I Commissione - Marted́ 29 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulla spese attinenti al funzionamento della Repubblica e alla garanzia delle sfere di autonomia costituzionale, funzionale e territoriale.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge assegnate alla I Commissione in materia di contenimento dei costi della politica (C. 1942 Spini, recante «Norme per la soppressione di enti inutili e per la riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni», C. 2104 Caruso, recante «Disposizioni concernenti la riduzione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento», C 2179 Donadi, recante «Sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento», e C. 2250 D'Elia, recante «Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni»), che la Commissione stessa ha avviato il 17 maggio 2007, potrebbe essere svolta una indagine conoscitiva con la finalità di acquisire elementi istruttori necessari alla elaborazione di un testo unificato volto a contenere, razionalizzare e rendere trasparente la spesa nel settore e al tempo stesso a tutelare la fondamentale esigenza del migliore e più efficiente funzionamento delle istituzioni democratiche.
Si tratterebbe quindi di una legge quadro recante principi di trasparenza e criteri condivisi tra l'insieme delle istituzioni interessate, che rendano evidente le finalità della spesa e i parametri a cui si riferisce per dare conto della sua misura. Il principio ispiratore fondamentale da realizzare dovrebbe richiamarsi a quella esigenza di accountability che impone alle istituzioni di rendere conto ai cittadini delle loro spese. La trasparenza è divenuta nel mondo occidentale il più importante fattore di legittimazione per chi che spende il denaro dei cittadini.
Il fondamento costituzionale di una legge quadro di questo tipo dovrebbe trovarsi in via interpretativa in una superiore esigenza di carattere unitario che riguarda la Repubblica come democrazia e investe l'insieme delle istituzioni della Repubblica indicate all'articolo 114 della Costituzione.
Pertanto sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, una simile esigenza di carattere unitario potrebbe realizzarsi solo nel rispetto delle sfere di autonomia riconosciute agli organi costituzionali e ai diversi livelli territoriali e dunque attraverso procedure di intesa e consultazione.
Pertanto una legge in questa materia avrebbe come contenuto essenziale principi e procedure di coordinamento e dovrebbe nascere dal dialogo e dalla consultazione di tutte le istituzioni interessate.
Si propone quindi un metodo di esame delle proposte di legge - conseguente a questa impostazione - che impone la necessità di partire realizzando una fase di dialogo e consultazione tra tutte le istituzioni interessate.
A tale finalità risponde la proposta di una indagine conoscitiva nella fase preliminare dell'esame secondo l'articolo 79 del regolamento.
In tale prospettiva, l'indagine conoscitiva avrebbe come principale oggetto la consultazione dei diversi soggetti interessati e di esperti diretta ad individuare


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criteri per la migliore regolazione e la massima trasparenza dei costi direttamente connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali degli organi rappresentativi ed esecutivi preposti ai diversi livelli territoriali di governo, e di taluni organismi amministrativi di particolare rilevanza, ivi compresi i vertici dei ministeri e delle società a partecipazione pubblica.
L'indagine conoscitiva muoverebbe da una raccolta di dati ed elementi di valutazione da operare attraverso la collaborazione tra le diverse istituzioni interessate e da una documentazione sulla esperienza di altri Paesi comparabili con il nostro, a partire dai costi connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari in correlazione con una valutazione anche quantitativa dell'attività svolta dalle istituzioni parlamentari nei diversi paesi.
Nella raccolta dei dati e degli elementi conoscitivi bisognerebbe individuare le opportune forme di collaborazione tra gli organi costituzionali, quelli a rilevanza costituzionale, tra i livelli di governo regionale e degli enti locali, nonché le Autorità amministrative indipendenti e le pubbliche amministrazioni.
La ricognizione dovrebbe tener conto sia dello stato attuale del fenomeno sia della sua dinamica nel corso del tempo, valutando in particolare il grado di incidenza e di efficacia degli interventi normativi di contenimento dei costi della politica adottati negli ultimi anni.
Allo scopo di definire attraverso le opportune intese il metodo e le modalità per la raccolta della base informativa, il programma dell'indagine conoscitiva potrà prevedere lo svolgimento di una prima fase di impostazione con l'audizione di alcuni ministri (il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il ministro per le riforme istituzionali ed i rapporti con il Parlamento, ed il ministro per l'attuazione del programma di Governo), di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, della Corte dei Conti, del CNEL e dell'ISTAT.
Una volta conclusa questa prima fase e sulla base delle risultanze delle procedure di ricognizione concordate, potranno svolgersi alcune grandi audizioni collettive - secondo la prassi più volte utilizzata dalla Commissione affari costituzionali - che potrebbero coinvolgere in diverse tornate un'ampia platea di rappresentanti degli organismi interessati, nonché giuristi, economisti, sociologi, addetti al sistema della comunicazione ed altri esperti della materia.
L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il mese di ottobre 2007.


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ALLEGATO 2

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche. C. 2161 Governo, C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE E RELATIVI SUB
EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 2, sostituire le parole: a titolo sanzionatorio del mero ritardo con le seguenti: per il mero ritardo.
1. 50.Il Relatore.

Al comma l, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 51.Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, la misura della somma di denaro di cui al citato articolo 2-bis, comma 2, e comunque fissata in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.
1. 52.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n, 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico ovvero per via telematica, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dl notorietà, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, i moduli ed i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché le ipotesi in cui operano il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza».
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nel formulari di cui al comma 1, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
1. 01.Il Relatore.

Al comma 2 sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.
0.3.2.1. (ex 3.1.)Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.


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ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:
1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2007, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione elettronica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e delle regole tecniche collegate.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla realizzazione e l'utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.
3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, intese ed accordi con le regioni e le autonomie locali per favorire la genera le adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle predette regole tecniche di cui al comma 2.
3. 2.Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.
6. 50.Il Relatore.

ART. 8.

Prima del comma 1 aggiungere il seguente comma:
01. Dopo l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
«3. Il ricorso straordinario non è, altresì, ammesso avverso:
a) i provvedimenti di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni;
b) gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ad eccezione del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., e successive modificazioni».
8. 1.Il Relatore.

Prima del comma 1 aggiungere il seguente comma:
02. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazionì, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
8. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
3-bis. Non è ammessa la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, come modificato dal presente articolo, ai fini dell'esecuzione dei decreti resi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8. 3.Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente


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legge, per le piccole e medie imprese che alla medesima data risultino certificate in base a normazione internazionale ISO 14001, i controlli periodici finalizzati all'ottenimento o al mantenimento della certificazione, eseguiti dagli enti certificatori o dalle imprese anche attraverso l'ausilio di analisi effettuate servendosi esclusivamente di laboratori accreditati in base alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sostituiscono i corrispondenti controlli espletati dagli organi amministrativi competenti ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa ambientale per l'esercizio dell'attività d'impresa, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative. Con riguardo alle predette imprese, gli organi amministrativi competenti per l'attività di controllo intervengono, di regola, ai soli fini della verifica dell'attualità e della completezza della certificazione, della relativa documentazione e dei suoi aggiornamenti.
3. La semplificazione dei controlli per le imprese certificate in base a normazione internazionale ISO 14001 costituisce espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. L'APAT esercita un monitoraggio costante sull'impatto, correlato alle prioritarie esigenze di tutela dell'ambiente, derivante dall'applicazione della disciplina di cui al comma 2. Sei mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 2, l'APAT presenta al Governo una relazione sull'applicazione della predetta disciplina, avendo particolare riguardo agli effetti sulla performance ambientale complessiva delle imprese italiane e sull'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema dei controlli ambientali a carico delle predette imprese.
5. La relazione di cui al comma 4 è sottoposta alla valutazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006 n. 80. All'esito della valutazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo provvede a rendere permanente la disciplina di cui al comma 2 ed a introdurre eventuali misure integrative o correttive.
6. Qualora il regolamento di cui al comma 5 non venga adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 si applica in modo permanente alle imprese di qualsivoglia dimensione in possesso della certificazione in base a normazione internazionale ISO 14001.
10. 10.Il Relatore.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
a0) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: Le pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter.


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Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 2, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 3, sostituire le parole: statali e gli enti pubblici nazionali con le seguenti: statali, enti pubblici nazionali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter.
1. 16. (Nuova formulazione).Costantini, Bellisario, Boato.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce loro con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento».
1. 7.(Nuova formulazione) Zaccaria.

Al comma 1, lettera e), capoverso 1), sostituire le parole: l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato con le seguenti: i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati.
1. 5. (Nuova formulazione) Zaccaria.

ART. 6.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «professori di ruolo» sono sostituite con le seguenti: «professori universitari di ruolo»;
b al comma 5 le parole da: «adotta» a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.
6. 3. (Nuova formulazione) Zaccaria.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: può non con le seguenti: non può.
7. 2. (Nuova formulazione) Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Ciccetto, Fitto, Santelli, Verdini.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ricognizione in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (atto n. 90).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ricognizione in ordine al trasferimento di strutture dal ministero dell'economia e delle finanze al ministero dello sviluppo economico» (atto n. 90);
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (emendamenti C. 2272-bis Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
richiamato il parere espresso il 17 maggio 2007 sul provvedimento in esame;
considerato che la previsione di misure sanzionatorie, a carico degli Enti territoriali che avviino, deliberino a favore o sostengano procedimenti amministrativi o giudiziari avverso la realizzazione di opere pubbliche appare, ove riferita anche ad atti legittimi, contrastare con l'autonomia riconosciuta a tali Enti dall'articolo 114 della Costituzione, oltre che con i principi ricavabili dagli articoli 24 e 113 della Costituzione;
osservato che l'attribuzione al sindaco della qualifica di responsabile del procedimento amministrativo relativo allo sportello unico per le attività produttive appare in contrasto con il principio della separazione della responsabilità amministrativa da quella politica desumibile dall'articolo 97 della Costituzione;
considerato che la previsione di obblighi o vincoli riferiti a specifiche voci di spesa nei bilanci delle Regioni, Province e Comuni, nonché l'attribuzione ai medesimi Enti di risorse finanziarie vincolate a specifiche finalità appare configurare, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, una violazione dell'autonomia finanziaria di spesa riconosciuta a tali Enti dall'articolo 119 della Costituzione,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Valducci 8.0200, La Loggia 13.01, limitatamente al comma 5, dalla parola «attenendosi» fino alla fine del comma, Valducci 36.0200, limitatamente al comma 2 lettera b, Gianfranco Conte 57.0202 limitatamente agli ultimi due periodi del comma 1 capoverso comma 4-ter, Urso 59.04 limitatamente al comma 3;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.


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ALLEGATO 5

Ratifica accordo Italia-Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione (C. 2375 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2375 Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione fatto a Roma il 12 luglio 2005,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione Accordo Italia-Bulgaria di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (C. 2510 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2510 Governo, approvato dal Senato, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatta a Sofia il 13 aprile 2005,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 7

Ratifica Accordo Italia-Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti (C. 2162 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2162 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala l'8 settembre 2003,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 8

Ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) (C. 2271 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2271 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) fatto a Ginevra il 18 marzo 2004,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE