II Commissione - Giovedì 17 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Modifica alla legge sulla cittadinanza. Testo unificato C. 24 Realacci ed abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE APPROVATA

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unico in oggetto,
valutata la finalità di adeguare la legislazione italiana agli standards della legislazione europea, rafforzando nell'ordinamento italiano il principio dello ius soli e riducendo il periodo di residenza legale necessario per l'attribuzione della cittadinanza stessa;
constatato che gli elementi costitutivi della nuova disciplina della cittadinanza si incentrano nel principio dello ius soli, nell'appartenenza fisica e sociale alla comunità, nell'adesione ai principi costituzionali e nella possibilità della doppia cittadinanza;
considerato che la proposta di legge inserisce le normative sulla cittadinanza in un progetto di integrazione ragionevole, che non pretende assimilazioni culturali a tappe forzate, ma richiede il rispetto della legalità e la disponibilità ad apprendere gli strumenti culturali necessari ad interagire con la società in cui si risiede e dove si intende vivere;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2 , comma 1, capoverso 2-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare come condizione necessaria per l'acquisizione della cittadinanza oltre alla frequentazione dei corsi scolastici o di formazione professionale anche la necessità per il minore di un periodo minimo di residenza senza interruzioni nel Paese;
b) all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 5-ter, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il contenuto dei concetti di cui alle lettera b), in relazione alla «conoscenza della vita civile dell'Italia», e c), in ordine alla «conoscenza dei principi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione civica e della Costituzione della Repubblica».
«Maran, Daniele Farina, Cogodi, Crapolicchio».


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ALLEGATO 2

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. C. 2272-bis Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), nel modificare la disciplina vigente, relativa al sistema di risarcimento diretto in materia di assicurazioni private, stabilisce che debbano essere stabiliti i limiti e le condizioni non solo di risarcibilità dei danni accessori, ma anche delle spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale;
rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 27 eliminano l'obbligo di tenuta del libro dei soci delle società a responsabilità limitata l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse società, disegnando un nuovo sistema di pubblicità relativo alle quote sociali ed al loro trasferimento basato unicamente sulla loro iscrizione nel registro delle imprese;
rilevato altresì che l'articolo 36, comma 1, sopprime il regime giuridico dei cosiddetti beni mobili registrati e conseguentemente il pubblico registro automobilistico, prevedendo che a questi si applichino le disposizioni generali di cui all'articolo 812 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 36 in ordine alla registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli degli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento;
ritenuto che la nuova disciplina giuridica di cui all'articolo 36 faccia venir meno l'esigenza di certezza giuridica del regime degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con possibile pregiudizio per gli utenti, che avranno minori garanzie di fronte a possibili frodi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 8-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera a) del comma 1;
b) valuti la Commissione di merito se la nuova disciplina di cui all'articolo 27 comporti limitazioni all'esercizio dei diritti dei soci in caso di assemblea precedente al perfezionamento degli adempimenti ivi previsti;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 36.