IX Commissione - Mercoledì 16 maggio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2007


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ALLEGATO 1

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge n. 2272-bis, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi di rilevanza nazionale» e risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,
ricordato che un'attenta analisi dei contenuti del provvedimento conduce a ritenere che il rilievo, anche quantitativo, delle norme che appaiono riferite a materie riconducibili alla competenza della IX Commissione (Trasporti), è molto significativo e che ciò aveva indotto quest'ultima ad elevare un conflitto di competenza per ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite, in sede referente, del disegno di legge in oggetto,
preso atto, in proposito, che il Presidente della Camera ha confermato l'assegnazione del provvedimento in sede referente alla sola X Commissione e che ciò rende ancora più opportuno che il presente parere, reso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, sia attentamente vagliato dalla Commissione di merito, ai fini dello svolgimento di un'istruttoria legislativa effettivamente approfondita anche sulle norme più direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della IX Commissione,
passando quindi ai contenuti del disegno di legge, si segnalano talune forti perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 (componentistica dei veicoli a motore), 5 (liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili), 7 (disposizioni in materia di trasporto innovativo), 35 (portabilità della targa dei veicoli), 36 (regime giuridico degli autoveicoli e dei motoveicoli), 37 (mobilità del personale del pubblico registro automobilistico, a seguito dell'abolizione di tale struttura amministrativa), 39 (regolamenti di attuazione dei predetti articoli 36 e 37), 40 (sanzioni in materia di circolazione dei veicoli) e 41 (attuazione dei predetti articoli da 35 a 40 e modificazioni al codice della strada), anche alla luce della documentazione trasmessa alla IX Commissione da parte di diversi operatori del settore dei trasporti (ACI, Taxi italiano, UNASCA, organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazione sindacale dei dirigenti dell'ACI),
si rileva, in particolare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, che appare necessario limitarne l'ambito applicativo ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, al fine di evitare che lavori incidenti sulla struttura e sulle caratteristiche di omologazione di mezzi circolanti, che rilevano


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sempre ai fini della sicurezza, siano effettuati senza preventivi controlli della pubblica amministrazione competente;
sempre con riguardo all'articolo 3, appare altresì necessario adeguare il contenuto normativo del comma 4 alla ratio della disposizione che, come già accennato, consente modifiche sui veicoli senza visita e prova solo se queste non sono di carattere strutturale, limitando quindi l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;
non appare poi congrua, al comma 5 dello stesso articolo 3, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, atteso che il permanere, in taluni casi, delle verifiche di competenza degli uffici provinciali della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, rende necessario il mantenimento della predetta disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo;
quanto all'articolo 5, va sottolineato che:
a) l'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, già vigila sulla liberalizzazione dell'handling ed è tenuto ad informare il Ministro semestralmente;
b) il processo di liberalizzazione scatta automaticamente al raggiungimento delle soglie di traffico previste dalla norma;
c) l'imposizione di misure correttive costituisce attività di amministrazione attiva da parte di ENAC e perciò assegnarne al Ministero il controllo genera una inutile sovrapposizione;
d) già ora il rilascio della concessione totale prevede investimenti da parte dei gestori aeroportuali e la vigilanza dell'ENAC sulle tariffe applicate;
considerato che all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, andrebbe chiarito se si tratti o meno di servizi pubblici di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni,
rilevato inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 7 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo, senza che ciò assicuri - come invece appare opportuno - che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino e oltre i 9 posti,
con riferimento poi all'intero Titolo V del provvedimento, in cui sono raccolti gli articoli da 35 a 41 in materia di semplificazione del regime della circolazione giuridica dei veicoli, la Commissione rappresenta gli orientamenti di seguito riportati:
a) l'articolo 35 si limita ad istituire il regime personale della targa dei veicoli, non recando tuttavia la necessaria disciplina di dettaglio, che dovrebbe riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti: l'attacco e il distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, le targhe già assegnate e circolanti, l'abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore, l'eventuale personalizzazione, la dismissione della targa in capo al proprietario, nonché i casi di furto e smarrimento;
b) la formulazione dell'articolo 36, comma 2, che prevede che gli atti relativi


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ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovrebbe essere integrata affinché l'ambito di applicazione della disposizione ricomprenda, in modo esplicito, tutte quelle ipotesi non riconducibili alle sole fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia ma che incidono sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo, affinché possa continuare ad essere assicurata la certezza delle responsabilità civilistiche, amministrative, tributarie, anche con riferimento alla regolare notifica delle violazioni;
c) atteso che l'articolo 37, nel prevedere che al personale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico (PRA) si applichino le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni, appare non tenere conto dell'elevata professionalità da sempre riconosciuta ai lavoratori addetti al pubblico registro automobilistico, si pone l'esigenza di prevedere una diversa modalità di ricollocazione di tale personale, che potrebbe essere trasferito, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;
d) l'articolo 39, nel disporre l'emanazione dei regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, non specifica tuttavia che tale attività normativa secondaria deve ricomprendere anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché la previsione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli, e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;
e) peraltro, lo stesso articolo 39 si limita a prevedere solo un «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, laddove appare invece necessario, alla luce delle rilevanti innovazioni introdotte dal Titolo V del disegno di legge n. 2272-bis, autorizzare il Governo a procedere ad una più complessiva integrazione di tale atto normativo, unitamente alla novellazione - per le parti in cui ciò sia ritenuto necessario - anche del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;
f) data la delicatezza della materia della circolazione giuridica dei veicoli, che ha evidenti riflessi di ordine pubblico e di tutela dei diritti, appare inoltre opportuno esplicitare - sempre con riferimento all'articolo 39 - il principio in base al quale l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli, procedura cui partecipano, per inciso, anche i privati attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista, debba comunque avvenire in una cornice di imparzialità e indipendenza e, quindi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese;
g) all'articolo 41, comma 1, lettera e), non appare giustificato l'abrogazione


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del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto la previsione ivi contenuta, in forza della quale «gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri», oltre a sancire un principio fondamentale che regola l'immissione in circolazione dei veicoli, non pare porsi in contrasto con la previsione di cui all'articolo 36, comma 2, del disegno di legge in esame, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare altresì congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 1, sia limitato ai soli interventi di ordine estetico o sportivo su mezzi da diporto e non da lavoro, di massa e dimensione non particolarmente elevate, l'ambito di applicazione della disposizione che consente di procedere a modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice dei veicoli e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti;
2) all'articolo 3, comma 4, sia limitata l'applicazione delle sanzioni ivi previste alle sole ipotesi in cui veicoli sui quali sono state consentite modifiche senza visita e prova siano in circolazione senza che le predette modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 3;
3) all'articolo 3, comma 5, l'abrogazione tout court dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, sia sostituita dalla previsione che la medesima disposizione, che è volta a sanzionare tutte le modifiche apportate ai veicoli senza collaudo, non si applichi alle modifiche consentite senza visita e prova introdotte dal provvedimento in esame;
4) sia soppresso l'articolo 5;
5) all'articolo 35, che istituisce il regime personale della targa dei veicoli, sia altresì prevista - all'uopo rinviando ad uno dei regolamenti di cui all'articolo 39 - un'adeguata disciplina di dettaglio, con particolare riguardo alle modalità di applicazione della nuova normativa alle targhe già assegnate e circolanti, nonché alla regolamentazione dei casi di attacco e distacco della targa al singolo veicolo compravenduto, di abbinamento della targa al proprietario ovvero all'utilizzatore del veicolo, di eventuale personalizzazione della targa e di dismissione, furto e smarrimento della targa stessa;
6) all'articolo 36, l'ambito di applicazione del comma 2, che attualmente prevede che gli atti relativi ai diritti di proprietà e agli altri diritti reali di autoveicoli e motoveicoli sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, sia ampliato al fine di ricomprendere, in modo esplicito, anche tutte le ipotesi che, pur non essendo riconducibili alle fattispecie del trasferimento di proprietà e dei diritti di garanzia dei veicoli, sono comunque suscettibili di incidere sulla natura giuridica e sulla esatta individuazione dell'effettivo proprietario o utilizzatore del veicolo;


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7) all'articolo 37, in luogo dell'applicazione al personale dell'ACI, già adibito al funzionamento del PRA, delle disposizioni in materia di mobilità del personale in esubero delle pubbliche amministrazioni sia invece previsto il trasferimento di tale personale, attraverso un processo di concertazione con le organizzazioni sindacali, nei limiti dei posti disponibili in organico, al Ministero dei trasporti, in primo luogo presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad altri Ministeri o amministrazioni pubbliche, garantendo in ogni caso l'equipollenza delle mansioni svolte, ed assicurandone l'assegnazione a strutture operanti nella provincia in cui hanno sede gli uffici dell'Automobile Club d'Italia di rispettiva provenienza;
8) all'articolo 39, sia specificato che gli emanandi regolamenti di attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 36, comma 2, e 37, rechino anche una ricognizione delle tariffe applicabili per lo svolgimento di tutte le formalità conseguenti all'introduzione dei nuovi regimi di targa personale e di veicoli quali beni mobili comuni, nonché l'indicazione di criteri volti a contrastare efficacemente le intestazioni fittizie dei veicoli e ogni tentativo di sottrarsi alle responsabilità derivanti dal possesso e dalla circolazione dei veicoli;
9) allo stesso articolo 39, in luogo del mero «adeguamento» del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sia invece prevista un'autorizzazione al Governo a procedere ad una più complessiva integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, nonché - ove occorra - del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada;
10) sempre con riferimento all'articolo 39, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 27, comma 8, lettera a), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con riguardo all'erogazione, da parte della pubblica amministrazione, di servizi telematici ai cittadini e alle imprese, sia esplicitato il principio che anche l'erogazione dei servizi relativi al regime giuridico dei veicoli deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;
11) all'articolo 41, comma 1, lettera e), sia soppressa l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, in quanto tale disposizione appare congrua anche rispetto alla nuova disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto, atteso che l'Archivio nazionale dei veicoli, ivi individuato ai fini della registrazione degli atti concernenti il regime giuridico dei veicoli, è comunque istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, lett. a), del già richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992;
12) sempre con riferimento all'articolo 41, non appare infine congrua l'abrogazione dell'articolo 95 del Codice della strada, disciplinante il rilascio della carta provvisoria di circolazione e del duplicato della carta di circolazione, trattandosi di fattispecie alle quali può risultare inevitabile ricorrere, soprattutto nei casi di veicoli con particolari allestimenti, titoli o requisiti per la circolazione.

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, che prevede il rilascio, non soggetto a limitazione numerica, di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo, sia chiarito se i servizi oggetto della disposizione siano o meno di linea, se gli stessi possano essere svolti con veicoli fino a 9 posti o oltre i 9 posti e, infine, se il loro esercizio possa avere luogo anche al di fuori di ogni autorizzazione e programmazione da parte dei comuni;


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b) all'articolo 7, comma 3, il rinvio ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti quanto alla determinazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo sia accompagnato dall'esplicita previsione che i predetti requisiti siano conformi a quelli attualmente vigenti per il trasporto professionale di passeggeri, rispettivamente con veicoli fino a 9 posti e oltre i 9 posti.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti (C. 1579).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È istituita la patente nautica a punti per la conduzione delle unità da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo di patente nautica.
1. 1.Il Relatore.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , secondo le disposizioni dell'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
1. 2.Gibelli, Caparini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro un mese, fino alla fine del periodo, con le seguenti: , entro il termine perentorio di due mesi dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio.
1. 3.Giudice.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: annotato nella banca dati istituita con le seguenti: , annotato nell'archivio nazionale istituito.
1. 10.Il relatore.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 4 a seguito della violazione con le seguenti: 4, a seguito della comunicazione al predetto archivio nazionale della violazione.
1. 11.Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al personale impiegato presso la banca dati istituita con le seguenti: all'archivio nazionale istituito.
1. 12.Il relatore.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il predetto termine di due mesi decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la preposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi, per cui l'autorità adita deve segnalare formalmente all'organo verbalizzante entro un mese, la proposizione e l'esito dei ricorsi.
1. 4.Giudice.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: organo di polizia con le seguenti: organo accertatore.
1. 13.Il relatore.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto con le seguenti: dell'unità da diporto.
1. 14.Il relatore.


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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal personale della banca dati istituita con le seguenti: dall'archivio nazionale istituito.
1. 15.Il relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di natanti, imbarcazioni o navi da diporto con le seguenti: di unità da diporto.
1. 16.Il relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della banca dati con le seguenti: all'archivio nazionale.
1. 17.Il relatore.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del citato articolo 2 con le seguenti: dell'articolo 2.
1. 18.Il relatore.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza, con le seguenti: , purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza con profitto.
1. 5.Giudice.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dalle scuole a Ministero dei trasporti con le seguenti: dalle scuole nautiche riconosciute ai sensi di legge.
1. 6.Giudice.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: alla banca dati istituita con le seguenti: all'archivio nazionale istituito.
1. 19.Il relatore.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: Ministro dei trasporti aggiungere le seguenti: , da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 7.Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
1. 8.Giudice.

Al comma 5, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
1. 9.Gibelli, Caparini.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: del personale della banca dati con le seguenti: dell'archivio nazionale.
1. 20.Il relatore.

Sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione della patente nautica a punti per la conduzione di unità da diporto.
1. 21.Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituita, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, con le seguenti: è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un archivio nazionale dei conducenti di unità da diporto.
2. 6Il relatore.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rilasciata ai sensi dell'articolo 1 con le seguenti: o del patentino nautico di cui all'articolo 3.
Conseguentemente, allo stesso comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: o del patentino nautico.
2. 1.Giudice.

Sopprimere il comma 2.
2. 2.Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: quest'ultima disciplinata con il regolamento di cui al comma 3.
2. 3.Giudice.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine, le parole: e del proprietario, anche con riservato dominio, ovvero dell'utilizzatore a seguito di leasing o di usufrutto.
2. 4.Giudice.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: patenti nautiche, aggiungere le seguenti: o dei patentini nautici.
2. 5.Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 7.Il relatore.

Sostituire la rubrica con la seguente: Archivio nazionale dei conducenti di unità da diporto in possesso della patente nautica a punti.
2. 8.Il relatore.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. È istituito il patentino nautico a punti per la conduzione delle unità da diporto con propulsione a motore per le quali l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 non prescrive l'obbligo di patente.
2. Il patentino è rilasciato dal Ministero dei trasporti a seguito del superamento di un esame di idoneità. All'atto del rilascio, è attribuito un punteggio di venti punti. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo verbale di contestazione.
2-bis. A seguito della perdita totale del punteggio viene disposta la sospensione del patentino fino al superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità.
2-ter. Salvo il caso previsto dal comma 2-bis, la mancanza per un periodo di due anni di violazioni da cui consegua la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
2-quater. Con decreto dei Ministro dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca del patentino nautico previsto dal comma 1, nonché i criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento
3. 2.Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È istituito un patentino nautico a punti, rilasciato attraverso un esame di idoneità dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti. Tale patentino, soggetto alla disciplina di cui all'articolo 1, in


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quanto applicabile, abilita a comandare e condurre le seguenti unità da diporto:
a) natanti ed imbarcazioni da diporto a bordo dei quali sia installato un motore avente una cilindrata non superiore a 750 cmc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cmc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cmc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cmc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 cv;
b) moto d'acqua.
1-bis. II patentino nautico abilita alla navigazione nelle acque interne e alla navigazione nelle acque marittime entro tre miglia dalla costa, nelle sole ore diurne, dall'alba al tramonto.
3. 1.Giudice.

Al comma 1, sostituire le parole: che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 con le seguenti: che navigano entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza pari o inferiore a 30kw o 40,8 cv.
3. 3.Gibelli, Caparini.

Al comma 3, sostituire le parole: dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino con le seguenti: dalle scuole nautiche riconosciute ai sensi di legge.
3. 5.Giudice.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Coordinamento formale del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune iniziative per il coordinamento formale del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con le disposizioni contenute nella presente legge.
3. 01.Gibelli, Caparini.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: due mesi con le seguenti: sei mesi.
4. 1.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) prevedere il rilascio del certificato di abilitazione professionale, che svolge la funzione di patente professionale, a tutti i conducenti professionali, ai fini di una diversa attribuzione della decurtazione dei punti a seguito di violazione delle norme di comportamento commesse alla guida delle unità da diporto durante l'attività professionale, fermo restando che la diversa attribuzione esplica i suoi effetti anche sulla patente posseduta dal trasgressore nel caso di perdita totale del punteggio.
4. 2.Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche dell'articolo 2 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

1. All'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «prevedendo l'equipollenza del titolo professionale di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" con il titolo di "Ufficiale di navigazione del diporto"».
4. 02.Pini, Caparini, Gibelli.