XIII Commissione - Giovedì 17 maggio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 29 MAGGIO 2007


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ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007)17 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata, a norma dell'articolo 127 del regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (COM(2007)17 def.), presentata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2007;
acquisito il parere espresso, in data 17 maggio 2007, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che si allega;
tenuto conto degli elementi conoscitivi e valutativi emersi dall'audizione dei deputati italiani della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo svolta dalle Commissioni riunite XIII e XIV il 3 maggio 2007, nonché dall'attività conoscitiva svolta mediante audizioni informali dei soggetti operanti nel settore e della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
preso atto che l'approvazione definitiva della riforma è prevista entro il prossimo 30 giugno;
premesso che:
la proposta presentata dalla Commissione europea modifica in ampia parte la normativa delle organizzazioni comuni dei mercati attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi;
l'esigenza di un riforma del settore scaturisce dai rilevanti cambiamenti che si sono registrati nell'ultimo decennio, che hanno accentuato le difficoltà di fronteggiare, da una parte, la pressione della grande distribuzione e, dall'altra, la concorrenza dei paesi terzi; contestualmente occorre assicurare la coerenza della disciplina del settore con la generale riforma della PAC definita nel 2003;
la proposta presentata dalla Commissione intende altresì garantire la compatibilità con le regole stabilite nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e rispettare la neutralità di bilancio della riforma;
in relazione agli obiettivi e vincoli sopra richiamati, la riforma proposta dalla Commissione europea si caratterizza principalmente per i seguenti elementi:
a) un impulso alla concentrazione dell'offerta, mediante il potenziamento, l'ampliamento e l'estensione dei compiti delle organizzazioni dei produttori; a tal fine si prevede la possibilità per i produttori agricoli di aderire ad organizzazioni diverse per differenti prodotti, in modo da favorire la libertà di aggregazione dei produttori e la specializzazione per prodotto delle singole organizzazioni; si affida alle organizzazioni dei produttori la gestione


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delle crisi; si prevede, in presenza di determinate condizioni, la possibilità di estendere anche ai produttori non aderenti le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale e in materia di ritiro; vengono stabiliti maggiori incentivi per le fusioni tra organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori di Stati membri con una bassa concentrazione dell'offerta; viene favorita la delega di competenze alle associazioni delle organizzazioni di produttori; si propone l'elaborazione da parte degli Stati membri di una strategia nazionale relativa ai programmi operativi;
b) l'estensione del regime di pagamento unico alle superfici coltivate ad ortofrutticoli; contestualmente viene previsto il disaccoppiamento degli aiuti a favore degli ortofrutticoli trasformati e si elimina il divieto di utilizzare i terreni a cui si applica il regime di pagamento unico per la coltivazione degli ortofrutticoli e delle patate;
c) l'attribuzione alla Commissione europea della facoltà di stabilire norme di commercializzazione per i prodotti del settore ortofrutticolo, che possono riguardare la qualità, la classificazione, il peso, la calibrazione, il condizionamento, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione, l'immissione in commercio e l'etichettatura;
considerato che:
la riforma ha un impatto rilevante sugli interessi dell'agricoltura italiana, dal momento che l'Italia rappresenta il primo Paese produttore europeo di ortofrutta, fornendo il 24,3 per cento alla produzione complessiva di ortaggi dell'Unione europea a 25 Stati membri e il 29 per cento della produzione complessiva di frutta;
sulla proposta di riforma del settore ortofrutticolo presentata dalla Commissione europea si è aperto nel Paese un ampio confronto e dibattito, che ha coinvolto le organizzazioni del settore agricolo, le associazioni sindacali e tutti i soggetti operanti nella filiera; da tale dibattito e confronto, come è emerso anche dall'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni XIII e XIV, sono emerse valutazioni largamente condivise rispetto ai seguenti profili più rilevanti:
a) l'esigenza che, all'interno del livello massimo complessivo delle risorse destinate alla politica agricola comune, come determinato dalle prospettive finanziarie, si individuino misure volte a riequilibrare la dotazione destinata al settore ortofrutticolo, che riceve soltanto il 3,4 per cento della quota del bilancio comunitario relativa agli interventi di mercato in agricoltura, mentre rappresenta il 17 per cento della produzione agricola complessiva dell'Unione europea;
b) l'esigenza di incrementare l'aiuto finanziario comunitario relativo al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori, che nella proposta della Commissione europea viene limitato al 4,1 per cento della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione, e, in particolare, di assicurare alle organizzazioni di produttori risorse aggiuntive per la gestione delle crisi di mercato;
c) l'esigenza di definire un periodo transitorio che permetta di pervenire in modo graduale al disaccoppiamento totale degli aiuti ai prodotti trasformati, in particolare per quanto riguarda il settore del pomodoro da industria, al fine di evitare che il disaccoppiamento totale determini una forte riduzione della produzione, con pesanti ricadute economiche e sociali;
d) l'obiettivo di introdurre in ambito comunitario l'indicazione d'origine dei prodotti freschi e trasformati;
rilevato che:
l'8 maggio 2007, nell'ambito della procedura di consultazione, la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo ha approvato una relazione ed una proposta di risoluzione che recano numerosi e rilevanti emendamenti alla proposta di regolamento predisposta dalla Commissione europea;


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le modifiche che la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo invita ad adottare corrispondono in ampia misura alle esigenze evidenziate dai soggetti operanti nel settore ortofrutticolo italiano;
in particolare la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo raccomanda:
a) l'innalzamento dal 4,1 al 6 per cento del limite massimo dell'aiuto finanziario comunitario al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori;
c) il mantenimento del divieto di utilizzare i terreni ai quali si applica il regime di pagamento unico per la produzione di ortofrutticoli;
d) l'attribuzione agli Stati membri della facoltà di prevedere in via transitoria un aiuto alla superficie per i pomodori destinati alla trasformazione,

impegna il Governo:

I. per quanto concerne i negoziati a livello comunitario relativi alla definizione della riforma del settore ortofrutticolo, a conformarsi ai seguenti indirizzi:
1) sostenere iniziative volte a riequilibrare la dotazione finanziaria destinata al settore ortofrutticolo rispetto all'incidenza del settore stesso sulla produzione agricola complessiva dell'Unione europea;
2) aumentare dal 4,1 al 6 per cento il livello massimo dell'aiuto finanziario comunitario per i fondi di esercizio delle organizzazioni di produttori, eventualmente riservando l'incremento del contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per le quali il livello del finanziamento comunitario è fissato al 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta, anziché al 50 per cento;
3) istituire un apposito fondo di finanziamento per le misure di gestione delle crisi di mercato, nel quale confluiscano, tra l'altro, le risorse destinate ai ritiri di mercato, nonché i risparmi derivanti dalla non piena utilizzazione dei fondi destinati all'attuazione dei programmi operativi, e che comunque sia alimentato da un aiuto comunitario per almeno i due terzi della spesa sostenuta; individuare altresì apposite regole, che, mediante l'utilizzo di tale fondo, garantiscano l'applicazione delle misure di gestione della crisi anche a vantaggio dei produttori non associati, in particolare in tutte le situazioni in cui l'offerta di questi ultimi sia prevalente;
4) definire un periodo transitorio che preceda l'applicazione del disaccoppiamento totale degli aiuti ai prodotti trasformati; a tal fine, prevedere che la quota degli aiuti disaccoppiata fin dal 2008 non superi in ogni caso il 50 per cento dell'importo complessivo e a stabilire che la quota restante, dal 2008 al 2013, sia destinata ad un aiuto al reddito parametrato alla superficie coltivata e subordinato, oltre che al rispetto della condizionalità, alla consegna di un quantitativo minimo di prodotto per ettaro alle organizzazioni di produttori che cedano tale produzione alle industrie di trasformazione, sulla base di appositi contratti sottoscritti con queste ultime;
5) con riferimento all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, demandare agli Stati membri la disciplina della possibilità di utilizzare i terreni compresi nel regime di pagamento unico per le produzioni ortofrutticole e di patate, mediante l'individuazione delle singole colture alle quali si applica tale possibilità e la definizione delle modalità e dei tempi con cui viene introdotta; per quanto concerne in modo specifico le patate, mantenere


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per il periodo 2008-2013 la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti ai produttori in deroga alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
6) per quanto concerne le norme di commercializzazione, prevedere l'obbligo di inserire in etichetta l'indicazione dell'origine dei prodotti, nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi, e dei prodotti agricoli di base, nel caso dei prodotti trasformati;
7) più in generale, sempre per quanto concerne le norme di commercializzazione, mantenere a livello comunitario un quadro normativo specifico, evitando una completa deregolamentazione della materia, anche al fine di assicurare un livello omogeneo ed elevato di rispetto delle regole poste a tutela della sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti in tutti gli Stati membri; contestualmente, prevedere a livello comunitario e nazionale specifiche azioni volte a potenziare i controlli alle frontiere sui prodotti importati da paesi extracomunitari, per garantire il rispetto dei medesimi standard igienico-sanitari e le medesime tutele nell'uso dei prodotti fitosanitari imposte ai prodotti comunitari e per impedire gravi forme di concorrenza sleale, quali la distribuzione di prodotti provenienti da Paesi terzi come prodotti di Stati membri;
8) intraprendere a livello comunitario opportune iniziative per introdurre in sede internazionale standard e parametri comuni relativi alle condizioni dei lavoratori nel settore agricolo che garantiscano il rispetto delle Convenzioni adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;

II. a livello nazionale, in sede di attuazione della riforma del settore ortofrutticolo:
1) a predisporre un piano strategico nazionale che permetta una maggiore coerenza tra le misure previste nei programmi operativi e quelle finanziate nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale;
2) a adottare a livello nazionale ulteriori misure che favoriscano l'aggregazione dei produttori ortofrutticoli;
3) a adottare iniziative idonee a consolidare e sostenere le organizzazioni e gli accordi interprofessionali, promuovendo il ricorso alle intese di filiera e ai contratti quadro;
4) a verificare l'efficacia delle misure adottate per il contrasto al lavoro irregolare e per la prevenzione degli infortuni, individuando, ai fini dell'attività di monitoraggio, parametri di congruità tra dimensioni della produzione e livello occupazionale;
5) a valutare l'opportunità di porre in essere ulteriori azioni che, accompagnandosi ai programmi operativi, intervengano sugli elementi strutturali del comparto ortofrutticolo italiano, sostenendone la competitività (misure di riduzione del costo del lavoro definite in rapporto alle specifiche caratteristiche delle attività agricole; misure che favoriscano l'abbattimento degli altri costi di produzione e di commercializzazione; rafforzamento dei produttori nel rapporto con la grande distribuzione); in questo contesto a individuare, a livello nazionale, una cabina di regia per il settore ortofrutticolo che operi, sia in fase di elaborazione del piano strategico nazionale sia nella fase di attuazione, per rafforzare la coerenza tra gli interventi inseriti nei diversi programmi operativi;
6) a definire in accordo con la Commissione europea modalità idonee a permettere la tempestiva attivazione del Fondo per le crisi di mercato previsto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come strumento di accompagnamento e sostegno all'introduzione della nuova disciplina del settore ortofrutticolo.


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ALLEGATO 2

Relazione sulla ripartizione del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il 2007 (Atto n. 88).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In relazione alle richieste di chiarimento formulate dal Relatore, onorevole Servodio sull'atto in oggetto (all. 5), si fa presente quanto segue.
La particolare, anche se sperabilmente contingente, situazione del fondo da ripartire (non disponibile per ben 220 milioni di euro) ha consigliato una proposta di ripartizione più generica e quindi aperta a privilegiare, secondo necessità, gli interventi che si rivelassero più urgenti.
La ripartizione è quindi prevista anzitutto per finalità (pesca, lotta agli incendi boschivi, legge n. 499 del 1999 eccetera).
Per quanto riguarda la quota imputata alla legge n. 499 del 1999, tuttora operante, in quanto rifinanziata annualmente, la sottoripartizione tra le azioni previste da detta legge deve avvenire con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4 della legge suddetta con il quale vengono individuate le priorità da perseguire.
Pertanto nel presente decreto, deve essere prevista solo la ripartizione per finalità, come fatto. Orientativamente, e in ossequio alla richiesta del Relatore, si allega il decreto ministeriale di sottoriparto per l'anno 2006.
Per quanto riguarda il programma PROBIO, si tratta di fondi che vengono assegnati alle Regioni e destinati alla realizzazione di 40 progetti pilota.
Per l'anno 2007, nell'ambito del suddetto programma, le risorse potrebbero essere destinate alla realizzazione di un quadro regionale e nazionale attraverso l'individuazione dei bacini energetici per mezzo dei quali definire anche le potenzialità energetiche a livello di territorio ed a livello nazionale.
Per i fondi destinati al decreto n. 143 del 1997, si fa presente che, tenuto conto di come si è determinato l'importo, lo stesso verrà assegnato con gli stessi parametri degli anni precedenti, così come riportato nel decreto ministeriale di variazione allegato.
Si allega l'informativa del Dipartimento.

DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DI RIPARTIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RELATIVE ALLA LEGGE N. 499 DEL 1999 PER L'ANNO 2006

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, relativa a «razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;
VISTO l'articolo 4 della suddetta legge n. 499, relativo al finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che per ciascuno degli esercizi 1999-2002 autorizza la spesa di lire 250 miliardi da destinare in particolare: alla ricerca e sperimentazione in campo agricolo, alla raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, al sostegno delle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli, al miglioramento genetico vegetale e del bestiame, alla tutela e alla valorizzazione della qualità dei prodotti


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agricoli, alla prevenzione e repressione delle frodi, al sostegno delle politiche forestali nazionali, alla realizzazione di progetti speciali in materia agricola;
CONSIDERATO che il richiamato articolo 4 stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali si provvede al riparto delle disponibilità finanziarie tra le finalità di cui al medesimo articolo;
VISTO l'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce il Fondo investimenti;
VISTO l'articolo 93, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), che stabilisce «in applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa ed i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2»;
VISTO l'articolo 3, comma 161, della legge n. 350 del 2003, che prevede che i fondi della legge n. 499 del 1999 possono essere destinati, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, alle attività di supporto a quelle del Ministero delle politiche agricole e forestali, ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
CONSIDERATO che lo stanziamento del Fondo unico per investimenti in agricoltura, foreste e pesca per l'anno 2006 è pari a 133.310.995,00 milioni di euro;
CONSIDERATO che al capitolo 7810, per l'anno 2006, è assegnato l'importo di 93.900.000,00 milioni di euro;
RITENUTA la necessità di ripartire l'importo di 93.900.000,00 di euro;

Decreta

Art. 1. - L'importo di 93.900.000,00 euro, assegnato dall'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 per l'anno 2006 è ripartito tra le seguenti finalità per la realizzazione delle azioni sotto indicate.

1. Ricerca e sperimentazione in campo agricolo, euro 19.200.000,00.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione in campo agricolo con particolare riferimento: alle attività di supporto al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e delle azioni che ne rendono possibile il riconoscimento da parte dei consumatori. In tale contesto potranno essere realizzati programmi di ricerca rivolti alla qualità ed alla tracciabilità dei prodotti; alle politiche di sviluppo rurale; perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore, alla riduzione dell'uso di fitofarmaci, alle biotecnologie; ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla desertificazione ed alle politiche del territorio anche per mezzo del supporto delle attività svolte dall'Osservatorio Nazionale Pedologico; al benessere degli animali, alla sicurezza alimentare, alla tutela dei prodotti tipici. Particolare attenzione sarà dedicata al potenziamento delle strutture e delle attrezzature degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, afferenti al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA); alla realizzazione di schede di ricerca rivolte alla valorizzazione delle competenze specifiche, nonché ai piani settore o di filiera; supporto all'amministrazione per le attività delle commissioni di valutazione dei progetti di ricerca;
divulgazione dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria e della ricerca economica, anche attraverso la realizzazione di convegni-seminari e pubblicazioni, eccetera;
mantenimento ed adeguamento delle strutture e delle attrezzature tecniche anche


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attraverso l'integrazione del contributo ordinario previsto per il CRA e per gli Istituti che allo stesso fanno riferimento;
erogazione di borse di studio;
ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata, ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati, analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica da realizzare anche attraverso il coinvolgimento dell'Organismo interprofessionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA).

2. Raccolta, elaborazione e diffusione d'informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, euro 62.400.000,00.

Perseguendo l'obiettivo della massima divulgazione degli aspetti delle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
attività del sistema informativo agricolo nazionale anche con riferimento al potenziamento dell'anagrafe zootecnica;
miglioramento delle statistiche agrarie mediante l'uso di tecnologie avanzate, anche il telerilevamento, tenendo anche conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa relativo alla ristrutturazione delle statistiche agricole regionali e nazionali, nonché delle esigenze del sistema delle assicurazioni e riassicurazioni in agricoltura;
programmi speciali di informazione e di comunicazione per la valorizzazione della qualità delle produzioni e, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare, con particolare riferimento ai prodotti dei settori ortofrutticolo, olivicolo, floricolo ed ovino caprino, nonché dell'agricoltura biologica e biodinamica, attuati direttamente ovvero tramite l'ISMEA, l'INRAN o altri Organismi specializzati;
indagini, studi e ricerche, anche in campo giuridico, riguardanti i settori dell'agricoltura, ivi compresa l'irrigazione e la bonifica, ed agroindustria, supporto all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di propria competenza comprese le spese relative alle attività delle commissioni di valutazioni di gare ad evidenza pubblica;
supporto all'Amministrazione nel campo della gestione della politica agricola da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
attività del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura e del Comitato per i Servizi Informatici;
cura delle relazioni Nazionali ed Internazionali e delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione del Ministero alla elaborazione delle politiche comunitarie ed il relativo monitoraggio, nonché le azioni di indirizzo e coordinamento, ivi compresi i controlli da realizzare a livello nazionale, da perseguire anche attraverso l'adeguamento delle strutture ministeriali di supporto;
attività di supporto all'Amministrazione, realizzata anche attraverso il Nucleo Valutazione Investimenti, l'Osservatorio per l'Imprenditoria Femminile e la Rivista Agricoltura.

3. Sostegno delle associazioni delle unioni nazionali dei produttori agricoli, euro 0.

4. Miglioramento genetico vegetale e del bestiame, euro 7.500.000,00.

Perseguendo l'obiettivo della massima valorizzazione delle politiche di sostegno della qualità dei prodotti vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e le relative certificazioni;
salvaguardia della biodiversità, ivi compresa la partecipazione italiana ad istituzioni internazionali;


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controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici a cura delle associazioni nazionali di allevatori e altri Enti preposti, anche attraverso l'erogazione di un contributo straordinario per la realizzazione di attività istituzionali;
gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica di razze e popolazioni a limitata diffusione, con esclusione di modificazioni genetiche.

5. Tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, euro 2.600.000,00.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
realizzazione di programma di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità, dei prodotti agroalimentari, individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificità, iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema delle denominazioni di origine ed a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;
salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale e denominazione di origine;
attività relative all'agricoltura biologica e biodinamica;
attuazione degli strumenti in materia di qualità anche attraverso la realizzazione di studi e modelli per l'attivazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali;
realizzazione di un'adeguata struttura per la vigilanza sugli Organismi di controllo;
attività del Comitato dei Prodotti Tipici;
effettuazione dei controlli sui prodotti agricoli realizzati anche in attuazione del Regolamento 1663/95;

6. Prevenzione e repressione delle frodi, euro 2.200.000,00.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
interventi strutturali sugli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;
sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base ai programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale anche in collaborazione con l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza e attraverso il conferimento di borse di studio;
programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, ivi compresa l'AGECONTROL, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici, compresa l'agricoltura biologica, la trasformazione illegale di OGM e l'olio di oliva, e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, per le creazioni di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualità e della presenza di OGM, nonché per la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo secondo la normativa comunitaria e nazionale.

7. Politiche forestali, euro 0.

8. Progetti speciali predisposti da Università ed altri Enti pubblici di ricerca, euro 0.

Il presente decreto viene inviato alla registrazione dell'Organo di controllo.
Roma, 22 marzo 2006.

Il Ministro
G. Alemanno


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COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Variazioni di bilancio 2006. Attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ripartizione del Fondo Unico per gli investimenti cap. 7003.
Si comunica che con decreto ministeriale n. 44644 - comunicato alla Corte dei conti e alle Competenti Commissioni parlamentari ed emanato in applicazione della disposizione legislativa di cui all'oggetto - nello stato di previsione di codesto Ministero per l'anno finanziario 2006, nelle sottoindicate unità previsionali di base, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di competenza e tra parentesi quelle di cassa:

In diminuzione:
Euro
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro133.310.994,00
(108.656.376,00)
1.2.10.2Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca133.310.994,00
(108.656.376,00)
Cap. n. 7003Fondo unico per gli investimenti in agricoltura, foreste e ecc.133.310.994,00
(108.656.736,00)
In aumento:
 
Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari9.308.000,00
(8.395.816,00)
2.2.3.1Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo586.404,00
(586.404,00)
Cap. n. 7043Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica ecc. 586.404,00
(586.404,00)
2.2.3.7Pesca8.721.596,00
(7.809.412,00)
Cap. n. 7080Somma da corrispondere al fondo centrale per il credito ecc.195.468,00
(195.468,00)
Cap. n. 7082Spese per lo svolgimento di campagne di educazione ecc. 4.672.616,00
(4.672.616,00)
Cap. n. 7084Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica 968.032,00
(968.032,00)
Cap. n. 7088Spese per incentivi alla cooperazione e per iniziative ecc. 1.973.296,00
(1.973.296,00)


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Cap. n. 7094Spese per specifiche iniziative volte alla realizzazione di ecc. 912.184,00
(0,00)
Dipartimento delle politiche di sviluppo100.260.560,00
(100.260.560,00)
3.2.3.3Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario 551,060,00
(551.060,00)
Cap. n. 7451Contributi in favore dell'ente per lo sviluppo ecc. 551,060,00
(551.060,00)
3.2.3.4Informazione e ricerca 2.581.026,00
(2.581.026,00)
Cap. n. 7623Contributi per l'attuazione del programma nazionale ecc. 1.581.026,00
(1.581.026,00)
Cap. n. 7627Somme da assegnare alle regioni per la concessione ai ecc. 1.000.000,00
(1.000.000,00)
5.2.3.5.Zootecnia3.228.474,00
(3.228.474,00)
Cap. n. 7715Contributi alle associazioni di allevatori per l'attuazione ecc. (miglioramento genetico)3.228.474,00
(3.228.474,00)
3.2.3.9.Interventi nel settore agricolo e forestale93.900.000,00
(93.900.000,00)
Cap. n. 7810Somme da ripartire per assicurare la continuità degli ecc.93.900.000,00
(93.900.000,00)
Corpo forestale dello Stato23.742.434,00
(0,00)
5.2.3.4.Economia montana e forestale20.100.000,00
(0,00)
Cap. n. 7929Fondo da ripartire per la lotta agli incendi boschivi20.100.000,00
(0,00)
5.2.3.6.Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità3.642.434,00
(0,00)
Cap. n. 7960Costruzione, ristrutturazione, risanamento conservativo e ecc.800.508,00
(0,00)


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Cap. n. 7961(Modificata la denominazione) Realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali per la tutela e la salvaguardia delle riserve naturali statali e delle altre aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e la gestione di centri visitatori. Promozione e sostegno di attività educative e di ricerca nel campo della biodiversità960.000,00
(0,00)
Cap. n. 7962Spese per interventi mirati alla salvaguardia della ecc.1.236.355,00
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Cap. n. 7963Iniziative diretta alla valorizzazione della genetica ecc.645.571,00
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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00761 Catanoso e Bellotti: Revisione della normativa sulla dotazione delle unità da pesca del dispositivo di rilevazione satellitare blue box.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione in oggetto, si evidenzia che il sistema di localizzazione satellitare a mezzo delle blue-box (VMS), operativo in tutti gli Stati membri, è stato realizzato su precise direttive della Comunità europea.
La normativa comunitaria impone agli armatori delle unità da pesca superiori ai 15 metri di lunghezza la dotazione dell'impianto di localizzazione via satellite.
Con decreto del 1o luglio 2006 è stato disposto il trasferimento a carico degli armatori degli oneri relativi al traffico bordo-terra generato dal sistema e della relativa manutenzione.
Lo stesso decreto impone ai Centri di Controllo Pesca, Nazionale e di Area, del Corpo delle Capitanerie di porto di adottare tutte le misure ritenute necessarie per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al decreto.
In considerazione dei tempi tecnicamente necessari alla stipula dei relativi contratti, le Capitanerie di porto sono state invitate, in data 7 luglio 2006, a consentire l'uscita in mare dei pescherecci anche in mancanza della stipula del contratto, per un tempo ritenuto congruo ai fini della formalizzazione degli stessi.
Il corretto funzionamento del sistema e la funzionalità della relativa organizzazione, affidata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in quanto Centro di Controllo Nazionale della Pesca, sono frequentemente oggetto di verifica da parte di funzionari ed ispettori della Commissione europea.
Il sistema è finalizzato al monitoraggio dei pescherecci al fine del controllo dello sforzo di pesca e della individuazione di comportamenti che violino sia le norme nazionali in materia di pesca, sia le norme della politica comune della pesca.
In tale ultimo senso la Commissione richiede periodicamente agli Stati membri informazioni relative all'utilizzo dei dati del VMS al fine di sanzionare comportamenti illeciti, sia sul piano amministrativo che su quello penale.
Il mancato utilizzo in chiave sanzionatoria dei dati rilevati dal sistema VMS esporrebbe pertanto il nostro paese al rischio di una procedura di infrazione da parte della Commissione.
Pertanto, le Capitanerie di porto, nel sanzionare i comportamenti illeciti individuati mediante il VMS, hanno operato correttamente.
Quanto alla invocata tutela della privacy, si sottolinea come i dati ricavati dal VMS siano disponibili esclusivamente per l'Amministrazione centrale, per il Corpo delle Capitanerie di porto e, ove richiesto, per le Forze di Polizia, che a vario titolo esercitano il controllo sulle attività di pesca.
Quanto al trasferimento degli oneri di funzionamento delle blue-box (per traffico satellitare e manutenzione) a carico degli armatori, nel precisare che tale prassi è


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seguita in quasi tutti gli Stati membri, si ricorda che il decreto 1o luglio 2006 si è reso necessario a fronte del rischio di una procedura di infrazione.
Infine, quanto alla possibilità di un'estensione del limite esterno della pesca costiera, estesa dalle attuali 40 alle 60 miglia, si fa presente che la stessa potrà essere attuata una volta completata la rete radio telegestita del Corpo delle Capitanerie di porto, realizzata anche con finanziamenti comunitari, che prevede l'ampliamento della copertura VHF dalle attuali 40 alle 60 miglia marine.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01042 Mellano: Risparmio idrico in agricoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Una generalizzata carenza di precipitazioni e temperature ben superiori alle medie stagionali hanno determinato nel nostro Paese una situazione meteo-idrologica atipica rispetto a quelle che sono le caratteristiche climatologiche proprie del periodo.
Tale situazione meteoclimatica ha determinato un modesto apporto ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei, una diffusa diminuzione dei deflussi superficiali del reticolo idrografico ed una contrazione delle portate erogate dalle sorgenti.
Tale situazione è tanto più grave considerato lo stato in cui versano le reti di adduzione e di distribuzione idrica che, di fatto, contribuiscono ad aumentare i problemi legati all'uso efficiente della risorsa disponibile.
Il Governo, con la nota del Presidente del Consiglio dei ministri «Indicazioni operative per fronteggiare eventuali crisi idriche» ha richiamato l'attenzione di tutti i soggetti istituzionali e privati coinvolti a predisporre in via precauzionale un piano di misure volte a rafforzare i sistemi di prevenzione e monitoraggio delle crisi idriche.
Di seguito, alla luce dei risultati del monitoraggio dei dati idropluviometrici e delle indicazioni formulate dai soggetti, istituzionalmente competenti, in data 4 maggio 2007 il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza nei territori delle Regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica.
Con particolare riferimento al fiume Po, nonostante le portate registrate alle stazioni idrometriche di riferimento mostrino un temporaneo aumento causato dalle precipitazioni registrate nei primi giorni del mese di maggio, la situazione presenta notevoli criticità.
In sede di Tavolo Tecnico presso l'Autorità di bacino del Po, d'intesa con i produttori idroelettrici, i Consorzi gestori dei grandi laghi, i Consorzi di bonifica ed irrigazione, tutte le istituzioni governative, nazionali e territoriali, è stato messo a punto un programma coordinato di utilizzo delle risorse.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, così come le Regioni, hanno partecipato ai lavori unitamente ad altre Amministrazioni ed al Dipartimento della protezione civile.
In tale contesto, con particolare riferimento alle risorse idriche disponibili ed alle previsioni pluviometriche e climatiche, si è individuato un percorso di regole comportamentali per l'utilizzo delle acque, presumibilmente disponibili, condiviso sia dagli utilizzatori industriali che dagli utilizzatori agricoli.
Per il settore agricolo, in particolare, si tratta di derivare un minore quantitativo di acqua dai laghi e dai fiumi e comunque dalle fonti idriche di approvvigionamento.
Considerato che l'Autorità di Bacino del Po, istituzione pubblica competente alla definizione del bilancio idrico, sin dal mese di marzo ha governato la crisi idrica attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni e dei soggetti interessati, si ritiene che la soluzione condivisa sia stata individuata nella sede tecnica più qualificata.
Quanto al controllo, tenuto conto che la fonte maggiore è costituita dai grandi laghi prealpini, lo stesso è effettuato quotidianamente dai gestori dei grandi laghi.


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Per quanto riguarda il riferimento agli usi agricoli, si evidenzia che l'acqua destinata all'agricoltura non è utilizzata solo per le produzioni ma è destinata in gran parte a soddisfare esigenze ambientali, limitando, così, il rischio desertificazione e contribuendo in maniera determinante al ravvenamento ed al rimpinguamento delle falde, beneficio non solo del sistema idrico sotterraneo ma anche dei fiumi.
L'Amministrazione, oltre ad aver partecipato attivamente agli incontri in seno all'Autorità di Bacino del Po, è stata parte attiva nel favorire un incontro con le Organizzazioni professionali agricole e con l'ANBI per l'esame delle problematiche connesse alla carenza idrica del bacino idrografico Padano e segue costantemente l'evolversi della situazione.
La situazione è tale che, nel rispetto delle priorità degli usi legislativamente sanciti e sulla base degli accertamenti tecnici effettuati nelle competenti sedi, inevitabilmente anche l'agricoltura, come gli altri settori, dovrà affrontare delle difficoltà.
Tenuto conto, però, che dopo il consumo umano è garantita priorità all'uso agricolo, in quanto destinato alla sicurezza alimentare ed alla sicurezza ambientale.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01043 Misuraca: Sistema di consulenza aziendale agli agricoltori.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione in oggetto, si evidenzia che il sistema di audit aziendale, detto sistema di consulenza aziendale, è stato gradualmente introdotto a partire dal 2005.
Il sistema, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1782/03, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune, prevede un servizio agli agricoltori con informazioni sulle modalità di applicazione delle norme e delle buone pratiche nel processo produttivo nel rispetto delle norme sulla condizionalità,
La condizionalità, infatti, subordina i pagamenti diretti agli agricoltori al rispetto di condizioni agronomiche ed ambientali soddisfacenti, alla salute pubblica, animale e fitosanitaria, al benessere degli animali.
Per l'anno 2006, gli Stati membri potevano decidere liberamente di attuare un sistema di consulenza aziendale.
Dal 2007, l'attuazione del sistema è divenuto obbligatorio per gli Stati membri.
Inizialmente la partecipazione degli agricoltori sarà su base volontaria; successivamente, il sistema diverrà obbligatorio per determinate categorie di agricoltori.
L'attuazione della consulenza aziendale prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie dello Sviluppo rurale, la cui Programmazione, nel nostro Paese è di competenza delle regioni.
Nel periodo di Programmazione 2000-2006, appena concluso, l'attivazione della misura sulla consulenza nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR) era facoltativa; vi hanno aderito le Regioni Veneto e Piemonte.
Nel periodo 2007-2013, l'inserimento della Misura nei rispettivi PSR è stato operato da tutte le Regioni e Province Autonome.
Tuttavia, i Programmi e le misure inserite saranno operativi soltanto a seguito di approvazione da parte della Commissione europea, fase ancora in corso.
Infine, si evidenzia che l'Amministrazione sta predisponendo un provvedimento volto ad armonizzare, a livello nazionale, le condizioni per il riconoscimento dei soggetti operanti in qualità di erogatori dei servizi di consulenza, al fine di evitare disparità di trattamento tra agricoltori ed altri operatori del settore agricolo di regioni diverse.

NOTA DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

In risposta alla nota Prot. n. 6560 del 16 maggio 2007, pari oggetto, si fa presente che l'attuazione della Consulenza aziendale, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1782/03, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comune, prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie dello Sviluppo rurale, la cui Programmazione è, in Italia, regionalizzata.
Nel periodo di Programmazione 2000-2006, appena concluso, l'attivazione della Misura sulla consulenza nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali (PSR) era facoltativa, opzione a cui hanno aderito le Regioni Veneto e Piemonte.
Nel periodo 2007-2013, l'inserimento della Misura sulla Consulenza nei rispettivi PSR è stato operato da tutte le Regioni


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e Province Autonome. Tuttavia, i citati Programmi e le misure ivi inserite saranno operativi soltanto a seguito di approvazione da parte della Commissione europea, fase ancora in corso.
Ad ogni buon conto, è in corso di predisposizione un provvedimento ministeriale volto ad armonizzare, a livello nazionale, le condizioni per il riconoscimento dei soggetti operanti in qualità di erogatori dei servizi di consulenza, onde evitare disparità di trattamento tra agricoltori ed altri operatori del settore agricolo di Regioni diverse.