X Commissione - Mercoledì 9 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Conflitto di interessi. (Nuovo testo C. 1318 Franceschini).

PARERE APPROVATO

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato il testo della proposta di legge C. 1318 contenente norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di Governo, delega al Governo per l'integrazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 67, in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali, principi in materia di conflitti di interessi dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali;
considerata l'importanza delle norme contenute nella proposta di legge, che intervengono in una materia delicata quale è quella delle possibili situazioni di conflitti di interesse in cui possono versare soggetti che rivestono cariche pubbliche;
valutata positivamente l'istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 3 del provvedimento nonché le disposizioni che tendono a far sì che l'Autorità stessa operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;
in considerazione della rilevanza delle disposizioni contenute negli articoli da 12 a 16, che perseguono - tra gli altri - l'obiettivo di evitare che si realizzino turbative della concorrenza e di tutelare il libero mercato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, alle attività di distribuzione commerciale e di servizio non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ambientale, di prevenzione-incendi, e nei luoghi di lavoro, fatta salva la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti.
2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondi i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di limiti numerici. Per una più completa assistenza del consumatore, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente la rete a livello europeo a cui legare una migliore diffusione dei carburanti eco compatibili, tutti i nuovi impianti, dovranno prevedere adeguati servizi complementari per l'auto e per l'utente e la presenza, oltre a quelli tradizionali ed ai biocarburanti, di carburanti ecologici: metano e/o GPL e/o idrogeno o loro miscele.
3. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e la riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti per un miglior servizio al cittadino, le regioni individuano, secondo le proprie competenze, i criteri per la programmazione del settore, anche in relazione ai differenti ambiti territoriali.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui ai commi 1 e 2 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 28. Di Centa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme funzionamento del mercato,


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nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria, fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti nel rispetto di quanto previsto sulla materia del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle leggi 28 dicembre 1999, n. 496 e 5 marzo 2001, n. 57.
2. Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore, installazione e l'attività di un impianto di distribuzione carburanti sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali, in piena autonomia, ma esclusivamente nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, di prevenzione incendi e nel rispetto delle norme regolatrici della viabilità, del complesso delle infrastrutture viarie e dei trasporti.
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della loro potestà legislativa, recepiscono, con proprie disposizioni regolamentari, le modifiche oggetto del presente articolo, al fine di favorire l'eliminazione di ogni ostacolo alla realizzazione di attività commerciali.
1. 63. Mazzocchi.

Nella rubrica dopo le parole: attività commerciali aggiungere le seguenti: e alle prestazioni di servizi.
1. 33. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: poste limitazioni inserire le seguenti: alle modalità di pagamento,.
*1. 22. Mura.

Al comma 1, dopo le parole: non possono essere poste limitazioni, aggiungere le seguenti: alle modalità di pagamento.
* 1. 62. Burchiellaro.

Al comma 1, dopo le parole: non possono essere poste limitazioni aggiungere le seguenti: all'esercizio delle predette attività ed in particolare.
1. 35. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, dopo le parole: o originaria aggiungere le seguenti parole: e di generi di monopolio, di giornali quotidiani e periodici,.
1. 13. Fava, Allasia.

All'articolo 1, al comma 1, dopo la parola: edilizie, inserire le seguenti: tributarie in materia di accisa.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1 con le seguenti: tra impianti ed a contingentamenti numerici.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.


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Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dodici mesi, e dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
4-bis. Al fine di agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante tenendo conto della sua specificità.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: edilizie, inserire le seguenti: tributarie in materia di accisa,;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti né alle limitazioni di cui al comma 1 con le seguenti: a criteri diversi da quelli discendenti dalla regolamentazione generale in materia urbanistica, di tutela dell'ambiente, di sicurezza stradale, dalle norme afferenti alla regolazione della viabilità, con l'esclusione in ogni caso di limiti di tipo numerico ivi compreso il criterio della distanza minima;

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti e una maggiore possibilità di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 3, entro 12 mesi.
1. 58. Sanga.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitarie inserire le seguenti: di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza.
*1. 29. Lazzari.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitarie inserire le seguenti: di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza.
*1. 34. Antonio Pepe.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitarie aggiungere le seguenti: di quelle a tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza.
* 1. 52. Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza aggiungere le parole: stradale, ambientale, di prevenzione incendi.
1. 1. Saglia, Urso, Raisi.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: alimentare e non alimentare inserire le seguenti: Negli orari di apertura dell'esercizio è comunque sempre consentita la vendita di tutti i prodotti e servizi abbinati.
1. 53. Saglia.
(Riformulato e Approvato)

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: Per gli impianti di distribuzione di carburanti, localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, è possibile effettuare la vendita di prodotti e servizi anche non complementari


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e accessori rispetto alla vendita dei carburanti.
1. 30. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1, dopo le parole: Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti aggiungere le seguenti: fermo restando che i comuni dovranno aggiornare i piani urbani del traffico, trasporti parcheggi (P.U.T.T.P.) attraverso i quali prevedere razionalmente gli impianti.
1. 2. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Al comma 1, dopo le parole: Tale principio si applica anche alla distribuzione dei carburanti aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e dall'articolo 19 dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.
1. 3. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
1. 25. D'Agrò, Formisano.

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: Gli impianti di distribuzione dei carburanti possono essere abbinati esclusivamente agli ipermercati.
1. 31. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai servizi pubblici o pubblicistici, comunque forniti».
1. 20. Giudice.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Non possono essere considerati complementari o accessori servizi pubblici o di tipo pubblicistico».
1. 21. Giudice.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Alle imprese di produzione e trasformazione alimentare è consentita la vendita diretta dei propri prodotti, anche attrezzando i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei prodotti medesimi, comprendendovi, in via meramente complementare, anche alimenti e bevande non di propria produzione, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
1. 57. Tomaselli, Ruggeri.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le parole: al comma 1.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le parole: al comma 1.
1. 4. Pedica.

Sopprimere il comma 2.
1. 32. Affronti, Fabris.

Il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza, nonché una maggiore accessibilità al servizio da parte del consumatore, l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti,


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benzine e gasoli, sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità. Con riguardo alla rete distributiva del metano, per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio, le regioni dovranno prevedere specifiche norme di indirizzo, mentre per agevolarne l'utilizzo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità».
1. 5. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi della concorrenza e nell'ottica del radicale abbassamento dei prezzi dei carburanti al consumo, i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono autorizzati a derogare ai contratti di fornitura in esclusiva in essere con le rispettive compagnie petrolifere. Nel caso in cui il gestore si rivolga al mercato libero per l'acquisto delle proprie forniture di prodotti petroliferi deve dare comunicazione al proprietario dell'impianto, compagnia petrolifera, che potrà effettuare la fornitura maggiorandola di 30 euro ogni 1.000 litri di carburante. In caso di mancata vendita sarà comunque riconosciuto dal gestore al privato proprietario dell'impianto di carburanti un indennizzo pari a 25 euro ogni 1.000 litri di carburante acquistato sul mercato.
1. 26. Greco.

Al comma 2, dopo la parola: consumatore aggiungere le seguenti parole: in linea con il processo di valorizzazione di tutte le potenzialità di sviluppo di prodotti ecocompatibili ed integrazione tra la distribuzione di carburanti e servizi per i cittadini.
1. 14. Fava, Allasia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: non possono sino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti: sono disciplinate da regioni ed enti locali, esclusivamente nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle strutture viarie e trasportistiche.
1. 15. Fava, Allasia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: non possono sino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti: non possono essere subordinate a criteri diversi da quelli discendenti dalla regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale e di prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme afferenti alla regolazione della viabilità ed al complesso delle infrastrutture viarie e trasportistiche.
1. 16. Fava, Allasia.

Al comma 2 sopprimere le parole da: non possono essere subordinati fino alla fine del comma e sostituirle con le seguenti parole: benzine e gasoli, sono disciplinate dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito della regolamentazione in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, prevenzione incendi e viabilità. Con riguardo alla rete distributiva del metano, per assicurarne l'estensione in modo equilibrato sul territorio, le regioni dovranno prevedere specifiche norme di indirizzo, mentre per agevolarne l'utilizzo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente


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legge, determina i criteri di vettoriamento attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto della sua specificità.
1. 6. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 2, dopo le parole: della distanza minima inserire le seguenti: delle superfici minime, della localizzazione salvo che per i centri storici;

Conseguentemente, dopo le parole: o di parametri numerici inserire le seguenti: e tipologici e dopo la parola: prestabiliti aggiungere le seguenti: , di fasce orarie predeterminate e dell'obbligo di erogare determinate tipologie di carburanti.
1. 59. Merloni.

Al comma 2, sostituire le parole: parametri con la parola: limiti.
1. 7. Saglia, Urso, Raisi.

Al comma 2, dopo le parole: di parametri numerici prestabiliti inserire le seguenti: o di fasce orarie predeterminate e dell'obbligo di erogare determinate tipologie di carburanti,.
1. 23. Mura.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo:
La disposizione si applica anche agli impianti che non abbiano accesso diretto alla rete stradale ma unicamente ad aree adibite a parcheggio e siano ubicati ad almeno 50 metri dall'accesso alla rete stradale, a condizione che siano realizzati sulla porzione di un'area avente superficie complessiva di almeno 5.000 mq, di proprietà o nella disponibilità del soggetto richiedente.
1. 51. Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 2, inserire dopo le parole: di cui al comma 1 il seguente periodo: È vietato subordinare l'installazione e l'attività di un impianto di distribuzione dei carburanti al rispetto del criterio della distanza minima, delle superfici minime, della localizzazione, salvo che per i centri storici, o di parametri numerici e tipologici prestabiliti.
1. 54. Saglia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Sono abrogate le disposizioni che obbligano la simultanea apertura di attività complementari.
1. 24. Mura.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, al fine di garantire la promozione, la concorrenza e la qualificazione della rete di distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti dovranno essere dotati di adeguati servizi complementari per l'auto ed il cittadino consumatore, unitamente alla presenza di almeno un prodotto per autotrazione eco-compatibile quali metano, gpl, o idrogeno e loro miscele, ovvero di bio carburanti, oltre a quelli tradizionali.
1. 17. Fava, Allasia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per una più completa assistenza al consumatore, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente la rete a livello europeo a cui legare una migliore diffusione dei carburanti eco compatibili, tutti i nuovi impianti, dovranno prevedere adeguati servizi complementari per l'auto e per


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l'utente e la presenza, oltre a quelli tradizionali ed ai biocarburanti, di carburanti ecologici, metano e/o GPL e/o idrogeno o loro miscele.
1. 8. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e la riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti per un miglior servizio al cittadino, le regioni individuano, secondo le proprie competenze, i criteri per la programmazione del settore, anche in relazione ai differenti ambiti territoriali.
1. 9. Saglia, Urso, Raisi.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis.
Alla distribuzione dei carburanti si applicano le norme vigenti in materia di orari per la distribuzione commerciale. Le regioni stabiliscono i criteri per assicurare le aperture festive domenicali.
1. 10. Saglia, Urso, Raisi.

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. È consentito l'utilizzo parziale o totale di apparecchiature automatiche per il pagamento.
1. 11. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le accise sui carburanti per autotrazione e per riscaldamento non vengono applicate sulle maggiorazioni di prezzo registrate. Conseguentemente l'imposta di bollo in misura fissa è elevato da euro 1,81 a euro 2,50.
1. 56. D'Agrò.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
2-bis. Nel caso degli impianti non gestiti direttamente dalle aziende produttrici non possono essere imposti al gestore vincoli di acquisto esclusivo. L'acquisto e la distribuzione da parte del gestore di carburanti di produttori diversi è consentito purché siano separati e chiaramente indicati i relativi erogatori. Sono vietate le clausole contrattuali tra gestori e aziende produttrici dirette ad influire sulla determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti.
1. 50. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Sopprimere il comma 3.
1. 18. Fava, Allasia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 55. Saglia.

All'articolo 1, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Nel caso degli impianti di distribuzione di carburante non gestiti direttamente dalle aziende produttrici non possono essere previste clausole contrattuali di distribuzione esclusiva. L'acquisto e la distribuzione da parte del gestore di carburanti di produttori diversi è consentito purché siano separati e chiaramente indicati i relativi erogatori. Sono vietate le clausole contrattuali tra gestori e aziende produttrici che contengano modalità di calcolo dei prezzi praticati ai gestori medesimi basate su ipotesi di prezzi di vendita al pubblico dei carburanti o che, comunque, per la loro formulazione, siano


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atte ad indirizzarne la determinazione. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il termine di sei mesi dalla stessa data.
*1. 27. D'Agrò.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Nel caso degli impianti di distribuzione di carburante non gestiti direttamente dalle aziende produttrici non possono essere previste clausole contrattuali di distribuzione esclusiva. L'acquisto e la distribuzione da parte del gestore di carburanti di produttori diversi è consentito purché siano separati e chiaramente indicati i relativi erogatori. Sono vietate le clausole contrattuali tra gestori e aziende produttrici che contengano modalità di calcolo dei prezzi praticati ai gestori medesimi basate su ipotesi di prezzi di vendita al pubblico dei carburanti o che, comunque, per la loro formulazione, siano atte ad indirizzarne la determinazione. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il termine di sei mesi dalla stessa data.
* 1. 61. Merloni.

Al comma 4 sostituire le parole: sei mesi con la seguenti: un anno.
** 1. 19. Fava, Allasia.

All'articolo 1, comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le parole: dodici mesi.
** 1. 12. Saglia, Urso, Raisi.

Al comma 4, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 60. Merloni.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis.
All'articolo 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, le parole «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni» sono sostituite con le parole «Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti.»
1. 36. Pellegrino, Trepiccione.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.
(Dispensazione di medicinali sui ricettari SSN)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati, è riservata in via esclusiva al farmacista.
2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN e le preparazioni galeniche, sono effettuabili esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN.
3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, fatte salve le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presene articolo.
4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma l, lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come prescritto al precedente comma 3 del presente articolo, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al


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resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, da parte del pubblico e del personale non addetto, sia negli orari di apertura al pubblico che di chiusura.
5. L'esercizio commerciale che intende dispensare i medicinali, come prescritto al precedente comma 3 del presente articolo, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore a 250 metri dalle farmacie convenzionate con il SSN e dagli altri esercizi commerciali che dispensano i medicinali come prescritto al già citato comma 3 del presente articolo. La distanza è misurata per la via pedonale più breve per raggiungere le rispettive soglie d'ingresso.
6. È abrogata ogni norma incompatibile con quanto disposto nel presente articolo.
1. 0. 1. D'Elia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
* 1. 0. 2. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso dei requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
* 1. 0. 5. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti


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professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
* 1. 0. 51. Burchiellaro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la liberalizzazione delle attività di produzione e trasformazione alimentare).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, nonché di assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti alimentari, è consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita del prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
* 1. 0. 53. Mazzocchi, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione).

1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonchè di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.
** 1. 0. 3. D'agrò, Formisano.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione).

1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonchè di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.
** 1. 0. 6. Fava, Allasia.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione).

1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è abrogato.
** 1. 0. 52. Vico.
(Approvato)


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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione di vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione).

1. Al fine di favorire la promozione di condizioni di pari opportunità ed un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione, nonché di assicurare ai consumatori una più ampia accessibilità ai relativi prodotti, all'attività di panificazione si applicano gli articoli 11, commi 4 e 5, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è abrogato.
** 1. 0. 54. Mazzocchi, Urso, Raisi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione di vincoli alle attività di vendita al consumatore finale).

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale per i settori del commercio e della produzione, nonché di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti, non possono essere poste limitazioni agli orari di apertura e di chiusura al pubblico per le attività di vendita al consumatore finale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di tutela della pubblica quiete, di tutela del lavoro e della salute.
*1. 0. 4. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione di vincoli alle attività di vendita al consumatore finale).

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale per i settori del commercio e della produzione, nonché di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti, non possono essere poste limitazioni agli orari di apertura e di chiusura al pubblico per le attività di vendita al consumatore finale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di tutela della pubblica quiete, di tutela del lavoro e della salute.
* 1. 0. 50. Tomaselli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Eliminazione di vincoli alle attività di vendita al consumatore finale).

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale per i settori del commercio e della produzione, nonché di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti, non possono essere poste limitazioni agli orari di apertura e di chiusura al pubblico per le attività di vendita al consumatore finale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, di tutela della pubblica quiete, di tutela del lavoro e della salute.
* 1. 0. 55. Mazzocchi, Urso, Raisi.

ART. 2.

All'articolo 2 il comma 4 è abrogato.
* 2. 1. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Il comma 4 è abrogato.
* 2. 7. La Loggia.


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Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare la parola: «ruolo» di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla parola: «R.E.A».
2. 2. Mazzocchi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
2. Per l'attività di agente d'affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il disposto degli articoli 2, comma 3, e 3, 4, 5 e 6, comma 1, nonché all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 3 febbraio 1989 n. 39, si applica a coloro che, iscritti nel registro delle imprese o nel REA di cui al comma 3, svolgono le attività previste al comma 1, lettere a) e b).
2. 9. Affronti.

Al comma 4 le parole: è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: la parola ruolo di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni è sostituita dalla parola R.E.A.
2. 4. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Al comma 4 dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: fermi restando i requisiti di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificata dall'articolo 18, comma l, lettera a), della legge 5 marzo 2001, n. 57.
2. 3. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero di crediti ed ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che l'attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dalle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo.
2. 50. Saglia.

All'articolo 2, comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: salvo che l'attività di recupero crediti stragiudiziale sia svolta dalle banche, dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,e dalle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo.
2. 8. Lazzari.

Il comma 8 è soppresso.
2. 5. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Al comma 10 sostituire la parola: iscrizione con la parola: trascrizione e dopo le parole: nonché le nuove procedure di iscrizione aggiungere le seguenti: per i nuovi operatori.
2. 51. Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Resta fermo per coloro che svolgono, o intendono svolgere le attività di cui al comma 1, l'obbligo di iscriversi all'Ente di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.
2. 6. Fava, Allasia.
(Riformulato e Approvato)


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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Divieto di imposizione di prezzi minimi).

1. È fatto divieto di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi ai distributori di carburante. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva uno o più distributori di carburante o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile.
2. 0. 50. Saglia.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Trasferimento dell'attività di farmacia).

1. I commi secondo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. 0. 51. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Sopprimere l'articolo.
3. 10. Uggé.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Componentistica dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 78.
(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascuna modifica ammessa è certificata da apposita relazione tecnica di un ente individuato con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che attesta, per singolo veicolo, la possibilità e la regolare esecuzione dell'intervento;
b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da pertinenti direttive comunitarie ovvero da equivalenti regolamenti ECE/ONU e attesta che le caratteristiche del veicolo modificate sono equivalenti o superiori a quelle originarie del veicolo. Con il decreto di cui alla lettera a) sono altresì individuati i requisiti degli enti che rilasciano la relazione tecnica di cui alla medesima lettera a), nonché i tipi di modifiche ammissibili e le modalità di aggiornamento della carta di circolazione.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione di categorie diverse da quelle indicate al precedente comma 1 sono consentite con le modalità stabilite con il decreto previsto al medesimo comma l, lettera a).
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle


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caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modiche siano state realizzate nel pieno rispetto del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. La suddetta violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis. la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti».

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla pubblicazione dei decreti di cui al comma l. Dalla medesima data è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica l6 dicembre 1992, n. 495.
3. 7. Attili.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Componentistica dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 78.
(Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione).

1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;
c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatoci e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, demandando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.


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2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento dell'attività di certificazione di cui al medesimo, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente:
e) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. 53. Martella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: le modifiche aggiungere le seguenti: alla componentistica nonché.
3. 52. Vito, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci.

Al comma 1 , dopo lo parole: veicoli a motore inserire le parole: e dei loro rimorchi.
3. 3. Fava, Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: dei veicoli a motore, aggiungere le seguenti: , che riguardano la sola sostituzione, intesa anche come modifica, di componenti non strutturali dei veicoli stessi, né incidenti sulla loro destinazione o tassazione automobilistica,.
3. 11. Uggé.

Al comma 1, dopo le parole: le seguenti condizioni, aggiungere le seguenti: con esclusivo riferimento a interventi di natura sportiva o estetica concernenti aerodinamica, assetto interni e propulsore;

Conseguentemente , al comma 2, sostituire la parola: soltanto con le seguenti: in particolare.
3. 8. Attili.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione o della installazione aggiuntiva ai fini del miglioramento delle caratteristiche funzionali del veicolo, con particolare riferimento alla riduzione dell'impatto ambientale;


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b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti utilizzati per la sostituzione sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso ovvero, nel caso di componenti aggiuntivi, determinino un miglioramento delle caratteristiche funzionali del veicolo sempre nel rispetto della sicurezza attiva e passiva dello stesso.
3. 50. Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni, Sanga.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: a ciò abilitato aggiungere: e riconosciuto competente dalle case costruttive dei veicoli interessati.
3. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) Il Ministero dei trasporti provvede con proprio decreto a prevedere forme di tutela per i brevetti depositati da aziende italiane. Nel medesimo decreto sono individuate procedure per verifiche tecniche periodiche, al fine di certificare il permanere delle caratteristiche di cui alla lettera b) e l'indicazione di requisiti per la tracciabiltià dei prodotti immessi sul mercato.
3. 2. Fava, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore di cui al comma 1 sono consentite a condizione che esse vengano notificate all'ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri territorialmente competente, in base alla residenza del consumatore, all'atto della loro realizzazione, e che detto ufficio non esprima riserve entro i sessanta giorni seguenti dalla notifica.
3. 12. Uggè.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Gli uffici provinciali della citata Direzione generale per la motorizzazione, certificano la corretta installazione, aggiornano la carta di circolazione e ne danno comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti di cui al comma 1, lettera a). Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede ad apportare all'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.
3. 51. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 2, sostituire le parole: la sostituzione, con le parole: qualsiasi modifica, compresa l'installazione di componenti nuovi, alle caratteristiche costruttive e funzionali originali dei veicoli a motore,
3. 6. Mura.

Al comma 2 sopprimere le parole: soltanto ai fini di eventuali adempimenti fiscali.
3. 13. Uggè.

Sopprimere il comma 4.
3. 4. Fava, Allasia.


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Al comma 4, le parole: alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato sono sostituite dalle seguenti: consentite senza visita e prova; conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: «, per le modifiche consentite senza visita e prova, non si applica».
3. 9. Attili.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune iniziative di coordinamento formale del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con le disposizioni contenute nel presente articolo.
3. 5. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma:
«8-bis. Il Ministro dei trasporti può, per singole province individuate con proprio decreto, affidare in concessione quinquennale le revisioni annuali previste per i veicoli a motore capaci di contenere oltre 16 persone ovvero con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e loro rimorchi a consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte di autoriparazione che svolgano la loro attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ognuna almeno in una diversa sezione del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni».
3. 01. Uggè.

ART. 4.

Sopprimere l'articolo 4.
*4. 1. Saglia, Urso, Raisi.

Sopprimere l'articolo 4.
*4. 10. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la distribuzione di GPL).

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione ed il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. I contratti di cui al precedente comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a 30 giorni.


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3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i relativi contratti di fornitura non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al precedente comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha diritto di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto legislativo non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive, modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge 5 marzo 1990, n. 46.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
*4. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la distribuzione di GPL).

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione ed il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. I contratti di cui al precedente comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a 30 giorni.
3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i


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relativi contratti di fornitura non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al precedente comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha diritto di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto legislativo non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive, modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge 5 marzo 1990, n. 46.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
*4. 3. Merloni.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la distribuzione di GPL).

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione ed il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. I contratti di cui al precedente comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a 30 giorni.
3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i relativi contratti di fornitura non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei


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precedenti commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al precedente comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha diritto di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto legislativo non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive, modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge 5 marzo 1990, n. 46.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
*4. 4. Saglia, Urso, Raisi, Mazzocchi.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la distribuzione di GPL).

1. Al fine di garantire lo sviluppo della libera concorrenza, i contratti per la fornitura di GPL attraverso serbatoi per uso civile, industriale o agricolo devono prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio, senza vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. Nel caso di comodato d'uso il contratto di fornitura del prodotto non può avere una durata superiore a due anni e deve prevedere che le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria del serbatoio, secondo la normativa tecnica di riferimento, rimangano in capo alla ditta fornitrice per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locazione del serbatoio le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al locatario che le può affidare alla ditta fornitrice, in presenza di contratto di fornitura del prodotto, o a una ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso in cui la locazione non preveda un contratto di fornitura, l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 7, si intende tacitamente acquisita.
4. Nel caso in cui il serbatoio sia di proprietà dell'utilizzatore finale, le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al proprietario che le può affidare alla ditta fornitrice del prodotto o a una ditta abilitata ai sensi della citata legge n. 46 del 1990.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui ai commi 2 e 3 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha diritto di rimuovere, a


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proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. Nel caso di locazione o comodato d'uso l'impresa proprietaria del serbatoio assicura la corretta installazione rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, nonché ogni altra documentazione relativa al serbatoio necessaria all'utente finale per l'acquisizione del certificato prevenzione incendi.
7. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
**4. 5. Saglia, Urso, Raisi, Mazzocchi.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la distribuzione di GPL).

1. Al fine di garantire lo sviluppo della libera concorrenza, i contratti per la fornitura di GPL attraverso serbatoi per uso civile, industriale o agricolo devono prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio, senza vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. Nel caso di comodato d'uso il contratto di fornitura del prodotto non può avere una durata superiore a due anni e deve prevedere che le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria del serbatoio, secondo la normativa tecnica di riferimento, rimangano in capo alla ditta fornitrice per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locazione del serbatoio le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al locatario che le può affidare alla ditta fornitrice, in presenza di contratto di fornitura del prodotto, o a una ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso in cui la locazione non preveda un contratto di fornitura, l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 7, si intende tacitamente acquisita.
4. Nel caso in cui il serbatoio sia di proprietà dell'utilizzatore finale, le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al proprietario che le può affidare alla ditta fornitrice del prodotto o a una ditta abilitata ai sensi della citata legge n. 46 del 1990.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui ai commi 2 e 3 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha diritto di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. Nel caso di locazione o comodato d'uso l'impresa proprietaria del serbatoio assicura la corretta installazione rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, nonché ogni altra documentazione relativa al serbatoio necessaria all'utente finale per l'acquisizione del certificato prevenzione incendi.
7. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
**4. 6. Merloni.


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L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la distribuzione di GPL).

1. Al fine di garantire lo sviluppo della libera concorrenza, i contratti per la fornitura di GPL attraverso serbatoi per uso civile, industriale o agricolo devono prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio, senza vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. Nel caso di comodato d'uso il contratto di fornitura del prodotto non può avere una durata superiore a due anni e deve prevedere che le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria del serbatoio, secondo la normativa tecnica di riferimento, rimangano in capo alla ditta fornitrice per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locazione del serbatoio le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al locatario che le può affidare alla ditta fornitrice, in presenza di contratto di fornitura del prodotto, o a una ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso in cui la locazione non preveda un contratto di fornitura, l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 7, si intende tacitamente acquisita.
4. Nel caso in cui il serbatoio sia di proprietà dell'utilizzatore finale, le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al proprietario che le può affidare alla ditta fornitrice del prodotto o a una ditta abilitata ai sensi della citata legge n. 46 del 1990.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui ai commi 2 e 3 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha diritto di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. Nel caso di locazione o comodato d'uso l'impresa proprietaria del serbatoio assicura la corretta installazione rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, nonché ogni altra documentazione relativa al serbatoio necessaria all'utente finale per l'acquisizione del certificato prevenzione incendi.
7. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
**4. 11. Lazzari.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.
(Misure per la distribuzione del GPL).

1. I contratti per la fornitura di GPL attraverso serbatoi per uso civile, industriale o agricolo devono prevedere modalità alternative di offerta del serbatoio al fine di consentire all'utente finale di acquistare il GPL in regime di libera concorrenza, senza vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. Nel caso di comodato d'uso il contratto di fornitura del prodotto deve prevedere che le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria del serbatoio, secondo la normativa tecnica di riferimento, rimangano in capo per tutta la durata di affidamento del serbatoio alla ditta fornitrice,


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che deve consegnare all'utente il libretto d'impianto e garantirne l'aggiornamento.
3. Nel caso di locazione del serbatoio le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al locatario che le può affidare alla ditta fornitrice, in presenza di contratto di fornitura del prodotto, o a una ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso in cui la locazione non preveda un contratto di fornitura, l'autorizzazione di cui all'articolo 18, comma 7, si intende tacitamente acquisita.
4. Nel caso in cui il serbatoio sia di proprietà dell'utilizzatore finale, le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al proprietario che le può affidare alla ditta fornitrice del prodotto o a una ditta abilitata ai sensi della citata legge 46 del 1990.
5. Nel caso di locazione o comodato d'uso l'impresa proprietaria del serbatoio assicura la corretta installazione rilasciando all'utente apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, nonché ogni altra documentazione relativa al serbatoio necessaria all'utente finale per l'acquisizione del certificato prevenzione incendi.
6. I contratti di cui ai commi 2 e 3 hanno durata libera e alla scadenza sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha il diritto, e se richiesto dall'utente il dovere, di rimuovere immediatamente, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso, salvo che l'utente eserciti il diritto di riscatto, alle condizioni previste dal contratto o, in mancanza, alle condizioni prefissate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore del presente articolo.
7. I rapporti contrattuali di cui al presente articolo non possono vincolare l'utente finale all'acquisto del GPL in regime di esclusiva da uno o più fornitori per un periodo complessivamente superiore a tre anni, indipendentemente dall'eventuale rinnovo o novazione del contratto, né precludere all'utente forale la facoltà, al decorso del predetto termine, di acquistare in tutto o in parte il GPL in regime di libera concorrenza.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

2. Il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque travasa GPL in serbatoi installati presso i consumatori senza prima verificare l'aggiornamento del libretto di manutenzione dell'impianto o non rispettando le misure di sicurezza vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro».

3. Il comma 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è abrogato.
4. 50. Ruggeri.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Misure per la distribuzione del GPL).

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatoi di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione,


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a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
2. Le regioni e i comuni adeguano le proprie norme alle disposizioni del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
3. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà delle parti di adeguare i rapporti contrattuali in essere alla data dell'entrata in vigore del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla stessa data».
4. 51. Merloni.

Sopprimere il comma 1.
4. 12. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, dopo il primo periodo del comma 1, aggiungere il seguente: L'importo del canone di locazione deve essere specificatamente indicato e scorporato dal costo finale nel caso in cui il contratto preveda anche l'acquisto di GPL dal medesimo fornitore,
4. 8. Fava, Allasia.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, dopo le parole: per quanto concerne i rifornimenti. inserire il seguente periodo: Le verifiche periodiche e la manutenzione fanno capo al locatario che le può affidare alla ditta fornitrice, in presenza di contratto di fornitura del prodotto, o a una ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.
4. 9. Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 16-bis, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di comodato d'uso il contratto di fornitura del prodotto non può avere una durata superiore a due anni e deve prevedere che le verifiche periodiche e la manutenzione ordinaria del serbatoio, secondo una normativa tecnica di riferimento rimangano in capo alla ditta fornitrice per tutta la durata del contratto.

Conseguentemente al comma 1 del medesimo capoverso, dopo la parola: utenti sostituire la parola: devono con la seguente: possono.
4. 7. Fava, Allasia.

Sopprimere il comma 2.
4. 13. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di servizi idrici).

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente, la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque e di garantire, su tutto il territorio nazionale, 1' uniformità della gestione dei servizi idrici, il Governo nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, un Commissario straordinario


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incaricato di verificare, entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dall'adozione del decreto di nomina, che le procedure di affidamento in corso siano state indette nel rispetto dei parametri della salvaguardia del patrimonio idrico, di un'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla gestione del servizio e sulla misura delle tariffe, della conservazione dell'equilibrio biologico, del divieto di sprechi e del favore per il rinnovo della risorsa e per il consumo umano e che le gestioni in essere siano conformi ai predetti criteri. Il Commissario, all'esito della verifica, adotta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli di sospensione o di annullamento delle procedure di affidamento in corso, necessari a conformare le attività di gestione dei servizi idrici ai parametri definiti nel presente comma.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 il Commissario si avvale delle risorse umane e strumentali della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni, adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, non possono essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 300.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 0. 9. Provera, Ruggeri, Mura, Pignataro.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Soppressione degli Ato e nuove disposizioni in materia di servizio idrico).

1. Il presente articolo provvede al riordino della normativa nazionale in materia di servizio idrico di cui al titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi idrici, assicurando un adeguato livello di tutela secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente articolo persegue i seguenti obiettivi:
a) riorganizzare il servizio idrico su base provinciale al fine di ottimizzare e ridurre i costi di funzionamento;
b) semplificare le procedure di affidamento della gestione dei servizi al fine di realizzare un contesto concorrenziale più favorevole in conformità ai principi comunitari in materia di appalti pubblici e servizi pubblici;
c) favorire, a parità di servizio reso e di qualità della vita, un uso più razionale delle risorse tramite l'adozione di interventi diretti alla promozione del risparmio idrico e al contenimento dei consumi;
d) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture idriche necessarie per il funzionamento della rete, tramite il ricorso a finanziamenti comunitari, l'accesso al credito e la costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un apposito fondo di rotazione;
e) favorire una politica tariffaria collegata agli investimenti.

3. Tutti gli ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali vigenti ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative autorità d'ambito in esso ricadenti, sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2008.


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4. A decorrere dalla medesima data, al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, sono trasferite alle province le competenze in materia di gestione delle risorse idriche attribuite alle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.
5. In deroga al comma 4, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono provvedere direttamente all'organizzazione del servizio idrico e in modo distinto da quella della provincia.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e le province provvedono alla riorganizzazione del servizio individuando nell'ambito del proprio territorio un soggetto, anche nella forma della società di capitali in mano pubblica, cui è affidata la gestione della rete, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio idrico.
7. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
8. La gestione del servizio idrico è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici.
9. Costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
10. I comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio mediante una procedura competitiva, da espletarsi con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui al presente articolo.
11. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede in uno dei Paesi dell'Unione europea:
a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;
b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);
c) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, determina le modalità di partecipazione e i termini della procedura competitiva.
13. La gestione del servizio può essere eccezionalmente affidata a società a partecipazione mista pubblica e privata, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e le province devono adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, anziché alla gara di cui al comma 8, e devono altresì indicare in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve


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essere alienata con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso.
15. Le imprese e le società esercenti i servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la relativa gestione fino alla scadenza dell'affidamento e comunque entro o non oltre il 31 dicembre 2011. Alla scadenza, i beni e gli impianti delle imprese affidatarie sono trasferiti direttamente agli enti locali nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
16. I soggetti affidatari dei servizi idrici si impegnano a rispettare il piano di rete elaborato ai sensi dell'articolo successivo e provvedono entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto di servizio.
17. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province, d'intesa con i comuni, provvedono alla predisposizione del nuovo piano di rete o all'aggiornamento del piano d'ambito di cui dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitandolo al territorio della provincia interessata. Ove l'intesa non venga raggiunta provvede la regione.
18. Il piano di rete è costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.

19. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dai comuni, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico, precisandone lo stato di funzionamento.
20. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
21. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi dì gestione e dì investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
22. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
23. Il piano di rete è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
24. Gli articoli 147, 148, 149 e 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
25. L'espressione «Autorità d'ambito», contemplata dagli articoli 151 e 152 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di rapporti con i gestori del servizio idrico e poteri di controllo e sostitutivi, deve d'ora in avanti intendersi riferita ai soggetti di settore appositamente costituiti dai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e dalle province.
4. 0. 1. Urso, Saglia, Raisi.


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Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituzione del parametro unico al riferimento del prezzo del gas)
.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è istituito il parametro unico di riferimento del prezzo del gas (PURPG), la cui determinazione è effettuata mensilmente con riferimento ad un paniere specifico le cui singole voci ed il relativo peso nella formazione del prezzo finale sono calcolati in base ai valori di mercato e sono resi pubblici insieme al PURPG. Il paniere è individuato per un periodo di un anno e la successiva modifica è resa pubblica novanta giorni prima della sua applicazione. I documenti fiscali concernenti la vendita del gas nel territorio nazionale devono riportare oltre al prezzo liberamente convenuto anche il prezzo espresso utilizzando il PURPG. Con cadenza mensile, le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale, comunicano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli scostamenti del prezzo applicato alla clientela rispetto al PURPG anche in via telematica. Le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale sono tenute a predisporre le offerte commerciali con l'evidenziazione delle variazioni proposte rispetto al PURPG applicato al momento dell'offerta.
2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro. Alle modalità di applicazione provvede l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. 0. 2. Contento, Saglia.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di gas naturale).

1. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce con uno o più decreti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla medesima data.
2. Al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di controllo metrologico è assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per il vettoriamento attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto delle specificità di tale utilizzo.
* 4. 0. 3. Saglia, Urso, Raisi.


Pag. 164

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di gas naturale).

1. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce con uno o più decreti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla medesima data.
2. Al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di controllo metrologico è assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per il vettoriamento attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto delle specificità di tale utilizzo.
* 4. 0. 11. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione degli scambi di gas e tutela dei clienti finali).

1. I sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas nella rete nazionale di trasporto del gas naturale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le esportazioni di gas, per 1'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché al sistema di stoccaggio di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. II livello di tutela previsto dalle norme in materia di controllo metrologico è assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 12, comma 7, nonché dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce con uno o più decreti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale a clienti finali, direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale. Entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sistemi di misura in servizio alla predetta data devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale di cui al presente articolo.
4. 0. 50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Distretti energetici per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili ed incrementare la


Pag. 165

libera concorrenza nel settore, il Ministro dello sviluppo economico promuove lo sviluppo di progetti dimostrativi da realizzare con l'apporto delle imprese nazionali in distretti energetici pilota, finalizzati alla sperimentazione integrata di sistemi di generazione di energia elettrica e termica distribuita, proveniente da fonti rinnovabili e da impianti che anche in configurazioni cogenerative utilizzino biomasse e rifiuti. Sono previste misure innovative per il coordinamento delle iniziative e per l'organizzazione delle relative infrastrutture di trasporto e per il collegamento degli impianti di generazione alle reti di distribuzione.
4. 0. 4. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Organizzazione della borsa nazionale del gas naturale).

1. La gestione economica del mercato del gas naturale e di tutti i servizi ausiliari offerti è affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato è una società per azioni, costituita dalla società Snam-rete-gas Spa entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività nonché di concorrenza tra operatori che esercitano le attività di produzione, importazione, esportazione, distribuzione, vendita o stoccaggio di gas naturale, assicurando altresì la gestione economica di un'adeguata disponibilità di capacità di stoccaggio.
2. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Essa prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato del gas naturale in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di gas naturale. Il gestore del mercato pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei contratti bilaterali.
4. 0. 5. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cessione di reti di distribuzione dell' energia elettrica).

1. Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità le attività dì distribuzione dell'energia elettrica devono appartenere a soggetti societari separati dai soggetti responsabili per le attività di misura e di vendita ed essere svolte in completa separazione. Le attività di misura e di vendita ai clienti finali sono libere e proposte al mercato in condizioni di concorrenza.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, vengono definite le modalità e i tempi delle eventuali separazioni o cessioni. Ai soggetti azionisti delle società di distribuzione, qualora tali soggetti operino nelle attività di produzione, importazione, trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica, si applica il limite al possesso azionario e ai diritti di voto del 5 per cento.
4. 0. 6. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Razionalizzazione del sistema elettrico nazionale).

1. Ai fini di razionalizzare il sistema elettrico nazionale e ridurre l'impatto dei costi fissi gravanti nelle bollette elettriche le funzioni della società Acquirente unico Spa e della Cassa conguaglio per il settore


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elettrico sono trasferite alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. La società Acquirente unico Spa è fusa per incorporazione nella stessa società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico è soppressa. Il personale dipendente della Cassa conguaglio per il settore elettrico e tutte le sue attività e passività sono trasferite alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.
Anche ai sensi di quanto previsto dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, lo statuto della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa viene modificato e la società assume la nuova denominazione di Servizi per il sistema elettrico nazionale Spa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, le società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e l'Acquirente unico Spa, adottano i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.
4. 0. 7. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.
(Tariffa dell'energia elettrica per utenza domestica).

A decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti con contratti per utenza domestica in bassa tensione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica le componenti della tariffa denominata D1, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, e successive modificazioni.
4. 0. 10. Saglia, Lazzari.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Privatizzazione della società Gestore del mercato elettrico Spa).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le azioni del Gestore del mercato elettrico Spa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro la stessa data, il Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico definisce con decreto le modalità di cessione e collocazione sul mercato finanziario delle quote azionarie della società Gestore del mercato elettrico Spa. Nessuno dei soggetti azionisti privati, salvo i gestori di mercati finanziari regolamentati, può detenere o controllare direttamente o indirettamente quote superiori al 5 per cento del capitale sociale.
4. 0. 8. Saglia, Urso, Raisi.

ART. 5.

Sopprimere l'articolo.
5. 1. Fava, Allasia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti dispone che gli enti gestori degli aeroporti indicano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze


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di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling).
5. 50. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Trasparenza delle tariffe nel settore trasporti).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 2 aprile 2007, n. 40, nel testo della rubrica sostituire le parole: «aeree» con le seguenti: «di trasporto»; al comma 1 sostituire la parola: «aeree» con le parole: «di contratti di trasporto» e le parole: «di voli aerei» con le seguenti: «di servizi di trasporto».
5. 0. 50. Burchiellaro.

ART. 6.

Sopprimere l'articolo.
6. 8. Contento.

Al comma 1, dopo le parole: l'allocazione non discriminatoria inserire le seguenti: , in capo all'autorità regolatrice,
6. 50. Zanetta.

Al comma 1, dopo le parole: terminali delle merci sopprimere: e dei passeggeri.
6. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 1 dopo le parole: dei passeggeri aggiungere , dimostrata professionalità e capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie. Tale capacità e professionalità organizzativa va dimostrata attraverso un attestato di servizio in carta semplice comprovante le esperienze richieste. In mancanza o in difetto dei documenti comprovanti tali requisiti, il gestore della rete richiede di avviare una valutazione ex ante della gestione del servizio svolta dagli operatori privati, fissando degli obiettivi di efficienza efficacia ed economicità.
6. 7. Urso, Saglia, Raisi.

Al comma 1, sostituire le parole: operatori privati con le parole: operatori diversi dall'operatore nazionale.

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: ; coordinamento con le disposizioni dei decreti legislativi 8 luglio 2003, n. 188, e 19 novembre 1997, n. 422.
6. 51. Zanetta.

Al comma 1, dopo le parole: trasporto pubblico sopprimere di passeggeri.
6. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 1, sostituire le parole da: destinazione di quota fino alla fine del periodo con le seguenti parole:
«destinazione della quota dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete ferroviaria alla manutenzione della stessa e al suo ampliamento».
6. 3. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 2, dopo le parole: dei terminali delle merci sopprimere le parole: e dei passeggeri.
6. 4. Provera, Zipponi, Ferrara.


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Al comma 2, dopo le parole: concludere entro sostituire le parole: sei mesi con un anno.
6. 5. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'effettiva liberalizzazione del settore inserire le seguenti: secondo criteri di reciprocità.
6. 6. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore dell'hub portuale di Taranto).

1. Al fine di favorire un maggior impulso commerciale, derivante dalla realizzazione della piastra logistica dell'hub portuale di Taranto, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte alla costituzione della zona franca del Porto di Taranto, estesa a tutta la fascia portuale da Taranto a Massafra inclusa e comprendente il molo polisettoriale, le aree retroportuali interessate dal realizzando Distripark e la stazione ferroviaria «Bellavista» ai sensi dell'articolo 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
6. 0. 1. Franzoso.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione della tassa automobilistica in materia di trasporto combinato).

1. Per agevolare il trasporto combinato delle merci strada-ferrovia si dispone l'eliminazione dalla tassa automobilistica dovuta per i trattori, e per la loro parte rimorchiabile, destinati dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi al prevalente servizio di trasporto di unità di carico, quali semirimorchi, casse mobili e container da spedire per ferrovia. Al riguardo si considera prevalente la destinazione del trattore alla movimentazione delle indicate unità di carico, quando questa è svolta per la maggior parte del periodo annuale, con specifica dichiarazione da parte della stessa impresa di autotrasporto.
2. Alle minori entrate di 5 milioni di euro all'anno conseguenti all'eliminazione della tassa automobilistica in materia di trasporto combinato si provvede con la riduzione, a partire dall'anno 2007, del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze attingendo all'accantonamento del medesimo Ministero.
6. 0. 2. Uggè.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure economiche per agevolare il trasporto combinato).

1. Per agevolare il trasporto combinato delle merci strada-ferrovia il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo per la mobilità sostenibile, istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato per finalità di cui alla lettera b) del successivo comma 1122. A tal fine, alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero dei trasporti e con un'impresa ferroviaria o con un operatore ferroviario intermodale a realizzare un quantitativo minimo di trasporti combinati strada-rotaia, è riconosciuto un contributo in funzione delle unità di carico-chilometro effettuate sul territorio italiano nel triennio 2007-2009. La misura del contributo ed i requisiti per l'erogazione


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sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. 0. 3. Uggè.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Deroga dai divieti di circolazione nei giorni particolari per i complessi veicolari destinati al trasporto combinato).

1. Per sviluppare il trasporto combinato delle merci strada-ferrovia disposizioni relative ai divieti di circolazione per i veicoli fuori dai centri urbani nei giorni festivi ed in quelli particolari previsti dal calendario fissato annualmente dal Ministro dei trasporti non si applicano ai complessi veicolari che effettuano trasporto combinato strada-ferrovia, a condizione che detti complessi circolino nel raggio massimo di 150 chilometri dal centro ferroviario di imbarco o sbarco delle unità di carico.
6. 0. 4. Uggè.

ART. 7.

Sopprimere l'articolo 7.
7. 1. Saglia, Urso, Raisi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7.
(Misure in materia di trasporto innovativo).

1. Gli enti locali, ai fini dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni a favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e alle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni debbono favorire: l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione - con incentivi - dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.
2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo di veicoli ecologici.
3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti con proprio decreto individua le specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto innovativo e fissa i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi.
4. I comuni, sentite le associazioni di rappresentanze degli utenti e degli operatori del settore, predispongono una carta dei servizi dei trasporti innovativi, afferente alle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:
a) all'elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono ed alla tipologia dei veicoli da utilizzare;
b) agli obblighi di servizio, all'individuazione di tariffe differenziato all'utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;


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d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio;
f) alle condizioni contrattuali (orario di lavoro, compenso minimo, competenze) che debbono avere i conducenti dei mezzi.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative che vanno dalla semplice ammenda pecuniaria alla revoca dell'autorizzazione stessa.
6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Misure in materia di trasporto pubblico locale innovativo).

1. Ai fini della tutela della concorrenza, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione nel settore del trasporto pubblico locale, fatte salve le competenze regionali in materia, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni a favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2000, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed alle aziende che esercitano trasporto pubblico locale per prestazioni di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie di utenti e/o aree disagiate.
2. Gli enti locali favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei veicoli ecologici.
3. I servizi di cui al comma 1, sono affidati ad imprese, sia individuali sia costituite nelle forme consentite dalla legge, in possesso di licenza e/o autorizzazione per servizi di trasporto pubblico locale di linea e non di linea rilasciata dal territorio fatto o oggetto di provvedimento. Le imprese di cui al precedente periodo sono individuate tra i soggetti aventi requisiti di ordine generale e di idoneità professionali stabiliti dalle amministrazioni regionali con proprio atto deliberativo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le amministrazioni comunali predispongono, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori impegnati nel trasporto pubblico di linea e non di linea nonché le associazioni territoriali dei consumatori, una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:
a) all'elencazione dei servizi offerti, alla tipologia dei veicoli da utilizzare nell'espletamento dei medesimi e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;
c) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
d) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza


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delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, oltre che ad essere sottoposti alle sanzioni di carattere pecuniario ed amministrativo previste per coloro che esercitano il trasporto pubblico locale, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta. In caso di ripetute violazioni è prevista la revoca del titolo autorizzativo.
6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per gli enti locali ai fini dell'accesso a finanziamenti specificatamente deliberati dal Ministero dei trasporti.
*7. 7. D'Agrò, Formisano, De Laurentis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Misure in materia di trasporto pubblico locale innovativo).

1. Ai fini della tutela della concorrenza, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione nel settore del trasporto pubblico locale, fatte salve le competenze regionali in materia, le amministrazioni comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazione a favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed alle aziende che esercitano trasporto pubblico locale per prestazioni di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie di utenti e/o aree disagiate.
2. Gli enti locali favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei veicoli ecologici.
3. I servizi di cui al comma 1, sono affidati ad imprese, sia individuali sia costituite nelle forme consentite dalla legge, in possesso di licenza e/o autorizzazione per servizi di trasporto pubblico locale di linea e non di linea rilasciata dal territorio fatto oggetto di provvedimento. Le imprese di cui al precedente periodo sono individuate tra i soggetti aventi i requisiti di ordine generale e di idoneità professionali stabiliti dalle Amministrazioni regionali con proprio atto deliberativo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le amministrazioni comunali predispongono, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori impegnati nel trasporto pubblico di linea e non di linea nonché le associazioni territoriali dei consumatori, una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:
a) all'elencazione dei servizi offerti, alla tipologia dei veicoli da utilizzare nell'espletamento dei medesimi e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;
c) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
d) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, oltre che ad essere sottoposti alle sanzioni di carattere pecuniario ed


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amministrativo previste per coloro che esercitano il trasporto pubblico locale, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fornitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta. In caso di ripetute violazioni è prevista la revoca del titolo autorizzativo.
6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per gli enti locali ai fini dell'accesso a finanziamenti specificatamente deliberati dal Ministero dei trasporti.
*7. 52. Merloni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Misure in materia di trasporto pubblico locale innovativo).

1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, è consentito il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, fatte salve le competenze regionali in materia. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli e trasporto in aree e per utenze disagiate.
2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo di veicoli ecologici.
3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni con proprio atto deliberativo stabiliscono i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo.
4. I comuni predispongono, sentite le associazioni di rappresentanze degli utenti e dei consumatori e degli operatori impegnati nel trasporto pubblico locale di linea e non di linea, una carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo concernente le prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:
a) all'elencazione dei servizi offerti, della tipologia dei veicoli da utilizzare e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti;
c) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
d) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.

5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal comune con la medesima carta. In caso di violazioni ripetute è previsto il ritiro della licenza o autorizzazione.
7. 50. Bernardo.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: uso multiplo,.
7. 3. Saglia, Urso, Raisi.

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: nonché trasporto per conto terzi mediante noleggio auto con conducente.
7. 8. Uggè.

Al comma 1, dopo le parole: per categorie disagiate aggiungere le seguenti: ,nonché


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trasporto per conto terzi mediante noleggio auto con conducente.
* 7. 11. Affronti.

Al comma 1 aggiungere, in fine: Per il solo trasporto di categorie disagiate, sono previsti, oltre a quelli stabiliti dagli articoli 1031 e 1032 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentivi fiscali da determinarsi con successivo decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre posto un limite, per il solo trasporto di categorie privilegiate, alle licenze da stabilirsi ogni anno per un arco temporale di cinque anni.
7. 5. Urso, Saglia, Raisi.

Il comma 2 è così sostituito:
2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico innovativo, mediante l'incentivazione di servizi di cui al comma 1, promossi da soggetti che già operano nel settore dei servizi di TPL, nonché da soggetti autorizzati per il servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.
7. 9. Uggè.

Al comma 3, dopo le parole: proprio decreto inserire le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono comunque fatti salvi i requisiti generali previsti dalle vigenti norme nazionali e comunitaria in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di persone, di esercizio dell'attività di servizio taxi, e di servizio di noleggio con conducente.
7. 51. Sanga.

Al comma 3, dopo le parole: societaria o consorziata. inserire il seguente periodo: Il Ministro dei trasporti stabilisce, nel medesimo decreto, le caratteristiche del servizio di trasporto pubblico locale innovativo e con quali veicoli lo stesso servizio debba essere svolto, con particolare riguardo alle caratteristiche tecnico-funzionali dei veicoli stessi».
7. 6. Mura.

Al comma 4, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: , con particolare riferimento all'efficienza energetica dei veicoli e alla loro ecosostenibilità.
7. 13. Trepiccione, Bonelli.

Il comma 6 è cosi sostituito:
6. I comuni, ai fini del finanziamento di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rendono le risorse disponibili per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale, destinandole al miglioramento e potenziamento dei parchi rotabili per il TPL e al rinnovo del parco delle autovetture destinate ai servizi di taxi e/o istituzione di servizi di noleggio con conducente.
7. 10. Uggè.

Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: non riguarda il trasporto per conto terzi mediante noleggio auto con conducente e.
7. 12. Affronti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il presente articolo si applica ai comuni con popolazione superiore ai 300 mila abitanti.
7. 4. Saglia, Urso, Raisi.


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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni Internet).

1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda con tecnologia ADSL e derivate, l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato è tenuto ad applicare agli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della legge 1o agosto 2003, n. 259, in sede di vendita all'ingrosso delle connessioni dati, un prezzo non superiore ad un terzo del canone per il servizio telefonico residenziale.
2. I contratti di vendita all'ingrosso di cui al comma 1, stipulati in data antecedente quella di entrata in vigore della presente legge, sono rinegoziati entro trenta giorni da tale data. Successivamente, entro quindici giorni dalla rinegoziazione di cui al periodo precedente, i contratti di rivendita al pubblico delle connessioni di cui al comma 1 sono rinegoziati dagli operatori in possesso di autorizzazione generale ai sensi della citata legge n. 259 del 2003 con i propri clienti in modo tale che il prezzo di vendita delle connessioni al pubblico sia ridotto nella misura della riduzione di cui al primo periodo del presente comma.
3. Al fine di garantire la complessiva efficacia della norma, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applica anche ai contratti stipulati dagli operatori di cui al comma 1 con l'organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato.
7. 0. 1. Folena, Provera, Acerbo.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, è inserito il Capo II e i seguenti articoli:

Capo II
MODIFICA DI ALCUNE FUNZIONI SVOLTE DAI NOTAI E DAGLI AVVOCATI

Art. 8-bis.
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578).

1. Nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine e dimostrare di avere esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d'appello ed ai tribunali.
3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'elenco speciale.
Art. 4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti nell'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine e dimostrare di avere esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d'appello ed ai Tribunali.
3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale.


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Art. 8-ter.
(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669).

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al primo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»;
2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;
c) all'articolo 71, primo comma, n. 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
d) all'articolo 73, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».

Art. 8-quater.
(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736).

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60:
1) al primo comma, le parole: «da un notaro» sono sostituite dalle seguenti: «da un avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»;
2) al secondo comma, la parola: «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvocato»;
c) all'articolo 63, primo comma, n. 5), le parole: «del notaro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
d) all'articolo 65, primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli avvocati».

Art. 8-quinquies.
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349).

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, nel primo periodo la parola: «notaio» è sostituita dalle seguenti: «dall'avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»;
b) all'articolo 2:
1) al primo comma, le parole: «Il notaio» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvocato»;
2) al secondo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
3) al quarto comma, le parole: «Il presentatore del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «il presentatore dell'avvocato»;
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, alinea, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
3) al quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;


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d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvocato»;
e) all'articolo 6, primo comma, le parole: «un notaio» sono sostituite dalle seguenti: «un avvocato»;
f) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «Ai notai» sono sostituite dalle seguenti: «Agli avvocati»;
2) al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
3) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Per ciascun titolo protestato, l'avvocato è tenuto a versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti per cento sugli importi o del diritto percepito a norma del presente articolo»;
g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della Corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati»;
h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio speciale). - 1. L'annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dagli avvocati in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
2. Il repertorio di cui al comma sarà tenuto, e le relative annotazioni saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia».

Art. 8-sexies.
(Competenza in materia di autentica degli atti di trasferimento degli autoveicoli).

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è prevista la necessità dell'autentica, essa può essere effettuata da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
2. L'avvocato, nel compimento dell'atto di cui al comma 1, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
3. L'avvocato che procede all'adempimento di cui al comma 1 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
4. Il repertorio di cui al comma 3 sarà tenuto, e le relative annotazioni saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia.
5. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia.
8. 0. 4. Trepiccione, Bonelli.


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Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).

1. All'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.».
* 8. 0. 1. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).

1. All'articolo 150, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.».
* 8. 0. 2. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).

1. All'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia».
* 8. 0. 55. Vico.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).

1. All'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, aggiungere le seguenti parole: «fatte salve, in ogni caso,


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le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, dell'impresa di autoriparazione abilitata di propria fiducia».
8. 0. 50. Tomaselli, Ruggeri.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di riproduzione di opere protette da diritto d'autore).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Detti limiti non si applicano alle biblioteche pubbliche con riferimento alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.»;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le riproduzioni per uso personale delle opere possono essere effettuate ai sensi del comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli autori ed editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che vengono riprodotte per gli usi previsti dal comma 3. La ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è effettuata sulla base di rilevazioni, anche a campione, realizzate in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei punti o centri di riproduzione e delle biblioteche.
5. Il compenso di cui al comma 4 è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato carta idonea per uso di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. La misura di detto compenso, nonché i criteri e le modalità per la riscossione e la ripartizione sorto determinati sulla base degli accordi di cui all'articolo 181-ter della presente legge. La misura dei compenso, salvo diverso accordo preventivo tra le parti, viene aggiornata, ogni tre anni, tenuto conto del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri e della quantità di carta utilizzabile per l'uso medesimo, immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente. Con riferimento alle modalità di riscossione, sono applicabili, in quanto compatibile, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 71-septies.»;
b) all'articolo 171, ultimo comma, le parole: «attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «attività commerciale»;
c) all'articolo 181-ter il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I compensi per le riproduzioni di cui all'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La misura e le modalità di pagamento dei detti compensi sono stabilite in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori, degli editori, dei produttori e degli importatori di carta. I criteri e le modalità di ripartizione di detti compensi sono stabiliti in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori, sentite quelle delle biblioteche e dei punti o centri di riproduzione coinvolte nell'attività di rilevazione di cui all'articolo 68, comma 4. La misura della provvigione spettante alla SIAE è stabilita in base ad accordi tra la Società e le categorie interessate degli autori e degli editori, tenuto conto delle


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spese e degli oneri sostenuti, anche in relazione alle attività da porre in essere per la rilevazione dei dati e per il controllo. In mancanza di tali accordi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. Fino all'entrata in vigore dei detti accordi ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, resta operativo il sistema determinatosi sotto la disciplina previgente.»;
d) all'articolo 182-bis:
1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione della carta destinata agli usi consentita dall'articolo 8, nonché sull'attività di riproduzione per uso personale prevista nel medesimo articolo 68»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le attività di cui», le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere d) e d-bis)».
* 8. 0. 56. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di riproduzione di opere protette da diritto d'autore).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti limiti non si applicano alle biblioteche pubbliche con riferimento alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.";
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
4. Le riproduzioni per uso personale delle opere possono essere effettuate ai sensi del comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli autori ed editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che vengono riprodotte per gli usi previsti dal comma 3. La ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è effettuata sulla base di rilevazioni, anche a campione, realizzate in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei punti o centri di riproduzione e delle biblioteche.
5. Il compenso di cui al comma 4 è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato carta idonea per uso di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. La misura di detto compenso, nonché i criteri e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinati sulla base degli accordi di cui all'articolo 181-ter della presente legge. La misura del compenso, salvo diverso accordo preventivo tra le parti, viene aggiornata, ogni tre anni, tenuto conto del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri e della quantità di carta utilizzabile per l'uso medesimo, immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente. Con riferimento alle modalità di riscossione, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 71-septies.".
b) all'articolo 171, ultimo comma, le parole: «attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «attività commerciale»;
c) all'articolo 181-ter il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I compensi per le riproduzioni di cui all'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al


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netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La misura e le modalità di pagamento dei detti compensi sono stabilite in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori, degli editori, dei produttori e degli importatori di carta. I criteri e le modalità di ripartizione di detti compensi sono stabiliti in base ad accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate degli autori e degli editori, sentite quelle delle biblioteche e dei punti o centri di riproduzione, coinvolte nell'attività di rilevazione di cui all'articolo 68, comma 4. La misura della provvigione spettante alla SIAE è stabilita in base ad accordi tra la Società e le categorie interessate degli autori e degli editori, tenuto conto delle spese e degli oneri sostenuti, anche in relazione alle attività da porre in essere per la rilevazione dei dati e per il controllo. In mancanza di tali accordi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. Fino all'entrata in vigore dei detti accordi ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, resta operativo il sistema determinatosi sotto la disciplina previgente".
d) all'articolo 182-bis:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione della carta destinata agli usi consentiti dall'articolo 68, nonché sull'attività di riproduzione per uso personale prevista nel medesimo articolo 68;
b) al comma 3 , secondo periodo, dopo le parole: «le attività di cui», le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere d) e d-bis)».
* 8. 0. 53. Tomaselli, Ruggeri, Sanga.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche in tema di responsabilità civile auto).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, ove sia accertata per iscritto tra le parti con atto sottoscritto da entrambe le parti la dinamica dell'incidente dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo da loro utilizzato.
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, sia nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo utilizzato che di quella del soggetto ritenuto responsabile, ferma restando l'applicazione dell'articolo 144, comma 3. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

2. Al comma 1 dell'articolo 283 del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, è soppressa la lettera d).
8. 0. 51. Tomaselli, Ruggeri.


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Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova).

1. I titolari di impresa che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-auto per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova di cui al Decreto del Presidente della Repubblica novembre 2001, n. 474.
8. 0. 52. Tomaselli, Ruggeri.

ART. 9.

Sopprimere gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
9. 1. Il relatore.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Comunicazione unica per le attività produttive).

1. Ai fini dell'inizio di un attività produttiva, come definita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente una comunicazione al responsabile dello sportello unico ove presente o al sindaco del Comune in cui tale attività viene insediata.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 inserire il seguente comma:
2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività sia relativa ad un'attività imprenditoriale, artigianale o commerciale, l'interessato ne deve dare semplicemente comunicazione contestuale alla p.a. interessata, non dovendo aspettare alcun termine dalla comunicazione per poterla iniziare».

3. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «può essere iniziata» sono inserite le parole: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;
b) al comma 3 sostituire dalle parole: «nel termine di» alle parole: «al comma 2», con le parole: «nel termine di 40 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
c) al comma 5 dopo la parola: 2 inserire le parole: 2-bis».

4. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti: in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.
6. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude con il rilascio o con il diniego motivato della concessione edilizia entro il termine massimo di 30 giorni.
7. Conformandosi al criterio di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di riduzione dei relativi termini e di ampliamento dell'ambito di operatività del ricorso all'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività, il Governo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988,


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n. 400, un regolamento modificativo di quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, attenendosi al seguente principio e criterio direttivo:
a) per le finalità dell'articolo 3 comma 1 del regolamento, per i comuni che non abbiano istituito il cosiddetto «sportello unico», il procedimento è affidato al sindaco che assume le vesti del responsabile del procedimento.

8. Al cittadino che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di inizio attività, si applicano le sanzioni sia penali che amministrative nella misura doppia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. All'autore delle dichiarazioni mendaci nell'ambito delle dichiarazioni di inizio attività, è interdetto l'esercizio della attività specifica di cui alla falsa dichiarazione, per un periodo da 5 a 10 anni, su tutto il territorio nazionale. In caso di recidiva l'interdizione è perpetua.
11. In caso di diniego non fondato dell'autorizzazione all'inizio della nuova attività da parte della p.a., questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento.
9. 0. 1. La Loggia.

ART. 10.

Al comma 3, premettere le seguenti parole: Nei comuni dotati di Piano regolatore generale, .
10. 51. Turco.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. La ricevuta costituisce altresì titolo per la richiesta di fornitura o di allaccio, entro tempi certi e concordati, ai servizi pubblici. A tal fine i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi comunicano all'interessato, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta, i tempi di esecuzione, che in ogni caso non possono essere superiori a trenta giorni, qualora l'area dell'insediamento produttivo sia già servita. Per le aree non servite, in ambito di conferenza di servizi sono concordati tempi definiti di fornitura. L'approvazione in ambito di conferenza dei servizi costituisce titolo per i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi all'esecuzione delle attività necessarie a consentire la fornitura.
10. 50. Fedele, Bernardo, Di Centa, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

ART. 11.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: agli impianti aggiungere le seguenti: di produzione energetica da fonti non rinnovabili o.
11. 50. Turco.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: di controllo sul territorio inserire le seguenti: delle regioni a statuto ordinario.
15. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 16.

Sopprimere l'articolo 16.
16. 2. D'Agrò, Formisano.

Al comma 1, alla lettera b), sono soppresse le parole: previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero.
16. 1. Contento, Saglia.


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Al comma 2, sostituire le parole: e dell'università e della ricerca con le parole: , nonché, limitatamente ai profili di competenza, dei Ministeri dell'università e della ricerca e dell'interno, .
16. 50. Tomaselli.

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definite per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine; .
17. 50. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Sopprimere il comma 5.
17. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1. Il relatore.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. In relazione a quanto previsto al presente capo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano secondo i propri statuti e le relative norme dl attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
* 18. 2. Betta, Froner.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In relazione a quanto previsto dal presente capo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
* 18. 3. Fava, Allasia, Fugatti.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione di prodotto).

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla lettera d) dopo le parole: «semplificare il procedimento di sequestro amministrativo», aggiungere le seguenti: «anche mediante utilizzo di adeguata rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
«8-bis. Fermo il disposto di cui all'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia che, nell'ambito di indagini per il contrasto alla circolazione ed alla vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere, occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.


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8-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 8-bis, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».
18. 0. 50. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura). - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n.413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;
c) il contribuente abbia segnalato all'amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni attuative del presente articolo».

2. L'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso; le relative disponibilità confluiscono nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che è utilizzato ai fini della copertura degli oneri del presente articolo e delle compensazioni tra le amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.
18. 0. 51. Rossi, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Valducci, Vito.

ART. 19.

Sopprimerlo.
19. 2. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Pagliarini.


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L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Semplificazioni delle procedure per le verifiche delle attrezzature e degli insiemi a pressioni e degli apparecchi di sollevamento).

1. Il proprietario o il gestore e comunque il responsabile dell'esercizio di impianti a pressione comunica all'Ispesl e all'ASL competente per territorio l'avvenuta installazione nell'impianto di attrezzature a pressione ed insiemi di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attestando sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che l'installazione è stata effettuata a regola d'arte e in conformità con la normativa vigente. A questo proposito allega una dichiarazione contenente:
a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
d) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

2. Il proprietario o il gestore e comunque il responsabile dell'esercizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi chiede all'ASL competente per territorio, alle scadenze previste dalle normative vigenti, l'effettuazione delle prescritte verifiche di riqualificazione periodica.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 l'Ispesl effettua una verifica finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature ed insiemi oggetto della comunicazione.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, l'ASL provvederà ad effettuare le verifiche richieste.
5. Trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione, le attrezzature e gli insiemi installati nell'impianto possono essere comunque messe in funzione.
6. Ai fini della verifica di cui al comma 5 in caso di indisponibilità di tecnici Ispesl il responsabile dell'impianto può anche servirsi di organismi notificati ovvero, laddove esistano, gli ispettorati degli utilizzatori, per la direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, che saranno scelti da un apposito elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico. Sarà facoltà dell'Ispesl disporre controlli a campione sull'attività dei predetti organismi e ispettorati degli utilizzatori.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, in caso di indisponibilità di tecnici ASL il responsabile dell'impianto può anche servirsi di organismi notificati ovvero, laddove esistano, gli ispettorati degli utilizzatori, per la direttiva 97/23 che saranno scelti da un apposito elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero da organismi tecnici autorizzati dalle regioni. Sarà facoltà dell'ASL disporre controlli a campione sull'attività dei predetti organismi e ispettorati degli utilizzatori.
8. Le procedure di cui ai commi 1, 3 e 4 si applicano anche nei casi di riqualificazione periodica, di riparazione e di modifica degli impianti. In tali casi, è consentita la continuità del funzionamento dell'impianto a condizione che la comunicazione sia presentata nel tempo prescritto.
9. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 e dall'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
10. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al regio decreto 12


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maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
11. In relazione al disposto degli articoli 6 e 16 del decreto ministeriale 1o dicembre 2004, n. 329, l'Ispesl gestirà un data-base nazionale per le apparecchiature a pressione e per gli apparecchi di sollevamento. In tale data-base verranno registrati anche eventi/incidenti/avarie significativi ai fini della sicurezza degli impianti. Gli utilizzatori forniranno all'Ispesl informativa su detti eventi. I dati contenuti in detto data-base saranno a disposizione delle amministrazioni competenti.
19. 1. Mazzocchi, Urso, Saglia, Raisi.

Al comma 1 sostituire le parole: di un professionista abilitato con le seguenti: degli organismi notificati o da un ispettorato degli utilizzatori, di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Conseguentemente, sostituire il comma con il seguente:
2. I soggetti certificatori di cui al comma 1 comunicano al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai rispettivi responsabili tecnici in possesso del requisito di una esperienza documentata di almeno cinque anni in materia di codici di calcolo delle apparecchiature a pressione e dei componenti in verifica, dei relativi meccanismi di degrado, fatica corrosione, fragilizzazione e di analisi di vita residua, nonché gli elenchi dei professionisti da loro abilitati sulla base di esperienza documentata, almeno triennale, nelle suddette materie. Il gestore e i soggetti certificatori attestano, altresì, l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista con il fabbricante, il distributore, l'installatore e il gestore dell'impianto.
19. 50. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

Al comma 1, sostituire la parola: abilitato con le seguenti: o di un ente tecnico abilitato.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e le verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista o dell'ente tecnico abilitato, con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.;

Conseguentemente sopprimere il comma 3;

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: con soggetti pubblici inserire le seguenti: indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti con gli operatori interessati e;

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
19. 51. Vico.

Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale).

1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate


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le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al precedente comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
19. 0. 1. Trepiccione, Bonelli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Estensione della metrologia legale a tutti gli strumenti di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni e riassetto in materia di metrologia legale).

1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. I misuratori di gas, dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici, nonché ogni nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE, sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.
2. Salvo fatto più grave, i fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori di servizi che si avvalgano dei misuratori o contatori per determinare le tariffe dei servizi medesimi, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:
a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;
b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;
c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori o contatori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;
d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori o contatori, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;
e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».
19. 0. 50. Turco.


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Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, sostituire la lettera e.5) con la seguente:
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers e case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva.
19. 0. 51. Martella, Burchiellaro.

ART. 20.

Sopprimerlo.
* 20. 2. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Pagliarini.

Sopprimerlo.
*20. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.

Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) diversificazione delle prime procedure e azzeramento dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica, prevedendo la immediata realizzabilità dell'opera mediante autocertificazione sostitutiva del parere di conformità;
c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, conseguita alla fine dei lavori anche in conformità alle previsioni di cui alla lettera b);
20. 50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis.
(Abrogazione dell'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è abrogato.
*20. 0. 1. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è abrogato.
*20. 0. 2. Fava, Allasia.


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Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
* 20. 0. 50. Tomaselli.

ART. 21.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento con le seguenti: non superiore al 20 per cento.
21. 51. Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le seguenti: organismi di investimento collettivo del risparmio italiani od esteri.
21. 50. Tolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sia in termini percentuali; aggiungere le seguenti: adozione di ulteriori criteri di tutela degli azionisti di minoranza della società partecipata.
21. 52. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Con uno o più decreti legislativi, emanati secondo le modalità e nei limiti dei criteri direttivi previsti dal comma 1, il Governo è delegato ad adottare norme dirette a favorire l'intervento da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari nel capitale di rischio di società non quotate e delle piccole e medie imprese.
21. 53. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per favorire l'acquisto di immobili alberghieri)

1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda, sia in forma di impresa individuale o di società, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'Irap, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;
b) in corrispondenza alla operazioni di cui sopra, i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende di cui sopra, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) per quanto non previsto espressamente dal presente comma, si applicano


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gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, in quanto compatibili.
21. 0. 1. Chicchi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Termini della partecipazione di società pubbliche partecipate da Sviluppo Italia S.p.a.)

1. La società Sviluppo Italia S.p.a., in coerenza con le prime indicazioni contenute nella legge finanziaria 2007, deve completare il processo di ridimensionamento e razionalizzazione della propria struttura organizzativa allo scopo di rispondere adeguatamente alla nuova mission.
2. In merito all'accorpamento delle società controllate, si dovrà dimostrare la coerenza con i nuovi obiettivi strategici mediante apposita e dettagliata relazione tecnica.
3. Entro il termine di sei mesi la società dovrà avviare, mediante gara ad evidenza pubblica, la dismissione di tutte le società partecipate non coerenti con i nuovi obiettivi strategici.
21. 0. 2. Urso, Saglia, Raisi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Termini della partecipazione di società pubbliche partecipate dall'Istituto per il commercio con l'estero - ICE)

1. L'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) deve adeguare le sue partecipazioni societarie agli obiettivi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero.
2. Al fine può promuovere la costituzione in principali mercati stranieri di società partecipate, insieme con altri organismi pubblici e privati, aventi come obiettivo quello di fornire servizi di consulenza finanziaria, fiscale, legale, amministrativa, ingegneristica alle imprese italiane.
3. Entro il termine di sei mesi le società partecipate operanti sul territorio nazionale in settori non coerenti con l'obiettivo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero dovranno essere dismesse tramite gara ad evidenza pubblica.
21. 0. 3. Urso, Saglia, Raisi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. I pagamenti ai fornitori di beni e servi da parte delle pubbliche amministrazioni devono avvenire entro il termine di novanta giorni, elevabile a centottanta giorni, salvo che non sia diversamente pattuito nel contratto di fornitura o di appalto.
21. 0. 4. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Erogazione di incentivi pubblici)

1. L'erogazione degli incentivi pubblici di qualsiasi tipo e natura alle imprese deve essere effettuato agli aventi diritto nei termini previsti dalle normative in base alle quali questi vengono concessi. In assenza di termini precisi e perentori, tale erogazione deve essere effettuata entro e non oltre novanta giorni dal completamento, opportunamente documentato,


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delle iniziative che beneficiano dell'incentivo, termine elevabile a non oltre centottanta giorni.
21. 0. 5. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Estensione delle zone franche)

1. Al comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «del Mezzogiorno», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei centri urbani situati in territori ammissibili agli interventi dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" dei fondi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, ovvero in territori ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, che siano compresi in province confinanti con Stati esteri».
21. 0. 6. Zanetta.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di registrazioni contabili)

1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali», sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: «Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sul redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti parole: «Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».
3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
*21. 0. 7. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di registrazioni contabili).

1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».


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2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: «Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti parole: «Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489».
3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3 della deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni.
* 21. 0. 52. Tomaselli, Ruggeri, Sanga.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni in materia di applicazione del reverse charge nel settore edile).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:
«10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione».
21. 0. 51. Tomaselli, Ruggeri.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

1. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a evidenziare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per l'ente cooperativo per il caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.


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L'omessa o ritardata comunicazione della perdita delle condizioni di prevalenza è segnalata all'amministrazione finanziaria.
22. 50. Sanga.

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

Art. 22-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*22. 0. 1. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

Art. 22-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana)

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*22. 0. 2. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

Art. 22-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della


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legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
* 22. 0. 51. Mazzocchi, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

Art. 22-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
* 22. 0. 53. Sanga.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci partecipanti al lavoro delle cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscano o abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142, del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce, fermo restando il minimale contributivo, base imponibile per la contribuzione previdenziale nella gestione suddetta, mentre, ai fini dell'imposta sul reddito, costituisce reddito di partecipazione.


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3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui ai commi 1 e 2, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
22. 0. 50. Tomaselli, Ruggeri.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di cooperative).

1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
«Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente, e 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione».
2. La presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo di cui al medesimo comma la domanda unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria ai fini della immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 9 della legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte all'Albo di cui al comma 2, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle cooperative, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria.
5. Le società cooperative comunicano annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile.
6. All'articolo 2515 del codice civile è soppresso il terzo comma.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle parole: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo».
8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente».
22. 0. 52. Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: di generi e di settori, di attività aggiungere la seguente: cinematografiche.
23. 54. Lulli.

Al comma 1, sopprimere le parole: di circhi e.
23. 2. Allasia, Fava.


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Al comma 1, dopo le parole: spettacoli viaggianti aggiungere le seguenti: nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni, culturali.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, le imprese dello spettacolo con le parole: le imprese di cui al comma 1.

Conseguentemente, nella rubrica aggiungere infine le seguenti parole: e di cultura.
23. 55. Martella.

Al comma 1, dopo le parole: spettacoli viaggianti inserire le seguenti parole: che non facciano uso di animali.
23. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.

Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa aggiungere le seguenti: nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti.
* 23. 56. Burchiellaro.

Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa sono aggiunte le seguenti: nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti.
* 23. 57. Mazzocchi, Urso, Raisi.

Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa sono aggiunte le seguenti: nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti,.
*23. 7. Fava, Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: costituiti in forma di impresa sono aggiunte le seguenti: nonché in forma di impresa artigiana ai sensi delle disposizioni vigenti,.
*23. 5. D'Agrò, Formisano.

Al comma 1, dopo le parole: sono considerati aggiungere la seguente: anche.
23. 6. Allasia, Fava.

Il comma 3 è soppresso.
23. 4. Contento.

Al comma 3, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: e per trasferire al Ministero dello sviluppo economico le competenze in materia di attività circensi e di spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.
23. 50. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino Marino, Merloni.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
3-bis. Il decreto del capo del Governo 14 febbraio 1938, è abrogato.
23. 100.Lulli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dopo le parole: «per l'ambiente» sono aggiunte le seguenti: «alla Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, alla Fondazione La Triennale di Milano, all'Ente Teatrale Italiano».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le seguenti parole: nonché di istituti culturali.
23. 3. Folena.


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Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. I lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per la valutazione ai fini del conseguimento della pensione, possono versare in maniera volontaria le giornate mancanti. I contributi versati per la pensione dallo stesso lavoratore all'ENPALS ed all'INPS sono ricongiungibili secondo la normativa vigente.
23. 51. Carlucci.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore se esistente, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché il riferimento alla disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
3-ter. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai contratti di cui al comma 3-bis sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, il noleggio la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 3-ter. Ai lavoratori di cui al comma 3-ter non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 3147.
23. 52. Carlucci.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di spettacolo.
3-ter. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.


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3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro di cui al comma 3-bis, di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.
23. 53. Carlucci.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al paragrafo 6, aggiungere, in fine: delle Province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
2-ter. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non si applicano al libro di matricola.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con: Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese.
25. 50. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino Marino, Merloni.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo l, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al paragrafo 6, aggiungere, in fine: delle Province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
2-ter. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con: Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese.
25. 51. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole


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imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
25. 0. 50. Tomaselli, Ruggeri.

ART. 26.

Al comma 2, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: comprese le operazioni telematiche.
26. 50. Chicchi.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Posta elettronica certificata).

1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione nel registro delle imprese e le successive eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata sono esenti dall' imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi od elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
26. 0. 50. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Conservazione ottica sostitutiva).

1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte delle imprese e degli iscritti agli ordini professionali, si applica l'articolo


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23, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, purché il responsabile della conservazione sia rispettivamente il legale rappresentante dell'impresa, o persona da lui delegata per iscritto, ovvero il professionista.
26. 0. 51. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

ART. 27.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: la sede sociale sono inserite le seguenti: Del pari vanno iscritte nel registro delle imprese a cura del notaio, nei termini di legge previsti, le modifiche dell'elenco soci relativi alle società a responsabilità limitata derivanti da atti redatti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2480, 2500-ter, 2500-octies e 2504 del codice civile che comportino variazioni della compagine sociale.

Conseguentemente, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Il sesto comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere iscritte entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicità nel registro delle imprese della variazione della compagine societaria».
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 2471 del codice civile le parole: «gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 2472 del codice civile le parole: «libro dei soci» sono sostituite da: «registro delle imprese».
27. 50. Tomaselli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata, di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione delministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità, i criteri e i limiti del contributo.
27. 0. 1. Incostante.

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 nonché all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si


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applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
*27. 0. 2. Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
* 27. 0. 50. Burchiellaro.

Dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).

1. Le disposizioni di cui agli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati ne ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
* 27. 0. 51. Mazzocchi, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Trasparenza ecologica dei mercati)

1. Al fine di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentando la consapevolezza e riducendo i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la diffusione della «dichiarazione ambientale di prodotto» istituita dalle norme ISO serie 14020, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione e certificazione da parte terza indipendente degli aspetti ambientali e degli impatti potenziali lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (fase di produzione, fase d'uso, fase di fine vita);
b) comunicazione rivolta ai consumatori, individuali e collettivi, di informazioni dettagliate circa le prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi;
c) ampia campagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la diffusione della dichiarazione ambientale del prodotto.
27. 0. 3. Bonelli, Trepiccione.

ART. 32.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente


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titolare del conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che la remunerazione per il servizio di messa a disposizione delle somme sia determinata proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente denominata e rendicontata.
32. 51.Gamba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che la remunerazione per il servizio di messa a disposizione delle somme sia determinata proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente denominata e rendicontata.
*32. 1. D'Agrò.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che la remunerazione per li servizio di messa a disposizione delle somme sia determinata proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente denominata e rendicontata.
*32. 2. Lazzari.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, salvo che la remunerazione per il servizio di messa a disposizione delle somme sia determinata proporzionalmente all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificamente denominata e rendicontata».
* 32. 54.Burchiellaro, Sanga.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a decorrere dal trimestre successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, effettuata anche ai sensi del presente comma. II Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, emana disposizioni transitorie ai fini dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
32. 52.Gamba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a decorrere dal trimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, effettuata anche ai sensi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, emana disposizioni transitorie ai fini dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
32. 3. Lazzari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In tutti i contratti, comunque definiti, in cui il consumatore impegni a suo nome risorse economiche per uno o più anni, la formula «capitale garantito» o qualunque altra ad essa assimilabile impone al contraente proponente l'obbligo minimo di integrale restituzione delle risorse ricevute, addizionate con gli interessi maturati, sino al momento dell'effettiva restituzione, in base al tasso di inflazione programmato. La disposizione del presente comma si applica a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della


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presente legge, nonché a quelli per i quali siano state attivate procedure giudiziali o extragiudiziali di ripetizione o di rimborso; conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: (Nullità della clausola di massimo scoperto. Ambito di applicazione della clausola «capitale garantito»).
32. 50.Fedele, Bernardo, Di Centa, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
*32. 4. Lazzari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
* 32. 53.Saglia.

Al comma 3, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi; conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di adeguamento di cui al precedente periodo costituisce «giustificato motivo» ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
32. 55.Sanga, Burchiellaro.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Riorganizzazione e privatizzazione della società SOGIN SpA)

1. Al fine di ridurre la componente tariffaria della bolletta elettrica determinata dal costo di smaltimento dei rifiuti radioattivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono riorganizzate le attività della società Sogin SpA con separazione amministrativa e gestionale delle attività di servizio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli oneri concernenti le attività di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vengono individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto degli obiettivi di uso efficiente delle risorse in condizioni di economicità e redditività, e fissando un limite massimo ai costi da sostenere, eventualmente incrementato dal tasso di variazione medio annuo riferito a dodici mesi precedenti dei prezzi alla produzione per le imprese rilevati dall'ISTAT e dai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti del quadro normativo.
3. Le azioni della società Sogin SpA sono cedute sul mercato azionario fino al 40 per cento del capitale sociale, con limite di possesso azionario e di diritti di voto pari al 10 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce con proprio decreto le modalità di cessione e collocazione sul mercato finanziario delle quote azionarie.
32. 0. 1. Saglia, Urso, Raisi.


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Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni a tutela degli utenti-clienti di pubblici servizi).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti-clienti in caso di ritardato o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebito spese di qualsiasi altra natura o di addebito di contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione e alla spedizione o riscossione della fattura-bolletta;
b) gli interessi per ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;
c) per gli importi complessivi inferiori a 10 euro la fatturazione viene rinviata al periodo successivo.
32. 0. 2. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento , comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardo o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebito spese di qualsiasi altra natura o di addebito di contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;
b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla anca centrale europea aumentato di due punti percentuali;
c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.

2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi avviano una campagna di informazione preso gli utenti delle disposizioni di cui al comma 1.
32. 0. 4. Pignataro, Sgobio.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni alfine di ridurre le dichiarazioni IRPEF e agevolare la vita dei cittadini).

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
32. 0. 3. D'Agrò, Formisano.


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Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Estensione delle norme sulla estinzione anticipata dei mutui immobiliari).

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai contratti di mutuo sottoscritti da persone giuridiche, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, o stipulati successivamente».
32. 0. 50.Valducci, Bernardo, Di Centa, Fedeli, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Vito.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Poteri delle associazioni riconosciute dei consumatori in materia di metrologia legale).

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. In materia di metrologia legale le associazioni di cui al comma 1 possono richiedere verificazioni di urgenza o a campione, eseguite dai laboratori accreditati di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, o costituire propri laboratori secondo le procedure previste dal citato decreto n. 182 del 2000. Alle associazioni è riconosciuto un potere di accesso ai luoghi ove si trovano gli strumenti da verificare. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a carico del Fondo di cui al comma 5-bis».
32. 0. 51.Turco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Trasparenza nei trasferimenti immobiliari).

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la tutela dei consumatori in ambito di trasferimento dei beni immobili, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge disposizioni volte ad assicurare l'inopponibilità di qualunque ipoteca, gravame o vincolo comunque definito su beni immobili, se non iscritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente.
32. 0. 52.Turco.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).

1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:

«Art. 144-bis.
(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le


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funzioni di autorità competente, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla Parte III, Titolo IV, Capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla Parte III, Titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla Parte IV, Titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sez. I;
g) contratti a distanza, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sez. 11;
h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla Parte III, Titolo IV, Capo I.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di alla Parte II, Titolo III, Capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1 anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
7. Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 e delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei comuni.
8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti e fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti dai


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soggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.
10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».
32. 0. 53.Il relatore.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006).

All'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche nel caso in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta".
1-ter. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.»;
b) nel secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti».
32. 0. 54.Sanga.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Portabilità del mutuo, surrogazione).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.
32. 0. 55.Martella.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono estese ai prestiti vitalizi ipotecari erogati da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, se il netto ricavato del finanziamento è destinato: a contributi per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado incluso; al


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pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili; al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti.
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:
«12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anniversario dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato é concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal Presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore dieci per cento per ogni ulteriori sei mesi. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere devono farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La differenza tra il ricavo netto della vendita e quanto dovuto al soggetto finanziatore spetta agli eredi del mandante o aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8, del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
32. 0. 56.Vico.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni a tutela degli utenti-clienti di pubblici servizi).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti-clienti in caso di ritardato o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebito spese di qualsiasi altra natura o di addebito di contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione-invio o riscossione della fattura-bolletta;
b) gli interessi per ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;
c) per gli importi complessivi inferiori a 10 euro la fatturazione viene rinviata al periodo successivo;
d) è fatto divieto porre in scadenza le fatture-bollette nei giorni di sabato e festivi e nel periodo compreso tra il 30 luglio ed il 5 settembre;


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e) in caso di subentro nel contratto o voltura tra persone componenti lo stesso nucleo familiare o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso;
f) non è dovuto il deposito cauzionale o l'anticipo sulla fornitura oltre che dagli utenti-clienti che utilizzano la domiciliazione delle bollette anche da quelli che vengono considerati utenti virtuosi.

2. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi possono:
a) invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento delle fatture-bollette tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano i servizi stessi;
b) riscuotere le tariffe del servizio congiuntamente con un'unica fattura o bolletta di pagamento anche tramite terzi. Con uno o più decreti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate disposizioni al fine di semplificare i relativi adempimenti in materia fiscale.

3. È abrogata ogni norma in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo. Le disposizioni contenute nei commi che precedono non si applicano ai grandi e medi utenti.
4. Entro il 30 settembre 2007 ogni gestore o azienda pubblici servizi dovrà avviare una campagna di sensibilizzazione di quanto stabilito nel primo comma con particolare riferimento al soggetto intestatario del contratto.
32. 0. 57.Merloni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Divieto di applicazione di costi fissi per l'allaccio alle reti)

1. Al fine di assicurare ai consumatori finali maggiore trasparenza e migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e servizi, è vietata, da parte di tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, l'applicazione dei costi fissi di allaccio alle suddette reti. Tali operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
32. 0. 100. Franzoso.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Termine per l'effettuazione degli allacci alle reti)

1. Tutti i gestori e/o erogatori di servizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, telefoniche e/o telematiche, sono tenuti entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato a predisporre quanto di competenza e procedere agli allacciamenti alle reti di competenza, previo pagamento degli oneri dovuti.
32. 0. 101. Franzoso.

ART. 33.

Al comma 1, alla lettera b), le parole da: e ad altri fino a: economiche sono sostituite dalle seguenti: e ad altre categorie al si sopra di una soglia di adeguata consistenza economica.
33. 1. Contento.

Al comma 1, all'articolo 33, alla lettera b), dopo la parola: economiche sono aggiunte le seguenti: purché con ricavi o


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compensi annualmente superiori a 1 milione di euro.
33. 2. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
33. 50.Fedele, Bernardo, Di Centa, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
soppressione dell'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie effettuate in via telematica ed elettronica, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni così effettuate e dei conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;».
33. 51.Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Al comma 1, all'articolo 33, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
g-bis) applicazione dei principi e criteri di cui alle lettere b), c) e g) ai contributi di minori dimensioni o ai territori delle zone montane solo se giustificata da valutazioni di adeguatezza e proporzionalità;.
33. 3. Contento.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Ai fine di assicurare ai consumatori migliori condizioni di accessibilità al sistema creditizio, è vietata, da parte delle società erogatrici di tale servizio, l'applicazione dei costi fissi di attivazione ed annui delle carte di credito sia classiche che revolving.
33. 4. Franzoso.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Divieto di attivazione di servizi non richiesti di telefonia mobile e maggiore trasparenza).

1. Al fine di garantire ai consumatori finali un'adeguata tutela rispetto agli effettivi prezzi del servizio è vietata, da parte degli operatori di telefonia, l'attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati tra operatori e cliente.
2. L'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni è autorizzata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad adottare un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata fra telefonia di base e servizi a sovrapprezzo nonché a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, attraverso apposito regolamento, le fasce orarie ed i limiti delle proposte nel settore delle attività di call center.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
33. 0. 1. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione in materia di versamento dei contributi consortili).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il contributo consortile di cui al regio-decreto


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13 febbraio 1933, n. 215, se applicato, viene determinato in base ai seguenti criteri:
a) il contributo consortile è dovuto dal comune in ragione dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;
b) a copertura del contributo il comune può definire un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti ovvero dell'addizionale comunale IRPEF;
c) il contributo consortile avuto dal comune non può essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell'anno 2006 dal consorzio di bonifica, detratti i relativi costi, diretti e indiretti, sostenuti per la gestione e la riscossione degli stessi.
33. 0. 2. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione in materia di versamento dei contributi consortili).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il contributo consortile di cui al regio-decreto 13 febbraio 1933, n. 215, se applicato, è dovuto dal comune e dai proprietari privati in ragione dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica.
33. 0. 5. Pignataro, Sgobio.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione in materia di imposta di bollo).

1. L'imposta di bollo in misura fissa è elevata da euro 1,81 a euro 2,50 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da euro 77,47 ad euro 500,00.
2. Il contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo della azioni di rivalsa di cui all'articolo 334, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è deducibile dal reddito a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
33. 0. 3. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Tassa annuale passaporto).

1. L'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente l'obbligo della tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, non si applica anche per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea, se previsto l'uso della carta di identità.
33. 0. 4. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Semplificazione del passaggio di immobili tra consanguinei).

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di immobili ad uso abitativo e commerciale tra consanguinei, come individuati dall'articolo 433 del codice civile, o la costituzione tra gli stessi soggetti di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di


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residenza del venditore, nonché dagli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori; l'obbligo delle misure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente.
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
33. 0. 50.Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Ricomposizione fondiaria).

1. Nei trasferimenti di terreni agricoli aventi valore commerciale inferiore a 10.000 euro, gli oneri notarili sono corrisposti nella misura fissa di 100 euro.
33. 0. 51.Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Tariffe dell'energia elettrica per utenze domestiche).

1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti con contratti per utenza domestica in bassa tensione, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas applica le componenti della tariffa denominata D1, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2004, e successive modificazioni.
33. 0. 52. Conte, Saglia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Tariffe dell'energia elettrica per le piccole imprese).

1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per la definizione della tariffa di vendita di energia elettrica ai clienti non domestici con contratti in bassa-media tensione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina il corrispettivo di potenza da addebitare all'utenza come prodotto della potenza mediamente prelevata, con riferimento all'anno solare, per il relativo corrispettivo unitario espresso in €/kW.
33. 0. 53. Conte, Saglia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Delega al Governo in materia di riassetto della metrologia legale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia di tutela della fede pubblica, anche consentendo ai consumatori la possibilità di predisporre proprie verifiche aventi valore legale e riconoscendo


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agli stessi l'accesso alle informazioni sulle attività svolte in materia dalle camere di commercio;
b) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
c) sottoposizione a verifica tecnica iniziale e periodica, nonchè legale di qualsiasi nuovo strumento di determinazione di quantità dal quale si ricavino prezzi, tariffe o sanzioni, ivi compresi, i misuratori del consumo di gas e dell'acqua, i contatori dell'elettricità e degli scatti telefonici e gli autovelox;
d) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
e) armonizzazione della disciplina con le disposizioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.
33. 0. 54. Fratta Pasini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Delega al Governo in materia di limitazioni al recupero dei crediti).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti di qualsiasi natura e la durata della procedure di recupero.
2. Il decreto legislativo deve essere emanato nel rispetto dei seguenti principi:
a) in base alle diverse tipologie di recupero sia individuata una data ultima per l'esercizio del diritto, in ogni caso non superiore a 7 anni dalla data di accensione dello stesso;
b) in ogni caso di applicazione di procedure cautelari o esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese;
c) avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sia ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo;
d) nel caso in cui i beni mobili o immobili oggetto di gravame siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi;
e) il debitore non può essere ceduto se non è precedentemente informato della cessione dal creditore;
f) sia fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito e dei diversi oneri aggiuntivi;
g) sia in ogni caso consentito al debitore di regolarizzare il dovuto, anche nell'imminenza delle procedure cautelare o espropriative.
3. Per i crediti in corso di recupero alla data di entrata in vigore della presente


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legge il diritto cessa non oltre i 10 anni dalla data di accensione del debito originario.
* 33. 0. 55. Rossi, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Valducci, Alfredo Vito.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Limitazioni al recupero dei crediti).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte a limitare la lievitazione degli oneri connessi al recupero dei crediti di qualsiasi natura e la durata delle procedure di recupero.
2. Il decreto legislativo deve essere emanato sulla base dei seguenti principi criteri direttivi;
a) in base alle diverse tipologie di recupero sia individuata una data ultima per l'esercizio del diritto, in ogni caso non superiore a 7 anni dalla data di accensione dello stesso;
b) in ogni caso di applicazione di procedure cautelari o esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie o sanzionatorie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese;
c) avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sia ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo;
d) nel caso in cui i beni mobili o immobili oggetto di gravame siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi;
e) il debitore non può essere ceduto se non è precedentemente informato della cessione dal creditore;
f) sia fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito e dei diversi oneri aggiuntivi;
g) sia in ogni caso consentito al debitore di regolarizzare il dovuto, anche nell'imminenza delle procedure cautelare o espropriative.

3. Per i crediti in corso di recupero alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto cessa non oltre i 10 anni dalla data di accensione del debito originario.
* 33. 0. 100. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Diffusione dati ipotecari e catastali, semplificazioni nelle comunicazioni).

1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, il numero d'ordine 4 ed il numero d'ordine 7 sono soppressi.
2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno», sono forniti dall'Agenzia del territorio, gratuitamente ed in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento


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del Direttore dell'agenzia del territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 operano a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito.
5. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a duecento euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di duecento euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007».
6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.
33. 0. 56. Il Relatore.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Norme per le amministrazioni condominiali).

1. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a curo duecento, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di duecento euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007».
34. 0. 1. Saglia, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Periodo feriale nei termini processuali).

1. L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativo alla sospensione dei termini processuali, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il decorso dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, nonché i termini di impugnativa di qualsiasi natura, è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso ab
bia


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inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
*34. 0. 2. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Periodo feriale nei termini processuali).

1. L'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativo alla sospensione dei termini processuali, è sostituito dal seguente:

Art. 1. - 1. Il decorso dei termini processuali relativi a tutte le giurisdizioni, nonché i termini di impugnativa di qualsiasi natura, è sospeso di diritto dal 1o agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
* 34. 0. 54. Merloni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c) e d) di cui al comma 1 del presente articolo»;
b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2»;
c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:
9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006, 2007 e 2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005».
34. 0. 3. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Gestione e controllo fiscale dei processi verbali di conciliazione).

1. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-bis, e 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, e nel primo semestre 2007, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2007.
34. 0. 4. D'Agrò, Formisano.


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Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Indicazioni minime da indicare nel cedolino paga).

1. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia sono e delle finanze sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali: la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore, la documentazione delle presenze. Inoltre dovranno essere indicati, specificatamente, tutti i dati contributivi previdenziali e fiscali quali gli imponibili, le aliquote, le ritenute, le detrazioni, le addizionali, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, TFR maturato, l'assegno del nucleo familiare ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria alla chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo.
34. 0. 5. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Indicazioni minime da indicare nel cedolino paga).

1. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e dell'economia sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria più rappresentative, i contenuti minimi dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini in argomento dovranno comunque essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali la data di assunzione, inquadramento, scatti di anzianità, specificando la data della maturazione dello scatto successivo, ferie godute e da godere, banca ore, documentazione delle presenze. Inoltre dovranno essere indicati, specificatamente, tutti i dati contributivi previdenziali e fiscali quali gli imponibili, le aliquote, le ritenute, le detrazioni, le addizionali, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, TFR maturato, l'assegno del nucleo familiare ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria alla chiarezza del cedolino.
34. 0. 55. Merloni.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche all'articolo 2120 del codice civile relativo alla disciplina del trattamento di fine rapporto).

1. All'articolo 2120, comma 8, del codice di procedura civile, concernente la possibilità del lavoratore di richiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) acquisto o costruzione, risanamento e ristrutturazione in proprio o tramite società cooperativa edilizia della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per i propri genitori; tale anticipo deve essere concesso anche per l'acquisto o costruzione, risanamento e ristrutturazione della prima casa in comproprietà con persone diverse dal coniuge e dai figli, in tal caso l'importo dell'anticipo non può superare l'importo del valore della quota di proprietà».

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata in base all'atto preliminare di acquisto registrato, ovvero con atto notarile


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a condizione che questo risulti di data non anteriore a tre anni dalla presentazione della domanda; in caso di costruzione, risanamento e ristrutturazione l'anticipazione è erogata sulla base della concessione edilizia rilasciata con scadenza non anteriore al triennio antecedente la domanda di anticipazione. In sede di prima applicazione, il termine è elevato a cinque anni.
34. 0. 7. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche all'articolo 2120 del codice civile, relativo alla disciplina del trattamento di fine rapporto).

1. All'articolo 2120, comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile adibito ad abitazione principale per sé o per i figli, documentati con atto notarile ovvero, in caso di costruzione e ristrutturazione, con concessione edilizia».
34. 0. 10. Pignataro, Sgobio.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.
34. 0. 8. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Acquisto di allacci a reti telefoniche).

1. Il titolare di un contratto di utenza telefonica, in alternativa al noleggio, può acquistare, secondo modalità da concordare con gli operatori telefonici, la proprietà della tratta di cavo che connette le centrali telefoniche all'utente stesso, sia nel caso in cui si tratti di vecchi o di nuovi allacciamenti. I corrispettivi della cessione della tratta che saranno concordati dovranno tener conto della anzianità del contratto. L'acquisto potrà essere effettuato anche in caso di trasferimento dell'utenza e nuovo allacciamento e le eventuali trasformazioni saranno a carico del proprietario.
34. 0. 9. D'Agrò.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Esenzioni fiscali sui mutui sulla prima casa).

1. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle
relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è fissata allo 0 per cento.
2. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa;».

3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 750 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello


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stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.
34. 0. 11. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Esenzioni fiscali sui mutui sulla prima casa).

1. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è fissata allo 0 per cento.
2. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa;».

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 750 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
34. 0. 12. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Esenzioni fiscali sui mutui sulla prima casa).

1. Per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è fissata allo 0 per cento.
2. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. Contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa;».

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 750 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1965, n. 163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.
34. 0. 13. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Redditi derivanti da locazioni di immobili ad uso abitativo).

1. Al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.


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2. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito da immobili concessi in locazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.
3. I percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione per effetto di contratti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 qualora riconoscano al conduttore del fabbricato una riduzione del canone annuo, quale risultante dal contratto di locazione in essere, in misura non inferiore al 5 per cento.
4. Alla rideterminazione del canone annuo di cui al comma 3 le parti provvedono con scrittura privata non autenticata, da cui risulti espressamente che essa è disposta ai sensi della presente legge. La rideterminazione del canone annuo determina la modifica del rapporto contrattuale a tutti gli effetti di legge. La scrittura privata è depositata in allegato al contratto di locazione cui si riferisce, senza ulteriori spese o tasse.
5. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Al fine di evitare che le disposizioni della presente legge provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui all'articolo 1 nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
34. 0. 14. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo).

1. Al reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo, determinato sulla base del canone annuo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al reddito da immobili concessi in locazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si applica, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento.
3. I percettori di reddito da fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione per effetto di contratti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 qualora riconoscano al conduttore del fabbricato una riduzione del canone annuo, quale risultante dal contratto di locazione in essere, in misura non inferiore al 5 per cento.
4. Alla rideterminazione del canone annuo di cui al comma 3 le parti provvedono con scrittura privata non autenticata, da cui risulti espressamente che essa è disposta ai sensi della presente legge. La rideterminazione del canone annuo determina


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la modifica del rapporto contrattuale a tutti gli effetti di legge. La scrittura privata è depositata in allegato al contratto di locazione cui si riferisce, senza ulteriori spese o tasse.
5. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
7. Al fine di evitare che le disposizioni della presente legge provochino un aggravio fiscale per i contribuenti a basso reddito, è fatta salva la facoltà di includere il reddito di cui all'articolo 1 nella base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede: per 700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; per 700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali; per 600 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1965, n. 163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.
34. 0. 15. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile).

1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.
34. 0. 16. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile).

1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre


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1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
34. 0. 17. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile).

1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1965, n.163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.
34. 0. 18. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Liberalizzazione del prezzo dei libri).

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
34. 0. 19. Della Vedova.

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 23, le parole: «senza limite di tempo» sono soppresse;
b) all'articolo 25 le parole: «sino al termine del cinquantesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine del ventesimo anno»;
c) all'articolo 27 le parole: «cinquant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «vent'anni»;
d) all'articolo 32 le parole: «termine del settantesimo anno» sono sostituite con le seguenti: «termine del ventesimo anno»;
e) all'articolo 32-bis le parole: «settantesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno»;
f) l'articolo 73-bis è sostituito dal seguente:
Art. 73-bis. - 1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore di fonogramma


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utilizzato perdono il diritto all'equo compenso quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 non ha scopo di lucro, devono essere correttamente citati il titolo dell'opera, l'autore, il produttore e tutti i titolari di diritti;
g) all'articolo 75 le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
h) al comma 2 dell'articolo 78-ter, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
i) all'articolo 85 le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni»;
l) al comma 7 dell'articolo 159, sono aggiunte, in fine, le parole: «le misure sunnominate non si applicano nel caso in cui non ci sia alcuna forma di commercio, ovvero se la violazione rientra in una attività non commerciali»;
m) al comma 1 dell'articolo 171 le parole: «a qualsiasi scopo o forma» sono sostituite dalle seguenti: «a fini commerciali e di lucro»;
n) al comma 1 dell'articolo 180 al primo capoverso, le parole: «in via esclu
siva» sono soppresse e sono aggiunte, in fine: «o da altri soggetti titolati operanti sul territorio nazionale ed internazionale»; al penultimo capoverso, dopo le parole: «conferito alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)», si aggiungono le parole: «o ad altri soggetti titolati», e si aggiungono, in fine le parole: «sono escluse le opere rilasciate sotto licenza copyleft, quali a mero titolo di esempio le Creative Commons, la GPL eccetera»;
o) all'articolo 180-bis il comma 2 è abrogato;
p) all'articolo 181 al primo capoverso, dopo le parole: «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono aggiunte le seguenti: «o altri soggetti titolati»;
q) all'articolo 181-bis:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo le opere rilasciate sotto licenza copyleft, che non sono tenute a questo obbligo»;
al comma 3, sono aggiunte le parole: «salvo le opere rilasciate sotto licenza copyleft, che non sono tenute a questo obbligo»;
r) al comma 1 dell'articolo 181-ter, dopo le parole: «dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono aggiunte le seguenti: «o ad altri soggetti titolati»;
s) al comma 1 dell'articolo 191 si è aggiunta la seguente lettera:
t) di tre esperti in materia di copyleft nominati dal ministero.
34. 0. 20. Bonelli, Trepiccione.

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche alla legge n. 633/1941, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore).

1. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascio di periodico, escluse le pagine di pubblicità,» sono soppresse;
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3» sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.
2. All'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifi
cazioni,


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sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fine di lucro»;
b) al comma 2, le parole: «al fine di trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fine di lucro».
3. Al comma 1 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Ad eccezione dell'uso personale senza fine di lucro».
34. 0. 21. Trepiccione.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifica all'articolo 45 del codice delle comunicazioni).

1. All'articolo 45, del decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. All'esito della verifica sulla ricorrenza della circostanze eccezionali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriata: misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati al sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l'Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l'espletamento del compiti di cui ai periodi precedenti l'Autorità segue la procedura descritta dall'articolo 8, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.
34. 0. 22. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Costituzione di una società di controllo di natura pubblica della rete di telecomunicazione fissa).

1. La rete di telecomunicazioni fissa è infrastruttura di interesse nazionale di valore strategico per lo sviluppo economico, per la sicurezza nazionale nel settore delle comunicazioni, per l'attuazione del diritto all'accesso dei cittadini alla società dell'informazione. La rete di telecomunicazioni deve garantire parità di accesso ai fornitori di servizi sia vocali che multimediali nonché parità di accesso ai clienti su tutto il territorio nazionale.
2. La proprietà delle rete viene affidata ad apposita società per azioni, denominata «società di controllo» al cui interno ciascun soggetto di natura privata non può superare il limite del 2 per cento dell'intero pacchetto azionario. Per i suddetti soggetti non sono consentiti patti di sindacato per un valore complessivo superiore al 4 per cento. Alla società partecipano soggetti di natura pubblica con capitale pari almeno al 51 per cento elle azioni.
3. La società di controllo ha il compito di vigilare sulla corretta ed efficiente utilizzazione delle rete da parte dei fornitori di servizi affinché tali servizi, nel rispetto della libertà di impresa, siano compatibili


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con l'interesse generale dello sviluppo del paese, della sicurezza nazionale e del diritto all'accesso al sistema globale dell'informazione. In caso di individuazione di anomalie nel funzionamento della rete la società di controllo provvede ad apposita segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
34. 0. 23. Sgobio, Diliberto, Pignataro.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Riqualificazione energetica degli edifici).

1. All'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».
34. 0. 50. Ruggeri.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.
(Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici).

1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1o gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006».

Tabella A

Zona climatica
Strutture
opache verticali
U (W/m2K)
Strutture opache orizzontali
U (W/m2K)
Finestre
comprensive di
infissi
U (W/m2K)
Coperture
Pavimenti
A0.720.420.745.0
B0.540.420.553.6
C0.460.420.493.0
D0.400.350.412.8
E0.370.320.382.5
F0.350.310.362.0

34. 0. 51.Ruggeri.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(RC auto: certificato di chiusa inchiesta).

Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, dopo l'articolo 150, inserire il seguente:
Art. 150-bis. (RC auto: certificato di chiusa inchiesta). - 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da fiuto o incendio di


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autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
34. 0. 52. Tomaselli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Stazioni sperimentali per l'industria).

1. Gli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto svolgono istituzionalmente attività di ricerca industriale, sono equiparati, ai fini di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli enti pubblici di ricerca e sono esclusi dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
34. 0. 53. Vico.

ART. 35.

Gli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 sono abrogati.
35. 4. Trepiccione.

L'articolo 35 è soppresso.
*35. 1. Campa.

Sopprimere l'articolo 35.
*35. 3. Mura.

Sostituire la rubrica con la seguente: Nuovo sistema di targatura dei veicoli e, dopo le parole: del veicolo aggiungere le seguenti: Il Ministro dei trasporti disciplina con apposito regolamento l'attuazione del nuovo sistema di targatura dei veicoli.
35. 51. Tomaselli.

Al comma 1, dopo le parole: del veicolo aggiungere le altre: ovvero anche del locatario nel caso della locazione con facoltà di acquisto.
*35. 50. Fratta Pasini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

Al comma 1, dopo le parole: del veicolo aggiungere le altre: ovvero anche del locatario nel caso della locazione con facoltà di acquisto.
*35. 52. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

Al comma 1 aggiungere, in fine, li seguente periodo: Con uno dei regolamenti di cui all'articolo 39 sono dettate nuove disposizioni per la personalizzazione e la produzione delle targhe che, fermo quanto disposto dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consentano di avvalersi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati quali sportelli telematici ai sensi del decreto dei Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, al fine di assicurarne modalità semplificate ed immediate di distribuzione e ottenimento.
35. 2. Giudice.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con uno dei regolamenti di cui all'articolo 39 sono disciplinate le modalità di esecuzione del citato regime.
35. 3. Fiano, Attili.


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ART. 36.

Sopprimere l'articolo 36.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
*36. 1. Pedrini.

L'articolo 36 è soppresso.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
*36. 7. Campa.

L'articolo 36 è soppresso.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
*36. 24. Affronti, Fabris, Gasparrini.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
*36. 27. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Abrogarlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
*36. 51. Merloni.

L'articolo 36 è soppresso.
**36. 2. Saglia, Urso, Raisi, Mazzocchi, Foti.

Sopprimerlo.
**36. 3. Provera, Zipponi, Ferrara.

L'articolo 36 è soppresso.
**36. 11. Contento.

L'articolo 36 è soppresso.
**36. 20. Lazzari.

Sostituire l'articolo 36, con il seguente:

Art. 36.
(Semplificazione della registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento della proprietà degli stessi, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un procedimento unico di registrazione dei dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'Automobile club d'Italia (ACI). Ai fini della migliore capillarità, del servizio, l'ACI si avvale delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
2. È istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, è rilasciata previo versamento di tutti gli importi dovuti anche mediante utilizzo di moneta elettronica.
3. Il procedimento unico di registrazione di cui al comma 1 garantisce il funzionamento del sistema di targatura personale previsto dall'articolo 35.
4. Il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'ACI assicura l'aggiornamento delle sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni»


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dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento unico di cui al comma 1 e le ulteriori modalità di attuazione. In particolare, detto regolamento dovrà stabilire:
a) le modalità di unificazione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione, di rilascio delle targhe personali e di iscrizione e trasferimento della proprietà dei veicoli nel procedimento unico di cui al comma 1;
b) il modello della carta del veicolo, in modo che risponda a requisiti di massima semplicità, leggibilità e flessibilità di utilizzo, prevedendo anche l'eventuale introduzione di una carta del veicolo elettronica;
c) modalità semplificate di presentazione delle pratiche e di gestione del servizio, anche mediante digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed anche con possibilità, per i cittadini e le imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse via internet;
d) aggiornamenti d'ufficio del PRA nelle ipotesi di trasferimenti di residenza dei soggetti intestatati di veicoli, perdita di possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo, rientro in possesso, indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, sulla base di comunicazioni inviate per via telematica o su supporto magnetico dagli uffici pubblici competenti;
e) le modalità di trasmissione telematica dall'Archivio nazionale dei veicoli al sistema informativo del PRA dei dati tecnici necessari allo svolgimento del procedimento unico di registrazione;
f) disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina.
6. Gli emolumenti e i diritti spettatiti a1 Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
7. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni normative vigenti in materia, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;
b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo periodo.

9. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 402 del decreto del residente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è soppresso.


Pag. 229

Conseguentemente sono soppressi gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
*36. 8. Campa.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.
(Semplificazione della registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento della proprietà degli stessi, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un procedimento unico di registrazione dei dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI). Ai fini della migliore capillarità del servizio l'ACI si avvale delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
2. È istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta dei veicolo, contenente i dati tecnico-costruttivi, e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, è rilasciata previo versamento di tutti gli importi dovuti anche mediante utilizzo di moneta elettronica.
3. Il procedimento unico di registrazione di cui al comma 1 garantisce il funzionamento del sistema di targatura personale previsto dall'articolo 35.
4. Il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'ACI assicura l'aggiornamento delle sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento unico di cui al comma 1 e le ulteriori modalità di attuazione. In particolare, detto regolamento dovrà stabilire:
a) le modalità di unificazione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione, di rilascio delle targhe personali e di iscrizione e trasferimento della proprietà dei veicoli nel procedimento unico di cui al comma 1;
b) il modello della carta del veicolo, in modo che risponda a requisiti di massima semplicità, leggibilità e flessibilità di utilizzo, prevedendo anche l'eventuale introduzione di una carta del veicolo elettronica;
c) modalità semplificate di presentazione delle pratiche e di gestione del servizio, anche mediante digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed anche con possibilità, per i cittadini e le imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse via internet;
d) aggiornamenti d'ufficio del PRA nelle ipotesi di trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari di veicoli, perdita di possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo, rientro in possesso, indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, sulla base di comunicazioni inviate per via telematica o su supporto magnetico dagli uffici pubblici competenti;
e) le modalità di trasmissione telematica dall'Archivio nazionale dei veicoli al sistema informativo del PRA dei dati tecnici necessari allo svolgimento del procedimento unico di registrazione;


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f) disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina.
6. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
7. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni normative vigenti in materia, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;
b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo periodo.

9. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, è abrogato.

Conseguentemente sono soppressi gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
*36. 18. D'Agrò, Formisano, Greco.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.
(Semplificazione della registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento della proprietà degli stessi, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un procedimento unico di registrazione dei dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
2. È istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo contiene i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo ed è conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999.
3. Il sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'ACI assicura l'aggiornamento delle sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Il procedimento unico di registrazione di cui al comma 1 garantisce il funzionamento del sistema di targatura personale previsto dall'articolo 35. La targa, applicabile al solo veicolo al quale è abbinata in base ai dati registrati nel PRA, è trattenuta dal titolare in caso di trasferimento della proprietà o di cessazione della circolazione del veicolo.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di registrazione di cui al comma 1 e le ulteriori modalità di attuazione. In particolare, detto regolamento dovrà stabilire le modalità


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di unificazione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione, di rilascio delle targhe personali e di iscrizione e trasferimento della proprietà dei veicoli nell'ambito del procedimento unico di cui ai comma 1; il modello della carta del veicolo, in modo che risponda a requisiti di massima semplicità, leggibilità e flessibilità di utilizzo; modalità semplificate di presentazione delle pratiche e di gestione del servizio; le modalità di trasmissione telematica dall'Archivio nazionale dei veicoli al sistema informativo del PRA dei dati tecnici necessari allo svolgimento del procedimento unico di registrazione e, infine, disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina.
6. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
7. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni normative vigenti in materia, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;
b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo periodo.

9. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, è abrogato.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
36. 4. Pedrini.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.
(Semplificazione della registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento della proprietà degli stessi, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati 'in un procedimento unico di registrazione dei, dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
2. È istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, è rilasciata previo versamento di tutti gli importi dovuti anche mediante utilizzo di moneta elettronica.
3. Il procedimento unico di registrazione di cui al comma 1 garantisce il funzionamento del sistema di targatura personale previsto dall'articolo 35.
4. Il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'ACI assicura l'aggiornamento delle sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni»


Pag. 232

dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento unico di cui al comma 1 e le ulteriori modalità di attuazione. In particolare, detto regolamento dovrà stabilire:
a) le modalità di unificazione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione, di rilascio delle targhe personali e di iscrizione e trasferimento della proprietà dei veicoli nel procedimento unico di cui al comma 1;
b) il modello della carta del veicolo, in modo che risponda a requisiti di massima semplicità, leggibilità e flessibilità di utilizzo, prevedendo anche l'eventuale introduzione di una carta del veicolo elettronica;
c) modalità semplificate di presentazione delle pratiche e di gestione del servizio, anche mediante digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed anche con possibilità, per i cittadini e le imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse via internet;
d) aggiornamenti d'ufficio del PRA nelle ipotesi di trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari di veicoli, perdita di possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo, rientro in possesso, indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, sulla base di comunicazioni inviate per via telematica o su supporto magnetico dagli uffici pubblici competenti;
e) le modalità di trasmissione telematica dall'Archivio nazionale dei veicoli al sistema informativo del PRA dei dati tecnici necessari allo svolgimento del procedimento unico di registrazione;
f) disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina.

6. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
7. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni normative vigenti in materia, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;
b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo periodo.

9. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
36. 21. Lazzari.


Pag. 233

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.
(Semplificazione della registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento della proprietà degli stessi, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un procedimento unico di registrazione dei dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'Automobile-Club d'Italia (ACI). Ai fini della migliore capillarità del servizio, l'ACI si avvale delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
2. È istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo contiene i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo ed è conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999.
3. Il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'ACI assicura l'aggiornamento delle sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Il procedimento unico di registrazione di cui al comma 1 garantisce il funzionamento del sistema di targatura personale previsto dall'articolo 35. La targa, applicabile al solo veicolo al quale è abbinata in base ai dati registrati nel PRA, è trattenuta dal titolare in caso di trasferimento della proprietà o di cessazione della circolazione del veicolo.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di registrazione di cui al comma 1 e le ulteriori modalità di attuazione. In particolare, detto regolamento dovrà stabilire le modalità di unificazione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione, di rilascio delle targhe personali e di iscrizione e trasferimento della proprietà dei veicoli nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 1; il modello della carta del veicolo, in modo che risponda a requisiti di massima semplicità, leggibilità e flessibilità di utilizzo; modalità semplificate di presentazione delle pratiche e di gestione del servizio; le modalità di trasmissione telematica dall'Archivio nazionale dei veicoli al sistema informativo del PRA dei dati tecnici necessari allo svolgimento del procedimento unico di registrazione e, infine, disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina.
6. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
7. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni normative vigenti in materia, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le nonne in contrasto o incompatibili con la presente legge. In particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;


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b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo periodo.

9. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, 8 abrogato.

Conseguentemente sono abrogati gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41.
36. 25.Affronti, Fabris, Rossi Gasparrini.

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

Art. 36.
(Registro delle targhe personali).

1. Il Pubblico Registro Automobilistico di cui al Regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 39 della presente legge.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, è istituito il Registro Automobilistico Nazionale presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), che provvede alla sua tenuta mediante il personale e l'organizzazione già adibiti al funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico.
3. Il Registro Automobilistico Nazionale attende alla registrazione degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni mobili registrati di cui all'articolo 2683, numero 3) e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 39, anche avvalendosi delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni.
4. Allo scopo di assicurare la massima semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi alle vicende giuridico-patrimoniali e tecniche dei veicoli, sono affidate al Registro di cui al comma 2, con contratto di servizio da stipularsi tra l'ACI ed il Ministero dei Trasporti entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, le attività di immatricolazione, reimmatricolazione e rilascio delle targhe, alle quali il Registro medesimo attende nell'ambito di un procedimento unificato di registrazione dei veicoli.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, è istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo contiene i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo ed è conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, dei 29 aprile 1999.
6. Le risultanze del Registro Automobilistico Nazionale alimentano le sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. L'iscrizione in detto Registro costituisce presupposto per l'applicazione delle tasse automobilistiche, ai sensi della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni.
7. Al funzionamento del Registro di cui al comma 2 si fa fronte mediante le risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del Pubblico Registro Automobilistico, delle quali è garantita l'invarianza ai sensi dell'articolo 39.
8. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione


Pag. 235

dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
36. 5.Saglia, Urso, Raisi, Foti.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.
(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi.
2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento, nonché ogni altro provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che incida sulla disponibilità dei veicoli di cui al comma 1 sono annotati nel Registro Automobilistico Nazionale (RAN) istituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), che lo gestisce attraverso i propri uffici provinciali secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 8, anche avvalendosi delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
3. Allo scopo di assicurare la massima semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi alle vicende giuridico-patrimoniali e tecniche dei veicoli ed agevolare i cittadini nella fruizione del servizio, è affidata al Registro di cui al comma 2 la gestione delle attività di immatricolazione e reimmatricolazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché di rilascio delle targhe personali di cui all'articolo 35, alle quali il Registro medesimo attende nell'ambito di un procedimento unificato di registrazione dei veicoli, che si conclude con l'emissione della carta del veicolo. La carta del veicolo, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Le risultanze del Registro di cui al comma 2 alimentano le sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. L'iscrizione nel Registro costituisce presupposto per l'applicazione delle tasse automobilistiche, ai sensi della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni.
5. Il pubblico registro automobilistico di cui al Regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al comma 8.
6. Al funzionamento del Registro di cui al comma 2 si fa fronte mediante le risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, delle quali è garantita l'invarianza ai sensi del comma 8.
7. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di


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competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento unificato di registrazione dei veicoli nel Registro di cui al comma 2. In particolare, il regolamento definisce i princìpi di funzionamento, organizzazione e gestione del Registro medesimo, le modalità di registrazione degli atti relativi ai veicoli secondo criteri che assicurino l'identificazione certa dei titolari dei diritti sui veicoli stessi ed il modello della carta del veicolo. Con lo stesso regolamento sono dettate disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina e le norme transitorie eventualmente necessarie, nonché le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
36. 22.Lazzari.

Sostituire l'articolo 36, con il seguente:

Art. 36.
(Semplificazione della registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti di immatricolazione e reimmatricotazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento dalla proprietà e degli altri diritti sugli stessi sono unificati in un procedimento unico di registrazione dai dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico di cui al successivo articolo 37. Ai fini della migliore capillarità delle attività previste dal presente articolo, l'Agenzia si avvale delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
2. È istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, è rilasciata previo versamento di tutti gli importi dovuti anche mediante utilizzo di moneta elettronica.
3. Il procedimento unico di registrazione di cui al comma 1 garantisce il funzionamento del sistema di targatura personale previsto dall'articolo 35.
4. Il sistema informativo dell'Agenzia assicura l'aggiornamento delle sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento unico di cui al comma 1 e le ulteriori modalità di attuazione. In particolare, detto regolamento dovrà stabilire:
a) le modalità di gestione del procedimento unico di cui al comma 1;
b) il modello della carta del veicolo, in modo che risponda a requisiti di massima semplicità, leggibilità e flessibilità di utilizzo, prevedendo anche l'eventuale introduzione di una carta del veicolo elettronica;
c) la liberalizzazione e la massima diffusione dei punti di accesso al servizio sul territorio nazionale, sulla base di collegamenti telematici da attivarsi con i


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soggetti pubblici e gli operatori professionali che intervengono, a vario titolo, in adempimenti ed attività connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi automobilistici;
d) la possibilità, per i cittadini e per le imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse attraverso un procedimento interamente digitalizzato via Internet, senza necessità di accesso fisico al punto di servizio;
e) la digitalizzazione delle procedure e la smaterializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) la previsione di una smart card del veicolo, dotata di un microprocessore e di banda ottica e contenente, oltre i dati tecnici, giuridici e fiscali del veicolo, anche le informazioni relative alle revisioni ed ai controlli del gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa ed agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto;
g) la previsione di un collegamento tra il sistema informativo dell'ACI e quello del Ministero dell'economia e delle finanze, improntato a criteri di integrazione e interscambio dei relativi dati;
h) la costituzione di un centro di servizi a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali per la fornitura di dati, elaborazioni e servizi a fini fiscali, ambientali, di mobilità, di sicurezza ed ordine pubblico;
i) disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina.

6. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'Agenzia al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
7. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni normative vigenti in materia, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge, in particolare, sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5 9, 11 e 12;
b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo periodo.

9. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato».
36. 52.Merloni.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.
(Registro automobilistico nazionale).

1. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito dalla data di entrata in vigore


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del regolamento di attuazione di cui al comma 10.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, è istituito il Registro automobilistico nazionale (RAN) presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), che provvede alla sua tenuta mediante il personale e l'organizzazione già adibiti al funzionamento del pubblico registro automobilistico.
3. Il RAN attende alla registrazione degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni mobili registrati di cui all' 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo codice civile, nonché di ogni altro provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria che incida sulla disponibilità del veicolo, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 10. Ai fini della migliore capillarità del servizio, il RAN si avvale delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
4. Agli atti di cui al comma 3 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
5. Allo scopo di assicurare la massima semplificazione delle procedure e degli adempimenti connessi alle vicende giuridico-patrimoniali e tecniche dei veicoli, sono affidate al Registro di cui al comma 2, con contratto di servizio da stipularsi tra l'ACI ed il Ministero dei trasporti entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9, le attività di immatricolazione, reimmatricolazione e rilascio delle targhe personali di cui all'articolo 35, alle quali il Registro medesimo attende nell'ambito di un procedimento unificato di registrazione dei veicoli.
6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10, è istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo contiene i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo ed è conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999.
7. Le risultanze del RAN alimentano le sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. L'iscrizione in detto Registro costituisce presupposto per l'applicazione delle tasse automobilistiche, ai sensi della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni.
8. Al funzionamento del RAN si fa fronte mediante le risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, delle quali è garantita l'invarianza ai sensi del comma 10.
9. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento unificato di registrazione dei veicoli nel RAN. In particolare, detto regolamento dovrà definire i principi di funzionamento, organizzazione e gestione del Registro medesimo, le modalità di registrazione degli atti relativi ai veicoli ed il modello della carta del veicolo. Con lo stesso regolamento sono dettate disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni,


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alla nuova disciplina e le norme transitorie eventualmente necessarie, nonché le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso».

Conseguentemente sono soppressi gli articoli 37, 38, 39 e 40 e, all'articolo 41, comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente: a) nel codice civile, all'articolo 2683, numero 3), le parole «pubblico registro automobilistico» sono sostituite dalle seguenti «registro automobilistico nazionale».
36. 26.Affronti, Fabris, Rossi Gasparrini.

L'articolo 36 è sostituito con il seguente:

Art. 36.
(Registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti amministrativi di immatricolazione e di reimmatricolazione e di iscrizione e di trasferimento della proprietà degli autoveicoli dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui agli articoli 93 e 94 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati nel procedimento di registrazione presso il pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
36. 6.Raisi.

Sostituire l'articolo 36 con il seguente:

Art. 36.
(Semplificazione della registrazione dei veicoli).

1. I procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di iscrizione e trasferimento della proprietà degli stessi, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un procedimento unico di registrazione dei dati giuridico-patrimoniali e tecnici gestito dall'ACI attraverso il sistema informativo del pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni.
2. È istituita la carta del veicolo, che sostituisce la carta di circolazione ed il certificato di proprietà previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La carta del veicolo contiene i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo ed è conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999.
3. Il procedimento unico di registrazione di cui al comma precedente garantisce il funzionamento del sistema di targatura personale previsto dall'articolo 35.
4. Il sistema informativo del PRA assicura l'aggiornamento delle sezioni «anagrafica» ed «immatricolazioni» dell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 402, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495.
36. 28.Trepiccione.

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 225 comma 1, è soppressa la lettera b);
b) all'articolo 226 sono soppressi i commi 5, 6, 7, 8 e 9; conseguentemente, sopprimere l'articolo 37».
36. 50. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Alfredo Vito.


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Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 225, comma 1, è soppressa la lettera b);
b) all'articolo 226 sono soppressi i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 36 e l'articolo 37.
36. 23.Lazzari, Zanetta.

Al comma 2, dopo le parole: di acquisto sono aggiunte le seguenti: il fermo,.
36. 12.Contento.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei beni di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , ovvero quelli che modificano la situazione giuridica dei relativi intestatari,.
*36. 15.Meta, Fiano, Attili.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei beni di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , ovvero quelli che modificano la situazione giuridica dei relativi intestatari,.
*36. 9.Giudice.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei beni di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , ovvero quelli che modificano la situazione giuridica dei relativi intestatari,.
*36. 16.Mura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o incompatibili e la registrazione è opponibile ai terzi.
**36. 10.Giudice.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogate tutte le disposizioni diverse o incompatibili e la registrazione è opponibile ai terzi.
**36. 17.Mura.

Al comma 2, dopo le parole: nella carta di circolazione aggiungere le seguenti: e nel certificato di proprietà rilasciato dagli uffici territoriali dei trasporti terrestri.
36. 53. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

Sopprimere il comma 3; conseguentemente sopprimere l'articolo 37.
36. 19.Pignataro, Sgobio, Pagliarini.

Sopprimere il comma 3.
36. 13.Contento.

Al comma 3, le parole da: , che devono sino alla fine del periodo sono soppresse.
36. 14.Contento.

ART. 37.

Sopprimere l'articolo 37.
37. 1.Saglia, Urso, Foti.

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

Art. 37.
(Personale del pubblico registro automobilistico).

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, i dipendenti dell'Automobile Club


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d'Italia, già adibiti al funzionamento del pubblico registro automobilistico, sono trasferiti, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza.
2. Con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative di quanto previsto dal comma 1.
37. 4.Meta, Barbi, Fiano, Attili, Velo.

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

Art. 37.
(Personale del pubblico registro automobilistico).

1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, ivi compreso il personale dirigente con contratto a tempo indeterminato, che conserva comunque il rapporto di lavoro di pubblico impiego, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per il trasferimento del personale che viene immesso, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri -, ovvero, a domanda, presso altra amministrazione pubblica, anche in soprannumero, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito dello stesso comune nel quale il dipendente presta servizio alla data di pubblicazione della presente legge.
3. Il personale dell'Automobile Club d'Italia trasferito conserva altresì il trattamento economico percepito alla data di pubblicazione della presente legge, laddove più conveniente.
4. Le procedure di trasferimento di cui al comma 2 del presente articolo derogano alle vigenti disposizioni finanziarie.
37. 2.Saglia, Urso, Raisi, Foti.

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

Art. 37.
(Carta del veicolo).

1. La carta di circolazione e il certificato di proprietà, di cui all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla carta del veicolo, predisposta in conformità al modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, della presente legge.
2. La carta del veicolo contiene tutti i dati tecnico-costruttivi e giuridico-patrimoniali dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio ed è rilasciata, congiuntamente alle targhe, dagli uffici provinciali dell'ACI e dalle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni, previo versamento di tutti gli importi dovuti, anche mediante l'utilizzo di moneta elettronica.
3. Le procedure relative allo sportello telematico dell'automobilista (STA), previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, sono estese a ogni tipo di operazione relativa all'immatricolazione, alla reimmatricolazione e al passaggio di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli o dei rimorchi, ivi comprese le operazioni escluse dal sistema dello STA ai sensi del citato regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica n.358 del 2000, e successive modificazioni.


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4. Con il regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'introduzione della carta dei veicolo elettronica, da rilasciare su supporto informatico e dotata di un microprocessore e di banda ottica. La carta dei veicolo elettronica contiene, oltre ai dati identificativi del proprietario e ai dati tecnici e giuridici dell'autoveicolo, del motoveicolo o dei rimorchio, anche le informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e agli incidenti in cui l'autoveicolo, il motoveicolo o il rimorchio sia stato coinvolto.
5. La carta dei veicolo elettronica di cui al comma 4 può altresì avere le caratteristiche tecniche occorrenti per l'apposizione della firma digitale.
6. Chiunque circola senza avere con sé la carta dei veicolo debitamente aggiornata è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
7. Nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nell'ordinamento giuridico vigente, tutti i riferimenti alla carta di circolazione e al certificato di proprietà si intendono operati alla carta del veicolo di cui al presente articolo.
37. 3.Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

1. Il personale dell'Automobile Club d'Italia già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 39, rimane nel ruolo organico dello stesso Automobile Club d'Italia.
37. 5.Pignataro, Sgobio, Pagliarini.

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

Art. 37.
(Disposizioni di attuazione).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di registrazione di cui all'articolo 36 e le ulteriori modalità di attuazione dello stesso articolo. In particolare, detto regolamento dovrà stabilire le modalità di unificazione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione, di rilascio delle targhe personali e di iscrizione e trasferimento della proprietà dei veicoli nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 36; il modello della carta del veicolo, in modo che risponda a requisiti di massima semplicità, leggibilità e flessibilità di utilizzo; modalità semplificate di presentazione delle pratiche e di gestione del servizio; le modalità di trasmissione telematica dall'Archivio nazionale dei veicoli al sistema informativo del PRA dei dati tecnici necessari allo svolgimento del procedimento unico di registrazione e, infine, disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina.
2. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, di quelle di controllo sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
37. 6.Trepiccione.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Istituzione dell'Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico).

1. L'Automobile Club d'Italia è trasformato in Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico e, quale ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità politica competente in materia di turismo, mantenendo la denominazione ACI.
2. L'Agenzia è preposta alla rappresentanza, alla tutela ed alla promozione degli interessi generali dell'automobilismo e del turismo automobilistico italiano anche presso gli organismi internazionali dell'Alliance Internationale de Tourisme-Fédération Internationale de l'Automobile - AIT/FIA.
3. L'Agenzia costituisce federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla FIA e federata al Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI).
37. 50. Merloni.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Gestione dei beni confiscati alla mafia).

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le imbarcazioni, i natanti, gli aeromobili e gli altri strumenti utilizzati per commettere il delitto di cui agli articoli 416-bis del codice penale o i delitti ad esso connessi ai sensi dell'articolo 12, lettera c) del codice di procedura penale, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, possono essere affidati con ordinanza del giudice che procede, in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta scritta per l'impiego in attività investigative.
2. Se risulta che i beni appartengano a terzi, i proprietari sono convocati dal giudice che procede e possono svolgere deduzioni anche a mezzo di un difensore al fine di chiederne la restituzione.
3. I beni immobili ed i beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato in seguito a provvedimento di confisca, vengono assegnati a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso di cui al comma 1 o che comunque ne facciano richiesta.
4. Gli stessi beni possono altresì essere assegnati - sempre su richiesta scritta - alle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificata dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché agli enti ed alle associazioni riconosciute che abbiano finalità sociali e che motivino la propria richiesta specificando la destinazione del bene.
5. In caso di più richieste decide il giudice che procede valutate le motivazioni dei diversi istanti.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale e le norme di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
37. 0. 1Laganà Fortugno.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Istituzione dell'Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico).

1. L'Automobile Club d'Italia è trasformato in Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico e, quale ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza dell'Autorità politica competente in materia di turismo, mantenendo la denominazione ACI.
2. L'Agenzia è preposta alla rappresentanza, alla tutela ed alla promozione degli interessi generali dell'automobilismo e del turismo automobilistico italiano anche


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presso gli organismi internazionali dell'Alliance de Tourisme-Fédération Internazionale de l'Automobile - AIT/FIA.
3. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) promozione e diffusione del turismo automobilistico interno ed internazionale;
b) promozione e diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale, con particolare riguardo alla preparazione dei giovani conducenti;
c) promozione e coordinamento di iniziative ed interventi nei diversi settori della mobilità, attraverso la diffusione di una cultura dell'automobile in linea con i principi della tutela ambientale, della sicurezza, della valorizzazione dell'intermodalità e del territorio;
d) studio, ricerca scientifica e documentazione sui temi automobilistici, turistici e della mobilità e collaborazione alla soluzione dei relativi problemi con le competenti Autorità centrali e locali.

4. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 3, l'Agenzia, attraverso la propria organizzazione diretta ed indiretta, espleta in particolare le proprie attività nelle seguenti materie:
a) assistenza tecnica, stradale, turistica, economica, legale, tributaria e assicurativa a favore degli automobilisti italiani e stranieri;
b) servizi a carattere amministrativo e fiscale connessi alla proprietà ed all'uso degli autoveicoli nonché in materia di turismo automobilistico;
c) sicurezza ed educazione stradale, corsi di guida sicura, infomobilità nazionale e locale;
d) studio ed elaborazioni tecnico-statistiche sui fenomeni della mobilità e del turismo;
e) eventuali ulteriori compiti e servizi che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere ad essa delegati o affidati, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, nonché da soggetti privati.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali d'intesa con i Ministri dei trasporti e dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede ad approvare il nuovo statuto dell'Agenzia-Automobile Club d'Italia e a definire gli ambiti di attività nei quali la medesima può operare in materia di turismo automobilistico, mobilità responsabile, sport automobilistici, atti amministrativi e fiscalità connessi all'uso degli autoveicoli.
37. 0. 50. Merloni.

ART. 38.

Sopprimerlo.
*38. 1Saglia, Urso, Raisi, Foti.

Sopprimerlo.
*38. 2Lazzari.

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.
(Rottamazione dei veicoli).

l. Al veicolo che sia stato cancellato dal P.R.A. si applicano le disposizioni sui rifiuti e non potrà essere utilizzato neanche in aree private.
38. 3.Trepiccione.


Pag. 245

Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.
(Funzioni e compiti e dell'Agenzia).

1. Nell'ambito del riassetto di cui all'articolo 37, l'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) promozione e diffusione del turismo automobilistico interno ed internazionale;
b) promozione e diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale, con particolare riguardo alla preparazione dei giovani conducenti;
c) promozione e coordinamento di iniziative ed interventi nei diversi settori della mobilità, attraverso la diffusione di una cultura dell'automobile in linea con i principi della tutela ambientale, della sicurezza, della valorizzazione dell'intermodalità e del territorio;
d) studio, ricerca scientifica e documentazione sui temi automobilistici, turistici e della mobilità e collaborazione alla soluzione dei relativi problemi con le competenti Autorità centrali e locali.

2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, l'Agenzia, attraverso la propria organizzazione diretta ed indiretta, espleta in particolare le proprie attività nelle seguenti materie:
a) assistenza tecnica, stradale, turistica, economica, legale, tributaria e assicurativa a favore degli automobilisti italiani e stranieri;
b) i servizi a carattere amministrativo e fiscale connessi alla proprietà ed all'uso degli autoveicoli nonché in materia di turismo automobilistico;
c) sicurezza ed educazione stradale, corsi di guida sicura, infomobilità nazionale e locale;
d) studio ed elaborazioni tecnico-statistiche sui fenomeni della mobilità e del turismo ed eventuali ulteriori compiti e servizi che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere ad essa delegati o affidati, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, nonché da soggetti privati.
38. 51. Merloni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni in materia fiscale).

1. Per le fattispecie di cui all'articolo 36 è soppressa l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
38. 50. Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni in materia fiscale).

1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l'imposta di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta provinciale di cui al comma 1.
38. 52. Chicchi.


Pag. 246

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis.
(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova).

1. I titolari di impresa che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-Auto e per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova di cui al decreto del Presidente della Repubblica novembre 2001, n. 474.
*38. 0. 1.Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis.
(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova).

1. I titolari di impresa che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-auto e per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.
* 38. 0. 50. Tomaselli.

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

Art. 38-bis.
(Esonero dal pagamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova).

1. I titolari di impresa che, nell'esercizio della loro attività professionale intendano conseguire l'autorizzazione per la targa di prova allo scopo di effettuare trasferimenti o prove tecniche su strada dei veicoli affidati per la riparazione, già muniti di carta di circolazione e di RC-auto e per i quali sia stata corrisposta la tassa automobilistica, sono esonerati dall'obbligo del versamento della tassa automobilistica per circolazione con targa di prova di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.
* 38. 0. 51. Mazzocchi, Urso, Raisi.

ART. 39.

Sopprimerlo.
* 38. 1.Saglia, Urso, Raisi, Foti.

Sopprimerlo.
* 39. 12.Lazzari.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Modificazioni e abrogazioni).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni normative vigenti in materia, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».


Pag. 247


2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le nonne in contrasto o incompatibili con la presente legge. In particolare; sono abrogate, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;
b) articolo 94, commi. 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo periodo.

3. Il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 40 e 41.
39. 14.Trepiccione.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento unificato di registrazione dei veicoli nel registro di cui all'articolo 36. In particolare, detto regolamento dovrà definire i principi di funzionamento, organizzazione e gestione del registro medesimo, le modalità di registrazione degli atti relativi ai veicoli ed il modello della carta del veicolo. Con lo stesso regolamento sono dettate disposizioni per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, e successive modificazioni, alla nuova disciplina e le norme transitorie eventualmente necessarie, nonché le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo 1'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
39. 2.Saglia, Urso, Raisi, Foti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Regolamento di attuazione e abrogazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dei trasporti e l'ACI, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al medesimo Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, delle funzioni relative ai controllo sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui rimorchi per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate o soppresse, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:
a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;


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b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;
c) articolo 95;
d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;
e) articolo 103, comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 2, secondo periodo.

4. II secondo periodo del comma 7 dell'articolo 402 del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è soppresso.
39. 3.Raisi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.
(Attività turistiche e in materia di mobilità).

1. L'Autorità vigilante si avvale dell'Agenzia per i seguenti ambiti di attività:
a) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo automobilistico;
b) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati e rilevazioni statistiche ed economiche riguardanti il settore turistico, nonché definizione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso, con specifico riguardo al turismo automobilistico sia nazionale che internazionale;
c) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute ed età avanzata.

2. Le priorità di intervento, i livelli di qualità dei servizi e le modalità operative per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo sono definiti con contratto di servizio tra l'Autorità vigilante e l'Agenzia.
3. L'Agenzia, ferma restando le competenze dei Ministero dei trasporti, opera nel seguenti ambiti di attività in materia di mobilità:
a) monitoraggio dello stato della rete stradale nazionale e locale, del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture e della segnaletica stradale, individuazione del «punti critici» della circolazione viaria e costituzione di un'apposita banca dati sui fenomeni rilevati;
b) rilevazione, studio ed elaborazione statistica sul fenomeno dell'incidenatalità stradale per conto dell'ISTAT, nell'ambito del sistema statistico nazionale;
c) definizione, secondo le direttive internazionali e nazionali, degli standard di qualità e di sicurezza inerenti alla realizzazione ed alla gestione di centri avanzati di guida in sicurezza e certificazione dei relativi impianti, della metodologia didattica e di formazione dei docenti, da iscrivere in apposito albo professionale istituito presso l'Agenzia;
d) promozione e realizzazione di corsi di guida in sicurezza e gestione di un apposito albo dei responsabili della mobilità aziendale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998;
e) erogazione di speciali provvidenze e servizi di assistenza ed informazione ai cittadini diversamente abili in particolari condizioni di salute e di età avanzata, volti a favorire le condizioni per il più ampio ed agevole accesso degli stessi ai servizi amministrativi e tecnici legati all'uso dei veicoli nonché ad adeguati strumenti di mobilità;
f) gestione di servizi di informazione, di soccorso e di assistenza tecnica in collaborazione e a supporto dell'azione istituzionale della Protezione Civile nazionale;
g) sviluppo e diffusione di progetti nazionali e locali nonché di sistemi avanzati di info-mobilità e di controllo dei


Pag. 249


flussi veicolari e turistici, anche nell'ambito della partecipazione all'attività delcentro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 566;
h) esercizio di funzioni di camera di conciliazione per le controversie relative a contravvenzioni al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è al risarcimento dei danni conseguenti di incidenti stradali, nel limite di valore stabilito dall'articolo 7, comma 2, del codice di procedura civile, al fine di realizzare un sistema di deflazione del contenzioso in materia.
39. 50. Merloni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: in modo tale da assicurare, in particolare, certezza e trasparenza civilistiche, assicurative e tributarie.
39. 13.Uggè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, inserire le seguenti: , sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali.
39. 52. Chicchi.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo le parole: sono dettate, aggiungere le seguenti: le tariffe e, e dopo quelle: della presente legge, aggiungere le seguenti: in modo tale da assicurare, in particolare, certezza e trasparenza civilistiche, assicurative e tributarie;
conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: alla nuova disciplina, aggiungere le seguenti: , nonché integrato, e dopo quelle: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché, ove occorra, il regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,.
* 39. 8.Attili, Meta, Fiano.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo le parole: sono dettate, aggiungere le seguenti: le tariffe, e dopo quelle: della presente legge, aggiungere le seguenti: in modo tale da assicurare, in particolare certezza e trasparenza civilistiche, assicurative e tributarie;
conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole: alla nuova disciplina, aggiungere le seguenti: , nonché integrato, e dopo quelle: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché, ove occorra, il regolamento di esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,.
* 39. 4.Giudice.

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: sono dettate le disposizioni inserire le seguenti: per la personalizzazione e la produzione delle targhe di cui all'articolo 35.
39. 100.Giudice.

Al comma 1 dopo le parole: deterioramento della carta di circolazione aggiungere: e del certificato di proprietà.
39. 51. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.


Pag. 250

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: alla nuova disciplina, aggiungere le seguenti: , nonché integrato,.
** 39. 5.Giudice.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: alla nuova disciplina, aggiungere le seguenti: , nonché integrato,.
** 39. 9.Attili, Velo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché, ove occorra, il regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,.
** 39. 10.Attili, Fiano, Velo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie, inserire le seguenti: garantendo comunque la continuità del flusso di interscambio dei dati con le province e gli altri enti interessati.
39. 53. Chicchi.

All'ultimo periodo, le parole da: garantendo l'invarianza fino alle parole: dello stesso sono soppresse.
39. 7.Contento.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'erogazione dei servizi automobilistici di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, ed in particolare di quelli di imparzialità e indipendenza.
* 39. 6.Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'erogazione dei servizi automobilistici di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, ed in particolare di quelli di imparzialità e indipendenza.
* 39. 11.Meta, Fiano, Attili.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. È vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. In caso di presenza di minore la sanzione amministrativa prevista nel successivo comma è raddoppiata.».

2. Il titolo dell'articolo 173 del decreto richiamato nel comma che precede è sostituito dal seguente: «Uso lenti, di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida.
39. 0. 1. D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

l. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»; al comma 2, dopo le parole: «a


Pag. 251

mezzo di versamento in conto corrente postale» sono aggiunte le seguenti: «o con il modello F24».
2. Il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è adeguato alla disposizione di cui al comma 1.
39. 0. 2.D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni.
2. Il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è adeguato a quanto previsto al comma 1.
39. 0. 3.D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, dopo le parole: «a mezzo di versamento in conto corrente postale» sono aggiunte le seguenti: «o con il modello F24.
39. 0. 4.D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:
a) entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 25 per cento;
c) entro centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 50 per cento.

2. Il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.
39. 0. 5.D'Agrò, Formisano.

ART. 40.

Sopprimerlo.
* 40. 1.Saglia, Urso, Raisi, Foti.

Sopprimerlo.
* 40. 3.Lazzari.


Pag. 252

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Art. 40.
(Revisione statutaria).

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è approvato il nuovo statuto dell'Agenzia, che si conferma alle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente legge, ed ai seguenti principi generali:
a) previsione dei seguenti organi dell'Agenzia: un'assemblea nazionale costituita da non più di cinquanta componenti, con partecipazione dei rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e locali ed altri enti ed organizzazioni esponenziali in misura del quaranta per cento; un consiglio di amministrazione costituito da non più di undici componenti di cui almeno tre in rappresentanza di amministrazioni pubbliche centrali e locali; un Presidente, con poteri di rappresentanza legale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorità vigilante dell'Agenzia, nell'ambito di una terna di candidati designati dall'Assemblea;
b) previsione del regime di incompatibilità delle cariche tra i componenti degli organi dell'Agenzia e delle società, enti, associazioni ed altri organismi ed istituzioni cui la stessa Agenzia partecipa;
c) previsione di una gestione separata e con bilancio distinto da quello generale dell'Agenzia delle attività associative dell'Agenzia stessa.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli da 36 a 39 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
40. 50.Merloni.

All'articolo 40, le parole: carta di circolazione, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: carta del veicolo.
* 40. 2.Saglia, Urso, Raisi, Foti.

All'articolo 40 le parole: carta di circolazione, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: carta del veicolo.
* 40. 4.Lazzari.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I gestori dei centri di vendita che alienano ai centri di raccolta, nonché questi ultimi che smontano o distruggono autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari dei veicoli stessi, ovvero che violano, ove interessati, le altre disposizioni in materia di cessazione della circolazione per demolizione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550. La medesima sanzione si applica a chiunque non rispetta le disposizioni sulla cessazione della circolazione per esportazione o distruzione, ovvero quelle, se previste, di cessazione per altri motivi.
40. 5.Uggè.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis
. I veicoli dismessi dalla circolazione, e comunque idonei alla circolazione sulla base delle vigenti norme in materia, possono essere destinati alla circolazione interna ad aree private ed industriali. Gli stessi sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione, dovranno munirsi di polizza assicurativa, singola o cumulativa, ai fini della responsabilità civile e saranno annotati su appositi registri del P.R.A. come non più circolanti su aree pubbliche.
40. 6.Franzoso.

ART. 41.

Sopprimerlo.
* 41. 1.Saglia, Urso, Raisi, Foti.


Pag. 253

Sopprimerlo.
* 41. 4.Lazzari.

Sopprimerlo.
* 41. 50. Merloni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla stessa data, aggiungere le seguenti: sono disapplicate tutte le disposizioni pregresse incompatibili nonché, segnatamente.
41. 5.Uggè.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nel codice civile, all'articolo 2683, numero 3), le parole: «pubblico registro automobilistico» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle targhe personali;.
41. 2.Saglia, Urso, Raisi, Foti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 con le seguenti: articolo 93, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, e sopprimere le parole: l'articolo 95,.
* 41. 3.Giudice.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 con le seguenti: articolo 93, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, e sopprimere le parole: l'articolo 95,.
* 41. 4.Meta, Fiano, Attili.

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) il nono comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è abrogato.
41. 51. Mazzocchi, Urso, Raisi.

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) l'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
41. 52. Mazzocchi, Urso, Raisi, Saglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dopo la parola: «documentati», aggiungere le seguenti: «dello sportello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e quelli». La previsione del citato comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 209 del 2003, come da ultimo modificata, vale anche con riferimento all'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
41. 6.Uggè.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro il 31 luglio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori»; tale titolo è seguito dall'anno di riferimento.
2. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è assicurato


Pag. 254

dalla legge annuale di cui al comma 1 per la promozione della concorrenza, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato ed assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 1 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
b) illustra le disposizioni contenute nel disegno di legge che rimuovono gli ostacoli alla libera concorrenza e migliorano la tutela del consumatore;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle disposizioni correttive di legge, decreti, regolamenti e provvedimenti necessari per rimuovere o prevenire le situazioni distorsive del mercato;
d) fornisce l'elenco degli atti normativi, nonché delle intese e degli accordi di cui al successivo articolo della presente legge, con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere tali situazioni distorsive, ad assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori. L'elenco è predisposto dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in tempo utile e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Conseguentemente, all'articolo 42, «Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali», alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: e delle leggi annuali di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori di cui all'articolo precedente.
41. 0. 100.Il Relatore.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Coordinamento delle disposizioni sulla circolazione stradale).

1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune iniziative per il coordinamento formale del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con le disposizioni contenute nel titolo V della presente legge, al fine di non incidere sull'organicità del quadro normativo della circolazione stradale.
41. 0. 1.Fava, Allasia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia


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accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello cid o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l'azione diretta ai sensi dell'articolo 144».

2. Al comma 1 dell'articolo 283 del decreto legislativo dei 7 settembre 2005 n. 209, è soppressa la lettera d).
3. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.
41. 0. 2.D'Agrò, Ciocchetti, Formisano, Carlucci.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Riduzione dell'imposta sostitutiva sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1261, è fissata nella misura del 4 per cento.
2. A compensazione del minor gettito attribuito alle province, derivante dall'attuazione del comma 1, il fondo ordinario spettante alle province, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è maggiorato di un ammontare di pari entità.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1400 milioni annui a decorrere dal 2008, si provvede: per 700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» e lo stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; per 700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007- 2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali.
41. 0. 3.Della Vedova.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Riduzione dell'imposta sostitutiva sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è fissata nella misura dei 10 per cento.
2. A compensazione del minor gettito attribuito alle province, derivante dall'attuazione del comma 1, il fondo ordinario spettante alle province, di cui al decreto 30 giugno 1997, n. 244, è maggiorato di un ammontare di pari entità.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 400 milioni annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione


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dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
41. 0. 4.Della Vedova.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguiente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 10, commi 5 e 5-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 11 e 11-bis le parole: a euro 15.000 sono sostituite con la seguenti: a euro 40.000.
41. 0. 50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Liberalizzazione degli studi di consulenza automobilistica).

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Denuncia di inizio attività per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241. La dichiarazione deve attestare l' avvenuto pagamento del versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8 e che il titolare dell'impresa sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;


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g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Nel caso di società, la dichiarazione di cui al comma 1 è resa dal titolare della società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. La dichiarazione di cui ai comuni precedenti non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge».

3. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili. Ogni riferimento in testi normativi e regolamentari a procedure di autorizzazione all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve intendersi riferito alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3 della legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 2.
41. 0. 51. Sanga.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Coordinamento sulla politica energetica).

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per l'autorizzazione di nuovi impianti energetici, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili, ed ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla riforma del Titolo V della Costituzione, e per dare attuazione rapida ed efficiente alla ripartizione di funzioni e competenze tra amministrazione centrale e regioni e province autonome, prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, vengono costituiti presso il Ministero dello sviluppo economico un Forum permanente e una unità operativa di supporto con compiti di coordinamento e amministrativo che ha come obiettivi lo sviluppo delle politiche e dei programmi energetici regionali, il trasferimento delle competenze e il loro sviluppo, la formazione di amministratori, anche con l'apporto di altre istituzioni, la valorizzazione delle sinergie tra uffici regionali esistenti o in fase di avvio e tra le stesse amministrazioni regionali e l'amministrazione centrale.
42. 0. 1.Saglia, Urso, Raisi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Abolizione delle comunità montane).

1. Gli articoli 27, 28, e 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che


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costituivano le comunità montane, senza alcun onere finanziario per lo Stato o le regioni, possono dare vita a unioni di comuni a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o a questi conferite.
3. Gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali o regionali sono gestiti dalle province sulla base di intese tra la provincia e i comuni interessati. Ove l'intesa non viene raggiunta, provvede la regione.
4. Le indicazioni urbanistiche sulla montagna concorrono a formare il piano territoriale di coordinamento.
5. Le opere, gli interventi di pianificazione e le infrastrutture che riguardano le zone montane sono inserite nei programmi triennali dei lavori pubblici delle province.
6. Gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico delle zone montane rientrano in un programma pluriennale settoriale della provincia dedicato alla montagna.
7. Gli interventi finanziari disposti a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
42. 0. 2.Urso, Raisi, Gamba.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
* 42. 0. 9.Betta, Froner.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme dì attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
* 42. 0. 10.Fava, Allasia, Fugatti.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
* 42. 0. 12.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Riordino dei servizi pubblici locali).

1. Il presente articolo provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.
3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.
5. Il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'interno, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali in materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2004, n. 267, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni strumentali al loro esercizio;
b) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò sia reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;
c) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alla lettera b), anziché alla modalità di cui alla lettera a), e indichi in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve essere alienata con procedura ad evidenza pubblica


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o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso;
d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;
e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;
f) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
g) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
h) i soggetti affidatati diretti di servizi pubblici locali non possono ottenere l'affidamento, dello specifico servizio già affidato, tranne che non modifichino la loro composizione secondo quanto previsto dalle lettere b) e c).

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi.
7. Per le finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto del seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di regolazione, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti;
c) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;
d) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, al


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fine di garantire la promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.

8. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 7, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.
42. 0. 3.Urso, Saglia, Raisi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Termini della partecipazione di Italia lavoro nelle società multiservizi).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge Italia Lavoro s.p.a. provvede a richiedere ai comuni interessati la vendita della sua partecipazione nelle società multiservizi, costituite a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, qualora la partecipazione stessa si protragga da più di cinque anni.
2. I comuni sono tenuti ad indire la gara ad evidenza pubblica entro sei mesi dalla richiesta di Italia Lavoro. Nel caso in cui i comuni non provvedono nei termini indicati, la competenza a provvedere spetta alla regione nel cui territorio si situa il comune.
3. Qualora anche la regione non provveda nei successivi sei mesi la partecipazione di Italia Lavoro nella società multiservizi è acquisita dal comune interessato che è tenuto a corrispondere l'intero valore dell'investimento sostenuto da Italia Lavoro s.p.a.
42. 0. 4. Urso, Saglia, Raisi.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Soppressione del Caf-dipendenti).

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 32, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è abrogata.
42. 0. 5. Leo, Urso, Saglia, Raisi, Foti.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Eliminazione di alcuni benefìci fiscali per le società cooperative non a mutualità prevalente).

1. All'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dopo le parole: «cooperative» sono inserite le parole: «a mutualità prevalente».
42. 0. 6. Leo, Urso, Raisi, Saglia, Foti.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Abrogazione dei cosiddetti indici di serietà per l'attività economica).

1. L'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
42. 0. 7. Urso, Saglia, Raisi, Leo.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Incentivi alle aggregazioni aziendali).

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione è


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attribuito un premio di concentrazione alle seguenti condizioni:
a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento e i ventiquattro mesi successivi;
b) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o di aggregazione devono aver esercitato attività omogenee nei due periodi d'imposta precedenti alla data in cui è ultimato il predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo.

2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in una riduzione della base imponibile rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società pari al cinquanta per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:
a) il reddito dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società da parte della risultante dalla concentrazione o dalla aggregazione; e
b) la somma dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al reddito risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione è ultimata.
42. 0. 8. Leo, Urso, Saglia, Raisi, Foti.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Norme a tutela dei comuni, in qualità di consumatori di energia elettrica).

1. In applicazione delle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, di cui alla direttiva 2003154/CE, al fine di consentire ai comuni di ottenere condizioni concorrenziali e trasparenti nell'approvvigionamento, per ridurre i costi e adeguare alle nuove normative tecniche il servizio di pubblica illuminazione comunale, i medesimi enti locali sono autorizzati a rescindere dal contratto di fornitura di energia elettrica con il gestore Enel Sole e procedere all'affidamento dell'erogazione del servizio mediante le forme di cui al comma 5 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La rescissione del contratto non comporta la sospensione della fornitura dell'energia elettrica e del servizio, fino al momento del subentro del nuovo fornitore.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabilite le modalità ed i tempi entro cui il gestore Enel Sole è obbligato a provvedere alla separazione delle reti promiscue, per favorire la creazione di reti dedicate di proprietà del comune. Con il medesimo decreto sono fissate le quote dovute dai comuni al gestore, a titolo di riscatto, esclusivamente per gli impianti di comune proprietà installati in un periodo inferiore a cinque anni, decorrenti dalla data di rescissione del contratto di fornitura.
42. 0. 11. Fava. Allasia, Garavaglia.