XI Commissione - Giovedì 17 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (nuovo testo C. 2272-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
esaminato il testo del disegno di legge C. 2272-bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che il provvedimento è volto a promuovere la competitività del sistema produttivo, e quindi del sistema economico nazionale, intervenendo in tre settori tra loro connessi: l'apertura del mercato alla concorrenza, la tutela dei consumatori e la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;
preso atto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione che ha visto interventi di diversi gruppi parlamentari;
rilevato che l'articolo 19 reca disposizioni volte a semplificare la procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento mediante il ricorso all'autocertificazione del proprietario e del gestore dell'impianto, previa attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato, e salva comunque la possibilità di successive verifiche tecniche a campione da parte dell'ASL;
rilevato che l'articolo 20 reca la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI);
ritenuto che il meccanismo dell'autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, condivisibile sotto il profilo dell'obiettivo della semplificazione burocratica, non consente adeguate garanzie sul piano della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
considerato altresì che risulta all'esame del Senato il testo del disegno di legge recante la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (A.S. 1507), nel cui ambito potrebbero trovare una più opportuna collocazione le disposizioni in materia di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, alla luce della stretta connessione con il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;
preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine all'opportunità della soppressione dell'articolo 19, rese in Commissione nella seduta del 24 aprile 2007;
considerato che l'articolo 36, comma 3, reca l'abolizione del pubblico registro


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automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
considerato che l'articolo 37 dispone per il personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
rilevato che attualmente le spese del personale ACI gravano sul bilancio autonomo dell'ente che non figura tra gli enti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato;
rilevato che, alla luce dell'autonomia di bilancio dell'ente, l'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, non si tradurrebbe in uno spostamento all'interno della spesa complessiva prevista per il personale pubblico dal bilancio dello Stato, ma in nuove assunzioni, con conseguenti oneri per la finanza pubblica;
rilevato il nesso tra la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, relativo all'abolizione del pubblico registro automobilistico, e la disposizione di cui all'articolo 37 in materia di personale dello stesso pubblico registro automobilistico;
rilevata infine la necessità di considerare l'abolizione del pubblico registro automobilistico e la condizione del personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento dello stesso, nell'ambito di una revisione organica dell'ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sopprimere gli articoli 19 e 20 in quanto prevedono un meccanismo di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, che è da ritenere in contrasto con l'esigenza di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) sopprimere l'articolo 37 in quanto risulta necessario inquadrare l'intervento normativo sul personale dell'Automobile Club d'Italia e delle società collegate, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, in un ambito di riforma generale dell'ente, anche alla luce dei riflessi sulla finanza pubblica dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65 al suddetto personale.


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ALLEGATO 2

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (nuovo testo C. 2272-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
esaminato il testo del disegno di legge C. 2272 bis recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che il provvedimento è volto a promuovere la competitività del sistema produttivo, e quindi del sistema economico nazionale, intervenendo in tre settori tra loro connessi: l'apertura del mercato alla concorrenza, la tutela dei consumatori e la riduzione e la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese;
preso atto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione che ha visto interventi di diversi gruppi parlamentari;
rilevato che l'articolo 19 reca disposizioni volte a semplificare la procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento mediante il ricorso all'autocertificazione del proprietario e del gestore dell'impianto, previa attestazione di un professionista o di un ente tecnico abilitato, e salva comunque la possibilità di successive verifiche tecniche a campione da parte dell'ASL;
rilevato che l'articolo 20 reca la delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI);
ritenuto che il meccanismo dell'autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, condivisibile sotto il profilo dell'obiettivo della semplificazione burocratica, non consente adeguate garanzie sul piano della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
considerato altresì che risulta all'esame del Senato il testo del disegno di legge recante la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (A.S. 1507) , nel cui ambito potrebbero trovare una più opportuna collocazione le disposizioni in materia di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, nonché per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, alla luce della stretta connessione con il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;
preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine all'opportunità della soppressione dell'articolo 19, rese in Commissione nella seduta del 24 aprile 2007;
considerato che l'articolo 36, comma 3, reca l'abolizione del pubblico registro


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automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
considerato che l'articolo 37 dispone per il personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
rilevato che attualmente le spese del personale ACI gravano sul bilancio autonomo dell'ente che non figura tra gli enti che concorrono a formare il bilancio consolidato dello Stato;
rilevato che, alla luce dell'autonomia di bilancio dell'ente, l'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, non si tradurrebbe in uno spostamento all'interno della spesa complessiva prevista per il personale pubblico dal bilancio dello Stato, ma in nuove assunzioni, con conseguenti oneri per la finanza pubblica;
rilevato il nesso tra la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, relativo all'abolizione del pubblico registro automobilistico, e la disposizione di cui all'articolo 37 in materia di personale dello stesso pubblico registro automobilistico;
rilevata infine la necessità di considerare l'abolizione del pubblico registro automobilistico e la condizione del personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento dello stesso, nell'ambito di una revisione organica dell'ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
2) sopprimere l'articolo 19 in quanto prevede un meccanismo di autocertificazione per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento, che è da ritenere in contrasto con l'esigenza di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3) sopprimere l'articolo 37 in quanto risulta necessario inquadrare l'intervento normativo sul personale dell'Automobile Club d'Italia e delle società collegate, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, in un ambito di riforma generale dell'ente, anche alla luce dei riflessi sulla finanza pubblica dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al suddetto personale,
e con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare le disposizioni in materia di rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) nell'ambito di una revisione organica della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.