I Commissione - Venerd́ 11 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Conflitto di interessi (Nuovo testo C. 1318 Franceschini).

TESTO RISULTANTE DALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI

NORME IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. PRINCÌPI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEI PRESIDENTI DI REGIONE E DEI MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.
2. I titolari di cariche pubbliche hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.
3. I titolari di cariche pubbliche hanno altresì l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, recando ad esse un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

Art. 2.
(Conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il Sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
2. Sussiste altresì conflitto di interessi nei casi in cui il coniuge non legalmente separato o i parenti o affini entro il secondo grado del titolare di una carica di Governo, ovvero del Presidente di una regione, del componente di una giunta regionale, del Presidente o del componente di una giunta provinciale, del Sindaco o del componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, siano titolari di interessi economici privati che possano condizionarlo nell'esercizio


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delle sue funzioni o che possano alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
3. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di Governo, ovvero il Presidente di una regione, il componente di una giunta regionale, il Presidente o il componente di una giunta provinciale, il Sindaco o il componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Capo II
AUTORITÀ PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI E DELLE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

1. È istituita l'Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è organo collegiale composto da cinque membri, dei quali due sono eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, uno, con funzione di presidente, nominato dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro.
3. L'elezione da parte di ciascuna Camera ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Vengono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Possono far parte dell'Autorità i professori ordinari di università in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
5. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta regionale, o di amministratore locale, come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 7.
e) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di trustee, di consulenti di uno dei titolari delle cariche di Governo o del coniuge anche separato, di parenti o affini entro il secondo grado, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, o abbiano ricoperto ruoli negli enti controllati da uno dei titolari di cariche di Governo o da coniuge anche separato, da parenti o affini entro il secondo grado, dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

6. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) del comma 5, venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 9, lettera a).


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7. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria;
g) candidarsi in elezioni o sostenere pubblicamente candidati in elezioni.

8. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
9. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 7 quando:
a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti o consulenti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

10. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.
11. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni ed il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.
12. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) parlamentare italiano o europeo;
b) titolare di una carica di Governo;
c) giudice costituzionale;
d) componente del Consiglio superiore della magistratura, salvo che ne faccia parte di diritto;
e) componente di altra Autorità indipendente;
f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;


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g) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
i) Presidente di Regione o Provincia autonoma, nonché componente dei relativi Consigli o Giunte;
l) Presidente di Provincia o Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

13. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Autorità non sono valide se non sono presenti almeno quattro componenti. Esse sono adottate a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
14. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione.
15. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 4.
(Personale dell'Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.
3. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.
4. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.
5. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, dal quale è nominato, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.
7. Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 5.
(Funzioni e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità esercita tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo di cui all'articolo 7.


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2. L'Autorità svolge altresì le funzioni attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con i poteri e i limiti dell'Alto Commissario, ferma l'indipendenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.
4. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie ed i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
5. L'Autorità si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo della Guardia di Finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
6. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
7. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema.
8. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

Art. 6.
(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).

1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte d'Appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La Corte d'Appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
2. La decisione della Corte d'Appello è impugnabile con ricorso alla Corte di Cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della Corte d'Appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro venti giorni dalla data di notifica.
4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell' Autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale decide entro venti giorni.

Capo III
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 7.
(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai titolari di cariche di Governo.


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2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «della nazione» sono aggiunte le seguenti: «, operando esclusivamente per la cura degli interessi pubblici».

Art. 8.
(Dichiarazioni).

1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, il titolare della stessa dichiara all'Autorità:
a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
b) i propri impieghi pubblici o privati;
c) la propria iscrizione in albi professionali;
d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici. Nella dichiarazione si dovranno indicare le cariche in atto al momento dell'assunzione della carica di Governo e quelle cessate nei dodici mesi precedenti;

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, il titolare della stessa è tenuto a depositare all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le azioni o le quote di partecipazione in società;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.

3. Le dichiarazioni indicate nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività, ivi indicati, anche se svolti all'estero.
4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 è allegata una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche, nonché un elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 50 mila euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
5. Entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all'articolo 7 sono tenuti a depositare all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
6. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ad un trust a norma della presente legge.
7. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2, intervenuta


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nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 6 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti in un trust a norma della presente legge.
8. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, da parenti ed affini entro il secondo grado del titolare della carica di Governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
9. Le dichiarazioni e comunicazioni indicate nei commi precedenti sono effettuate sulla base di moduli predisposti dall'Autorità.
10. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni attraverso il nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 5, comma 5.
11. In qualsiasi momento l'Autorità può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 8 avvalendosi del nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 5, comma 5.
12. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi l, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo facendone richiesta scritta all'Autorità. Entro centoventi giorni dalla sua prima riunione, la medesima Autorità stabilisce le regole per facilitare l'accesso degli aventi diritto alla suddetta documentazione.

Art. 9.
(Incompatibilità generali).

1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili con:
a) qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo;
b) qualunque impiego pubblico o privato;
c) l'esercizio di attività professionali, o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite, ad eccezione di quelle estranee alla carica di Governo ricoperta;
d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
e) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le prestazioni, le attività e le cariche di cui al comma 1 sono svolte all'estero.
3. L'imprenditore individuale per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, costituisce un trust ovvero provvede a nominare uno o più institori a norma degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, conferendo procura generale a gestire sino alla cessazione dalla carica di Governo.
4. L'incompatibilità prevista alla lettera d) del comma 1 non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.
5. L'incompatibilità prevista nei commi 1 e 2 del presente articolo perdura per dodici mesi dalla cessazione della carica di Governo con riferimento ad attività o incarichi in enti e società aventi fine di lucro che operino in settori connessi con la carica ricoperta.
6. I dipendenti pubblici e privati che assumano una delle cariche di cui all'articolo 7 sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive


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norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
7. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 7, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica pubblica.
8. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 11.
9. Della comunicazione e dell'invito ad optare tra la carica di ministro e quella precedentemente incompatibile vengono informati dall'Autorità il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il presidente del Consiglio dei Ministri. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri.
10. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 8 entro il termine prescritto, salvo le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per l'ufficio incompatibile con la carica di Governo.
11. Nel caso di cui al comma 10, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'interessato. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere da tale momento gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

Art. 10.
(Incompatibilità determinate dalla specifica natura del patrimonio del titolare della carica di Governo).

1. Le cariche di cui all'articolo 7 sono incompatibili:
a) con la proprietà di un patrimonio superiore a quindici milioni di euro in beni, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato, la cui natura, in relazione alle specifiche funzioni di Governo attribuite, configura l'ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge;
b) con la proprietà o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, tranne che si versi nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 9.

2. Il limite di quindici milioni di euro indicato nella lettera a) del comma 1 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
3. L'Autorità, anche tramite proprie verifiche, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di altre eventuali autorità di settore interessate, accerta entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1, la situazione di incompatibilità di cui al comma 1 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato. L'interessato è invitato con il medesimo atto a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di Governo o il


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mantenimento della posizione incompatibile ovvero la scelta per la risoluzione della condizione di incompatibilità. A decorrere da tale data, il titolare della carica di Governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 11.
4. Della comunicazione e dell'invito indicato nel comma 3 vengono informati dall'Autorità il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il presidente del Consiglio dei Ministri. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere ed il presidente del Consiglio dei ministri. L'invito ad esercitare l'opzione o ad eliminare la causa di incompatibilità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione o della scelta di cui al comma 3 entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per l'ufficio incompatibile con la carica di Governo.
6. Nel caso di cui al comma 5, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'interessato. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
7. Del mancato esercizio dell'opzione o della scelta entro il termine stabilito e degli effetti giuridici che ne conseguono è pubblicata notizia sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere dal momento della pubblicazione gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
8. Il titolare della carica di Governo, qualora abbia scelto di eliminare la causa di incompatibilità, concorda con l'Autorità gli adempimenti necessari per conseguire l'obbiettivo. La causa di incompatibilità deve essere eliminata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'invito ad esercitare l'opzione o ad eliminare la causa di incompatibilità.

Art. 11.
(Astensione).

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 7, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, che, pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 8, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle misure di cui all'articolo 12.
2. Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 12, l'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 7, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, o di uno dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 8, un vantaggio economicamente rilevante.
3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il titolare della carica di Governo soggiace comunque al generale obbligo di astensione di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ove ne ricorrano i presupposti.
4. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 dubiti della sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione


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ad una deliberazione, è tenuto ad investire immediatamente della questione l'Autorità.
5. L'Autorità dovrà pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato potrà ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.
7. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

Art. 12.
(Separazione degli interessi).

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, l'Autorità accerta la consistenza del patrimonio detenuto anche per interposta persona dalle persone che ricoprono cariche di Governo. Nel caso in cui vi siano ritardi nel ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti, salvo procedere alla loro integrazione, dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.
2. L'Autorità procede a norma del presente articolo:
a) quando il titolare della carica di Governo possieda, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
b) quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di Governo nel medesimo settore di mercato, superiore a dieci milioni di euro, sia tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.

3. Il limite di dieci milioni di euro indicato nella lettera b) del comma 2 è incrementato ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.
4. Nei casi di impresa individuale, si applica il comma 3 dell'articolo 9.
5. Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 4,99 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e del 20 per cento negli altri casi. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
6. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2, l'Autorità valuta, in particolare, se il titolare della carica governo possa, direttamente o indirettamente, influenzare l'attività dell'impresa ovvero il settore di mercato nel quale l'impresa opera.
7. L'Autorità, qualora ritenga che possa configurarsi il conflitto di interessi di cui al comma 2, chiede il parere della Commissione Nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e delle competenti autorità di settore, concordando un termine breve, non superiore a quindici giorni, entro il quale le autorità sono tenute ad esprimere il parere.
8. Nel caso previsto dal comma 7, le Autorità si pronunciano nel loro parere anche sulle misure a loro avviso ritenute necessarie per prevenire il conflitto di interessi. Qualora si debba procedere alla


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istituzione di un trust cieco, inteso quale tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa, le Autorità si pronunciano, altresì, sulle misure che il trustee deve assumere per garantire l'effettiva rispondenza del trust istituito ai criteri predetti nonché ai requisiti di cui all'articolo 14. All'alienazione si procede quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto di interessi. Il parere delle Autorità è comunicato immediatamente al titolare della carica di Governo; il parere è altresì allegato alle deliberazioni dell'Autorità.
9. L'Autorità, acquisiti i pareri degli enti indicati nel comma precedente, qualora ne esistano i presupposti, convoca l'interessato, gli comunica la configurabilità del conflitto di interessi, e lo invita, qualora non condivida le valutazioni pervenutegli, a trasmettere le sue osservazioni entro l'ulteriore termine di quindici giorni.
10. L'Autorità, valutate le osservazioni dell'interessato, se ritiene che si configuri il conflitto di interessi, delibera di invitarlo ad optare tra l'alienazione delle partecipazioni nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle indicate soglie di rilevanza, indicando tale misura, ovvero la istituzione di un trust a norma dell'articolo 14 della presente legge.
11. Il trust istituito ai sensi dell'articolo 14 ha ad oggetto solo valori mobiliari.
12. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di istituire un trust con le caratteristiche di cui all'articolo 14 su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato in un analogo trust.
13. Le opzioni di cui ai commi precedenti devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i quindici giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 10.
14. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione totale o parziale, alla stessa deve provvedersi, secondo gli adempimenti necessari concordati con l'Autorità, tra i quali saranno indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un trust con le caratteristiche di cui all'articolo 14.
15. Il completamento delle operazioni di alienazione previste tra gli adempimenti di cui al comma 14 deve avvenire entro i successivi centoventi giorni, prorogabili dall'Autorità per non più di altri novanta giorni, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.
16. Completati gli adempimenti di cui ai commi precedenti, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere, secondo quanto previsto dall'articolo 11, i casi in cui è tenuto comunque ad astenersi.
17. Il titolare della carica di Governo se opta per l'istituzione di un trust come disciplinato all'articolo 14, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.
18. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di clausole dell'atto istitutivo del trust ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.
19. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per


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la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo.
20. Nel caso di cui al comma 19, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di ministro il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei Ministri e l'interessato. Per la carica di sottosegretario e viceministro vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere, il presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
21. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia sulla Gazzetta Ufficiale. A decorrere da tale momento tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di Governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.

Art. 13.
(Effetti dell'invito all'opzione).

1. Dal momento dell'invito all'opzione di cui al comma 10 dell'articolo 12, l'esercizio del diritto di voto delle partecipazioni, azioni o quote che, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, facciano parte delle attività patrimoniali degli interessati, è sospeso sino all'applicazione delle misure di cui all'articolo 12.
2. Nei sessanta giorni successivi le assemblee delle società nelle quali i titolari delle cariche di Governo possiedono partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 12 comma 5, sono convocate dagli organi statutariamente competenti per deliberare sulla conferma o sulla sostituzione dei relativi amministratori.
3. Se l'assemblea non è convocata nel termine indicato nel comma 2, il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, su ricorso dell'Autorità, ordina per decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.
4. Con l'invito all'opzione l'Autorità stabilisce, con propria deliberazione scritta, che, in attesa del completamento delle operazioni finanziarie di alienazione o separazione patrimoniale idonee ad escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo, che si trovi in una delle situazioni previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11, deve astenersi dal prendere decisioni, partecipare a deliberazioni o adottare provvedimenti in materie che possano configurare conflitto di interessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi di incompatibilità.

Art. 14.
(Disciplina del trust cieco).

1. Ai trust istituiti in ottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata e resa esecutiva con la legge 16 ottobre 1989, n. 364.
2. La legge regolatrice scelta deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e con la presente legge.
3. In ogni caso, i suddetti trust, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo, non devono essere idonei ad eludere le disposizioni della presente legge, devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obbiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.
4. Il trust istituito a norma dei commi 1 e 2 deve esser riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge nonché ai sensi degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione.
5. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve in ogni caso:
a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati motivi, la legge regolatrice del trust scelta dal disponente;
b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee;


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c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al successivo comma 6, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, fra gli iscritti all'Albo dei gestori;
d) individuare i beneficiari del trust; il beneficiario può coincidere anche con il disponente;
e) nel caso in cui sia prevista dalla legge prescelta l'individuazione di un «guardiano», indicarlo nell'Autorità, la quale vigila, in ogni caso, sul corretto andamento del trust, secondo quanto previsto al comma 14; in tal caso l'atto istitutivo del trust dovrà prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, salvo che sussista dolo o colpa grave;
f) prevedere l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, avanti ad un conciliatore nominato dall'Autorità o da soggetto o ente dalla stessa individuato;
g) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee soggetti all'approvazione dell'Autorità.

6. Il trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.1966;
c) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee;
d) avere una consolidata esperienza in materia di trust;
e) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
f) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
g) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;
h) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del trust;
i) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei due anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del trust;
l) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
n) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi,


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i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del trust;
p) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione e contro il patrimonio.
q) avere una copertura assicurativa, rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, congrua rispetto all'entità del patrimonio gestito;
r) non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

7. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni del trust istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;
b) non comunicare in alcun modo al titolare della carica di Governo, o ai soggetti indicati nell'articolo 8, comma 8, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
c) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui è trustee;
e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti penali o civili nei suoi confronti per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari che gli fanno carico e quindi dimettersi dall'ufficio;
g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni in trust da parte del conferente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del trust;
h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari, e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo di trust, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno;
i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

8. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere prescrizioni e direttive all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di trust, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato all'Autorità, al disponente e ai diversi beneficiari. Dal ricevimento del preavviso, il conferente individua entro quaranta giorni un nuovo trustee da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 12.


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9. Qualsiasi comunicazione tra la carica di Governo, eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di Governo, altri eventuali beneficiari o le persone di cui all'articolo 8 comma 8.
10. Il trustee, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 12, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Alle controversie concernenti l'attività del gestore si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.
11. Non sono ammesse clausole di esclusione della responsabilità del trustee in caso di:
a) divulgazione di informazioni relative al trust ed ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo, o autorizzate dall'Autorità;
b) conflitto di interessi come inteso al comma 7, lettera d), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del trust prescelta dal disponente.

12. Il trustee che violi le prescrizioni della presente legge può essere revocato dall'Autorità o dal disponente previa autorizzazione dell'Autorità. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del trustee, il titolare della carica di Governo che ha istituito il trust provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità.
13. Il trustee che incorre in una delle condotte di cui al comma 11 non può più rendersi in futuro trustee di trust istituiti ai sensi della presente legge.
14. L'Autorità vigila sul corretto adempimento del trust sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dall'atto istitutivo del medesimo.

Art. 15.
(Nozione di trust cieco).

1. A norma della presente legge per trust cieco si intende quella tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa.

Art. 16.
(Beni personali).

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 14 non si applicano, previa verifica dell'Autorità, ai beni indicati negli elenchi che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, sono allegati alle dichiarazioni di cui al medesimo articolo 8, comma 2.

Art. 17.
(Disposizioni fiscali).

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 posseduti dai soggetti di cui all'articolo 7, eseguite in attuazione della presente legge, si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento nel trust di cui all'articolo 14 di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini della istituzione del trust e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. Ove la legge regolatrice del trust


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o l'atto di istituzione prevedano che i proventi derivanti dal patrimonio trasferito siano in tutto in parte imputati al patrimonio stesso, questi ultimi sono regolati dalle norme fiscali relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Capo IV
SANZIONI

Art. 18.
(Violazioni dell'obbligo di dichiarazione).

1. In caso di accertato totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dall'articolo 8 al titolare della carica di Governo, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.
2. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.
3. La sanzione prevista nel comma 2 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
4. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 8 dell'articolo 8 al coniuge, a parenti ed affini entro il secondo grado nonché alle persone stabilmente conviventi con il titolare della carica di Governo non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.
5. In caso di ulteriore inadempimento da parte di uno dei soggetti indicati nel comma precedente, l'Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte incomplete ovvero non veritiere.
6. Di ogni caso di violazione, sotto qualsiasi forma, degli obblighi di dichiarazione, di cui al presente articolo, il Presidente dell'Autorità informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti delle Camere.

Art. 19.
(Violazioni dell'obbligo di astensione).

1. In caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dall'articolo 11, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
2. In ogni caso, l'Autorità informa senza ritardo l'autorità giudiziaria.

Art. 20.
(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).

1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7 prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, oltre alle sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio ottenuto.
2. Si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 20.000 euro a chi, rivestendo una delle cariche indicate nel comma 1 dell'articolo 2, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, quando la partecipazione alla deliberazione o l'omissione è idonea ad arrecare ad altro componente dello stesso organo cui egli appartiene, al di lui coniuge, al


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parente o affine entro il secondo grado, o a persona con lui stabilmente convivente per ragioni diverse dal lavoro domestico, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale fanno parte quel componente, il coniuge o le altre persone sopraindicate. Quando il vantaggio è conseguito si applica altresì la sanzione prevista nel comma 1.
3. La decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.
4. La stessa sanzione è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 7, che, in presenza delle stesse condizioni, arreca, consapevolmente, il medesimo vantaggio economico al coniuge, ad un parente o affine entro il secondo grado, ad una persona stabilmente convivente con il medesimo non a scopo di lavoro domestico, o ad imprese o società di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero con le quali abbia intrattenuto rapporti di lavoro o di gestione o dalle quali abbia ottenuto finanziamenti o contributi per lo svolgimento di campagne elettorali per elezioni.

Capo V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI, I PRESIDENTI DI REGIONE E I MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

Art. 21.
(Delega al Governo per l'integrazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitto di interessi degli amministratori locali e dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali).

1. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi secondo i principi e i criteri desumibili dalla presente legge e in particolare dal comma 2 del presente articolo, per:
a) integrare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», relativamente alla disciplina del conflitto di interessi;
b) dettare disposizioni per assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge, e per prevenire e sanzionare eventuali situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 2 della presente legge, con riguardo ai Presidenti delle Regioni e dei membri delle Giunte regionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo attribuisce le funzioni di controllo e vigilanza in ambito regionale e locale all'Autorità, che vi provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad essa attribuite dalla presente legge.
3. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti legislativi di cui al comma 1 lettera a), adatta anche attraverso opportune esenzioni ed integrazioni alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi alle tipologie e alle dimensioni dei diversi enti locali.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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Art. 22.
(Principi in materia di incompatibilità dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali).

1. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».

Capo VI
SOSTEGNO PRIVILEGIATO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI, DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELL'EDITORIA, ANCHE A MEZZO INTERNET

Art. 23.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi. Norme di principio).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta autorità, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accertano che le imprese radiotelevisive e di comunicazione, le imprese operanti nell'ambito delle telecomunicazioni, le imprese operanti nell'ambito dell'editoria, anche a mezzo internet che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni superiori ai quindicimila abitanti, ai candidati presidenti di Provincia, ai candidati Presidenti di Regione e ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, nel corso delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.
2. Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese di cui al comma 1 che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma 1 ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1. La concessione di sostegno privilegiato deve essere accertata e resa nota, caso per caso, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo di rigore che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti in violazione del principio della par condicio e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche sopraindicate.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previste dalle disposizioni di cui alla legge


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6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le ventiquattro ore, l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di quarantotto ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.
7. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della par condicio violata, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 ad euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, oltre alla terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di quindici giorni.
8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale, e fino all'applicazione delle disposizioni in materia di trust cieco di cui all'articolo 14, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti.
9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.
10. Nella comunicazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

Art. 24.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al di fuori dei periodi relativi alle campagne elettorali).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta, anche al di fuori del periodo considerato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che le imprese, che agiscono nel settore radiotelevisivo a livello nazionale, non pongano in essere comportamenti che forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di Governo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su istanza di parte o d'ufficio procede ad accertare la sussistenza di comportamenti in violazione del comma 1 ed è comunque tenuta a svolgere un'attività di monitoraggio della programmazione delle imprese radiotelevisive nazionali, al fine di rilevare se nel corso di un periodo di quattro mesi si realizzano squilibri della complessiva informazione a favore di titolari di cariche di Governo.


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3. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la diffusione di comunicazioni di rettifica ovvero la messa a disposizione di spazi a favore delle parti politiche lese.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato complessivo del settore dei media in relazione agli spazi offerti ai diversi soggetti politici. L'Autorità relaziona anche sui procedimenti sanzionatori in corso o conclusi nonché sulle misure correttive e ripristinatorie adottate.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) per l'anno 2007, quanto a 2.350.000 di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1.580.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 641.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 30.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 399.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
b) per l'anno 2008, quanto a 1.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 4.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
c) per l'anno 2009: quanto a 900.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a 2.000.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 2.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
d) per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.
(Disposizioni in materia di giurisdizione e di legislazione fiscale).

1. Per le controversie nelle materie disciplinate dalla presente legge, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana anche quando il trustee ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
2. Per le materie disciplinate dalla presente legge si applica in ogni caso la legislazione fiscale italiana.

Art. 27.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Quando la presente legge preveda il decorso di termini dall'assunzione della carica, i medesimi termini si intendono decorrere, per coloro che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, da quest'ultimo momento.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali,


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il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1o al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è soppresso.

Art. 28.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:
a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» ad esclusione dell'articolo 9, limitatamente alla disciplina del contingente di personale attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ivi compreso il personale comandato, al cui onere finanziario si provvederà sulla base delle risorse acquisite ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 29.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione degli articoli 3 e 4, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 2

Conflitto di interessi (nuovo testo C. 1318 Franceschini)

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: le cariche fino alla fine della lettera con le seguenti: una delle altre cariche di cui all'articolo 2, comma 1.
3. 902.Il Relatore.

Al comma 7, lettera e), sostituire le parole: o sindaco con le seguenti: , sindaco o membro del Consiglio di gestione o di sorveglianza.

Conseguentemente:
all'articolo 8, comma 1, lettera
d), sostituire le parole: o sindaco con le seguenti: , sindaco o membro del Consiglio di gestione o di sorveglianza;
all'articolo 9, comma 1, lettera e), sostituire le parole: o sindaco con le seguenti: , sindaco o membro del Consiglio di gestione o di sorveglianza.
3. 900.Il Relatore.

Al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: o consulenti.
3. 901.Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, sopprimere le parole: in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia.
4. 900.Il Relatore.

Al comma 3, premettere le parole: Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
4. 901.Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: commi 1,2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 6.
4. 902.Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: dal quale è nominato aggiungere le seguenti: , nei limiti di spesa di cui al comma 4.
4. 903.Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 4, dopo le parole: L'Autorità può chiedere aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 900.Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: le azioni o.
8. 900.Il Relatore.


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Aggiungere, infine, il seguente comma:
13. L'Autorità può non rendere pubblici i documenti che, depositati ai sensi dei commi che precedono, riguardino posizioni beneficiarie spettanti a soggetti diversi dal titolare della carica di governo che risultino negli eventuali trust dei quali il titolare faccia parte, o che abbia istituito, ai sensi di una legge diversa da quella che disciplina il conflitto di interessi.
8. 901.Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 3, dopo le parole: a gestire aggiungere le seguenti: in piena autonomia.
9. 900.Il Relatore.

Al comma 9, sostituire le parole da: carica di ministro fino alla fine del comma con le seguenti: carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro e quella incompatibile vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche indicate nell'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito ad optare è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente:
al medesimo articolo 9, comma 11, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
Nel caso di cui al comma 10, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione relativa alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia sulla Gazzetta Ufficiale.
all'articolo 10:
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:
il Presidente della Repubblica fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti: per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Per le altre cariche di cui all'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri;
al comma 6, sostituire le parole da: carica di ministro fino alla fine del comma con le seguenti: carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche indicate nell'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato;
all'articolo 12, comma 20, sostituire le parole da: carica di ministro fino alla fine del comma con le seguenti: carica di Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro il Presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Per le altre cariche indicate nell'articolo 7 vengono informati dall'Autorità i presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato.
9. 901.Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: fra gli iscritti all'Albo dei Gestori.
14. 900.Il Relatore.


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Al comma 5, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , tra gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
14. 901.Il Relatore.

Al comma 6, lettera r), sostituire le parole: non avere a proprio carico con le seguenti: non essere una società amministrata o detenuta da persone fisiche che abbiano a proprio carico.
14. 902.Il Relatore.

Al comma 6, lettera r), sopprimere le parole: o penale.

Conseguentemente, al comma 7, lettera f), sopprimere le parole: penali o.
14. 903.Il Relatore.

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole da: nei suoi confronti fino alla fine della lettera con le seguenti: nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi a carico del trustee.
14. 904.Il Relatore.

Al comma 7, lettera f), sopprimere le parole: e quindi dimettersi dall'ufficio.
14. 905.Il Relatore.

Al comma 10 sopprimere il secondo periodo.
14. 906.Il Relatore.

ART. 20.

Al comma 1, sostituire la parola: ottenuto con la seguente: patrimoniale effettivamente conseguito.
20. 900.Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: La stessa sanzione con le seguenti: La sanzione di cui al comma 1.
20. 901.Il Relatore.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale con le seguenti: Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: 3 e 4 con le seguenti: 3, 4 e 21.
21. 900.Il Relatore.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili di carattere finanziario.
21. 901.Il Relatore.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dal comma 2 del presente articolo con le seguenti: dagli articoli 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dal Capo IV, dal comma 2 del presente articolo e dal Capo VI.
21. 902.Il Relatore.

ART. 26.

Al comma 1, dopo le parole: dell'autorità giudiziaria italiana aggiungere le seguenti: , salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 10, secondo periodo.
26. 900. (nuova formulazione dell'emendamento 14. 906)Il Relatore.


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ART. 27.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le risorse umane, finanziarie e strumentali già attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione sono trasferite all'Autorità di cui all'articolo 3.
27. 900.Il Relatore.