VI Commissione - Resoconto di marted́ 15 maggio 2007


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RISOLUZIONI

Martedì 15 maggio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 12.10.

7-00167 Ceccuzzi: Attuazione della disciplina tributaria di cui all'articolo 1, commi da 185 a 187, della legge n. 296 del 2006, relativa alle associazioni che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale.
(Seguito discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, iniziata nella seduta del 3 maggio 2007.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara di sottoscrivere la risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI non esprime rilievi in merito al testo della


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risoluzione, salva ovviamente ogni ulteriore verifica circa la rispondenza dell'impegno con il disposto dell'articolo 1, commi 185 e 186, della legge finanziaria per il 2007.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) condivide l'atto di indirizzo presentato dal deputato Ceccuzzi, il quale è volto a sollecitare l'attuazione dei commi 185 e 186 della legge finanziaria per il 2007.
In tale contesto rileva come le manifestazioni richiamate nel testo della risoluzione rientrino certamente nell'ambito di applicazione della predetta normativa, ritenendo, peraltro, che l'atto di indirizzo non sia volto a circoscrivere tali agevolazioni solo a tali realtà, in quanto sussistono nel territorio nazionale altri soggetti che possono aspirare al medesimo beneficio. A tale riguardo cita, a titolo di esempio, il Palio di Asti, il quale oltre a rivestire un particolare interesse culturale, risulta caratterizzato da notevole rilievo storico.

Gianfranco CONTE (FI) concorda con la risoluzione in discussione, rilevando tuttavia l'opportunità di affrontare in termini più generali il tema relativo al sostegno delle associazioni che patrocinano od organizzano manifestazioni storiche di carattere locale.
Ricorda infatti come uno dei tradizionali strumenti per il finanziamento di tali iniziative, costituito dall'abbinamento con le lotterie nazionali, abbia ormai sostanzialmente esaurito la propria efficacia, in ragione della progressiva riduzione del gettito assicurato dalle lotterie stesse. Del resto, anche un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme recate dai commi 185 e 186 della legge finanziaria per il 2007 rischierebbe di svuotare di contenuto tali previsioni, in considerazione della relativa esiguità delle risorse finanziarie stanziate dal coma 187 della medesima legge.
Ritiene quindi opportuno individuare specifiche forme di sostegno nei confronti dei soggetti che organizzino le manifestazioni, riprendendo ad esempio il contenuto delle proposte di legge, esaminate dalla Commissione nel corso della passata legislatura, recanti modifiche alla disciplina delle pro-loco, evidenziando al riguardo la grande attenzione sempre dimostrata dal proprio gruppo rispetto a tali problematiche.

Gian Luca GALLETTI (UDC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, concordando peraltro con le considerazioni del deputato Gianfranco Conte.
In particolare, ritiene opportuno evitare di estendere eccessivamente il novero delle associazioni che potranno fruire delle agevolazioni recate dal comma 185 della legge finanziaria per il 2007, rilevando, del resto, come tale disposizione, sebbene formulata in termini generali ed astratti, si attagli prioritariamente alle Contrade storiche di Siena.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo) sottolinea come la risoluzione in discussione non intenda individuare in termini esclusivi i soggetti destinatari delle agevolazioni recate dal comma 185 della legge finanziaria: pertanto ritiene che le considerazioni, da lei espresse in precedenza, circa l'opportunità di tenere presenti anche altre realtà locali, risulti pienamente in sintonia con lo spirito dell'atto di indirizzo.

Franco CECCUZZI (Ulivo), alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, riformula la propria risoluzione (vedi allegato 1), ricordando, in tale contesto, come la norma di cui al comma 185 della legge finanziaria per il 2007 non sia volta prioritariamente ad attribuire agevolazioni fiscali alle associazioni che organizzano manifestazioni di particolare interesse storico culturale, tra le quali rivestono un ruolo preminente le Contrade storiche di Siena, ma, soprattutto, a dare certezza circa il regime tributario cui tali soggetti sono sottoposti.

Paolo DEL MESE, presidente, sottolinea come, ai fini dell'attuazione delle previsioni recate dai commi 185 e 186 della


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legge finanziaria per il 2007, siano astrattamente ipotizzabili due soluzioni: da un lato, individuare direttamente i soggetti a cui tali disposizioni si applicano; dall'altra, definire criteri generali sulla base dei quali il Governo sarà chiamato a definire tali soggetti. In tale contesto, l'approvazione dell'atto di indirizzo potrà costituire un utile elemento per orientare e rafforzare l'azione del Governo in questo campo.
Ritiene, inoltre, che non sia opportuno ampliare eccessivamente la platea dei soggetti beneficiari, pur rilevando come gli oneri finanziari che potranno derivare dall'applicazione di tale regime tributario risulteranno in realtà molto ridotti.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime talune perplessità sul contenuto della risoluzione, come riformulata dal presentatore, rilevando l'opportunità di non stabilire, nell'ambito dell'atto di indirizzo, un elenco dei soggetti a cui il regime delineato dal comma 185 della legge finanziaria per il 2007 deve applicarsi. In tale contesto ritiene invece preferibile limitarsi ad indicare, nella risoluzione, taluni criteri ai quali il Governo dovrà rifarsi per individuare i soggetti beneficiari delle agevolazioni.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva come la Commissione, nel definire l'atto di indirizzo, possa percorrere diverse opzioni: da una parte, individuare prioritariamente nelle Contrade di Siena i soggetti ai quali deve applicarsi il regime tributario di cui al comma 185 della legge finanziaria per il 2007; dall'altro, limitarsi a stabilire alcuni criteri per l'individuazione dei beneficiari, oppure, infine, indicare una lista dei beneficiari del predetto regime. In tale ultimo caso, ritiene opportuno tenere presenti le manifestazioni per le quali sono già pervenute segnalazioni al Governo, che riguardano, al momento, le Contrade storiche di Siena, l'Ente per la disputa della Regata tra le Repubbliche Marinare e l'associazione promotrice del Palio di Faenza.

Franco CECCUZZI (Ulivo) concorda con le considerazioni del Sottosegretario, riservandosi di riformulare ulteriormente la propria risoluzione.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo) esprime numerose perplessità circa l'opportunità di indicare esplicitamente nella risoluzione le associazioni alle quali deve applicarsi il regime di cui al comma 185 della legge finanziaria per il 2007. Ritiene quindi preferibile il testo originario della risoluzione, sottolineando come, diversamente, occorrerebbe tenere in considerazione anche numerose altre associazioni, alle quali potrebbe astrattamente applicarsi il predetto regime tributario.

Alberto FLUVI (Ulivo) ritiene opportuno ripristinare il testo originario della risoluzione, esprimendo un invito in tal senso al presentatore.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene comunque opportuno individuare, nel testo della risoluzione, taluni criteri, in base ai quali il Governo dovrà orientarsi nell'emanazione del decreto ministeriale per l'individuazione dei soggetti beneficiari.

Franco CECCUZZI (Ulivo), in considerazione dei rilievi da ultimo emersi, riformula ulteriormente la propria risoluzione (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE (FI) chiede chiarimenti in merito alla formulazione della lettera e) dell'impegno contenuto nella risoluzione, rilevando come, qualora le risorse stanziate per l'attuazione del comma 185 della legge finanziaria per il 2007 dovessero essere finalizzate anche alla conservazione del patrimonio artistico delle città, esse risulterebbero assolutamente insufficienti a tale scopo.

Franco CECCUZZI (Ulivo), con riferimento ai rilievi del deputato Gianfranco Conte, precisa come la lettera e) contenuta nell'impegno della risoluzione non sia certamente volta a destinare le risorse finanziarie alla conservazione del patrimonio artistico delle città nelle quali operano le


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associazioni, ma solo a precisare come lo svolgimento di tale attività di conservazione debba costituire uno dei criteri in base ai quali individuare i soggetti beneficiari del regime tributario definito dal citato comma 185.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione, come ulteriormente riformulato dal presentatore, che assume il n. 8-00054.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 15 maggio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Massimo Tononi e il sottosegretario per la salute Antonio Gaglione.

La seduta comincia alle 12.40.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2007.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge, esprime talune perplessità circa l'eliminazione della previsione, contenuta nell'articolo 1 del provvedimento, relativa all'omogeneizzazione delle aliquote di imposta applicabili a tutte le tipologie di redditi di capitale.
Sottolinea infatti come la motivazione, sottesa alla scelta di rinviare tale processo di omogeneizzazione, consistente nei problemi di natura tecnica che potrebbero derivare dall'incremento dal 12,5 al 20 per cento dell'aliquota applicabile ai titoli di Stato, risulti in realtà infondata. Qualora, infatti, si ritenesse inopportuno applicare tale incremento di aliquota ai soli titoli di Stato di nuova emissione, si potrebbe facilmente ipotizzare di applicare la nuova aliquota del 20 per cento anche ai titoli già emessi, riconoscendo ai soggetti titolari un credito di imposta corrispondente. Sotto tale profilo non dovrebbe del resto costituire un problema insormontabile individuare nominativamente i proprietari dei titoli già in circolazione, qualora si consideri che essi sono in larga parte detenuti da famiglie.
Ritiene invece del tutto erroneo mantenere in essere l'attuale sistema di aliquote differenziate, che crea inevitabilmente fenomeni speculativi, invitando quindi il Governo a riconsiderare le proprie scelte in materia.
Per quanto riguarda gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore, ritiene che il previsto incremento delle detrazioni ICI per le case di prima abitazione debba essere applicato a tutti i proprietari interessati, senza alcuna differenziazione in base al reddito, al fine di esentare del tutto da tale imposta la fascia più larga possibile di contribuenti. Occorre, inoltre, prevedere modalità semplificate per la fruizione di tale ulteriore detrazione, escludendo inutili adempimenti ed evitando di introdurre diversificazioni legate alla collocazione territoriale degli immobili. Ricorda di aver presentato taluni subemendamenti in materia, volti a risolvere eventuali problemi applicativi, nonché a scongiurare l'insorgere di contenziosi con i Comuni.
Esprime altresì talune perplessità in merito alla previsione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, il quale prevede l'esenzione dall'ICI dei fabbricati di proprietà pubblica privi dei requisiti di abitabilità, nel caso in cui gli enti gestori avviino lavori di recupero degli immobili stessi: non ritiene infatti che tale misura agevolativa possa incidere sulle decisioni in materia degli


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enti locali, ritenendo invece preferibile utilizzare le risorse finanziarie relative per ricostituire la dotazione del Fondo per gli interventi nei quartieri.
Con riferimento alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo aggiuntivo 4.01, concorda con l'opportunità di introdurre un meccanismo di detrazione a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, rilevando tuttavia la necessità di individuare con certezza la data di registrazione dei relativi contratti, nonché di documentare adeguatamente l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione.
In merito alla sostituzione della lettera g) dell'articolo 4 proposta dall'emendamento 4.1 del relatore, che prevede l'applicazione, a regime, di una franchigia dall'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sottolinea la necessità che tale agevolazione sia valevole per tutti i contribuenti proprietari di prima abitazione, e sia conformata in misura tale da esentare quasi tutte le prime case.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 191 del 2005, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.
C. 2600, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 9 maggio 2007.

Gioacchino ALFANO (FI) rileva come il disegno di legge in esame affronti anche aspetti che non rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rilevando quindi l'opportunità di porre grande attenzione ai pareri che saranno espressi su tali profili dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
Per quanto riguarda invece la proroga dei termini di delega per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di offerte pubbliche di acquisto, sottolinea come tale normativa attribuisca notevole spazio discrezionale agli Stati membri in sede di attuazione, il cui esercizio avrà effetti rilevanti sugli equilibri dei mercati finanziari: in tale contesto ritiene pertanto necessario conoscere gli orientamenti del Governo su tali questioni.

Alberto FLUVI (Ulivo) condivide le considerazioni espresse dal deputato Gioacchino Alfano in merito agli aspetti del provvedimento che attengono direttamente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze. In particolare rileva come, mentre, per quanto riguarda il recepimento della direttiva MIFID, siano già previsti criteri di delega assai dettagliati, la delega relativa al recepimento della direttiva sull'OPA risulti priva di ogni principio e criterio direttivo specifico.
Considera pertanto opportuno che il Governo indichi al Parlamento i propri intendimenti in materia, anche alla luce delle decisioni assunte da altri Stati membri in materia, fermo comunque restando l'obiettivo di approvare rapidamente il provvedimento in esame.

Paolo DEL MESE, presidente e relatore, alla luce degli orientamenti emersi, ritiene opportuno acquisire gli orientamenti del Governo in merito al recepimento della direttiva in materia di OPA, prima di definire le modalità di esame del provvedimento da parte della Commissione.

Il Sottosegretario Massimo TONONI, con riferimento al recepimento della direttiva MIFID, rileva come il Governo abbia già sostanzialmente predisposto una bozza di decreto legislativo, ricordando, del resto, come lo stesso articolato della direttiva risulti formulato in termini molto precisi.
Per quanto riguarda invece la direttiva in materia di OPA, sottolinea preliminarmente come essa sia il frutto di un difficile compromesso raggiunto in sede comunitaria,


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il quale lascia aperta agli Stati membri la possibilità di recepire tale normativa effettuando diverse opzioni. Ricorda inoltre che la direttiva è stata ormai recepita da quasi tutti gli altri Stati membri, e che è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il ritardo nell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle sue previsioni.
Sottolinea quindi come il recepimento della direttiva ponga alcuni problemi di particolare rilievo, concernenti soprattutto l'applicazione della cosiddetta passivity rule, la disciplina relativa agli strumenti di difesa che le società bersaglio di un'offerta di acquisto possono porre in essere, nonché la previsione di una clausola di reciprocità, in base alla quale, nel caso in cui l'acquisizione del controllo di una società sia promossa da una società estera, talune norme della disciplina sono applicabili solo qualora esse si applichino anche alla società estera che promuove l'offerta di acquisto.
Come è noto, tali tematiche hanno costituito oggetto di un forte dibattito tra gli stessi Stati membri anche in sede di predisposizione della direttiva, inducendo taluni Paesi, quali, ad esempio, la Francia e la Germania, ad adottare normative nazionali volte a tutelare le società nazionali da offerte di acquisto provenienti da società estere.
In tale contesto evidenzia come il Ministero dell'Economia non abbia ancora raggiunto un orientamento definito su tali complesse problematiche, ritenendo quindi necessario attendere la predisposizione dei relativi schemi di decreto legislativo, i quali saranno successivamente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.

Alberto FLUVI (Ulivo) prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, rilevando come l'atteggiamento del Governo richieda al Parlamento un notevole sforzo di disponibilità, conferendo all'Esecutivo una delega sostanzialmente in bianco su questioni di rilevanza cruciale. Ritiene quindi doveroso che il Governo tenga conto di tale disponibilità in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo.

Paolo DEL MESE, presidente e relatore, sottolinea come la problematica concernente il recepimento della direttiva sull'OPA, e le relative scelte che il legislatore nazionale dovrà compiere in tale sede, rivestano un'importanza politica assai significativa. In tale contesto ritiene, vista l'urgenza di approvare il provvedimento, che sia possibile impegnare fin d'ora il Governo ad intervenire in audizione dinanzi alla Commissione, all'indomani dell'approvazione dell'intervento legislativo, al fine di illustrare al Parlamento l'orientamento che esso intende assumere su tali questioni.

Il Sottosegretario Massimo TONONI assume l'impegno del Governo ad illustrare gli orientamenti in merito al recepimento della direttiva sull'OPA, non appena essi saranno stati compiutamente definiti.

Gian Luca GALLETTI (UDC) ritiene che l'impegno testè assunto dal rappresentante del Governo abbia carattere di mera cortesia istituzionale, laddove invece la soluzione migliore sarebbe quella di rinviare l'esame del provvedimento fino a quando il Governo non espliciti le sue scelte in merito al recepimento della direttiva sull'OPA.

Maria Ida GERMONTANI (AN) esprime forti perplessità sulle modalità di esame del provvedimento, in quanto, pur comprendendo le ragioni che inducono a garantire il rapido recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva sull'OPA, sarebbe del tutto improprio conferire al Governo una delega in bianco in materia, svuotando in tal modo di contenuto l'esame parlamentare.

Paolo DEL MESE, presidente e relatore, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Germontani, rileva come le medesime perplessità potevano porsi in occasione dell'esame al Senato, dove invece il provvedimento è stato approvato sostanzialmente all'unanimità. Ritiene, peraltro,


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che i gruppi possono ampiamente esprimere la loro eventuale contrarietà al provvedimento, anche attraverso la presentazione di proposte emendative.
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 17 maggio prossimo.

La Commissione concorda.

Paolo DEL MESE, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 maggio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica Accordo Italia-Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2162 Governo.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2162, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003.
L'Accordo in esame è volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica del Guatemala, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte.
Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 15 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.
L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «redditi» e «territorio», indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.
L'articolo 2, comma 1, prevede che ciascuna parte incoraggi gli investitori dell'altra parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio.
Il comma 3 garantisce un trattamento giusto e equo agli investimenti, prevedendo che gli investimenti effettuati non siano colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.
L'articolo 3 garantisce che gli investimenti effettuati e le attività ad essi connesse godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi, fatta eccezione per i vantaggi o privilegi concessi da una Parte contraente agli investitori di Stati terzi in virtù dell'appartenenza a Unioni doganali o economiche, ad un Mercato comune, ad una Zona di libero scambio, ovvero in ragione di Accordi per evitare la doppia imposizione.
L'articolo 4 prevede un adeguato indennizzo dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, su base non discriminatoria e comunque in misura non meno favorevole di quello concesso a società o cittadini di Paesi terzi.
L'articolo 5 esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con analogo effetto, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni


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di legge e dietro corresponsione immediata di una indennità. Tale equo indennizzo, comprensivo degli interessi, sarà stabilito in base ai valori dei mercati internazionali immediatamente prima che siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio, in misura comunque non inferiore del valore di partenza dell'investimento, e dovrà essere saldato senza ritardo e comunque entro due mesi.
L'articolo 6 garantisce il diritto di trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, e previo adempimento di ogni obbligo fiscale, tutti i capitali investiti, i redditi netti, i dividendi, le royalties, le remunerazioni, e gli interessi connessi agli investimenti effettuati.
L'articolo 7 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, o una sua istituzione, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia assicurativa dalla stessa prestata contro i rischi non commerciali relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.
L'articolo 8 riguarda i trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, i quali devono essere effettuati senza indebito ritardo, in valuta convertibile, e al tasso di cambio applicabile alla data della domanda di trasferimento, a condizione che siano adempiute i relativi obblighi fiscali.
L'articolo 9 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione dell'Accordo, le quali devono essere risolte in forma amichevole.
Ove tale composizione non avvenga entro sei mesi dalla richiesta, l'investitore potrà fare ricorso, a sua scelta: ad un Tribunale della Parte contraente avente giurisdizione territoriale, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre componenti, le cui decisioni saranno eseguite in conformità alle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ovvero al Centro internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti.
L'articolo 10 definisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione amichevole in via diplomatica. Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il paragrafo 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti di contraenti, che a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti, che si divideranno in misura uguale le spese.
L'articolo 11 stabilisce che l'applicazione dell'Accordo non è condizionata dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.
L'articolo 12, comma 1, permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste da altro Accordo al quale le Parti hanno aderito, dal diritto internazionale generale oppure dalla legislazione di una delle Parti contraenti, prevedendo che, in caso di mancata applicazione del trattamento più favorevole, l'investitore che ne riceva un danno abbia diritto ad adeguato indennizzo.
Il comma 3 precisa che ogni modifica alla legislazione di un Parte contraente non si applicherà retroattivamente agli investimenti effettuati in conformità all'Accordo.
L'articolo 13 precisa che le disposizioni dell'Accordo si applicano anche agli investimenti legalmente esistenti alla data della sua entrata in vigore, ma non alle controversie sorte prima di tale data.
L'articolo 14 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 15 disciplina la durata dell'Accordo, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per altri 5 anni, salvo denunzia effettuata da una delle


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Parti almeno un anno prima della data di scadenza. Il comma 2 del medesimo articolo 15 precisa che, in caso di investimenti effettuati anteriormente alla scadenza dell'Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 13 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 maggio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di nomina di Luca Enriques a componente della Commissione nazionale per la società e la borsa.
Nomina n. 35.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Flavio PERTOLDI (Ulivo), relatore, sottolinea come il candidato, nonostante la giovane età, presenti un curriculum accademico e professionale di straordinario rilievo, nel corso del quale ha maturato significative esperienze presso la Banca d'Italia, il Ministero del Tesoro, la Commissione europea, nonché presso primarie istituzioni finanziarie. Inoltre, egli ha svolto un'intensa e qualificata attività accademica, che lo ha portato a collaborare con numerose università, italiane e straniere, nonché a pubblicare un numero estremamente ampio di contributi scientifici su numerose tematiche finanziarie presso le più importanti riviste specializzate, nazionali ed internazionali.
Ritiene quindi che il professor Enriques risulti pienamente qualificato ad assumere la carica per la quale è stato proposto, sulla quale propone di esprimere parere favorevole.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, ricordando che in quella sede si procederà alla votazione sulla proposta di nomina.

La seduta termina alle 13.25.