VIII Commissione - Resoconto di marted́ 15 maggio 2007


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 15 maggio 2007.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.05 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 maggio 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza su un importante disegno di legge di iniziativa del Governo, che costituisce una nuova tappa delle politiche delle liberalizzazioni, intraprese fin dal luglio dello scorso anno con il cosiddetto «primo pacchetto Bersani», finalizzate a rilanciare la crescita dell'economia e a portare concreti, consistenti vantaggi ai cittadini con l'apertura del mercato alla concorrenza e la tutela dei consumatori (lotta agli interessi corporativi e particolaristici) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi (eliminazione degli oneri burocratici non giustificati dalla tutela di interessi pubblici primari, tra i quali espressamente è compreso l'interesse pubblico fondamentale alla tutela dell'ambiente).
In primo luogo, con riferimento alle materie di interesse per la VIII Commissione, rileva che il provvedimento in esame contiene importanti misure di semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti produttivi, nonché misure organiche per il rafforzamento dello sportello unico per le imprese, contenute agli articoli da 9 a 15. Fa


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presente, tuttavia, che tali disposizioni saranno di certo soppresse dalla X Commissione, in ragione dell'avvenuta approvazione del progetto di legge n. 1428, di iniziativa del presidente della stessa Commissione, già passato all'esame del Senato.
Con riguardo alle ulteriori misure contenute nel provvedimento in esame, segnala anzitutto il contenuto dell'articolo 7, che interviene sul trasporto pubblico locale, prevedendo forme alternative di trasporto pubblico innovativo e promuovendo lo sviluppo di nuovi servizi di trasporto pubblico individuale e collettivo. Nell'attuazione di questa disposizione, in particolare, auspica che possano trovare collocazione anche interventi finalizzati a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, nell'ambito di quelle misure che lo stesso Ministro dei trasporti, nella sua recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VIII e IX, ha prospettato come possibili linee di intervento per fronteggiare le problematiche che il settore dei trasporti in ambito urbano pone in relazione al fenomeno dei cambiamenti climatici.
Segnala, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 20 e 25, che - allo scopo di ridurre significativamente gli adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese - prevedono, rispettivamente, una delega al Governo per la semplificazione delle procedure di rilascio del certificato di prevenzione incendi e la sostituzione di numerose certificazioni, dovute dalle imprese, con autocertificazioni. Nel sottolineare che si tratta di misure positive, che consentono una concreta riduzione degli oneri burocratici, dei costi e dei tempi per l'assolvimento degli obblighi amministrativi a carico degli imprenditori, ritiene tuttavia opportuno soffermarsi sull'articolo 20, per segnalare la assoluta necessità che le previste misure di semplificazione non allentino in alcun modo il sistema di prevenzione degli incendi, sistema che al contrario bisogna rafforzare, in coerenza con gli indirizzi in via di approvazione in sede europea. Chiarito, peraltro, che le misure di semplificazione previste dal citato articolo 20 non appaiono in contraddizione con tali indirizzi, ritiene di dover rimarcare l'importanza del vincolo del rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività espressamente posto al legislatore delegato dal comma 1 dello stesso articolo 20. Del resto, osserva che recenti fatti di cronaca - quale, ad esempio, l'incendio nello stabilimento industriale nell'area di Treviso - hanno riproposto in tutta la loro rilevanza sia la questione dell'adeguatezza e della efficacia del quadro di riferimento normativo antincendio posto a tutela dell'ambiente e dei cittadini, che la questione di un'azione amministrativa di vigilanza e di controllo che sia in grado di concentrare la propria azione sull'esercizio delle attività che da quegli atti derivano e che si dimostri in concreto capace di tutelare quotidianamente la sicurezza del territorio e la serenità di vita delle comunità.
Quanto al contenuto dell'articolo 25, segnala con particolare favore che, accanto alla richiamata previsione della sostituzione di numerose certificazioni con autocertificazioni, l'articolo in esame produce due simmetriche novità, da un lato assegnando alla pubblica amministrazione lo specifico compito di acquisire direttamente le informazioni già in proprio possesso, per verificare il contenuto dell'autocertificazione presentata dall'imprenditore, e dall'altro ponendo in capo all'imprenditore lo specifico onere di accompagnare l'atto di autocertificazione con l'espressa autorizzazione ad acquisire presso gli uffici pubblici tutti i dati per la verifica del suo contenuto. Infine, con riferimento alla previsione di specifiche sanzioni penali a carico delle imprese per le dichiarazioni mendaci, osserva che si tratta di sanzioni già previste dal testo unico sulla documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Da ultimo, osserva che gli articoli 36 e 39 del disegno di legge in esame, pur non investendo direttamente la competenza della Commissione, meritano di essere presi in esame per gli effetti che potrebbero derivarne in materia di smaltimento e riciclo dei veicoli cessati dalla circolazione


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per demolizione. In particolare, l'articolo 36, nell'introdurre un nuovo regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi - sottraendoli sostanzialmente al regime dei beni mobili registrati -, dispone la soppressione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Afferma che la norma appare di sicuro rilievo per la VIII Commissione, atteso che, fino ad oggi, dal regime della registrazione dei veicoli dipendeva, da un lato, il corretto svolgimento delle attività relative allo smaltimento e riciclo, in qualità di rifiuti, dei veicoli a fine vita e, dall'altro, l'efficace esercizio dei doveri di vigilanza e di contrasto dei fenomeni di abbandono nell'ambiente dei veicoli a fine vita, posti in essere sia da singoli che, soprattutto, da organizzazioni criminali. Peraltro, giudica corretto sottolineare che il comma 2 dell'articolo in esame dispone che tutti gli atti modificativi del diritto di proprietà dei veicoli, compresa dunque la cessazione dalla circolazione per demolizione, debbono essere comunque registrati nell'archivio nazionale di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Segnala, inoltre, che il comma 3 del medesimo articolo differisce gli effetti soppressivi del PRA al momento dell'entrata in vigore di specifici regolamenti di attuazione, previsti dal successivo articolo 39, ai quali è demandata la nuova disciplina in materia, dall'immatricolazione dei veicoli alla cessazione della loro circolazione per demolizione, compresi i casi di smarrimento o di distruzione.
Al riguardo, atteso in particolare che il combinato disposto degli articoli 36 e 39 non risulta coordinato con il contenuto della direttiva comunitaria n. 2000/53/CE e del decreto legislativo n. 149 del 2006, rappresenta l'opportunità che la VIII Commissione raccomandi alla Commissione di merito l'integrazione del testo dell'articolo 39 del provvedimento in esame, al fine di stabilire in modo esplicito che i regolamenti che disciplineranno la materia la materia dopo la soppressione del PRA garantiscano con assoluta certezza la «tracciabilità» dei veicoli a fine vita, cogliendo anzi questa occasione, così come auspicato anche da numerose associazioni ambientaliste, per valutare se non sia opportuno prevedere, sul piano legislativo, che la cessazione della circolazione dei veicoli per demolizione comporti la loro classificazione come rifiuti.
In conclusione, considerato che presso la Commissione di merito è tuttora in corso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, propone di rinviare alla prossima seduta, già fissata per giovedì 17 maggio, l'esame di una proposta di parere, che si incarica di redigere in linea con la relazione appena illustrata e tenendo conto, ove possibile, oltre che degli elementi che emergeranno dal dibattito, anche delle eventuali modifiche che la Commissione di merito apporterà al testo del disegno di legge.

Grazia FRANCESCATO (Verdi) ricorda che il suo gruppo ha già richiesto, in materia di sportello unico per le imprese, adeguate garanzie sulle procedure urbanistiche e su quelle ambientali, che auspica possano essere nuovamente segnalate alla Commissione di merito. Rileva, inoltre, l'esigenza di risolvere le questioni poste dal relatore in ordine alla prevista soppressione del PRA.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, fa presente che, come già evidenziato nella sua relazione, la Commissione di merito sopprimerà certamente le disposizioni del provvedimento relative allo sportello unico. In caso contrario, si riserva di valutare eventuali rilievi in occasione della redazione della proposta di parere.

Paolo CACCIARI (RC-SE), anche in considerazione di un sopralluogo effettuato ieri negli stabilimenti dell'area di Treviso colpiti dal recente incendio, che ha fornito ulteriori elementi di preoccupazione sul quadro normativo vigente in materia, sottolinea l'esigenza di un approfondimento istruttorio da parte della Commissione in ordine al regime delle prescrizioni posto alla base della disciplina dei controlli di sicurezza antincendio, che allo stato risulta certo soltanto per le imprese


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sottoposte alla cosiddetta «direttiva Seveso». Invita, in particolare, ad una seria riflessione sulla necessità di definire nel modo più appropriato le norme che regolano tale materia, anche al fine di evitare la creazione di situazioni che definisce «ingestibili». In questo quadro, auspica che la Commissione - prima di dare il proprio assenso ad interventi di semplificazione nella materia della sicurezza antincendio - chieda con determinazione al Governo il rafforzamento delle garanzie normative e organizzative recate dal sistema dei controlli: a tal fine, si domanda se non sia utile intervenire sulle modalità di ispezione dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro, riconoscendo i poteri, ad oggi attribuiti alle ASL dalla legislazione vigente, anche all'ISPESL, che possiede competenze e strumenti operativi per esercitare al meglio una adeguata funzione di vigilanza.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, intervenendo per una ulteriore precisazione, ricorda che nella sua relazione introduttiva sono state rimarcate proprio le questioni sollevate dal deputato Cacciari; a tale scopo, si riserva di procedere alla stesura di un apposito rilievo, da inserire nella sua proposta di parere.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che il relatore possa utilmente impegnarsi nella definizione di una proposta di parere che individui le più idonee soluzioni alle questioni poste nella sua relazione o emerse nel corso del dibattito, anche alla luce delle eventuali modifiche che la Commissione di merito potrà introdurre nel corso dell'esame degli emendamenti. In proposito, si dichiara convinto che la proposta di parere saprà affrontare in modo adeguato il problema della cogenza dei controlli sulla sicurezza antincendio e quello della soppressione del PRA, tema particolarmente sentito da parte del mondo ambientalista.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.