XII Commissione - Mercoledì 9 maggio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 17 MAGGIO 2007


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ALLEGATO

Nuove norme in materia di parto. (Testo unificato C. 589 Lucchese, C. 1237 Palumbo, C. 1447 Bianchi e Poretti, C. 1611 Poretti, C. 1923 Governo, C. 1632 Dioguardi, C. 1754 Zanotti e Nicchi e C. 2230 Consiglio regionale del Piemonte).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: circa i luoghi e le modalità del parto e dell'assistenza alla gravidanza e al puerperio.
1. 11. Dioguardi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , il benessere del nascituro e quello con le seguenti: e del nascituro ed il benessere.
1. 4. Palumbo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un forte impegno nella prevenzione.
1. 10. Dioguardi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di gravidanza e.
1. 18. Dioguardi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
ridurre i fattori di rischio di malattie pre e post-concezionali del nascituro attraverso specifici interventi preventivi.
1. 17. Dioguardi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: a basso rischio e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , favorendo schemi di continuità dell'assistenza dell'ostetrica.
1. 9. Dioguardi.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e al puerperio con le seguenti: , cercando di ridurre il ricorso al taglio cesareo, e al puerperio, incentivando l'allattamento al seno secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
1. 3. Palumbo.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i loro effetti collaterali.
1. 8. Dioguardi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF).
1. 16. Dioguardi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato.
1. 15. Dioguardi.


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Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: da valutare con indicatori scientifici adeguati.
1. 1. Palumbo.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sull'impiego e sui risultati delle pratiche raccomandate sulla base delle prove scientifiche.
1. 19. Dioguardi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) promuovere l'informazione e la consulenza alle donne che decidono di avere una gravidanza e alle gestanti, anche mediante i corsi di accompagnamento alla nascita e stimolando l'impegno in tal senso dei Servizi territoriali e ospedalieri, al fine di una consapevole scelta sul tipo di assistenza, sul luogo e sulle modalità del parto, affinché la maternità possa essere vissuta, fin dall'inizio, come un evento naturale.
1. 12. Dioguardi.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un servizio di assistenza ostetrica a domicilio per i primi dieci giorni.
1. 7. Dioguardi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: tra territorio e strutture ospedaliere con le seguenti: tra ginecologi e personale ostetrico del territorio e delle strutture ospedaliere.
1. 2. Palumbo.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo a tale scopo la continuità dell'assistenza di un operatore o di un piccolo team di tre o quattro persone.
1. 5. Dioguardi.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: chiedendo loro il consenso informato.
1. 6. Dioguardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà ad esse attribuite ai sensi dello Statuto speciale, delle relative nome di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 13. Betta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà ad esse attribuite ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. 14. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , favorendo l'intervento domiciliare del personale ostetrico durante il puerperio.
2. 2. Palumbo.


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Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: possibile con la seguente: necessario.
2. 3. Palumbo.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: ove possibile, il aggiungere la seguente: preventivo.
2. 5. Dioguardi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con la medesima procedura indicata al comma 1, sono contestualmente ridefiniti i trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'integrale copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal medesimo comma 1.
2. 1. Montani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quantificati in 150 milioni di euro.
2. 4. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'intesa di cui al comma 1 contempla la destinazione di una quota pari a 150 milioni di euro, nell'ambito dell'1,3 per cento delle risorse complessive poste in disponibilità del Servizio sanitario nazionale e vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, all'attuazione delle finalità della presente legge, tenuto conto degli interventi già attuati con tali risorse.
3. 1. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne informative nazionali per diffondere la conoscenza sulla libera e consapevole scelta da parte delle donne in ordine ai corsi di accompagnamento alla nascita, all'attività di prevenzione delle gravidanze e dei parti a rischio, alla scelta del luogo e delle modalità del parto nonché alla possibilità di accedere al parto analgesia.
4. 1. Dioguardi.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la parola anche.
5. 2. Dioguardi.

Al comma 1, sostituire la parola: coordinano con le seguenti: possono coordinare.
5. 3. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le partorienti devono essere messe in grado di conoscere le tecniche, le metodologie e i protocolli ostetrici in uso presso le singole strutture ospedaliere, ambulatoriali e consultoriali.
1-ter. Nel corso degli incontri di accompagnamento di cui al comma 1 sono previsti momenti, dopo il parto, tra madri o coppie e il personale che ha condotto gli incontri in gravidanza, per gli opportuni scambi di esperienze legate alla nuova condizione di vita derivante dalla maternità.
5. 1. Dioguardi.


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ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire l'unitarietà dell'assistenza durante la gravidanza, il parto e il puerperio, le Aziende sanitarie locali realizzano il collegamento funzionale tra le strutture ed i servizi operanti nel settore a livello distrettuale o ospedaliero nel territorio di competenza.
6. 5. Montani.

Al comma 1, sostituire le parole: i consultori familiari, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali extraospedalieri con le seguenti: le strutture sanitarie extraospedaliere e quelle ospedaliere.
6. 8. Palumbo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la costituzione di équipe sperimentali di piccoli gruppi di ostetriche.
6. 4. Dioguardi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di Bolzano aggiungere le seguenti: e sentito il parere di un'apposita commissione di esperti.
6. 1. Dioguardi.

Al comma 3, sopprimere le parole: di II e III livello.
6. 2. Dioguardi.

Al comma 4, dopo la parola: favoriscono inserire le seguenti: compatibilmente con le condizioni fisiche della puerpera e del neonato,.
6. 3. Dioguardi.

Al comma 4, sostituire le parole: precoce e protetta con le seguenti: precoce, protetta e condivisa.
6. 9. Palumbo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: la possibilità di controlli ambulatoriali, nonché.
6. 10. Palumbo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in attesa che il neonato possa accedere al medico pediatra di base. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio promuove appositi corsi di formazione professionale di tipo teorico-pratico, finalizzati alla selezione di figure professionali idonee alla individuazione delle patologie ostetriche e neonatali ad esordio tardivo.
6. 6. Dioguardi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Tutti gli operatori addetti all'assistenza durante la gravidanza, il parto e il puerperio, nonché nel periodo immediatamente postnatale, appartenenti sia a strutture territoriali sia a strutture ospedaliere, anche se autonome, sono tra loro funzionalmente collegati nell'ambito del dipartimento materno-infantile.
5-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute adegua la legislazione statale vigente al Codice internazionale dell'OMS sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno, di cui alla raccomandazione della 34a Assemblea dell'OMS del maggio 1981 e alle successive risoluzioni dell'Assemblea dell'OMS.
6. 7. Dioguardi.


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ART. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: infermieristiche con le seguenti: di ostetricia.
7. 1. Dioguardi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'assistenza ospedaliera al neonato è articolata su tre livelli di cura:
a) cure di I livello per neonati sani, con una disponibilità di quindici posti letto per mille nati vivi;
b) cure di II livello, con una disponibilità di 4,5 posti letto per mille nati vivi, oltre a quelli destinati ai neonati sani;
c) cure di III livello, con una disponibilità di un posto letto per settecentocinquanta nati vivi, per le cure intensive, e di due posti letto per ogni posto letto di terapia intensiva, per le cure subintensive, oltre alla disponibilità di posti letto adeguati all'utenza bisognosa di cure di I e II livello e di posti letto supplementari per i neonati bisognosi di chirurgia neonatale, rapportati all'utenza.
7. 6. Dioguardi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Di norma le unità operative di ostetricia e le unità operative di neonatologia-patologia neonatale e di pediatria con assistenza neonatale devono operare a livello corrispondente, e un livello superiore deve erogare, oltre alle prestazioni che lo caratterizzano, anche quelle di livello inferiore.
3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in base alla valutazione della situazione orogeografica, della rete viaria, della consistenza e della localizzazione delle strutture esistenti, definiscono per le unità operative neonatologiche adibite ai compiti di cui al presente articolo, bacini di utenza atti ad assicurare l'acquisizione di competenze specifiche e di un livello tecnico adeguato alle cure prestate, anche in relazione al numero dei pazienti trattati.
3-quater. Nelle aree ad alta densità di popolazione o metropolitane i vincoli quantitativi, riferiti ai bacini di utenza che orientano la programmazione regionale del numero delle unità di terapia intensiva neonatale, possono non tradursi in una precisa delimitazione dei bacini, al fine di privilegiare il diritto di scelta dei genitori e la competitività delle aziende che insistono nel medesimo territorio.
7. 5. Dioguardi.

Al comma 4, sostituire le parole: centri di II e III livello neonatologico con le seguenti: punti nascita di II e III livello.
7. 3. Palumbo.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: anestesiologica e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e costituita da almeno due ginecologi, un anestesista e un neonatologo.
7. 4. Palumbo.

Al comma 4, dopo la parola: anestesiologica aggiungere le seguenti: e neonatologica.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
7. 2. Cancrini.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la parola: psico-sociale con le seguenti: psicologica e sociale.
8. 5. Cancrini.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'assistenza al travaglio-parto a basso rischio è competenza dell'ostetrica/o, che ne è responsabile. L'insorgenza di situazioni che possano prefigurare rischi sia per la salute della madre sia per quella del feto impegna l'ostetrica/o a condividerle con il medico. Il responsabile della procedura clinica osterico-ginecologico per tutta la durata del travaglio parto catalogato a rischio è il medico ginecologo; l'ostetrica collabora al processo assistenziale.
8. 3. Dioguardi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: provvista di spazio ed attrezzature adeguate allo scopo.
8. 1. Dioguardi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale scopo sono previsti percorsi formativi sulle tecniche di rianimazione neonatale, con standard obbligatori annuali al fine di offrire adeguati livelli di performance assistenziali per il neonato a rischio.
8. 2. Dioguardi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per adeguare le competenze in assistenza intensiva neonatale nei punti nascita in cui non esista la figura del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rianimazione primaria ed assistenza neonatale dedicati a tutto il personale che deve prendersi cura del neonato.
4-ter. La gestione dei corsi di cui al comma 4-bis è affidata, di norma, ai centri di terapia intensiva neonatale e ai servizi di anestesia nel cui territorio ricadono i punti nascita, al fine di favorire una corretta collaborazione e integrazione tra centro di riferimento e rete ospedaliera periferica.
8. 4. Dioguardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , evitando qualsiasi forma di incentivo economico al parto con taglio cesareo.
9. 4.Montani.

Sopprimere il comma 2.
9. 3.Ulivi.

Al comma 2, dopo la parola: corrispondono aggiungere le seguenti: a chi ha partorito a domicilio,.

Conseguentemente, dopo le parole: per il parto sopprimere le seguenti: a chi ha partorito a domicilio.
9. 1.Palumbo.

Al comma 2, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.
* 9. 2.Palumbo.

Al comma 2, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.
* 9. 5.Poretti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'interno di tale DRG deve essere compresa l'assistenza domiciliare post-partum di cui al successivo articolo 13, comma 3.
9. 6.Cancrini.


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ART. 10.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , articolati su due livelli, di cui il primo, generale, uguale per tutti gli operatori, e il secondo, specialistico, adeguato alle rispettive competenze, programmati secondo le modalità di cui al presente articolo.
10. 4.Dioguardi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La formazione ECM degli operatori del percorso nascita prevede l'acquisizione obbligatoria di almeno il 50 per cento dei crediti formativi su temi specifici, includendo in forma prioritaria la formazione sulle pratiche appropriate di assistenza alla nascita e le tecniche di gestione del dolore in travaglio per gli operatori dei punti nascita, e la formazione sulla gestione dei percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita nonché sulla promozione, sulla protezione e sul sostegno dell'allattamento al seno per tutti gli operatori del percorso nascita, ospedalieri e territoriali.
10. 5.Dioguardi.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in funzione dell'attuazione del parto a domicilio.
10. 1.Dioguardi.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
10. 2.Poretti.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) aggiornamento specifico sulle tecniche e sulle metodologie per riconoscere, promuovere, sostenere e garantire lo stato di salute della madre e del feto in tutto il percorso nascita;
b-ter) aggiornamento specifico sulle tecniche di rianimazione neonatale con standard obbligatori annuali al fine di offrire adeguati livelli di performance assistenziale per il neonato a rischio;
10. 3.Dioguardi.

ART 11.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
11. 5.Palumbo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: volontà aggiungere le seguenti: e alla condizione.
11. 3.Dioguardi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e farmacologici.
11. 2.Dioguardi.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) la perfetta salute della mamma e del neonato con il livello di cure più basso compatibile con la sicurezza;
b-ter) la promozione di percorsi assistenziali clinici e organizzativi diversificati in base alla categorizzazione del rischio attribuito alla donna:
1) se basso rischio, l'ostetrica conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e autonomia;
2) se medio e alto rischio, l'atto medico viene individuato prioritario in termini di responsabilità. In questo caso la collaborazione dell'ostetrica deve essere


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indirizzata verso l'attività del medico-ostetrico, in un rapporto di collaborazione di professionisti;.
11. 4.Dioguardi.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: medico aggiungere le seguenti: e dell'ostetrica.
11. 1.Dioguardi.

Al comma 3, sostituire le parole: deve, inoltre, essere consentita con le seguenti: , compatibilmente con le attività di reparto, può essere consentita.
11. 6.Palumbo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il personale sanitario medico e non medico già addetto ai nidi, opportunamente riqualificato e aggiornato, è assegnato nei reparti di ostetricia in relazione alle esigenze di assistenza dei neonati accanto alle madri, sulle quali, comunque, non devono gravare compiti assistenziali.
3-ter. Durante il periodo di degenza devono essere promossi incontri informativi con gli operatori di pediatria e di ostetricia sui temi dell'allattamento, della puericultura e dell'igiene del puerperio, nonché incontri con il personale dei servizi territoriali, le associazioni di auto-aiuto e altre risorse presenti nel territorio.
11. 9.Dioguardi.

Al comma 4, dopo la parola: assistenza aggiungere la seguente: ostetrica.
11. 8.Dioguardi.

Al comma 4, dopo le parole: all'allattamento aggiungere le seguenti: per almeno dieci giorni.
11. 7.Dioguardi.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) in case di maternità, strutture extraospedaliere protette e specializzate nella promozione della nascita fisiologica, gestite da ostetriche;
12. 3.Dioguardi.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: maternità aggiungere le seguenti: , autorizzate o accreditate,.
12. 2.Palumbo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in case maternità private convenzionate.
12. 1.Dioguardi.

Sopprimere il comma 2.
12. 4.Montani.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 14.Montani.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il parto a domicilio avviene per libera scelta della partoriente, nei casi in cui il medico ginecologo e l'ostetrica che hanno seguito la donna valutano e certificano che le condizioni di fisiologicità della gravidanza e di salute della partoriente e del nascituro nonché la situazione logistica ed igienico-sanitaria del suo domicilio sono adeguate alla richiesta di parto a domicilio. La partoriente in ogni caso viene


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adeguatamente informata dei rischi e dei benefici e sottoscrive la dichiarazione per il consenso informato.
13. 12.Cancrini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La donna che intende partorire a domicilio ne dà comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale di residenza entro e non oltre l'ottavo mese di gravidanza. Entro 15 giorni, l'Azienda unità sanitaria locale, sulla base della certificazione di cui al comma 2, informa la donna dell'avvenuta presa d'atto ed accoglie le modalità organizzative ed amministrative scelte per il parto a domicilio.
1-ter. L'équipe che svolge l'assistenza domiciliare al parto è costituita da un'ostetrica, da un ginecologo e dagli operatori del servizio del 118, che al momento della chiamata si attivano per installare sull'ambulanza la culla termica, fornita dal reparto di pediatria dell'ospedale più vicino.
1-quater. Le procedure che si attivano al momento dell'inizio del travaglio sono le seguenti:
la partoriente informa l'ostetrica;
l'ostetrica informata si reca al domicilio, effettua la visita, valuta la situazione e, se conferma l'inizio del travaglio di parto, avverte il ginecologo e il servizio del 118.
13. 4.Porfidia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La donna che intende partorire a domicilio ne dà comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale di residenza entro e non oltre l'ottavo mese di gravidanza. Entro 15 giorni, l'Azienda unità sanitaria locale, sulla base della certificazione favorevole di cui al comma 2, informa la donna dell'avvenuta presa d'atto ed accoglie le modalità organizzative ed amministrative scelte per il parto a domicilio.
13. 5.Porfidia.

Al comma 2, sopprimere le parole: medico ginecologo e.

Conseguentemente, sostituire la parola: hanno con la seguente: ha; la parola: valutano con la seguente: valuta; la parola: certificano con la seguente: certifica.
13. 2.Dioguardi.

Al comma 2, dopo la parola: logistica aggiungere le seguenti: , anche in relazione alla vicinanza di strutture ospedaliere dotate di punti nascita,.
13. 7.Palumbo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che la casa abbia una distanza dal punto nascita della struttura ospedaliera di non più di 20 minuti.
13. 6.Porfidia.

Al comma 4, sopprimere le parole: medico ginecologo e.

Conseguentemente, sostituire la parola: hanno con la seguente: ha e la parola: inviano con la seguente: invia.
13. 1.Dioguardi.

Sopprimere il comma 5.
13. 11.Poretti.

Al comma 5, sopprimere le parole da: in attuazione delle disposizioni fino alla fine del comma.
13. 8.Palumbo.

Sopprimere il comma 6.
13. 10.Ulivi.


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Al comma 6, dopo le parole: il Ministro della salute aggiungere le seguenti: che istituirà a tale scopo una commissione tecnico-scientifica composta a maggioranza da ostetriche già specializzate in parto extra-ospedaliero.
13. 3.Dioguardi.

Al comma 6, dopo le parole: il Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
13. 13.Cancrini.

Al comma 6, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,.
13. 9.Palumbo.

ART. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Lo Stato e le regioni riconoscono la funzione civica e sociale e i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, responsabile e gratuita del cordone ombelicale e dei suoi derivati, promuovendone la donazione e la raccolta. La conservazione è consentita sia per uso autologo sia per uso allogenico per scopi terapeutici, clinici o di ricerca.
15. 6.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccaci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Al comma 2, dopo la parola: potenzialità aggiungere le seguenti: e dei rischi.

Conseguentemente, sopprimere le parole: dell'assoluta mancanza di ogni rischio per sé e per il neonato.
15. 2.Dioguardi.

Al comma 2, dopo la parola: partorienti aggiungere le seguenti: che lo desiderano.
15. 1.Dioguardi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai fini di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero della salute un Fondo nazionale per la donazione della placenta e del sangue del cordone ombelicale, finalizzato a garantire il principio della gratuità della donazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Le gestanti che hanno fornito il loro consenso alla raccolta e conservazione della placenta e del sangue del cordone ombelicale per uso allogenico possono accedere al Fondo di cui al precedente periodo per la copertura degli eventuali oneri sostenuti per la donazione, indipendentemente dalla struttura, pubblica o privata, in cui avviene il parto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa di 300.000,00 euro; alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2007, 2008 e 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 7.Montani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. La donazione avviene in strutture sanitarie pubbliche o accreditate e autorizzate ai fini del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua le modalità di donazione, prelievo, raccolta, conservazione, manipolazione


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e impiego clinico e terapeutico del cordone ombelicale, ovvero delle cellule staminali emopoietiche.
15. 3.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccaci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Gli istituti di cui al comma 3, anche per la raccolta autologa, si attengono alle «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche» individuate dall'Accordo tra Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2003, ivi comprese le procedure per la raccolta, tipizzazione HLA, manipolazione, conservazione e inserimento sui registri internazionali per eventuale donazione futura. Sarà responsabilità del Centro Nazionale Trapianti, attraverso opportuno counseling, gestire l'eventuale richiesta e utilizzo per il trapianto allogenico del sangue placentare raccolto originariamente per uso autologo.
15. 4.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccaci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. È facoltà delle donne che scelgono la conservazione per uso autologo del cordone ombelicale disporne in ogni momento il trasferimento al centro trasfusionale convenzionato che lo richiede. È in ogni caso espressamente vietata la cessione dietro compenso ovvero la vendita o scambio di qualsiasi tipo.
15. 5.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccaci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

ART. 16.

Al comma 2, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,.
16. 1.Palumbo.

ART. 18.

Sostituire con il seguente:

Art. 18.
(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge evidenziando in particolare i dati relativi a:
a) morbilità e mortalità perinatali e neonatali tardive;
b) morbilità e mortalità materne;
c) modalità di espletamento dei parti e, in particolare, dei parti strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) uso di ossitocici, antispastici, analgesici, anestetici, altri farmaci e altri metodi non farmacologici di contenimento del dolore durante il travaglio e specificazione delle relative caratteristiche;
f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno alla dimissione e dopo 3, 6, 9 e 12 mesi;
g) gravidanze fisiologiche seguite dall'ostetrica;
h) percorsi nascita seguiti in regime di continuità assistenziale;
i) frequenza ai percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita;
l) frequenza agli incontri in puerperio.


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2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì dati statistici relativi a:
a) popolazione assistita, distinta per età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario e in base ad altri eventuali criteri ritenuti utili per la valutazione della qualità delle cure;
b) livelli di assistenza neonatale;
c) nati pretermine, nati morti e malformati.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, definisce le modalità di raccolta e di trasmissione dei dati relativi all'applicazione della presente legge.
18. 3.Dioguardi.

Al comma 3, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
* 18. 2.Betta.

Al comma 3, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
* 18. 4.Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
4. Ai fini di cui al presente articolo, i Comuni, in stretta collaborazione con le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, possono istituire punti di accoglienza presso i presidi ospedalieri o altre strutture accreditate del Servizio Sanitario Nazionale. I Comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento del punto di accoglienza anche nominando un responsabile amministrativo.
18. 1.Montani.