X Commissione - Mercoledì 16 maggio 2007


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ALLEGATO

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (C. 2272-bis Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA DEL 16 MAGGIO 2007

ART. 4.

Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 22 del R.D. 23 agosto 1890 n.7088, e adeguamenti normativi a tutela dei clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto di gas naturale).

1. L'articolo 22 del regio decreto 23 agosto 1890 n.7088, recante disposizioni sui misuratori di gas, deve intendersi nel senso che i sistemi di misura per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas naturale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme di materia di controllo metrologico resta assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che indicano altresì i soggetti incaricati del controllo.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con uno o più decreti, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali su sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti finali. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si conformano alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla stessa data.
4. 0. 50. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

1. Il Ministro dei trasporti ogni sei mesi presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;


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d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.
5. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Trasparenza delle tariffe nel settore trasporti).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 2 aprile 2007, n. 40, nel testo della rubrica sostituire le parole: «aeree» con le seguenti: «di trasporto»; al comma 1 sostituire la parola: «aeree» con le parole: «di contratti di trasporto» e le parole: «di voli aerei» con le seguenti: «di servizi di trasporto».
5. 0. 50. Burchiellaro.

ART. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7.
(Misure in materia di trasporto innovativo).

1. Gli enti locali, ai fini dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni a favore dei soggetti individuati alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e alle aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo. Per trasporto pubblico locale innovativo si intende la diffusione di servizi collettivi e condivisi diretti a specifiche categorie d'utenti, con obblighi di servizio e tariffe differenziate. I comuni debbono favorire: l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici ecologici, la sostituzione - con incentivi - dei veicoli per servizio ad uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione dei veicoli ecologici.
2. I comuni favoriscono la diffusione del trasporto pubblico locale innovativo mediante l'incentivazione dei servizi di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo di veicoli ecologici.
3. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti con proprio decreto, da emanare previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281, individua le specifiche categorie di utenti alle quali si rivolgono i servizi di trasporto innovativo e fissa i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale cui devono rispondere i prestatori dei servizi medesimi.
4. I comuni, sentite le associazioni di rappresentanze degli utenti e degli operatori del settore, predispongono una carta dei servizi dei trasporti innovativi, afferente alle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 e recante, tra l'altro, la disciplina tecnica relativa:
a) all'elencazione dei servizi offerti, alle specifiche categorie di utenza alle quali si rivolgono ed alla tipologia dei veicoli da utilizzare;
b) agli obblighi di servizio, all'individuazione di tariffe differenziato all'utenza con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e alle relative formule di pagamento e abbonamento;
c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e smistamento delle richieste mediante call center, rete internet e telefonia mobile;
d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio;
e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio;
f) alle condizioni contrattuali (orario di lavoro, compenso minimo, competenze) che debbono avere i conducenti dei mezzi.


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5. I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4. Nel caso di violazione delle prescrizioni stesse, gli enti locali possono prevedere sanzioni amministrative che vanno dalla semplice ammenda pecuniaria alla revoca dell'autorizzazione stessa.
6. L'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo costituisce titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. 2. (nuova formulazione) Provera, Zipponi, Ferrara.

ART. 16.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation For Accreditatio (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;
b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario ed in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;
c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni ed altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;
d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
4. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa


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tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario da lui delegato.
5. Il Comitato di cui al comma 4 è composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, dei trasporti, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, della salute, delle comunicazioni, dai Presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti al CNEL. La composizione del comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare antro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
6. Compito del Comitato di cui al comma 4 è quello di fornire indirizzi e proposte per lo viluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche nell'ottica di garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e nell'ottica di promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.
16. 100. Il Relatore.

ART. 32.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
32. 4. Lazzari.
32. 53. Saglia.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.
(Diffusione dati ipotecari e catastali, semplificazioni nelle comunicazioni).

1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, il numero d'ordine 4 ed il numero d'ordine 7 sono soppressi.
2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno», sono forniti dall'Agenzia del territorio, gratuitamente ed in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 operano a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Con provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito.
5. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a duecento euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale


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la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di duecento euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007».

6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004.
33. 0. 56. Il Relatore.

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifica all'articolo 45 del codice delle comunicazioni).

1. All'articolo 45, del decreto legislativo n. 259 del 1o agosto 2003, è aggiunto il seguente comma:
3-bis. All'esito della verifica sulla ricorrenza della circostanze eccezionali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può definire regole dirette ad assicurare che l'amministrazione e la gestione di tutti gli elementi che compongono la rete di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura di servizi a larga banda, siano sottoposte, nei riguardi dell'operatore titolare di notevole forza di mercato, ad un regime improntato, anche attraverso le più appropriata: misure organizzative, a criteri di autonomia, di neutralità e di separazione funzionale dalle altre attività dell'impresa, con la piena garanzia della parità di trattamento esterna ed interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. Salvo che siano stati assunti impegni concordati al sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e relativo regolamento di attuazione, l'Autorità stabilisce altresì le modalità attuative delle regole di cui sopra, ivi inclusa la definizione del perimetro delle attività soggette a separazione. Per l'espletamento del compiti di cui ai periodi precedenti l'Autorità segue la procedura descritta dall'articolo 8, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.
34. 0. 22. Il Governo.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Riqualificazione energetica degli edifici).

1. All'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente».
34. 0. 50. Ruggeri.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici).

1. I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi


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edilizi di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1o gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006.

Tabella A

Zona climaticaStrutture opache verticali U (W/m2K) Strutture opache orizzontali U (W/m2K)Finestre comprensive di infissi U (W/m2K)
CoperturePavimenti
A0.720.420.745.0
B0.540.420.553.6
C0.460.420.493.0
D0.400.350.412.8
E0.370.320.382.5
F0.350.310.362.0

34. 0. 51. Ruggeri.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(RC auto: certificato di chiusa inchiesta).

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, dopo l'articolo 150, inserire il seguente:
Art. 150-bis. (RC auto: certificato di chiusa inchiesta). - 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da fiuto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
34. 0. 52. Tomaselli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Stazioni sperimentali per l'industria).

1. Gli enti riordinati con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, in quanto svolgono istituzionalmente attività di ricerca industriale, sono equiparati, ai fini di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli enti pubblici di ricerca e sono esclusi dall'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
34. 0. 53. Vico.


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Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Tutela del consumatore nei servizi assicurativi).

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono inserite le seguenti parole:
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti comma 1-bis e comma 2, secondo capoverso che aggiunge il comma 4-bis all'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono estese ai casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale N con veicoli della categoria M1.
34. 0. 100. Il Relatore.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10, commi 5 e 5-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 11 e 11-bis le parole: a euro 15.000 sono sostituite con la seguenti: a euro 40.000.
41. 0. 50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Legge annuale per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro il 31 luglio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per la promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori»; tale titolo è seguito dall'anno di riferimento.
2. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è assicurato dalla legge annuale di cui al comma 1 per la promozione della concorrenza, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa, di disposizioni statali vigenti in contrasto con i rilievi, i pareri e le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per correggere le situazioni distorsive del mercato ed assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 1 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento ai rilievi, ai pareri ed alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
b) illustra le disposizioni contenute nel disegno di legge che rimuovono gli ostacoli alla libera concorrenza e migliorano la tutela del consumatore;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle disposizioni correttive di legge, decreti, regolamenti e provvedimenti necessari per rimuovere o prevenire le situazioni distorsive del mercato;


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d) fornisce l'elenco degli atti normativi, nonché delle intese e degli accordi di cui al successivo articolo della presente legge, con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a correggere tali situazioni distorsive, ad assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori. L'elenco è predisposto dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in tempo utile e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Conseguentemente, all'articolo 42, «Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali», alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: e delle leggi annuali di promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori di cui all'articolo precedente.
41. 0. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche al codice della strada).

1. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole «con almeno un'esperienza biennale» sono soppresse;
b) al comma 11-bis, dopo le parole: «Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «non configura esercizio abusivo dell'attività di autoscuola prendere a noleggio veicoli muniti di doppi comandi da parte di persone fisiche a fini non professionali».
41. 0. 200. Il Relatore.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
42. 0. 9. Betta, Froner.
42. 0. 10. Fava, Allasia, Fugatti.
42. 0. 12. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.