X Commissione - Marted́ 15 maggio 2007


Pag. 60


ALLEGATO 1

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.
5. 100.Il Relatore.

ART. 16.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation For Accreditatio (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;
c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni ed altri soggetti, anche al fine di garantire la


Pag. 61

trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;
d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
4. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario da lui delegato.
5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, della salute, delle comunicazioni, dai Presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti al CNEL. La composizione del comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare antro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. Compito del Comitato di cui al comma 4 è quello di fornire indirizzi e proposte per lo viluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche nell'ottica di garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.
16. 100.Il Relatore.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Tutela del consumatore nei servizi assicurativi).

1. All'articolo 5, alla fine del comma 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono inserite le seguenti parole:
«4-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti comma 1-bis e comma 2, secondo capoverso che aggiunge il comma 4-bis all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono estese ai casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N con veicoli della categoria M1».
34. 0. 100.Il Relatore.

All'emendamento 34. 0. 22 sostituire il comma 3-bis richiamato con il seguente:
3-bis. All'esito della verifica sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali di cui


Pag. 62

all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete pubblica di accesso fissa e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, anche quando realizzati con reti di nuova generazione, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriate misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale, amministrativa ed informativa dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di accesso e di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Anche quando siano stati assunti dall'operatore titolare di notevole forza di mercato impegni concordati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l'Autorità stabilisce le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggettive a separazione. Per l'espletamento dei compiti di cui ai periodi precedenti l'Autorità segue la procedura descritta dall'articolo 8, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.
34. 0. 22. 1.Lazzari.

All'emendamento 34. 0. 22 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nell'articolo 1 sopprimere il comma 2-bis.
34. 0. 22. 2.Lazzari.


Pag. 63

ALLEGATO 2

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo)

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Componentistica dei veicoli a motore).

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). - 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) il componente o insieme di componenti modificato è certificato da apposita relazione che attesta le caratteristiche tecniche del componente o insieme di componenti e la possibilità di installazione per ciascun modello di veicolo senza pregiudicare le sue caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento ambientale;
b) la certificazione di cui alla lettera a) è redatta in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;
c) la certificazione di cui alla lettera a) è rilasciata da un ente che ha preventivamente comunicato l'avvio della propria attività al Ministero dei trasporti. A tal fine, l'ente autocertifica la propria indipendenza organizzativa, economica e funzionale dai produttori, commercializzatoci e installatori di componenti, nonché il possesso di strutture tecniche e di competenze professionali idonee all'effettuazione delle prove e di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti, demandando inoltre il possesso di idonea copertura assicurativa.

2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da quelle indicate al comma 1, sono consentite con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Il Ministero dei trasporti effettua i controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione degli enti di cui al comma 1, lettera c), dallo svolgimento


Pag. 64

dell'attività di certificazione di cui al medesimo, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi, a cura e spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta la seguente:
«d-bis) la relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi previsti».

3. Le disposizioni di cui al comma 1, capoverso Art. 78, comma 1, acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al medesimo comma 1, capoverso Art. 78, comma 2. A decorrere dalla medesima data è abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. 53. (Nuova formulazione) Martella.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis. - (Misure per la distribuzione di GPL). - 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione ed il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.
2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, le condizioni di fornitura di GPL non possono avere durata superiore ad un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.
4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio i relativi contratti di fornitura non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo, in caso di locazione, il divieto di regime di esclusiva.
5. I contratti di fornitura del GPL nei casi di cui al comma 4 sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta la ditta proprietaria ha diritto, o, se richiesto, l'obbligo, di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.
6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 del presente decreto legislativo non si applicano


Pag. 65

nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 3.
7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel comma 4, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo le tempistiche indicate nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive, modificazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila euro. Nel caso di acquisto del serbatoio ai sensi di quanto previsto nel precedente comma 3, l'utente richiede la medesima certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge 5 marzo 1990, n. 46.
8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione.
* 4. 2.Provera, Zipponi, Ferrara.
* 4. 3.Merloni.
* 4. 4.Saglia.
(Nuova formulazione).

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).

1. All'articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.».
8. 0. 1.D'Agrò, Formisano.
8. 0. 2.Fava, Allasia.
8. 0. 55.Vico.

ART. 9.

Sopprimere gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
9. 1.Il relatore.

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definite per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine;.
17. 50. (Nuova formulazione) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.


Pag. 66

Sopprimere il comma 5.
17. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1.Il relatore.

ART. 19.

Al comma 1, sostituire la parola: abilitato con le seguenti: o di un ente tecnico abilitato.

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai sensi del comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma attestano l'avvenuta effettuazione delle prove e le verifiche e il relativo esito, nonché l'assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista o dell'ente tecnico abilitato, con il fabbricante, il distributore, l'installatore ed il gestore dell'impianto.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: con soggetti pubblici inserire le seguenti: indipendenti e privi di collegamenti contrattuali, professionali o economici, diretti o indiretti con gli operatori interessati e.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
19. 51.Vico.

Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
(Agevolazioni per i prodotti del commercio equo e solidale).

1. Al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto delle norme comunitarie e nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
19. 0. 1. (Nuova formulazione) Trepiccione, Bonelli.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, sostituire la lettera e.5) con la seguente:
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers e case


Pag. 67

mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ad esclusione dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, realizzate in conformità alla vigente disciplina edilizia ed urbanistica, purché tali mezzi conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e alle reti tecnologiche, siano connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e non alterino lo stato dei luoghi e l'indice di edificabilità previsto dalla pianificazione urbanistica e dal permesso di costruire della stessa struttura turistico-ricettiva.
19. 0. 51.Martella, Burchiellaro.

ART. 21.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento con le seguenti: non superiore al 20 per cento.
21. 51. Di Centa, Bernardo, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Rossi, Valducci, Vito.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per favorire l'acquisto di immobili alberghieri).

1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda, sia in forma di impresa individuale o di società, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'Irap, se dovuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;
b) in corrispondenza alla operazioni di cui alla lettera a), i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende di cui sopra, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) per quanto non previsto espressamente dal presente comma, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, in quanto compatibili.

2. Le eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1228, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
21. 0. 1. (Nuova formulazione) Chicchi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Erogazione di incentivi pubblici).

1. L'erogazione degli incentivi pubblici di qualsiasi tipo e natura alle imprese deve essere effettuato agli aventi diritto nei termini previsti dalle normative in base alle quali questi vengono concessi, decorrenti dall'emanazione del titolo di liquidazione. In assenza di termini precisi e perentori, tale erogazione deve essere effettuata


Pag. 68

entro e non oltre novanta giorni dal completamento, opportunamente documentato,delle iniziative che beneficiano dell'incentivo, termine elevabile a non oltre centottanta giorni.
21. 0. 5. (Nuova formulazione) Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Misure di semplificazione in materia di cooperazione).

1. All'articolo 2545-octies del codice civile sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a evidenziare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile. Lo stesso obbligo sussiste per l'ente cooperativo per il caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita delle condizioni di prevalenza è segnalata all'amministrazione finanziaria».
22. 50.Sanga.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di cooperative).

1. All'articolo 2511 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
«Le società cooperative devono essere iscritte nell'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del presente, e 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione».

2. La presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione all'Albo di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo di cui al medesimo comma la domanda unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria ai fini della immediata cancellazione dal suddetto Albo.
4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, e non iscritte all'Albo di cui al comma 2, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle cooperative, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria.


Pag. 69


5. Le società cooperative comunicano annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile.
6. All'articolo 2515 del codice civile è soppresso il terzo comma.
7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole: «depositare i bilanci» sono sostituite dalle parole: «comunicare annualmente le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo».
8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è effettuata senza spese ed in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente».
22. 0. 52.Il Relatore.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: di generi e di settori, di attività aggiungere la seguente: cinematografiche.
23. 54.Lulli.

Al comma 1, dopo le parole: spettacoli viaggianti aggiungere le seguenti: nonché quelli che operano nel campo dei servizi, o beni, culturali.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: ai sensi del comma 1, le imprese dello spettacolo con le parole: le imprese di cui al comma 1.

Conseguentemente, nella rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e di cultura.
23. 55.Martella.

Al comma 3, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: e per trasferire al Ministero dello sviluppo economico le competenze in materia di attività circensi e di spettacoli viaggianti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.
23. 50. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino Marino, Merloni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il decreto del capo del Governo 14 febbraio 1938, è abrogato.
23. 100.Lulli.

ART. 25.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al paragrafo 6, aggiungere, in fine: delle Province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
2-ter. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con: Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese.
25. 51. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.


Pag. 70

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Esclusione delle piccole imprese da alcuni adempimenti in materia di trattamento di dati personali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a quindici addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.
25. 0. 50.Tomaselli, Ruggeri.

ART. 26.

Al comma 2, dopo le parole: pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: comprese le operazioni telematiche.
26. 50.Chicchi.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Posta elettronica certificata).

1. Le imprese, costituite in forma societaria, indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione nel registro delle imprese e le successive eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata sono esenti dall' imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
2. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
4. Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, sono inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
5. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi od elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
26. 0. 50. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Conservazione ottica sostitutiva).

1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da


Pag. 71

parte delle imprese e degli iscritti agli ordini professionali, si applica l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, purché il responsabile della conservazione sia rispettivamente il legale rappresentante dell'impresa, o persona da lui delegata per iscritto, ovvero il professionista.
26. 0. 51. Sanga, Burchiellaro, Cialente, Martella, Quartiani, Ruggeri, Squeglia, Testa, Tomaselli, Vico, Chicchi, Cosentino, Marino, Merloni.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Interventi per lo sviluppo delle piccole imprese).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per l'incentivazione di servizi associati per lo sviluppo delle piccole imprese che operano nel campo delle biotecnologie, della biologia avanzata e che utilizzano piattaforme tecnologiche dei centri di ricerca pubblici, con una dotazione finanziaria per l'anno 2007 pari a 5,5 milioni di euro. La finalità del fondo è quella di favorire, ai fini della competitività dei settori interessati, l'acquisizione in forma associata, di servizi nei campi della ricerca e dell'analisi dei mercati, della promozione e della comunicazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione delministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità, i criteri e i limiti del contributo.
27. 0. 1.Incostante.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).

1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:
a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardo o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebito spese di qualsiasi altra natura o di addebito di contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;
b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla anca centrale europea aumentato di due punti percentuali;
c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.

2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi avviano


Pag. 72

una campagna di informazione preso gli utenti delle disposizioni di cui al comma 1.
32. 0. 4. Pignataro, Sgobio.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni al fine di ridurre le dichiarazioni IRPEF e agevolare la vita dei cittadini).

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
32. 0. 3.D'Agrò, Formisano.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).

1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:
«Art. 144-bis. (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla Parte III, Titolo IV, Capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla Parte III, Titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla Parte IV, Titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sez. I;
g) contratti a distanza, di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sez. 11;
h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla Parte III, Titolo IV, Capo I.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di alla Parte II, Titolo III, Capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1 anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla Parte II, Titolo III, Capo II, anche con


Pag. 73

riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
7. Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 e delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei comuni.
8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti e fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti daisoggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.
10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».
32. 0. 53.Il relatore.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006).

All'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».
1-ter. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.»;


Pag. 74


b) nel secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti».
32. 0. 54.Sanga.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Portabilità del mutuo, surrogazione).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-bis. L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento.
32. 0. 55.Martella.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono estese ai prestiti vitalizi ipotecari erogati da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, se il netto ricavato del finanziamento è destinato: a contributi per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado incluso; al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili; al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti.
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:
«12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anniversario dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato è concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal Presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore dieci per cento per ogni ulteriori sei mesi. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere devono farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La differenza tra il ricavo netto della vendita e quanto dovuto al soggetto finanziatore spetta agli eredi del mandante o aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e


Pag. 75

n. 8, del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
32. 0. 56.Vico.