Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 17 maggio 2007


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ALLEGATO

Nuovo testo del disegno di legge recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale». C. 2272-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-bis Governo, in corso di esame presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera, recante «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale», testo risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge C. 2272 Governo, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007;
considerati gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, quali la promozione della concorrenza, lo sviluppo dei mercati e della tutela dei consumatori e utenti, in relazione ai quali le disposizioni del testo risultano prevalentemente connesse a profili afferenti alla materia di competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevata la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, secondo cui le regioni, nell'ambito dei propri poteri di programmazione, individuano i criteri finalizzati a garantire la promozione della concorrenza, nonché a favorire la riqualificazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti;
considerato che nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali rientra la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 2 recante misure tese a semplificare l'accesso a specifiche attività di intermediazione commerciale e di affari;
rilevato che rientrano nell'ambito della competenza concorrente Stato-Regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») le disposizioni di cui all'articolo 4 relative alla distribuzione del GPL ed agli incentivi per le imprese operanti nel settore del gas;
valutato l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguardante la competenza concorrente Stato-Regioni in ordine alle «grandi reti di trasporto e di comunicazione», per quanto attiene alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7, recanti misure, rispettivamente, in materia di servizi a terra negli aeroporti, trasporto ferroviario e trasporto locale innovativo;
rilevato che l'articolo 7, comma 1, prescrive in particolare che gli enti locali, in adesione alle finalità di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, possono prevedere il rilascio di autorizzazioni anche a favore di soggetti ed aziende che esercitano trasporto pubblico per prestazione di trasporto innovativo;


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considerato che le specifiche disposizioni tese alla semplificazione degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, cui si riferisce in particolare l'articolo 17, impongono, ai fini dell'esercizio della delega ivi prevista, l'individuazione di tempi certi ed inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione; e che le previsioni di cui agli articoli dal 35 al 39, recanti norme in materia di semplificazione del regime di circolazione giuridica dei veicoli, appaiono riconducibili al profilo della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»);
rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 32, che dispone la nullità della clausola di massimo scoperto, e quelle recate dall'articolo 33, che disciplina i mezzi di pagamento, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»);
considerata la previsione di cui all'articolo 42-bis, che dispone l'applicabilità del testo in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 42, relativo alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, e si configurano quale disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni.