V Commissione - Mercoledì 16 maggio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 17 MAGGIO 2007


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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Testo unificato C. 24 e abb.)

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Si forniscono di seguito taluni elementi di risposta per la parte di competenza di questa Amministrazione.
In riferimento al requisito reddituale, testualmente espunto da talune disposizioni del disegno di legge in parola, laddove viene tuttavia previsto che per l'acquisizione della cittadinanza gli stranieri, ovvero i figli di stranieri, siano legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, non si ritiene che detta eliminazione possa comportare effetti di natura finanziaria, con precipuo riferimento alla spesa assistenziale.
In particolare, l'introduzione, di nuove ipotesi di acquisto della cittadinanza iure soli ovvero di modifica dei requisiti temporali per il conseguimento della stessa - come in parte si evince dalla relazione tecnica del provvedimento governativo - non producono, nella sostanza, una maggiore, diretta incidenza sulle spese sociali, soprattutto di carattere sanitario, come paventato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.
I soggetti di cui trattesi, ovvero figli di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da 5 anni - periodo tra l'altro sufficiente, come noto, a consentire a norma del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, sostitutivo della carta di soggiorno - già risultano destinatari sotto il profilo assistenziale e sociali dei benefici che la normativa vigente appresta e riserva agli stranieri legalmente soggiornanti, per i quali è già assicurata dall'ordinamento una adeguata copertura.
Il problema non si pone, ovviamente, per gli stranieri destinatari della norma di cui all'articolo 4 per i quali viene abbreviato a 5 anni il requisito temporale per l'attribuzione del nostro status civitatis, in quanto con un rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con l'Economia e Finanze, può addirittura essere previsto un requisito reddituale superiore a quello attualmente richiesto per il rilascio del suddetto permesso di soggiorno CE che costituisce, pertanto, la soglia reddituale minima.
Sotto un profilo più generale, non si può, inoltre, non considerare che nel progetto normativo all'esame della Commissione consultiva sono stati, nel contempo, inseriti - sempre nella riferita ipotesi di attribuzione della cittadinanza agli stranieri - più stringenti requisiti oltre a quelli di carattere preclusivo pur espressamente introdotti nel testo unificato, e connessi alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato, da accertare attraverso determinati requisiti di conoscenza.
Sempre sotto un profilo di carattere generale, non può non sottolinearsi, ai fini che qui interessano, che con l'articolo 3 del testo unificato (come parimenti in quello governativo) in materia di attribuzione della cittadinanza iure matrimonii, risulterà drasticamente ridotto sia il numero delle istanze presentate, sia in relazione a queste ultime, il numero dei decreti di conferimento della cittadinanza stessa effettivamente emessi, essendo previsti, nella specie, più stringenti requisiti


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temporali e dovendo, altresì, ai sensi del medesimo articolo 3, il regolare regime matrimoniale sussistere anche all'atto della «adozione del decreto del Ministro dell'Interno».
Quanto sopra potrà riverberarsi in senso positivo sotto il profilo finanziario anche per quanto concerne gli eventuali, ulteriori oneri per la spesa pensionistica, per i quali, comunque, codesto Ministero, già nella relazione tecnica allegata al progetto di legge governativo (A.C. n. 1607) aveva provveduto ad una loro congrua quantificazione.
Passando all'articolo 5, comma 2, non appare, inoltre, a giudizio di questo Ministero, che le norme ivi contenute, possano incidere negativamente sul bilancio dello Stato.
La cennata disposizione, relativa alla promozione di attività a precipuamente finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale, cosi come formulata, è chiaramente ed unicamente protesa all'individuazione, e al conseguente riconoscimento, delle attività e delle iniziative già a tale scopo attivate nel territorio nazionale ad opera di più soggetti pubblici - Amministrazioni dello Stato, Regioni ed enti locali - cui la disposizione stessa fa specifico e diretto riferimento.
La disposizione di cui trattasi, che si inserisce, comunque, in un contenuto normativo anche programmatico e di principio, si limita, quindi, a codificare quanto già normalmente avviene, non impegnando, cioè, le varie Amministrazioni pubbliche oltre a ciò che ordinariamente viene compiuto nell'ambito delle competenze ad esse istituzionalmente attribuite, e ciò, pertanto, senza ulteriori, nuovi oneri per la finanza pubblica.
Per quanto concerne, infine, l'osservazione relativa all'articolo 7 del testo unificato che la Commissione Bilancio ritiene suscettibile di determinare effetti onerosi in ragione di un «aumento delle competenze delle prefetture», si fa presente che la stessa non ha ragion d'essere considerato che la disposizione, solo apparentemente, introduce una modificazione nell'ordinamento vigente.
Già, attualmente, infatti, il prefetto competente per territorio è l'organo cui vanno presentate le istanze di cui trattasi, come espressamente disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994.
La norma non produce pertanto oneri per il bilancio dello Stato, come pure, si ritiene, la disposizione contenuta nell'articolo 11 cui può certamente farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Per quanto concerne gli ulteriori, eventuali aspetti relativi alle osservazioni della Commissione Bilancio si rinvia a quanto verrà in proposito rappresentato dal competente Dipartimento libertà civili e immigrazione di questo Ministero.


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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Testo unificato C. 24 e abb.).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Si forniscono, di seguito, gli elementi relativi alla quantificazione dei nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuale formulazione del testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione I della Camera dei deputati.
Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 1 e 2 del testo in questione, che, anche in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2, del testo medesimo, comportano maggiori oneri finanziari con riferimento ai minori stranieri. Tali disposizioni, infatti, anticipando o comunque agevolando il conseguimento della cittadinanza da parte dei minori, amplierebbero «la platea dei beneficiari dei diritti sociali legati alla cittadinanza, il cui godimento per gli stranieri, ai sensi della normativa vigente, è condizionato al possesso del permesso CE per lungosoggiornanti...».
Al riguardo si osserva che per calcolare quanto ampia diventi, per effetto della normativa in itinere, la platea dei minori (potenzialmente) beneficiari della cittadinanza (e quindi dei diritti sociali), il dato di riferimento è costituito dai circa 587.000 minori stranieri che allo stato attuale risiedono legalmente in Italia.
Da essi vanno detratti i minori stranieri che non sono nati in Italia, e quindi non possono acquistare la cittadinanza ai sensi dell'articolo 1 della normativa in itinere, né hanno completato la frequenza del prescritto corso di istruzione primaria, e quindi non possono acquistare la cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis. Poiché il completamento del ciclo di istruzione primaria coincide in genere con il compimento del decimo anno, i minori in questione debbono attendere tale età per poter aspirare alla cittadinanza, previa istanza genitoriale. Si ipotizza che il loro numero sia pari a circa 165.000.
A tale cifra si perviene considerando che il numero dei minori aventi età inferiore a 10 anni è pari a circa 375.000 e che il 44 per cento di essi (circa 165.000, appunto) non sono nati in Italia.
Ridotta a 422.000 (587.000 - 165.000) la platea dei (potenziali) beneficiari ex novo della cittadinanza, da essa vanno detratti ulteriormente i figli minori di stranieri in possesso di permesso CE per lungosoggiornanti, in quanto già (potenzialmente) baneficiari dei diritti sociali ai sensi dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000.
Si ipotizza che il numero di questi ultimi sia pari a circa 88.000.
A tale cifra si perviene mettendo il numero dei minori stranieri legalmente residenti in Italia e potenzialmente beneficiari della cittadinanza (circa 422.000, come abbiamo visto) in relazione proporzionale con il rapporto tra il numero degli stranieri complessivamente (e legalmente) residenti in Italia (circa 2.671.000) e il numero di quelli titolari di permesso CE per lungosoggiornanti (circa 556.000).
Dal che è finalmente possibile indicare in circa 334.000 (587.000 - 165.000 - 88.000) i minori (potenzialmente) beneficiari dei diritti sociali legati all'acquisto della cittadinanza.

Calcolo degli oneri.
I diritti sociali cui si è fatto riferimento finora consistono sostanzialmente nell'indennità di accompagnamento, espressione che ingloba l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili bisognosi di assistenza personale e continuativa e per i ciechi totali; l'indennità di comunicazione per i sordomuti, nonché quella di frequenza e quella per i ciechi parziali ventesimisti. L'importo medio di tale indennità e pari a 436,66 euro mensili corrispondenti a 5.240 euro annui.
Su una popolazione complessiva di 10.041.741 minori residenti in Italia circa 92.300 percepiscono l'indennità di accompagnamento. Partendo da tali dati, si può ipotizzare in proporzione che, sui 334.000 minori stranieri, che abbiamo assunto come potenziali beneficiari ex novo dei diritti sociali legati alla cittadinanza, 3.070 beneficeranno dell'analoga indennità.

Il calcolo finale diventa:
3.070 minori x 5.240 euro/anno = 16,086.800 euro annui.

Tale onere, decorrente dall'anno 2008, è ipotizzato crescente di anno in anno ad un tasso prudenziale del 10 per cento, per un onere complessivo indicato come segue:
2008: 16.086.800;
2009: 17.695.480;
2010: 19.465.028;
2011: 21.411.531;
2012: 23.552.684.

L'ipotizzato incremento della spesa è legato alla progressiva crescita, negli anni successivi al 2008, della platea dei minori beneficiari della cittadinanza, in considerazione dei maggiori flussi di ingresso di cittadini stranieri e dell'elevato tasso di fecondità delle donne straniere (2,4 figli), come risulta dimostrato anche dalle recenti cifre ISTAT sul saldo demografico complessivo in Italia.
Premesso quanto precede in relazione all'acquisto della cittadinanza da parte dei minori stranieri, ci si rimette, invece, alle valutazioni di codesto Dicastero e della competente Commissione parlamentare circa l'opportunita di introdurre (ovvero reintrodurre) il requisito reddituale per le ulteriori, diverse categorie di soggetti maggiorenni, richiedenti la cittadinanza a norma del presente disegno di legge.
Il problema non si pone, ovviamente, per gli stranieri destinatari della norma di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso Art, 5-bis, lettera a) per i quali viene abbreviato a 5 anni il requisito temporale per l'attribuzione del nostro status civitatis, in quanto con un rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può addirittura essere previsto un requisito reddituale superiore a quello attualmente richiesto per il rilascio del suddetto permesso di soggiorno CE che costituisce, pertanto, la soglia reddituale minima.
Ciò posto, nel far, comunque, rinvio alle osservazioni di carattere generale contenute nella p.n. del 23 aprile 2007 si rappresenta quanto segue, in ordine agli ulteriori rilievi formulati dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.
Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2, non appare, a giudizio di questo Ministero, che le norme ivi contenute possano incidere negativamente sul bilancio dello Stato.
La cennata disposizione, relativa alla promozione di attività precipuamente finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale, così come formulata, è chiaramente ed unicamente protesa all'individuazione, e al conseguente riconoscimento, delle attività e delle iniziative già a tale scopo attivate sul territorio nazionale ad opera di più soggetti pubblici - Amministrazioni dello Stato, Regioni ed enti locali - cui la disposizione stessa fa specifico e diretto riferimento.
La norma di cui trattasi, che si inserisce, comunque, in un contesto normativo anche programmatico e di principio, si limita, quindi, a codificare quanto già normalmente avviene, non impegnando, cioè, le varie Amministrazioni pubbliche oltre a quanto da esse ordinariamente compiuto nell'ambito delle competenze istituzionali alle stesse attribuite; e ciò, pertanto, senza ulteriori, nuovi oneri per la finanza pubblica.
Per quanto concerne, poi, l'osservazione relativa all'articolo 7 del testo unificato che la Commissione bilancio ritiene suscettibile di determinare effetti onerosi in ragione di un «aumento delle competenze delle prefetture», si fa presente che la stessa non ha ragion d'essere considerato che la disposizione solo apparentemente introduce una modificazione nell'ordinamento vigente.
Già attualmente, infatti, il Prefetto competente per territorio è l'organo cui vanno presentate le istanze di cui trattasi, come espressamente disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 362/1994.
La norma non produce pertanto oneri per il bilancio dello Stato, come pure, si ritiene, la disposizione contenuta nell'articolo 11 cui può certamente farsi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Ciò premesso, sotto un profilo di carattere generale è doveroso considerare, altresì, le spese che le Amministrazioni statali, e segnatamente l'Amministrazione Centrale dell'Interno e le Prefetture-UTG, dovranno affrontare in relazione ai procedimenti di conferimento della cittadinanza. Esse si preannunciano alquanto consistenti, attesa la necessità di far fronte - entro il termine improrogabile di ventiquattro mesi fissato dall'articolo 17 per la conclusione dei procedimenti di concessione e attribuzione della cittadinanza - al numero delle istanze provenienti da potenziali destinatari delle norme contenute nel provvedimento in questione.
Al riguardo, sotto il profilo delle dotazioni organiche e strumentali, e stato calcolato un fabbisogno aggiuntivo di 75 unità per le esigenze dell'Amministrazione centrale dell'interno e di 220 unità per quelle delle Prefetture-UTG per una spesa complessiva di circa 9.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008. A tale costo vanno aggiunti quello relativo alla postazione di lavoro, convenzionalmente stimato in 2.000 euro pro capite, per una spesa complessiva di 590.000 euro, nonché quello relativo ai locali.
In relazione, infine, all'articolo 14 relativo all'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana per alcune categorie di soggetti si evidenzia che il Ministero degli affari esteri ha fatto presente che l'articolo in questione introduce una competenza degli uffici consolari senza quantificarne gli oneri. In questo ambito lo stesso Dicastero ha, tuttavia, stimato che «in prospettiva, sarà necessario prevedere, per far fronte alle conseguenze di un incremento per effetto della nuova normativa più che doppio del numero di iscritti all'anagrafe consolare (da 1.100.000 a 2.850.000 unità), un raddoppio del personale di ruolo e a contratto degli uffici della rete in America Latina attualmente adibito alle attività consolari (186 di ruolo e 172 a contratto)». Considerando, tuttavia, solo un incremento del 50 per cento di tale personale - e cioè il minimo indispensabile per adeguare la rete alle prospettate, nuove esigenze - gli oneri a regime ammonterebbero complessivamente a circa 17 milioni di euro annui.
Per quanto riguarda la maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge n. 289/2002, relativa ai soggetti destinatari del cennato articolo 14, ritenuto che il numero degli aventi diritto potrebbe essere stimato in circa 380 unità ne consegue un onere di circa 610.000 euro annui.
Alla luce di quanto precede, rispetto al disegno di legge governativo, gli oneri aggiuntivi recati dal provvedimento in parola, almeno per il primo anno di applicazione della nuova legge, possono essere quantificati in euro 43.286.000.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Testo unificato C. 24 e abb.)

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

È stata esaminata la nota del Ministero dell'interno, volta a fornire elementi relativi alla quantificazione dei nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuale formulazione del testo unificato indicato in oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione I della Camera dei deputati.
Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
Circa la quantificazione degli oneri, relativi agli articoli 1 e 2, premesso che, non risultano chiari i dati di base assunti per la stessa, si, fa presente che la, previsione appare sottostimata, in quanto non tiene conto della cumulabilità dell'indennità di accompagnamento con le altre provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili.
Inoltre, la mancata previsione del requisito reddituale perle ulteriori e diverse categorie di maggiorenni, richiedenti la cittadinanza (articolo 4, comma 1, lettere b) e c), e articolo 10, comma 2), comporta oneri non quantificati.
Circa le considerazioni relative all'articolo 5, comma 2 - concernente l'individuazione e il riconoscimento, da parte del Governo, delle iniziative volte a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero - si rinvia a quanto già espresso, nella citata nota n. 57993 del 2 maggio 2007 sull'opportunità dell'inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria.
Si concorda, inoltre, sul carattere non innovativo dell'articolo 7 del testo in esame, che individua nel prefetto l'autorità competente a ricevere le domande di cittadinanza, in linea con quanto già disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994.
Per quanto concerne l'onere di 9 milioni di euro a carico del Ministero dell'Interno - dovuto al maggiore fabbisogno di personale per far fronte, entro il termine perentorio di 24 mesi fissato dall'articolo 17 del testo emendato, all'incremento delle istanze di acquisto della cittadinanza - si ravvisa l'esigenza di predisporre un'analitica relazione tecnica che dia conto del suddetto onere, precisando i criteri di calcolo seguiti.
Con riferimento all'articolo 14, che reintroduce la competenza degli uffici consolati in ordine alle fattispecie di acquisto o riacquisto della cittadinanza, determinando maggiori oneri per il personale sia di ruolo che a contratto, si fa presente che:
a) non è precisato se l'incremento del personale a contratto sarà contenuto nei limiti del contingente massimo fissato per legge;
b) la relazione tecnica reca solo una quantificazione globale dei predetti oneri, pari a 17 milioni di euro, che non può ritenersi esaustiva in quanto non sufficientemente, dettagliata riguardo agli elementi utilizzati per il suddetto calcolo. In proposito, si ribadisce il parere già espresso


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dallo scrivente con nota n. 61862 del 9 maggio 2007, relativo alla nota del Ministero degli Affari Esteri n. 169013 del 4 maggio 2007, con la quale era stata comunicata detta quantificazione.
In ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge n. 289 del 2002, relativa ai soggetti di cui allo stesso articolo 14, è necessario che venga esplicitato il percorso argomentativo posto alla base della stima degli aventi diritto e dei conseguenti maggiori oneri previdenziali. Inoltre, trattandosi di oneri valutati, risulta altresì necessario l'inserimento, nel testo del provvedimento, di un'apposita clausola di salvaguardia.
Per quanto riguarda i 380 beneficiari di tale maggiorazione pensionistica (= 610.000 euro di oneri quantificati), si osserva che essi risultano aggiuntivi rispetto ai 120 beneficiari (= 200.000 euro di oneri quantificati) previsti nella relazione tecnica originaria, in quanto sono riferiti al solo articolo 14, che non era presente nel decreto del Presidente della Repubblica bollinato.
Si ribadisce, pertanto, la necessità di una quantificazione analitica di tutti gli oneri derivanti dalle singole disposizioni del testo in esame, sulla base della quale occorrerà indicare gli idonei mezzi di copertura finanziaria.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ricognizione in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 90).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si rappresenta che le risorse da destinare al funzionamento del Ministero dello Sviluppo Economico sono state in una prima fase individuate, nelle more della predisposizione del DPCM in questione, sulla base delle risultanze gestionali iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (iscritte nel centro di responsabilità 5).
Pertanto, a decorrere dal 2007, le richiamate risorse da trasferire non potranno che essere complessivamente riferite a quelle trasferite al 30 settembre 2006, a legislazione vigente, in parte nell'ambito della tabella 3 - Ministero dello Sviluppo Economico, ed in parte al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Atteso peraltro che la stima delle risorse, ripartite in sede previsionale tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno 2007, destinate tra l'altro alle richiamate tipologie di spesa (canoni e informatica), non può risultare commisurata all'effettivo fabbisogno gestionale, è stato individuato - nell'impossibilità di predefinire i fatti di gestione 2007 - il criterio di massima del costo economico «storico» per poter individuare le spese di funzionamento.
Resta peraltro fermo il principio della neutralità finanziaria della somma delle spese ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico rispetto agli originari stanziamenti dell'ex centro di responsabilità 5 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
È di tutta evidenza che, ove si dovessero determinare eventuali scostamenti dei costi effettivi rispetto alle richiamate previsioni iniziali, potranno essere disposte variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base interessate, ai sensi dell'articolo 22, commi 8 e 9, della legge 298 del 2006, atte ad assicurare il corretto svolgimento della gestione e l'adeguatezza dei previsti trasferimenti di risorse alle effettive esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Inoltre, con, riferimento alla necessità segnalata dal Servizio bilancio di poter disporre di elementi quantitativi utili con riferimento alla nuova articolazione organizzativa del nuovo Ministero dello Sviluppo Economico, derivante dalla molteplicità di interventi che ne hanno determinato l'assetto attuale, si ritiene utile riepilogare nel prospetto che segue, a partire dalla soppressione dell'ex Ministero delle Attività Produttive, gli elementi relativi alle risorse trasferite a seguito del passaggio di funzioni disposto dal decreto legge n. 181/2006, convertito dalla legge n. 233/2006.


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Amministrazioni interessate Strutture trasferite Risorse finanziarie trasferite Risorse umane trasferite Posti di organico trasferiti
Da MEF a MISEDipartimento Politiche sviluppo e coesione (ad eccezione della Segreteria CIPE confluita nella PCM)Sono state trasferite le risorse finanziarie afferenti i Capitoli CdR n. 5 (ad esclusione di quelle afferenti le strutture trasferite dal MEF alla PCM)
i Capitoli UPB n. 4.2.3.16 e n. 4.2.3.27 nonché Quota parte delle risorse CdR n. 1 (articolo 2, c. 5 D.P.C.M) dallo stato di previsione della spesa del MEF a quello del MISE
n. 361
di cui 36 dirigenti, compresi 17 quelli con incarico articolo 19, commi 5-bis e 6. d. lgs n. 165/2001
n. 580
di cui n. 43 dirigenti
Da MISE a
Comm. Int.le
n. 3 Direzioni Generali:
- Dir. Gen, politica Commeciale - Dir. Gen. politiche internazionalizzazione - Dir. Gen. promozione scambi
Sono trasferite le risorse afferenti l'UPB Internazionalizzazione, quota parte di quelle relative al capitolo 2280 del CdR Imprese, quota parte di quelle del CdR Gabinetto e quota parte di quelle relative alla Dir. Gela. Servizi Interni da MISE a COMM. INT.LEn. 398
di cui 30 dirigenti
n. 516
di cui 37 dirigenti
DA MISE a MIBACPCMDirezione Generale del Turismo, soppressa e risorse successivamente risorse a PCMSono trasferite le risorse stanziate sui capitolin del CdR Imprese afferenti la Direzione Generale del Turismo DA MISE a PCMn. 72
di cui n. 5 dirigenti
n. 109
di cui n. 10 dirigenti


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Infine, tenuto anche conto degli elementi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 7944 - 17.21.3/2 del 14 maggio 2006 nonché delle assicurazioni pervenute dal Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, si rappresenta quanto segue.

Articoli da 1 a 6.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine al meccanismo compensativo previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, si conferma che il medesimo risulta coerente con il combinato disposto di cui ai commi 10-bis e l0-ter dell'articolo 1, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006. Per effetto del citato dettato normativo, la disposizione in esame, concepita al fine di garantire l'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa a fronte della necessità di salvaguardare le esigenze di funzionalità delle strutture trasferite, rende indisponibile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un numero di incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, corrispondente a quelli eccedenti la quota massima di incarichi dirigenziali potenzialmente conferibili nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale meccanismo di compensazione, escludendo aprioristicamente la possibilità di insorgenza di riflessi onerosi a carico del bilancio dello Stato, consente la prosecuzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico dei contratti posti in essere nell'ambito delle strutture trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovessero risultare in eccesso rispetto alla quote previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo, n. 165 del 2001, per il Ministero dello Sviluppo Economico; ciò, fino alla scadenza naturale dei medesimi, con possibilità di rinnovo fino al 30 giugno 2008 di quelli la cui scadenza è prevista entro il 30 giugno 2007. Decorso tale termine, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà eventualmente rinnovare soltanto gli incarichi corrispondenti alle quote di legge mentre gli, altri verranno recuperati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto la disposizione, intesa ad evitare duplicazione nel conferimento degli incarichi in parola, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.
In relazione alla richiesta di chiarimento in merito alla temporanea indisponibilità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di quota parte del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 2, comma 5, si fa presente che l'articolo 3, comma 5, al fine di garantire l'invarianza della spesa, trasferisce al Dicastero dello Sviluppo Economico le risorse finanziarie correlate alla predetta quota, tenuto conto di quanto disposto in ordine agli uffici di diretta collaborazione dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2006.
Riguardo ai canoni di locazione da corrispondere per gli immobili ove sono ubicati gli uffici del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, si conferma che le risorse stanziate sul relativo capitolo di bilancio sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico.
In ordine alle problematiche connesse alle attività informatiche ed alla prefigurata eventualità di mantenere in atto la situazione preesistente, si fa presente che i servizi offerti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico sono puramente trasversali (quali posta elettronica, servizi RUPA, rilevazione presenze) e che la continuità degli stessi, assicurata attraverso la CONSIP, potrà proseguire fin quando gli uffici interessati saranno fisicamente ricompresi nella rete del Ministero dell'Economia e delle Finanze; al momento del distacco non sarà più tecnicamente possibile erogare ancora tali servizi. Pertanto il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, in caso di distacco, potrà ricevere tali servizi dall'amministrazione di appartenenza e soltanto da quel momento


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sarebbe possibile trasferire a quest'ultima la relativa quota di risorse finanziarie, corrispondente ai minori costi sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Peraltro, considerata la necessità dell'assoluto rispetto dell'invarianza della spesa, si rinvia sul punto anche alla considerazioni espresse dal Ministero dello Sviluppo Economico nella citata nota n. 7944 - 17.21.3/2 del 14 maggio 2006, anche nella considerazione che i supporti informatici utilizzati per erogare tali servizi a tutto il Ministero dell'Economia e delle Finanze (cablaggi, macchine, rete informatica) non possono essere materialmente separati e trasferiti al Ministero dello Sviluppo Economico. Né risulta ipotizzabile trasferire le risorse necessarie per ricostituire presso il Dicastero dello Sviluppo Economico le stesse dotazioni informatiche, in quanto occorrerebbero ingenti finanziamenti in palese violazione con il principio di neutralità finanziaria previsto dall'intervento normativo di cui al decreto legge n. 181/2006.

Articoli 7 e 8.

Si specifica che la previsione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, non dà luogo ad alcuna revisione dei posti in organico tra le amministrazioni interessate, in quanto in sede di individuazione dei posti di organico da trasferire si è già tenuto conto degli eventuali trasferimenti del personale a seguito delle procedure di riqualificazione.