II Commissione - Giovedì 31 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento CE n. 793/2004 in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani (Atto n. 82)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) 793/2004 in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani (Atto n. 82);
osservato che nel preambolo dello schema di decreto legislativo è richiamata espressamente la legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 3 recante la delega al Governo per l'emanazione della disciplina sanzionatoria relativa alla violazione di regolamenti comunitari, il cui termine di attuazione (due anni dalla data di entrata in vigore della legge) è oramai scaduto;
rilevato che la materia della disciplina sanzionatoria delle violazioni di regolamenti comunitari è oggetto anche della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), che, quale norma successiva rispetto all'articolo 3 della legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004), costituisce la legittimazione dell'emanando decreto legislativo;
richiamati i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, nella parte in cui è fatto rinvio a quelli in materia sanzionatoria, sanciti dall'articolo 2, comma 1, lettera c);
rilevata l'indeterminatezza della descrizione della condotta dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in ragione della eccessiva discrezionalità conferita per l'individuazione in concreto del «sistematico e deliberato» non corretto utilizzo della banda oraria;
considerato che l'articolo 4, comma 2, prevedendo un sistema di aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT, suscita perplessità in quanto, pur trattandosi di un criterio di adeguamento i cui elementi sono espressamente individuati dalla legge, sarebbe opportuno, al fine di assicurare la massima certezza delle sanzioni, prevedere modalità di determinazione in astratto delle stesse che non rinviino a dati futuri ed incerti la cui determinazione si basa su parametri oggetto di una valutazione discrezionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al secondo capoverso del preambolo, sia richiamata la legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006), anziché la legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004);
b) all'articolo 4, comma 1, lettera b), sia specificata la formulazione della condotta ed, in particolare, la nozione di sistematicità ivi prevista;
c) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 4.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e gli esercenti di aeromobili (Atto n. 83)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (Atto n. 83);
osservato che nel preambolo dello schema di decreto legislativo è richiamata espressamente la legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 3 recante la delega al Governo per l'emanazione della disciplina sanzionatoria relativa alla violazione di regolamenti comunitari, il cui termine di attuazione (due anni dalla data di entrata in vigore della legge) è oramai scaduto;
rilevato che la materia della disciplina sanzionatoria delle violazioni di regolamenti comunitari è oggetto anche della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), che, quale norma successiva rispetto all'articolo 3 della legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004), costituisce la legittimazione dell'emanando decreto legislativo;
richiamati i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, nella parte in cui è fatto rinvio a quelli in materia sanzionatoria, sanciti dall'articolo 2, comma 1, lettera c);
ritenuto che, in ragione della formulazione delle fattispecie illecite di cui all'articolo 3 avente ad oggetto la mancata esibizione del certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente da parte del vettore od esercente comunitario (comma 1) o non comunitario (comma 2), possano sorgere dubbi interpretativi qualora il vettore od esercente non dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi, come, invece, richiesto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 per applicare le sanzioni ivi previste;
rilevato che il mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi è punito dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), per cui, per evitare dubbi interpretativi nel rapporto tra gli articoli 3 e 4, potrebbe essere opportuno sopprimere, ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, le parole: «, che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento,»; in tal caso, qualora sia dimostrato dal vettore od esercente tale rispetto, troverebbe applicazione solo l'articolo 3, mentre, ove ciò non sia dimostrato, sussisterebbe il concorso degli illeciti di cui agli articoli 3 e 4;
osservato che la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'articolo 3 si riferisce unicamente alla fattispecie illecita di cui al comma 2 del medesimo articolo, configurandosi come sanzione pecuniaria congiunta rispetto a quella interdittiva prevista da tale comma, al fine di


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evitare dubbi interpretativi circa la sua eventuale applicabilità alla fattispecie illecita di cui al comma 1, sarebbe opportuno trasformare il comma 3 in un periodo da inserire nel comma 2;
considerato che l'articolo 7, prevedendo un sistema di aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT, suscita perplessità in quanto, pur trattandosi di un criterio di adeguamento i cui elementi sono espressamente individuati dalla legge, sarebbe opportuno, al fine di assicurare la massima certezza delle sanzioni, prevedere modalità di determinazione in astratto delle stesse che non rinviino a dati futuri ed incerti la cui determinazione si basa su parametri oggetto di una valutazione discrezionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al secondo capoverso del preambolo, sia richiamata la legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006), anziché la legge 18 aprile n. 62 (legge comunitaria 2004);
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, siano soppresse le seguenti parole: «, che dimostri il rispetto dei requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento,»;
c) all'articolo 3, il comma 3 sia trasformato in un periodo da inserire nel comma 2;
d) sia soppresso l'articolo 7.