti prima di adottare misure difensive (cosiddetto passivity rule) è facoltativa per gli Stati membri. Questi ultimi possono lasciare alle società la decisione sull'opportunità o meno di applicare tale disposizione.
La disposizione relativa all'obbligo di sospendere i diritti speciali dei soci relativi a talune azioni (diritto di voto multiplo, diritto di nomina, restrizioni al trasferimento di titoli) durante l'OPA è altresì opzionale per gli Stati membri. Questi ultimi lasciano alle società la decisione sull'opportunità di applicare tale disposizione.
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 interviene in tema di mercati degli strumenti finanziari, recando modificazioni alle direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e alla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
Le norme contenute nella direttiva 2004/39/CE costituiscono un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato: le imprese d'investimento godranno effettivamente di un «passaporto unico» e gli investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d'intermediazione mobiliare. Inoltre, la direttiva cerca di stabilire per la prima volta un quadro regolamentare completo che regoli l'esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati, dei sistemi di negoziazione alternativi e degli intermediari (imprese di investimento) che operano in qualità di internalizzatori.
L'abrogazione della direttiva 93/22/CEE sui servizi di investimento si è resa necessaria a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario europeo, che ha visto un aumento del numero degli investitori, della gamma di servizi e strumenti offerti, dei canali di offerta, delle tipologie di intermediari e mercati. Allo stesso tempo, i sistemi di esecuzione degli ordini, grazie anche agli sviluppi della tecnologia, hanno registrato una radicale evoluzione e un deciso ampliamento, che hanno reso la definizione di mercato regolamentato insufficiente


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per comprendere tutte le modalità (bilaterali e multilaterali) attraverso le quali avviene l'esecuzione.
Le principali innovazioni previste dalla direttiva 2004/39 riguardano: l'ambito di applicabilità della normativa; la disciplina dell'offerta di servizi di negoziazione; il regime di trasparenza delle condizioni di mercato.
In relazione all'applicabilità della normativa, la direttiva estende la portata della regolamentazione, espandendo sia l'elenco dei servizi finanziari soggetti (con l'inclusione dell'attività di consulenza agli investimenti, ma mantenendo alla ricerca e all'analisi finanziaria la qualifica di servizi accessori), sia l'elenco degli strumenti finanziari che sono oggetto della prestazione di servizi di investimento (includendovi anche strumenti derivati su merci e su crediti liquidati per cassa).
La direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, è stata recepita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 e successive modificazioni, emanato in attuazione della legge comunitaria per il 2003 (legge n. 306 del 2003), i cui obiettivi di fondo sono una maggiore fiducia nella sicurezza del sistema ed il conseguimento dell'autosufficienza a livello comunitario.
Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati, innanzitutto, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria per il 2004).
Lo stesso comma 2 dell'articolo 1 prevede, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della legge n. 62 del 2005.
Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge dispone inoltre che i medesimi decreti legislativi debbano essere altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.
Per quanto concerne la direttiva 2002/98/CE, gli schemi di decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive devono essere adottati nel rispetto dei principi e dei criteri e delle procedure fissate dalla legge n. 306 del 2003 (legge comunitaria per il 2003) ed in coordinamento con le prescrizioni della legge n. 219 del 2005, recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
La disposizione prevede, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE (recante norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), sono corredati della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978.
Il comma dispone altresì che sugli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 191 del 2005 è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate nel parere dalle Commissioni parlamentari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, deve sottoporre nuovamente i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro venti giorni.
L'articolo 1, comma 3, prevede che, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE, il Governo possa adottare disposizioni correttive e integrative dei citati decreti allo scopo di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di comitatologia.
A tale procedura fanno riferimento sia l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE sia l'articolo 64, paragrafo 2,


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della direttiva 2004/39/CE, citando l'applicazione degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Le disposizioni integrative e correttive che il Governo può adottare ai sensi del comma, dovranno tenere conto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2 e 9-bis della legge 62 del 2005 e dovranno essere adottati secondo la procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge.
La norma abroga altresì il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005, a mente del quale entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dallo stesso articolo 1, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
L'articolo 1, comma 4, prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge n. 62 del 2005, secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 5 della stessa legge.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 maggio 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.