IX Commissione - Mercoledì 9 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00899 Velo: Attuazione del protocollo di intesa del 7 febbraio 2007 tra il Governo e le associazioni degli autotrasportatori.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione al Protocollo di intesa sottoscritto in data 7 febbraio 2007 dal Governo e dalla maggioranza delle Associazioni di categoria più rappresentative delle imprese di autotrasporto, occorre, preliminarmente, precisare che l'attuazione delle determinazioni assunte in tale sede rientrano, oltre che nella competenza del Ministero dei trasporti, anche nella sfera istituzionale del Ministero dell'Economia e delle finanze, del Dipartimento per gli Affari regionali, del Dipartimento per le politiche europee, del Ministero del Lavoro, l'INAIL.
Ciò posto, sulle singole misure sulle iniziative di competenza di questa Amministrazione, si fa presente che per quanto concerne il profilo economico-finanziario, la legge finanziaria 2007, all'articolo 1, ha previsto, a favore delle imprese di autotrasporto, risorse per 485 milioni di euro, così ripartiti:
a) 186 milioni di euro assegnati, per l'anno 2007, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della Legge finanziaria 2006 per l'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto, con l'obiettivo di favorire l'ammodernamento e la crescita dimensionale delle imprese. Le modalità per l'utilizzazione di dette risorse saranno stabilite da apposito regolamento (in corso di predisposizione), da emanarsi su proposta del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per le Politiche Europee. Nell'ambito di tale stanziamento, 70 milioni di euro saranno destinati a misure agevolative per l'acquisizione di autoveicoli di ultima generazione (commi 918 e 919). Giova ricordare che tutte le misure comportanti aiuti di Stato devono essere preventivamente autorizzate dalla Commissione europea, con la quale sono stati già avviati i necessari contatti: in particolare, per gli incentivi al ricambio dei veicoli, sembra potersi auspicare un sollecito iter della procedura autorizzativa, anche alla luce di analoghe misure recentemente accordate ad altri Paesi europei;
b) 120 milioni di euro destinati alla riduzione forfetaria delle spese non documentabili effettuate nel corso dell'anno 2oo6 (comma 397);
c) 75 milioni destinati al recupero dei contributi al servizio Sanitario Nazionale sui premi RCA versati nel periodo d'imposta 2006 (comma 396);
d) aumento di 50 milioni di euro delle risorse che ogni anno sono destinati a misure per incrementare la sicurezza dell'attività di autotrasporto, ivi compresa la riduzione compensata dei pedaggi autostradali (comma 915). La apposita direttiva al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori sarà firmata a breve;
e) aumento di 54 milioni di euro delle risorse destinate alla riduzione dei premi INAIL relativi all'anno 2006 (comma 917);
f) aumento di 42 milioni di euro delle risorse destinate alla riduzione dei premi INAIL per l'anno 2005, prelevati dalla dotazione iniziale del Fondo di accompagnamento istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 108, Legge finanziaria 266 (comma 920). Inoltre, è stato disposto il mantenimento, nel conto residui del bilancio dello


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Stato, delle somme restanti sul fondo di cui sopra non impegnate entro il 31 dicembre 2006, pari a 38 milioni di euro (articolo 6, comma 8 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17). Il regolamento recante le modalità di utilizzazione di tali residui dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2007 ed è in corso di esame da parte delle autorità comunitarie. Oltre agli stanziamenti previsti dalla Legge finanziaria 2007, giova ricordare che il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/96/CE del 19 gennaio 2007, ha previsto il rimborso degli ulteriori aumenti dell'accisa sul gasolio per un importo pari a circa 56 milioni di euro a favore degli autotrasportatori, attraverso una procedura di rimborso da attivare presso la competente Agenzia delle Dogane. Tale procedura, consentendo di neutralizzare gli aumenti periodici dell'accisa sul gasolio, pone così virtualmente fine al contenzioso che ha da sempre visto gli autotrasportatori contrapporsi al Governo. Sempre sotto il profilo finanziario, si ritiene opportuno sottolineare che il Regolamento sugli aiuti di stato d'importanza minore (de minimis) n. 1998 del 2006 ha esteso, con efficacia retroattiva, il campo d'applicazione della disciplina de qua anche al settore dei trasporti, stabilendo in 100.000 euro per impresa nell'arco di un triennio, la soglia minima al di sotto della quale gli aiuti di Stato sono consentiti, senza necessità di notifica alle autorità comunitarie. Tale estensione ha contribuito a ridimensionare significativamente la problematica della restituzione del bonus fiscale di cui hanno beneficiato le imprese di autotrasporto nel triennio 1992-1993-1994, che oggi riguarda un totale di 117 imprese di autotrasporto a fronte di oltre 40.000 imprese coinvolte anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento in parola.

Circa i profili non squisitamente economico-finanziari, sempre relativamente alle iniziative del Ministero dei trasporti, si fa presente che per gli impegni da tradurre immediatamente in appositi strumenti normativi ed amministrativi, sta iniziando il suo iter parlamentare il disegno di legge 1484, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 1 della legge 32/2005, spostando al 31 marzo 2008 il termine per l'adozione di disposizioni correttive alle norme di cui ai decreti legislativi (n. 284 e 286 del 2005) emanati in attuazione della legge stessa, inerenti la riforma del settore dell'autotrasporto.
Inoltre con l'emanazione del decreto legge 19 febbraio 2007, n. 14 «Disposizioni urgenti in materia di installazione di strisce retroriflettenti», si è inteso sospendere l'obbligo di installazione fino al 30 aprile 2007 sui veicoli pesanti immatricolati antecedentemente al 1o aprile 2005 (il decreto legge è decaduto per mancata conversione in legge).
Con apposita circolare del 9 febbraio 2007, è stata data la possibilità di immatricolare i veicoli già prodotti di massa complessiva a pieno carico maggiore a 7,5 tonnellate, anche in assenza del dispositivo dei «paraspruzzi» (deroghe fine serie).
Per quanto riguarda gli impegni da realizzare nei tempi tecnici necessari, va precisato che nella parte di competenza delle altre Amministrazioni, devono essere sottolineati, in particolare, il recepimento della direttiva 2002/15, in materia di orario di lavoro dei lavoratori mobili; la possibilità di realizzare impianti ghost in aree strategiche per l'autotrasporto, e la possibilità, per le imprese dello stesso gruppo societario, di rifornire i propri mezzi presso impianti appartenenti ad aziende del gruppo; la valutazione della possibilità di rivedere la disciplina del cabotaggio stradale sotto il profilo fiscale, e di prevedere, per gli autotrasportatori, la neutralità fiscale con riguardo alle agevolazioni previste dal protocollo d'intesa, nonché la individuazione di strumenti per escludere i fondi dell'Albo derivanti dalle quote degli iscritti, da operazioni di decurtazione a seguito di manovre di finanza pubblica.
Per quel che riguarda le iniziative rientranti nella precipua competenza di questa Amministrazione:


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sono allo studio della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica le proposte di correttivi alla riforma della normativa di settore, con l'obiettivo di favorire i controlli sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto e semplificare l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella catena del trasporto, con particolare riguardo ai termini per il pagamento dei servizi ed alla istituzione di un apposito documento di trasporto, in assenza del contratto scritto;
sempre nell'ambito della citata Consulta, sono in corso di elaborazione proposte di correttivi alla disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore (decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2000);
circa la possibilità di prevedere misure compensative a favore delle imprese di autotrasporto tenute alla restituzione del «bonus fiscale», sono state individuate aree d'intervento finanziabili, nell'ambito della disciplina comunitaria in materia ambientale, della ricerca, sviluppo, tecnologia e della formazione. Tali misure, concordate con il Dipartimento per le politiche europee, il Ministero dell'Economia e delle finanze e quello dello Sviluppo economico, sono state illustrate alle associazioni di categoria in più riunioni e formano attualmente oggetto di confronto con i competenti uffici comunitari.

È opportuno, infine, far presente che proprio oggi - 9 maggio - è stato convocato, a Palazzo Chigi, il Tavolo di consultazione con le Associazioni di categoria degli autotrasportatori avente per oggetto la riforma del settore, nell'ambito della verifica sull'attuazione delle misure contenute nel Protocollo di intesa.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00956 Olivieri: Chiusura delle sale di attesa nelle stazioni ferroviarie di medie dimensioni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, la gestione delle stazioni ferroviarie, dal punto di vista delle attività connesse all'espletamento dei servizi ferroviari, è affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
Grandi Stazioni s.p.a. e Centostazioni s.p.a., società facenti parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, svolgono le attività inerenti la riqualificazione e valorizzazione dei complessi di stazione, operando in autonomia commerciale, con lo scopo della valorizzazione dell'esercizio commerciale.
A tale riguardo, è doveroso sottolineare che da una parte il Ministero dei trasporti non svolge funzioni inerenti l'Atto di concessione per la gestione della rete ferroviaria e d'altra parte le attività svolte dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., in quanto scelte gestionali e organizzative, non appaiono suscettibili di diretto controllo dell'Amministrazione dei Trasporti.
Tuttavia, è stata, comunque, interessata la società ferroviaria che ha riferito che la stazione di La Spezia è oggetto di un importante intervento di riqualificazione, ormai in fase di conclusione, programmato da Centostazioni, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità dell'edificio ferroviario, frequentato ogni anno da 6 milioni di viaggiatori e cittadini.
I lavori, che hanno comportato un investimento di circa 1,4 milioni di euro, cofinanziati da Centostazioni e Rete Ferroviaria Italiana, hanno reso la stazione un luogo più funzionale, sicuro e accessibile.
Infatti, sono stati creati nuovi percorsi, si è provveduto al rinnovo degli spazi interni, al recupero del valore storico-architettonico della struttura, ed in particolare dell'atrio, a un nuovo sistema di illuminazione per garantire sicurezza e comfort.
In questo contesto, reso più moderno, la vecchia sala d'attesa è stata sostituita da un'area più ampia dotata di nuovi servizi di qualità per i frequentatori, al fine di garantire una sosta qualificata.
Tale scelta, in linea, peraltro, con quanto stabilito dalla Carta dei Servizi per gli utenti delle stazioni, è finalizzata, tra l'altro, ad un maggiore controllo e sorveglianza delle zone destinate all'attesa, a tutela, quindi, della sicurezza della clientela ferroviaria.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00904 Fava: Rallentamento dell'iter di approvazione del progetto di potenziamento della linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggio Rusco.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il decreto legislativo n. 422 del 1997, attuativo della legge Bassanini per il settore del trasporto pubblico locale, ha disposto la delega alle Regioni delle competenze già svolte dallo Stato sulla materia de qua.
Da tale delega, resa operativa per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000 e dei successivi accordi tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le singole regioni, in un primo momento, è stata esclusa la ferrovia Parma-Suzzara, il cui tracciato ricade parte in Emilia Romagna e parte in Lombardia, essendone previsto, viceversa, l'inserimento sulla rete nazionale.
La legge 21 dicembre 2001 n. 443, cosiddetta Legge Obiettivo, all'articolo 1 ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici di interesse nazionale sono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando al CIPE, in sede di prima applicazione della legge, l'approvazione del suddetto programma entro il 31 dicembre 2001.
Il CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 ha approvato, ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 443 del 2001, il Programma delle opere strategiche e nell'allegato 1 del Programma è previsto l'asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia, all'interno del Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero.
Successivamente, con la Legge n. 166 del 2002 è stato definitivamente disposto il trasferimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alle Regioni Emilia Romagna e Lombardia della proprietà della rete e delle infrastrutture delle linee ferroviarie Parma-Suzzara e Suzzara-Ferrara, prevedendo all'articolo 38, comma 9, che per la realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Suzzara-Ferrara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provveda attraverso una intesa generale quadro, con la quale vengano individuate le risorse necessarie.
Fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Emilia Romagna e Lombardia sono stati, pertanto, ratificati appositi Accordi di Programma (ex articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997) nei quali viene definitivamente sancito il passaggio delle infrastrutture delle linee alle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, e l'affidamento alla Regione Emilia-Romagna delle funzioni amministrative e programmatorie concernenti la progettazione, la costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione delle linee e dei relativi impianti.
Nei medesimi Accordi di Programma, viene anche ribadito che FER s.r.l. svolga sia il ruolo di concessionario per la gestione della rete e del servizio sia il ruolo di stazione appaltante per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di potenziamento infrastrutturale.
Per la realizzazione di questi ultimi, a seguito di gara d'appalto a procedura


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aperta, FER s.r.l. ha conferito l'incarico per le «attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, inerenti gli interventi di potenziamento infrastrutture ferroviarie sulla tratta Parma-Poggio Rusco» alla A.T.I. avente come capogruppo Metropolitana Milanese s.p.a.
Nel maggio 2004, FER ha trasmesso il progetto preliminare citato alla Struttura tecnica di missione, individuata dalla Legge Obiettivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture), ed alle varie Amministrazioni interessate per pareri ed autorizzazioni.
È stato così attivato un iter procedurale volto ad acquisire l'approvazione del progetto da parte del CIPE ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (come già disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 190/2002) che prevede che l'approvazione determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato Regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.
L'approvazione costituisce anche vincolo preordinato all'esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 recante il Testo Unico sugli espropri.
Il precedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il proprio parere alla Struttura tecnica di missione con nota del luglio 2004, allegando il parere, favorevole con prescrizioni, della Commissione Interministeriale ex lege n. 1221 del 1952.
Le Regioni coinvolte risultano la Regione Emilia Romagna (relativamente alla tratta Parma-Guastalla-Luzzara, Province di Parma e Reggio Emilia) e la Regione Lombardia (relativamente alla tratta Luzzara-Suzzara-Poggio Rusco, Provincia di Mantova).
Ai sensi delle vigenti leggi regionali, nel luglio 2004 sono stati pubblicati sui relativi bollettini ufficiali regionali (BUR) gli avvisi dell'avvenuto deposito del progetto preliminare e di avvio delle procedure di VIA.
Il parere della Regione Lombardia è stato formalmente espresso con Delibera della Giunta Regionale del 16 dicembre 2004.
La Regione Emilia Romagna nell'ambito della propria istruttoria, nell'ottobre 2004 ha formulato una richiesta di integrazioni al progetto preliminare, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Queste ultime sono state redatte e depositate presso le Autorità competenti nel novembre 2004, con pubblicazione sul BUR Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuto deposito.
Allo stato attuale, la Regione Emilia Romagna non ha ancora completato la propria istruttoria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 19 del 2002.
Quanto appena esposto riepiloga l'iter procedurale dallo sviluppo del progetto della linea in questione.
Poiché nell'interrogazione si menziona una richiesta già avanzata da parte della provincia di Mantova volta all'avvio delle opere (già approvate) nel territorio lombardo in attesa del definitivo rilascio del benestare della Regione Emilia Romagna, su tale punto preme evidenziare che tale istanza appare condivisibile ed in linea, peraltro, con quanto già contenuto nel parere reso con voto n. 1509 della Commissione ex lege n. 1221 del 1952, per la struttura tecnica di missione.
Relativamente ad una ripresa sollecita del percorso progettuale e procedurale, il Ministero dei trasporti non ha elementi di conoscenza in ordine ai contenuti della decisione adottata dall'adunanza generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non comunicata al soggetto attuatore FER.


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ALLEGATO 4

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge n. 2272-bis, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi di rilevanza nazionale» e risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,
ricordato che un'attenta analisi dei contenuti del provvedimento conduce a ritenere che il rilievo, anche quantitativo, delle norme che appaiono riferite a materie riconducibili alla competenza della IX Commissione (Trasporti), è molto significativo e che ciò aveva indotto quest'ultima ad elevare un conflitto di competenza per ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite, in sede referente, del disegno di legge in oggetto,
preso atto, in proposito, che il Presidente della Camera ha confermato l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola X Commissione e che ciò rende ancora più opportuno che il presente parere, reso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, sia attentamente vagliato dalla Commissione di merito, ai fini dello svolgimento di un'istruttoria legislativa effettivamente approfondita anche sulle norme più direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della IX Commissione,
passando quindi ai contenuti del disegno di legge, si segnalano talune forti perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 (componentistica dei veicoli a motore), 5 (liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili), 7 (disposizioni in materia di trasporto innovativo), 35 (portabilità della targa dei veicoli), 36 (regime giuridico degli autoveicoli e dei motoveicoli), 37 (mobilità del personale del pubblico registro automobilistico, a seguito dell'abolizione di tale struttura amministrativa), 39 (regolamenti di attuazione dei predetti articoli 36 e 37), 40 (sanzioni in materia di circolazione dei veicoli) e 41 (attuazione dei predetti articoli da 35 a 40 e modificazioni al codice della strada), anche alla luce della documentazione trasmessa alla IX Commissione da parte di diversi operatori del settore dei trasporti (ACI, Taxi italiano, UNASCA, organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazione sindacale dei dirigenti dell'ACI),
si rileva, in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, che appare necessario limitarne l'ambito applicativo ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, al fine di evitare che


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lavori incidenti sulla struttura e sulle caratteristiche di omologazione di mezzi circolanti, che rilevano sempre ai fini della sicurezza, siano effettuati senza preventivi controlli della pubblica amministrazione competente;
sempre con riguardo all'articolo 3, appare altresì necessario adeguare il contenuto normativo del comma 4 alla ratio della disposizione che, come già accennato, consente modifiche sui veicoli senza visita e prova solo se queste non sono di carattere strutturale, limitando quindi l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;
non appare poi congrua, al comma 5 dello stesso articolo 3, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, atteso che il permanere, in taluni casi, delle verifiche di competenza degli uffici provinciali della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, rende necessario il mantenimento della predetta disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo;
quanto all'articolo 5, va sottolineato che:
a) l'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, già vigila sulla liberalizzazione dell'handling ed è tenuto ad informare il Ministro semestralmente;
b) il processo di liberalizzazione scatta automaticamente al raggiungimento delle soglie di traffico previste dalla norma;
c) l'imposizione di misure correttive costituisce attività di amministrazione attiva da parte di ENAC e perciò assegnarne al Ministero il controllo genera una inutile sovrapposizione;
d) già ora il rilascio della concessione totale prevede investimenti da parte dei gestori aeroportuali e la vigilanza dell'ENAC sulle tariffe applicate;
considerato che all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, andrebbe chiarito se si tratti o meno di servizi pubblici di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni,
rilevato inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 7 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, senza che ciò assicuri - come invece appare opportuno - che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino e oltre i 9 posti,
con riferimento poi all'intero Titolo V del provvedimento, in cui sono raccolti gli articoli da 35 a 41 in materia di semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, la Commissione rappresenta gli orientamenti di seguito riportati:
a) l'articolo 35 si limita ad istituire il regime personale della targa dei veicoli, non recando tuttavia la necessaria disciplina di dettaglio, che dovrebbe riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti: l'attacco e il distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, le targhe già assegnate e circolanti, l'abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore, l'eventuale personalizzazione, la dismissione


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della targa in capo al proprietario, nonché i casi di furto e smarrimento;
b) la formulazione dell'articolo 36, comma 2, che prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbe essere integrata affinché l'ambito di applicazione della disposizione ricomprenda, in modo esplicito, tutte quelle ipotesi non riconducibili alle sole fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia ma che incidono sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo, affinché possa continuare ad essere assicurata la certezza delle responsabilità civilistiche, amministrative, tributarie, anche con riferimento alla regolare notifica delle violazioni;
c) atteso che l'articolo 37, nel prevedere che al personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico (PRA) si applichino le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, appare non tenere conto dell'elevata professionalità da sempre riconosciuta ai lavoratori addetti al pubblico registro automobilistico, si pone l'esigenza di prevedere una diversa modalità di ricollocazione di tale personale, che potrebbe essere trasferito, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;
d) l'articolo 39, nel disporre l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, non specifica tuttavia che tale attività normativa secondaria deve ricomprendere anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché la previsione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli, e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;
e) peraltro, lo stesso articolo 39 si limita a prevedere solo un «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, laddove appare invece necessario, alla luce delle rilevanti innovazioni introdotte dal Titolo V del disegno di legge n. 2272-bis, autorizzare il Governo a procedere ad una più complessiva integrazione di tale atto normativo, unitamente alla novellazione - per le parti in cui ciò sia ritenuto necessario - anche del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;
f) data la delicatezza della materia della circolazione giuridica dei veicoli, che ha evidenti riflessi di ordine pubblico e di tutela dei diritti, appare inoltre opportuno esplicitare - sempre con riferimento all'articolo 39 - il principio in base al quale l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli, procedura cui partecipano, per inciso, anche i privati attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista, debba comunque avvenire in una cornice di imparzialità e indipendenza e, quindi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27,


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comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese;
g) all'articolo 41, comma 1, lettera e), non appare giustificato l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto la previsione ivi contenuta, in forza della quale «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri», oltre a sancire un principio fondamentale che regola l'immissione in circolazione dei veicoli, non pare porsi in contrasto con la previsione di cui all'articolo 36, comma 2, del disegno di legge in esame, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare altresì congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, sia limitato ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, l'ambito di applicazione della disposizione che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti;
2) all'articolo 3, comma 4, sia limitata l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;
3) all'articolo 3, comma 5, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, sia sostituita dalla previsione che la medesima disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo, non si applichi alle modifiche consentite senza visita e prova introdotte dal provvedimento in esame;
4) sia soppresso l'articolo 5;
5) all'articolo 35, che istituisce il regime personale della targa dei veicoli, sia altresì prevista - all'uopo rinviando ad uno dei regolamenti di cui all'articolo 39 - un'adeguata disciplina di dettaglio, con particolare riguardo alle modalità di applicazione della nuova normativa alle targhe già assegnate e circolanti, nonché alla regolamentazione dei casi di attacco e distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, di abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore del veicolo, di eventuale personalizzazione della targa e di dismissione, furto e smarrimento della targa stessa;
6) all'articolo 36, l'ambito di applicazione del comma 2, che attualmente prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, sia ampliato al fine di


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ricomprendere, in modo esplicito, anche tutte le ipotesi che, pur non essendo riconducibili alle fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia dei veicoli, sono comunque suscettibili di incidere sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo;
7) all'articolo 37, in luogo dell'applicazione al personale dell'ACI, già adibito al funzionamento del PRA, delle disposizioni in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni sia invece previsto il trasferimento di tale personale, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;
8) all'articolo 39, sia specificato che gli emanandi regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, rechino anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché l'indicazione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;
9) allo stesso articolo 39, in luogo del mero «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sia invece prevista un'autorizzare al Governo a procedere ad una più complessiva integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, nonché - ove occorra - del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada;
10) sempre con riferimento all'articolo 39, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese, sia esplicitato il principio che anche l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;
11) all'articolo 41, comma 1, lettera e), sia soppressa l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto tale disposizione appare congrua anche rispetto alla nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del già richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992;
12) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare infine congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia chiarito se i servizi oggetto della disposizione siano o meno di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9


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posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni;
b) all'articolo 7, comma 3, il rinvio ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo sia accompagnato dall'esplicita previsione che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino a 9 posti e oltre i 9 posti.