VIII Commissione - Mercoledì 16 maggio 2007


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ALLEGATO

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 (Nuovo testo C. 585 Di Gioia).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge si applicano nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 2, ferme restando le ulteriori risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalla crisi sismica aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2 e delle ulteriori risorse disponibili in base alla legislazione vigente,.
1. 2.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: della proiezione per l'anno 2009.
2. 2.Il relatore.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato un contributo quindicennale pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione delle opere di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2.3.Il relatore.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Le modalità di riparto e di assegnazione dei fondi di cui al presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Dipartimento della Protezione civile, previa intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 3.
2. 4.Il relatore.


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ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
8. 2.Il relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per l'assegnazione delle stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e la loro destinazione alle competenti soprintendenze con le seguenti: in conto entrate dello Stato ai fini della loro riassegnazione, disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. 3.Il relatore.