VIII Commissione - Resoconto di mercoledì 30 maggio 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Gian Paolo Patta, e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione
della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, comunica che il deputato Ermanno VICHI (Ulivo) entra a far parte della Commissione.

Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine.
C. 2268 Brusco.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Romolo BENVENUTO (Ulivo), relatore, osserva che il progetto di legge in esame riproduce il contenuto della proposta di legge n. 4342, presentata nella scorsa legislatura, il cui esame non si era concluso, in assenza del prescritto parere della V Commissione. Ricordato che, già in quella occasione, la Commissione si era espressa favorevolmente sulla proposta di legge in esame, sottolinea come il provvedimento non preveda l'istituzione di nuovi enti o appesantimenti burocratici, ma persegua unicamente la finalità di tutelare l'inte-grità


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delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico e degli ecosistemi e di valorizzarle sotto il profilo turistico-ricreativo.
Segnala che il provvedimento individua una interessante forma di gestione, che prevede l'affidamento di compiti di tutela e valorizzazione delle grotte marine agli enti gestori di aree protette ovvero ai comuni territorialmente competenti, mentre la sorveglianza è affidata alle capitanerie di porto competenti per territorio. A suo giudizio, dunque, si tratta di un intervento normativo snello ed utile a tutelare e a valorizzare un patrimonio ancora in molti casi sconosciuto o male utilizzato.
Nel richiamare sinteticamente le misure contenute nell'articolato, indica, peraltro, due specifiche questioni, che - a suo giudizio - andranno risolte nel prosieguo dell'esame del provvedimento: la prima questione è relativa alla necessità di valutare i profili di coordinamento con la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente marino, ad esempio per quanto concerne le funzioni di tutela assegnate ai comuni, che andranno coordinate con la normativa che - ad esempio per le zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di importanza comunitaria (SIC) - assegna competenze alle Regioni e alle Province autonome. La seconda questione, che rimette alla valutazione della Commissione e del rappresentante del Governo, riguarda il fatto che, anche se non si prevede la costituzione di nuovi organi o enti, il provvedimento in esame prevede comunque stanziamenti di bilancio. Occorrerà, per questo, valutare attentamente se mantenere inalterato il testo e sottoporlo, quindi, alla necessaria valutazione dei soggetti competenti sui profili finanziari, o se non convenga sopprimere le norme di spesa e proseguire nell'esame della parte che disciplina la sola normativa ordinamentale di tutela, monitoraggio e valorizzazione delle grotte marine.

Ermete REALACCI, presidente, ringrazia il relatore per il lavoro svolto, raccomandando alla Commissione, considerata anche l'attuale delicata congiuntura, di affrontare con particolare attenzione la questione dei profili finanziari recati dal provvedimento.

Il sottosegretario Gianni PIATTI dichiara che il Governo condivide gli obiettivi di fondo della proposta di legge in esame, che valorizza il patrimonio rappresentato dalle grotte marine e favorisce un uso sostenibile del mare. Segnala, peraltro, la necessità, già posta in risalto dal relatore, di una verifica della coerenza del testo in esame con la normativa esistente, in particolare sotto due profili: il primo relativo al raccordo con i provvedimenti ministeriali che fissano le linee-guida per la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC), che in molte situazioni sono già aree protette, assegnando alle province compiti in materia di tutela e di gestione dei siti medesimi; il secondo relativo al raccordo con il testo dell'articolo 94 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione del patrimonio culturale subacqueo.
Quanto agli aspetti di natura finanziaria, concorda sull'opportunità di svolgere gli indicati approfondimenti.

Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Parco nazionale del subappennino Dauno.
C. 777 Di Gioia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 7 marzo 2007.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE), relatore, secondo quanto già illustrato nella sua relazione introduttiva, ribadisce che la proposta di legge in titolo ha una valenza positiva, sia sotto il profilo della tutela ambientale che sotto il profilo del rilancio di un'area territoriale che ha conservato le produzioni locali tipiche, insieme all'artigianato e all'agricoltura tradizionali.


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Ritiene, inoltre, che in questa sede vada sottolineato come l'obiettivo del provvedimento in esame coincida con quello, più volte enunciato dal Governo, di un ragionevole aumento delle aree protette, soprattutto nel Mezzogiorno, per tenere insieme tutela ambientale e sviluppo eco-compatibile.
Rivolge, quindi, al rappresentante del Governo l'invito a fornire la proprie valutazioni sulla possibilità di reperimento delle risorse necessarie per il funzionamento dell'istituendo parco, anche per dare modo alla Commissione, largamente orientata ad accogliere il provvedimento in esame, di verificare se sussistano gli elementi contabili, anche in vista dell'approvazione della prossima legge finanziaria, per un esito positivo dell'esame e, in sostanza, per l'istituzione dell'Ente parco nazionale.

Il sottosegretario Gianni PIATTI, nel richiamare le considerazioni svolte nella precedente seduta, ribadisce che il Governo condivide le finalità della proposta di legge in esame. Sottolinea, peraltro, che il testo del provvedimento pone due problemi che andranno risolti nel prosieguo dell'iter: il primo problema è rappresentato dalla non conformità del contenuto dell'articolo 1 del provvedimento con la procedura fissata dalla legge n. 394 del 1991; il secondo è relativo alla necessità di rimuovere la previsione contenuta nel provvedimento di un comitato provvisorio di gestione del Parco, giacché è necessario che il Parco, quando venga istituito, possa avviare la propria attività con un assetto stabile e nel rispetto delle ordinarie procedure previste dalla normativa.
Quanto alle risorse finanziarie necessarie, fa presente che, in casi analoghi, gli stanziamenti disponibili ammontano usualmente a 500 mila euro per l'avvio dell'attività del parco e a 750 mila euro per il suo funzionamento a regime. Ritiene, pertanto, che per il Governo, che pure non vuole assumere atteggiamenti drastici, sia necessario ricondurre a tali criteri quantitativi le previsioni normative, anche per non creare ingiuste disparità rispetto a casi analoghi.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) ringrazia il relatore per l'attenzione dimostrata verso un territorio delicato della Regione Puglia, colpito dal sisma del 2002, nonché il rappresentante del Governo per il parere favorevole che ha voluto esprimere sulla possibile istituzione di un parco nazionale in quest'area. Ritiene, peraltro, che non sussistano difficoltà a far aderire il testo del provvedimento in esame con la normativa prevista dalla legge n. 394 del 1991, anche mediante lo svolgimento delle previste audizioni dei soggetti territoriali interessati, che potranno fornire i necessari contributi conoscitivi sull'argomento. Anche per quanto riguarda la dotazione delle risorse finanziarie, ritiene che essa si possa verificare nel corso del prosieguo dell'esame.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (SDpSE), preso atto della disponibilità del Governo circa le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, ritiene che si possa prospettare lo svolgimento, eventualmente nell'ambito di una sede informale quale il comitato ristretto, di audizioni dei soggetti interessati, da realizzare preferibilmente entro il prossimo mese di luglio. A tal fine, auspica che nella prossima seduta possa concludersi l'esame preliminare del provvedimento, per procedere con la relativa attività istruttoria della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, osservato che le modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento saranno rimesse alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Gian Paolo Patta, e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.
Atto n. 93.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuliano PEDULLI (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame reca disposizioni in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione, escludendo, in particolare, il parametro dell'ossigeno disciolto contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dai parametri da prendere in considerazione, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana, ai fini del giudizio di balneabilità, e prevede inoltre l'adozione di misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione dell'attività di controllo algale e l'informazione al pubblico. La norma di delega sulla base del quale è stato adottato il provvedimento in esame è recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006). La direttiva 2006/7/CE è, nel caso specifico, riportata nell'elenco di cui all'Allegato B, essendo pertanto previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Poiché la citata legge comunitaria non prevede specifici principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2006/7/CE, trovano applicazione i principi e criteri direttivi di carattere generale indicati nell'articolo 2 della legge n. 13 del 2007.
Fa presente che la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame qualifica il provvedimento quale parziale e anticipato recepimento della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione. In proposito, peraltro, osserva che lo schema di decreto legislativo si limita a escludere il parametro dell'ossigeno disciolto ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione della acque. Tale parametro, previsto dalla normativa nazionale, non viene preso in considerazione dalla direttiva 2006/7/CE; la precedente direttiva 76/160/CEE (abrogata a far data dal 2014) indicava per tale parametro dei valori guida aventi natura di semplice raccomandazione per gli Stati membri. Il decreto legislativo n. 470 del 1982, di attuazione di tale ultima direttiva, contempla valori-limite per il succitato parametro; il successivo decreto-legge n. 109 del 1993 consente la possibilità di derogare con provvedimento regionale ai valori limite relativi all'ossigeno disciolto. In materia si sono poi succeduti vari provvedimenti di urgenza che hanno prorogato la possibilità di avvalersi di tale facoltà.
Rileva che la direttiva 2006/7 reca, invece, una ben più complessa disciplina della gestione della qualità delle acque di balneazione, finalizzata a semplificare le procedure relative ai parametri di analisi e a migliorare i processi partecipativi delle parti interessate. Con specifico riferimento ai criteri da prendere in considerazione ai fini del monitoraggio, della valutazione della qualità e della classificazione delle acque di balneazione (indicati nell'Allegato I, colonna A), essa fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischiacoli) al posto dei diciannove della direttiva precedente e fa salva la possibilità di prendere in considerazione, in determinate circostanze, specifici parametri ulteriori. La problematica delle alghe tossiche marine e dei cianobatteri è in particolare affrontata dagli articoli 8 e 9, che prevedono, rispettivamente, l'avvio di un monitoraggio in presenza di un potenziale di proliferazione cianobatterica (e l'adozione di misure di gestione adeguate nel


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caso di proliferazione con rischio per la salute) e, nel caso di tendenza alla proliferazione microalgale e/o fitoplancton marino, lo svolgimento di indagini per determinare il grado di accettabilità e i rischi per la salute, nonché l'adozione di misure di gestione adeguate. Quanto detto trova conferma nella stessa relazione sullo stato delle acque di balneazione relativa all'anno 2005 (Doc. CLXXXIX, n. 1), secondo la quale il «decreto di recepimento della direttiva sulla qualità delle acque di balneazione dovrà quindi prevedere approcci e metodologie completamente differenti da quelli finora utilizzati per la sorveglianza delle fioriture fitoplantoniche potenzialmente tossiche».
Segnala, quindi, che il provvedimento in esame, sotto il profilo del merito, reca un intervento che appare degno della massima considerazione, poiché consente di eliminare un parametro che, in realtà, non risulta più adeguato a valutare la balneabilità delle acque: pertanto, il testo proposto dal Governo concorre a rendere maggiormente coerente l'ordinamento interno rispetto al quadro normativo comunitario. Allo stesso tempo, sottolinea che esso non sembra dare attuazione a specifiche disposizioni della direttiva, ma si limita ad escludere l'applicazione di un parametro che la medesima direttiva non prende in considerazione. Osserva, inoltre, che il provvedimento prevede genericamente l'adozione di misure di gestione adeguate (che includono la prosecuzione dell'attività di controllo algale e l'informazione al pubblico), allorché, invece, l'articolo 2, n. 7), della direttiva 2006/7/CE, individua specifiche misure di gestione delle acque di balneazione.
In relazione alle questioni richiamate, dunque, rileva l'esigenza che il Governo - prima di proseguire con l'esame dello schema di decreto - fornisca un opportuno chiarimento in ordine alla qualificazione del provvedimento quale attuazione della direttiva 2006/7/CE e, quindi, alla sua riconducibilità all'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2006, segnalando che, in ogni caso (anche alla luce del criterio direttivo di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della legge comunitaria 2006), sarebbe più opportuno - qualora si intendesse procedere lungo la strada intrapresa con il provvedimento in esame - provvedere comunque a modificare direttamente il citato decreto legislativo n. 470 del 1982, di attuazione della precedente direttiva comunitaria in materia.

Ermete REALACCI, presidente, sottolinea che le richieste di chiarimento formulate dal relatore debbono considerarsi sostanziali e non formali, trattandosi di questioni sulle quali è necessario che la Commissione sia ben informata sui reali orientamenti dei ministeri competenti. Ricorda, infatti, che dopo circa un quindicennio di proroghe che sono intervenute sul parametro dell'ossigeno disciolto, appare estremamente parziale considerare questo ulteriore intervento come un recepimento della direttiva comunitaria. Peraltro, nel giudicare positivo il passo compiuto dall'Unione europea per l'eliminazione di tale parametro ai fini della balneabilità delle acque, ritiene che esso non debba affatto scomparire ai fini del monitoraggio dei relativi fenomeni, che invece deve proseguire secondo le modalità previste dalla legge.
Segnala, in proposito, che occorre che il Governo rafforzi il contenuto della prescritta relazione al Parlamento sulle acque di balneazione, che continua a risultare insufficiente, soprattutto con riguardo all'individuazione delle politiche positive per rientrare nei parametri. In sostanza, giudica indispensabile che questo parziale recepimento della direttiva comunitaria sia ben spiegato al Parlamento, anche attraverso una opportuna linea di collaborazione e condivisione tra i dicasteri dell'ambiente e della salute.

Grazia FRANCESCATO (Verdi) fa presente che il suo gruppo condivide le perplessità espresse dal Presidente della Commissione e le richieste di chiarimenti formulate dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto.


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Il sottosegretario Gian Paolo PATTA ricorda preliminarmente che il parametro dell'ossigeno disciolto non ha alcuna implicazione di natura igienico-sanitaria. Fa presente, inoltre, che il recepimento della direttiva comunitaria del 2006 è particolarmente complesso, per cui non è facile prevedere quali saranno i tempi per la sua definitiva attuazione, atteso anche il limite temporale ampio fissato dalla stessa direttiva.
Segnala, quindi, che il suo ministero aveva preso in considerazione l'ipotesi di adottare un provvedimento d'urgenza per promuovere la consueta proroga relativa al parametro dell'ossigeno disciolto, ma altri ministeri concertanti hanno indicato la scelta alternativa dello schema di decreto legislativo. In ogni caso, fa presente che il parametro è utile soltanto in relazione al fenomeno dell'eutrofizzazione, per il quale la prevista attività di monitoraggio prosegue in base alla normativa vigente.

Ermete REALACCI, presidente, intervenendo per una precisazione, prospetta l'esigenza di comprendere chiaramente quali soggetti dovrebbero proseguire nell'azione di monitoraggio del parametro richiamato, se tale parametro - peraltro assunto a suo tempo dall'Italia al di là dei vincoli fissati a livello comunitario - è previsto che scompaia definitivamente a seguito dell'adozione del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA si riserva di verificare le questioni poste, acquisendo le necessarie informazioni dagli enti competenti, atteso anche che la materia in esame è stata, in larga parte, regionalizzata.

Paolo CACCIARI (RC-SE), con riferimento alla questione del monitoraggio del parametro dell'ossigeno disciolto, ricorda che occorre mantenere inalterato il regime dei controlli che fa sì che, ad oggi, le aziende sanitarie locali siano incaricate dalle regioni di effettuare le relative analisi.

Il sottosegretario Gianni PIATTI fa presente che il suo dicastero condivide le preoccupazioni circa il possibile arretramento nel regime dei controlli. Ricorda, inoltre, che, nel corso della riunione del Consiglio dei ministri in cui si è svolto l'esame del provvedimento, era stato proposto un emendamento che prevedeva il coinvolgimento delle regioni nell'azione di monitoraggio, che non è stato accolto. In ogni caso, ritiene che il monitoraggio sui fenomeni segnalati possa comunque essere fatto salvo, atteso anche che non sembrerebbe perdere vigenza la normativa secondaria che prescrive i controlli sul parametro dell'ossigeno disciolto.

Ermete REALACCI, presidente, prospetta l'esigenza di un rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, anche al fine di consentire ai ministeri interessati un lavoro congiunto, finalizzato a rendere alla Commissione i chiarimenti richiesti in ordine ai soggetti competenti a svolgere i controlli e, più in generale, alle complessive modalità di recepimento della direttiva comunitaria.

Il sottosegretario Gian Paolo PATTA, nel ribadire che le vigenti norme italiane sono più rigide di quelle adottate a livello europeo, assicura che il Governo provvederà ai richiesti approfondimenti.

Ermete REALACCI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'industria del riciclo.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.


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Ermete REALACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Ricorda, quindi, che la Commissione, con l'audizione svolta nella seduta del 10 maggio scorso, ha concluso - secondo le determinazioni assunte in quella occasione - il programma dell'indagine conoscitiva. Avverte pertanto che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dei lavori della Commissione, il deputato Margiotta, conformemente all'incarico conferitogli dalla presidenza, ha predisposto una proposta di documento conclusivo (vedi allegato).

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo) illustra sinteticamente il contenuto della proposta di documento conclusivo, prospettando l'opportunità che il seguito dell'esame avvenga nella prossima settimana, in modo da poter anche acquisire suggerimenti e integrazioni del testo da parte dei componenti della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, formula alcune richieste di chiarimento su taluni dei dati contenuti nel documento.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo), nel riservarsi di effettuare le opportune verifiche sui dati richiamati dal Presidente, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, presidente, anche al fine di giungere alla definitiva approvazione del testo nella prossima settimana, invita i componenti della Commissione a segnalare eventuali rilievi e osservazioni sulla proposta di documento al deputato Margiotta, che ringrazia per il lavoro svolto.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 maggio 2007.

Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo giugno-luglio 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.